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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.392/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 maggio 2022 da quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato Massimo Belligoli con domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
C.F. , con sede in Roma, in persona del Presidente e CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela
Guarino, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1 t Email_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.619/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito in principalità: riformarsi integralmente la Sentenza del Tribunale di Verona, Giudice del lavoro n. 619/2021 pubblicata il 29/11/2021 RG n. 841/2021, di cui in epigrafe per erronea applicazione di legge erronea interpretazione della legge difetto o insufficienza di motivazione per i motivi sopra esposti e narrati in parte motiva, sia in fatto che in diritto, quivi integralmente richiamati e di conseguenza, rigettando ogni domanda od eccezione proposta nell'eventualità da parte dell'odierno appellato, per i motivi esposti nel presente atto, accogliersi le domande svolte nel ricorso introduttivo quivi di seguito riportate: nel merito: Annullarsi e/o comunque dichiarare inefficace o con altra formula equipollente il provvedimento dell' oggi impugnato in quanto CP_2
infondato in fatto e diritto.
Rifusione dei compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell'appellato alla restituzione di ogni somma allo stesso corrisposta in esecuzione della sentenza del Giudice di prime cure o - in subordine - compensazione integrale degli stessi.
In via istruttoria... (vedasi pag.13 dell'appello)”
pag. 2/7 Conclusioni per parte appellata : “rigettarsi il ricorso proposto e CP_2
confermarsi integralmente la sentenza n. 619/2021 emessa dal Tribunale di
Verona in qualità di Giudice del Lavoro;
spese di lite rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 maggio 2022 CP_1
ha impugnato la sentenza n.619/21 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Verona con la quale si era opposta al provvedimento applicativo di sanzioni pari ad €.5.752,45 emesso a fronte di omissione della trasmissione della denuncia relativa a lavoratori dipendenti.
Con memoria depositata il 18 settembre 2023 si è costituito l' CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni, in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice veronese ha ricordato quanto sostenuto dalla società: il ritardo nella regolarizzazione fosse incolpevole in quanto dovuto ad un problema di flusso telematico che avrebbe impedito il ricevimento, da parte dell della documentazione spedita tempestivamente dal consulente Pt_2
dell'azienda in data 9.2.2018.
Nel rigettare la domanda ha richiamato precedente dello stesso giudice
(sentenza n. 443/2019, emessa nei confronti della stessa società) in base alla quale l'avviso dell'irregolarità in modo che possa regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, non riveste alcun rilievo se non nel caso in cui il debitore provveda alla regolarizzazione con ritardo: nella fattispecie descritta dall'art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015 l'ipotesi della pag. 3/7 sanatoria è di stretta interpretazione e richiedendo, tra l'altro,
l'adempimento nei termini ai fini dell'ottenimento del documento di cui all'art. 7 dello stesso d.m., ovvero la comunicazione della risultanza negativa della verifica.
Diversamente, nel caso di regolarizzazione postuma, sarebbero frustrate le finalità della regola che collega l'accesso premiante agli sgravi alla regolarità contributiva, ammettendo la logica del ritardo incolpevole.
Ha richiamato, quindi, la giurisprudenza di legittimità (nn. 27107 , 27108 e
27109/2018).
Ha poi aggiunto che all'esito della testimonianza resa dal consulente del lavoro, è emerso ancor più chiaramente come l'invio sia stato fatto ben oltre il termine concesso di 15 giorni, a nulla rilevando l'errore commesso per non aver controllato l'avvenuto invio.
2) Con l'appello la società, riassunti i fatti che aveva determinato l'irrogazione della sanzione1, si duole della decisione ritenendo “del tutto incongrua la sanzione” tenuto conto della condotta sempre adempiente della società rispetto agli obblighi contributivi, adempimento, comunque eseguito anche nel caso di specie.
pag. 4/7 In sostanza assume che si tratta di un lievissimo ritardo, “qualora fosse accertato che il mancato arrivo della documentazione all' sia CP_2
addebitabile alla ricorrente”.
Richiama giurisprudenza che ritiene che l'omissione possa costituire il presupposto per l'evasione ma che comunque che “…resta ferma la possibilità di dimostrare l'assenza di tale volontà, prova che, però…..viene rimessa al giudice di merito…”.
Nella fattispecie si era trattato di un ritardo del tutto minimale senza
“alcuna volontà malevola”.
3) L'appello non merita di esser accolto.
In fatto nessuna deduzione tesa contrastare il presupposto costituito dal ritardo nel pagamento della contribuzione è stata svolta.
Unico motivo di doglianza, infatti, attiene alla misura della sanzione. Al riguardo va rammentato che la stessa è stata determinata ai sensi dell'art.116 comma 8 lett. a) della legge n.388 del 2000 , ossia parametrandola rispetto al caso di mera omissione contributivo, per cui non ha rilievo il dato relativo all'atteggiamento soggettivo, quanto il criterio legale di determinazione in base alla disposizione che prevede: “a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti…”.
In tale senso il collegio si richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui “In materia previdenziale, tra omissione contributiva e somme aggiuntive - che hanno natura di sanzioni civili - vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione
pag. 5/7 rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive.” (Sez. L - , Ordinanza n. 12533 del 10/05/2019, Rv.
653759 - 01).
4) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei minimi tenuto conto dell'unica elementare questione dedotta, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidata in €.962,00, oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 6/7 Gianluca Alessio
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 Così testualmente riprodotti nell'atto di appello: “1) La società riceve in data 26 Controparte_1 gennaio 2018 l'invito a regolarizzare la propria posizione in relazione all'adempimento di cui all'atto di CP_ addebito;
2) L' concede alla Srl oggi ricorrente il termine di giorni 15 per provvedervi;
3) la CP_1 contatta il proprio studio di consulenza “Pasotto & Partners” di , al fine di eseguire gli
[...] CP_1 adempimenti richiesti;
4) lo studio incaricato provvede ad inviare la documentazione richiesta, in forma telematica in data 09 febbraio;
5) il giorno in questione cade di venerdì, per cui lo studio - dopo aver provveduto all'invio – chiude per il fine settimana, ritenendo completo l'adempimento; 6) all'apertura successiva del lunedì, il personale dello studio verifica gli attestati di ricevuta dei vari “flussi”, che da CP_ sempre vengono inviati e ricevuti dall' 7) mai è accaduto che un flusso inviato non fosse ricevuto da parte dell' ; 8) solo in data 15 febbraio 2018 lo studio ricevono da parte Pt_3 Controparte_3 dell'Istututo l'invito a “provvedere tempestivamente all'invio”; 9) dopo aver constatato sia che l'invio era CP_ stato effettuato ma anche che l' non lo aveva ricevuto, lo studio Pasotto invia all'Istituto la documentazione richiesta;
…”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 maggio 2022 da quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato Massimo Belligoli con domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
C.F. , con sede in Roma, in persona del Presidente e CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela
Guarino, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1 t Email_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.619/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito in principalità: riformarsi integralmente la Sentenza del Tribunale di Verona, Giudice del lavoro n. 619/2021 pubblicata il 29/11/2021 RG n. 841/2021, di cui in epigrafe per erronea applicazione di legge erronea interpretazione della legge difetto o insufficienza di motivazione per i motivi sopra esposti e narrati in parte motiva, sia in fatto che in diritto, quivi integralmente richiamati e di conseguenza, rigettando ogni domanda od eccezione proposta nell'eventualità da parte dell'odierno appellato, per i motivi esposti nel presente atto, accogliersi le domande svolte nel ricorso introduttivo quivi di seguito riportate: nel merito: Annullarsi e/o comunque dichiarare inefficace o con altra formula equipollente il provvedimento dell' oggi impugnato in quanto CP_2
infondato in fatto e diritto.
Rifusione dei compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell'appellato alla restituzione di ogni somma allo stesso corrisposta in esecuzione della sentenza del Giudice di prime cure o - in subordine - compensazione integrale degli stessi.
In via istruttoria... (vedasi pag.13 dell'appello)”
pag. 2/7 Conclusioni per parte appellata : “rigettarsi il ricorso proposto e CP_2
confermarsi integralmente la sentenza n. 619/2021 emessa dal Tribunale di
Verona in qualità di Giudice del Lavoro;
spese di lite rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 maggio 2022 CP_1
ha impugnato la sentenza n.619/21 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Verona con la quale si era opposta al provvedimento applicativo di sanzioni pari ad €.5.752,45 emesso a fronte di omissione della trasmissione della denuncia relativa a lavoratori dipendenti.
Con memoria depositata il 18 settembre 2023 si è costituito l' CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni, in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice veronese ha ricordato quanto sostenuto dalla società: il ritardo nella regolarizzazione fosse incolpevole in quanto dovuto ad un problema di flusso telematico che avrebbe impedito il ricevimento, da parte dell della documentazione spedita tempestivamente dal consulente Pt_2
dell'azienda in data 9.2.2018.
Nel rigettare la domanda ha richiamato precedente dello stesso giudice
(sentenza n. 443/2019, emessa nei confronti della stessa società) in base alla quale l'avviso dell'irregolarità in modo che possa regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, non riveste alcun rilievo se non nel caso in cui il debitore provveda alla regolarizzazione con ritardo: nella fattispecie descritta dall'art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015 l'ipotesi della pag. 3/7 sanatoria è di stretta interpretazione e richiedendo, tra l'altro,
l'adempimento nei termini ai fini dell'ottenimento del documento di cui all'art. 7 dello stesso d.m., ovvero la comunicazione della risultanza negativa della verifica.
Diversamente, nel caso di regolarizzazione postuma, sarebbero frustrate le finalità della regola che collega l'accesso premiante agli sgravi alla regolarità contributiva, ammettendo la logica del ritardo incolpevole.
Ha richiamato, quindi, la giurisprudenza di legittimità (nn. 27107 , 27108 e
27109/2018).
Ha poi aggiunto che all'esito della testimonianza resa dal consulente del lavoro, è emerso ancor più chiaramente come l'invio sia stato fatto ben oltre il termine concesso di 15 giorni, a nulla rilevando l'errore commesso per non aver controllato l'avvenuto invio.
2) Con l'appello la società, riassunti i fatti che aveva determinato l'irrogazione della sanzione1, si duole della decisione ritenendo “del tutto incongrua la sanzione” tenuto conto della condotta sempre adempiente della società rispetto agli obblighi contributivi, adempimento, comunque eseguito anche nel caso di specie.
pag. 4/7 In sostanza assume che si tratta di un lievissimo ritardo, “qualora fosse accertato che il mancato arrivo della documentazione all' sia CP_2
addebitabile alla ricorrente”.
Richiama giurisprudenza che ritiene che l'omissione possa costituire il presupposto per l'evasione ma che comunque che “…resta ferma la possibilità di dimostrare l'assenza di tale volontà, prova che, però…..viene rimessa al giudice di merito…”.
Nella fattispecie si era trattato di un ritardo del tutto minimale senza
“alcuna volontà malevola”.
3) L'appello non merita di esser accolto.
In fatto nessuna deduzione tesa contrastare il presupposto costituito dal ritardo nel pagamento della contribuzione è stata svolta.
Unico motivo di doglianza, infatti, attiene alla misura della sanzione. Al riguardo va rammentato che la stessa è stata determinata ai sensi dell'art.116 comma 8 lett. a) della legge n.388 del 2000 , ossia parametrandola rispetto al caso di mera omissione contributivo, per cui non ha rilievo il dato relativo all'atteggiamento soggettivo, quanto il criterio legale di determinazione in base alla disposizione che prevede: “a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti…”.
In tale senso il collegio si richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui “In materia previdenziale, tra omissione contributiva e somme aggiuntive - che hanno natura di sanzioni civili - vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione
pag. 5/7 rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive.” (Sez. L - , Ordinanza n. 12533 del 10/05/2019, Rv.
653759 - 01).
4) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei minimi tenuto conto dell'unica elementare questione dedotta, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidata in €.962,00, oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 6/7 Gianluca Alessio
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 Così testualmente riprodotti nell'atto di appello: “1) La società riceve in data 26 Controparte_1 gennaio 2018 l'invito a regolarizzare la propria posizione in relazione all'adempimento di cui all'atto di CP_ addebito;
2) L' concede alla Srl oggi ricorrente il termine di giorni 15 per provvedervi;
3) la CP_1 contatta il proprio studio di consulenza “Pasotto & Partners” di , al fine di eseguire gli
[...] CP_1 adempimenti richiesti;
4) lo studio incaricato provvede ad inviare la documentazione richiesta, in forma telematica in data 09 febbraio;
5) il giorno in questione cade di venerdì, per cui lo studio - dopo aver provveduto all'invio – chiude per il fine settimana, ritenendo completo l'adempimento; 6) all'apertura successiva del lunedì, il personale dello studio verifica gli attestati di ricevuta dei vari “flussi”, che da CP_ sempre vengono inviati e ricevuti dall' 7) mai è accaduto che un flusso inviato non fosse ricevuto da parte dell' ; 8) solo in data 15 febbraio 2018 lo studio ricevono da parte Pt_3 Controparte_3 dell'Istututo l'invito a “provvedere tempestivamente all'invio”; 9) dopo aver constatato sia che l'invio era CP_ stato effettuato ma anche che l' non lo aveva ricevuto, lo studio Pasotto invia all'Istituto la documentazione richiesta;
…”