Articolo 18 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 17Articolo 19
Versione
13 novembre 1960
Art. 18. Domanda di ammissione al concorso

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora.
Nella domanda deve dichiarare:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il domicilio o la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al quarto comma dell'articolo precedente;
d) il Comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, L'Amministrazione provvede di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonche' le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960