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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1162 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Russino, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.05.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che Parte_1
Per dalla relazione more uxorio con era nato (23.11.2022), Controparte_1
1 riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio, disponendo l'affidamento esclusivo del minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per il figlio a carico del padre di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole e la corresponsione al 100% dell'assegno unico alla madre.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il;
CP_1
- che la relazione era terminata a causa dei continui allontanamenti dalla casa familiare del e delle minacce da parte dello stesso di fare ritorno in Spagna;
CP_1
- di svolgere attività lavorativa quale commessa presso “Terranova” e di percepire euro 1.200,00 mensili per 14 mensilità;
- che il resistente svolgeva attività lavorativa presso agenzie turistiche e percepiva euro 1.200,00 mensili, oltre generose mance da parte dei turisti;
- che dalla fine della relazione il padre si era disinteressato del bambino e corrispondeva a titolo di contributo per il suo mantenimento euro 100,00 ogni 20-25 giorni.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 12.11.2024 si è costituito in giudizio il resistente che rappresentava di aver raggiunto un accordo con la controparte e depositava conclusioni congiunte.
All'udienza del 27.11.2024 comparivano i difensori delle parti che si riportavano alle conclusioni depositate in via congiunta e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1162/2024 R.G.A.C., così dispone: Per_ 1) Il figlio minore :
- È affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- Il figlio risiederà in via prevalente presso l'abitazione della madre sita in Civitavecchia alla via Fontanatetta n.4 mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via prevalente.
- Salvo diverso accordo, il padre vedrà e terrà con sé il figlio con la seguente programmazione:
Durante i tempi di permanenza del sig. all'estero CP_1
Il sig. è spesso impegnato lavorativamente all'estero per periodi CP_1 di circa 4 settimane consecutive. Salve diverse esigenze lavorative, lo stesso ritornerà in Italia periodicamente per circa n.6 giorni che vanno dal mercoledì al lunedì immediatamente successivo. In suddetti periodi il sig. CP_1 terrà con sé il figlio il giovedì e il sabato (o il venerdì, in caso di ulteriori esigenze delle parti stesse) dalle ore 17 alle ore 19 del giorno successivo, orario in cui la sig.ra lo andrà a riprendere. Sarà cura del sig. Persona_2 [...]
comunicare alla sig.ra i propri periodi di trasferta CP_1 Persona_2 all'estero non appena gli sarà comunicato dal proprio datore di lavoro.
Durante i tempi di permanenza del sig. sul territorio CP_1 nazionale
Nei periodi in cui il sig. sarà stabilmente sul territorio italiano CP_1 terrà con sé il figlio n.3 giorni nella prima settimana e n.4 giorni in quella successiva, anche non consecutivi, dalle ore 17 alle ore 19 del giorno successivo.
3 - le festività di Natale e S. EF verranno alternativamente trascorse con uno dei due genitori. Il genitore che ha trascorso il Natale con il figlio trascorrerà l'anno successivo la festività di S. EF. Il minore trascorrerà sempre alternativamente le festività del 31 dicembre dalle ore 21,00 alle ore
11,00 del 1° gennaio successivo con un genitore e dal I gennaio alle ore 11 alle ore 21,00 con l'altro; La festività dell'Epifania verrà trascorsa con il genitore con cui si è trascorso il Natale. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un mese, anche in periodi separati, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e ciò in ragione del fatto che l'attività lavorativa del padre non consente ulteriori giorni di ferie.
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e trascorrerà con ogni genitore il giorno del rispettivo compleanno;
Per_
- Durante le stagioni estive ed invernali, trascorrerà con il padre n.1 mese per ciascun periodo, anche non consecutivo, da concordarsi tra le parti al massimo con un anticipo di giorni 60;
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_2
Per_ a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma
[...] complessiva di €400,00 comprensivi delle spese straordinarie sostenute per il minore;
3) La sig.ra su reciproco accordo percepirà il Parte_2
100% dell'assegno unico;
4) Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore, in particolare la sig,ra presta sin da ora il consenso a che il sig. porti con sé Persona_2 CP_1 il figlio, dall'età di 3 anni, all'estero (sia stati comunitari che extra-comunitari) per un periodo di vacanza che non superiore nel massimo a 25 giorni.
Spese integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Civitavecchia, il 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1162 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Russino, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.05.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che Parte_1
Per dalla relazione more uxorio con era nato (23.11.2022), Controparte_1
1 riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio, disponendo l'affidamento esclusivo del minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per il figlio a carico del padre di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole e la corresponsione al 100% dell'assegno unico alla madre.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il;
CP_1
- che la relazione era terminata a causa dei continui allontanamenti dalla casa familiare del e delle minacce da parte dello stesso di fare ritorno in Spagna;
CP_1
- di svolgere attività lavorativa quale commessa presso “Terranova” e di percepire euro 1.200,00 mensili per 14 mensilità;
- che il resistente svolgeva attività lavorativa presso agenzie turistiche e percepiva euro 1.200,00 mensili, oltre generose mance da parte dei turisti;
- che dalla fine della relazione il padre si era disinteressato del bambino e corrispondeva a titolo di contributo per il suo mantenimento euro 100,00 ogni 20-25 giorni.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 12.11.2024 si è costituito in giudizio il resistente che rappresentava di aver raggiunto un accordo con la controparte e depositava conclusioni congiunte.
All'udienza del 27.11.2024 comparivano i difensori delle parti che si riportavano alle conclusioni depositate in via congiunta e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1162/2024 R.G.A.C., così dispone: Per_ 1) Il figlio minore :
- È affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- Il figlio risiederà in via prevalente presso l'abitazione della madre sita in Civitavecchia alla via Fontanatetta n.4 mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via prevalente.
- Salvo diverso accordo, il padre vedrà e terrà con sé il figlio con la seguente programmazione:
Durante i tempi di permanenza del sig. all'estero CP_1
Il sig. è spesso impegnato lavorativamente all'estero per periodi CP_1 di circa 4 settimane consecutive. Salve diverse esigenze lavorative, lo stesso ritornerà in Italia periodicamente per circa n.6 giorni che vanno dal mercoledì al lunedì immediatamente successivo. In suddetti periodi il sig. CP_1 terrà con sé il figlio il giovedì e il sabato (o il venerdì, in caso di ulteriori esigenze delle parti stesse) dalle ore 17 alle ore 19 del giorno successivo, orario in cui la sig.ra lo andrà a riprendere. Sarà cura del sig. Persona_2 [...]
comunicare alla sig.ra i propri periodi di trasferta CP_1 Persona_2 all'estero non appena gli sarà comunicato dal proprio datore di lavoro.
Durante i tempi di permanenza del sig. sul territorio CP_1 nazionale
Nei periodi in cui il sig. sarà stabilmente sul territorio italiano CP_1 terrà con sé il figlio n.3 giorni nella prima settimana e n.4 giorni in quella successiva, anche non consecutivi, dalle ore 17 alle ore 19 del giorno successivo.
3 - le festività di Natale e S. EF verranno alternativamente trascorse con uno dei due genitori. Il genitore che ha trascorso il Natale con il figlio trascorrerà l'anno successivo la festività di S. EF. Il minore trascorrerà sempre alternativamente le festività del 31 dicembre dalle ore 21,00 alle ore
11,00 del 1° gennaio successivo con un genitore e dal I gennaio alle ore 11 alle ore 21,00 con l'altro; La festività dell'Epifania verrà trascorsa con il genitore con cui si è trascorso il Natale. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un mese, anche in periodi separati, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e ciò in ragione del fatto che l'attività lavorativa del padre non consente ulteriori giorni di ferie.
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e trascorrerà con ogni genitore il giorno del rispettivo compleanno;
Per_
- Durante le stagioni estive ed invernali, trascorrerà con il padre n.1 mese per ciascun periodo, anche non consecutivo, da concordarsi tra le parti al massimo con un anticipo di giorni 60;
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_2
Per_ a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma
[...] complessiva di €400,00 comprensivi delle spese straordinarie sostenute per il minore;
3) La sig.ra su reciproco accordo percepirà il Parte_2
100% dell'assegno unico;
4) Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore, in particolare la sig,ra presta sin da ora il consenso a che il sig. porti con sé Persona_2 CP_1 il figlio, dall'età di 3 anni, all'estero (sia stati comunitari che extra-comunitari) per un periodo di vacanza che non superiore nel massimo a 25 giorni.
Spese integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Civitavecchia, il 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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