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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli 3^ Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Antonietta Savino Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 01 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1009 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA appresentata e difesa dall'avv. Visione Domenico, pec Parte_1
presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) Email_1
alla Via Andrea Carbone n. 21 ha eletto domicilio.
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Boccia, presso il Controparte_1
cui studio del quale in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Cavalli di Bronzo n. 69 ha eletto domicilio, PEC: – ammessa, in questo Email_2
grado, al gratuito patrocinio -
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Minicucci PEC
t elettivamente domiciliato presso – Email_3 CP_2
UFFICIO di COORDINAMENTO METROPOLITANO LEGALE VIA CP_3
ALCIDE DE GASPERI 55 80133 - CP_3
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Nola -sezione Lavoro- n 667/2024, pubblicata in data 14.3.2024, notificata il
21.3.2024 che, in accoglimento della domanda di ha dichiarato che fra le Controparte_1
parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time, dal 17.3.2014 al 22.9.2014 ed ha condannato la datrice di lavoro al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma complessiva di euro 9.589,07, oltre accessori e spese ed, in favore dell' dei contributi omessi in CP_2
relazione al rapporto di lavoro accertato.
L'appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale ed ha impugnato la decisione per i seguenti motivi: 1) Illegittimità e, comunque, erroneità della sentenza per non aver il Primo Giudice correttamente interpretato le risultanze probatorie e per non aver rilevato
l'infondatezza delle pretese creditorie della sig.ra 2) Sulla illegittima Controparte_1
condanna al pagamento di somme a titolo di mancata corresponsione di retribuzione ordinaria, dei contributi assistenziali e previdenziale, del TFR, nonché dell'indennità di mancato preavviso; ed ha insistito quindi affinché la Corte d'appello, in riforma della sentenza rigettasse la domanda della lavoratrice.
Con comparsa dell'11.9.2024 si è costituita che resisteva all'impugnazione Controparte_1
osservava la contraddittorietà del comportamento della datrice di lavoro, evidenziava la tardività con cui aveva sanato il rapporto e sottolineando la correttezza della decisione chiedeva che l'appello venisse dichiarato inammissibile ed in ogni caso rigettato nel merito con vittoria di spese.
Con comparsa dell'11.3.2025 si è costituita l' che concludeva affinché, la Corte sia caso di CP_2 rigetto o di accoglimento dell'appello, esonerasse l' da pagamento delle spese di giudizio, CP_2
posto che lo stesso di rimetteva alle determinazioni della Corte.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibili dell'appello
L'appellante ha puntualmente denunciato i vizi individuando i punti contestati della sentenza ed illustrando in maniera specifica le asserite criticità affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa e solo dall'esame delle singole doglianze è possibile dedurre la fondatezza o meno delle stesse.
La parte appellata ha preso puntuale ed articolata posizione su ogni questione sollevata dall'appellante ed è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione nel merito, piuttosto che esiti abortivi del processo.
Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo, con la sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno affermato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che “tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo” (cfr: Ord. n. 10916/2017, Sent.
n. 27199/2017 e da ultimo sent n. 13535/2018). Nel merito l'appello proposto non è fondato e va rigettato.
Il Giudice di primo grado ha apprezzato correttamente quanto emerso dall'attività istruttoria, ha convincentemente e logicamente motivato la decisione sulla base del quadro probatorio emerso, esplicitando le ragioni del suo convincimento attraverso l'analisi di tutte le evidenze istruttorie che consentono di ritenere provato lo svolgimento di un rapporto di natura subordinata come allegato e provato dalla lavoratrice, tanto più che la datrice di lavoro, solo dopo la cessazione del rapporto ha regolarizzato il rapporto da tempo concluso.
La Cassazione ha più volte ribadito come la valutazione delle risultanze delle prove, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione della decisione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito che non è nemmeno tenuto a confutare gli elementi probatori non accolti, seppur allegati” (Cass. Civ. ordinanza 15 gennaio -1 marzo 2021 n. 5560); e che il giudice del merito “è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso” (Cass. Sez. lav. 7600/2008 Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).
Ciò posto, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla i testi escussi, sulle cui Pt_1
deposizione si è fondato l'accoglimento della domanda, hanno dimostrato di essere a conoscenza dei fatti, hanno riferito circostanze concrete, puntuali e precise perché personalmente viste ed apprese anche se non erano dipendenti, i testi hanno riferito sul periodo lavorato, sugli orari di lavoro, sull'attività svolta, hanno assistito ad ordini e direttive impartiti dalla datrice di lavoro e a discussioni in ordine alla regolarizzazione del rapporto.
Le risultanze istruttorie, complessivamente considerate hanno infatti offerto elementi specifici, coerenti e concordanti sulla data di inizio della prestazione, sull'orario di lavoro osservato, sulla natura e sulle caratteristiche delle prestazioni rese: l'odierna appellante ha lavorato per la parte appellate dal 17.03.2014 al 22.09.2014 come addetta alla cucitura di cuscini e tovaglie, osservando un orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Da valutare anche il comportamento di parte datoriale che dopo essere stata sollecitata al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite in costanza del rapporto di lavoro, ha dapprima negato l'esistenza del rapporto di natura subordinata e successivamente, ha provveduto alla regolarizzazione postuma del rapporto inviando in data 8.6.2015 “Comunicazione Obbligatoria
Unificato Lav” che recava come data di inizio del rapporto lavorativo il 14.04.2014 ed in data 10.06.2015 la “Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav di avvenuta cessazione del rapporto che recava la data del 05.09.2014.
Come condivisibilmente ritenuto anche dal Tribunale ci sono elementi per ritenere attendibili i testi
, che hanno riferito che la ha lavorato da marzo a Testimone_1 Testimone_2 CP_1
settembre, in un orario compreso fra le 7,30 - 7,40 e le 17,30, che l'hanno vista “cucire federe e lenzuola e biancheria domestica” che hanno riferito così “…mi è capitato di vedere la resistente indicare alla ricorrente cosa fare….ricordo che la ricorrente si occupava del confezionamento di biancheria da casa”.
Anche in riferimento ai conteggi la determinazione è immune da vizi anche in considerazione dell'assenza di specifiche contestazioni svolte in primo grado.
Alla lavoratrice spetta il preavviso posto che il rapporto di lavoro si è risolto per inadempimento della datrice di lavoro che non ha regolarizzato il trasporto né quest'ultima ha provato di aver regolarmente retribuito la dipendente in conformità alla quantità e qualità del lavoro svolto;
la lavoratrice, d'altro canto, come era suo onere fare ha allegato e provato in modo specifico e rigoroso le circostanze di fatto sulle quale si fondavano le rivendicazioni e rigururanti le differenze retributive per il lavoro a tempo pieno, l'indennità sostitutiva del preavviso ed il TFR.
I conteggi predisposti ed allegati al ricorso introduttivo vanno quindi confermati.
Anche in riferimento al pagamento delle somme dovute all' la determinazione, che è CP_2 conseguente all'accertato rapporto di natura subordinata, va confermata.
In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex art 133 TU spese di Giustizia n
115/2002 a favore dello Stato, attesa l'ammissione della appellata al gratuito patrocinio.
Le spese nei confronti dell' che si è rimesso alla decisione possono essere compensate. CP_2
PQM
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre, spese generali, CPA e Iva.
Compensa le spese del presente grado nei confronti dell' . CP_2
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 1 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente