Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/09/2025, n. 16555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16555 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03514/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3514 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio III, Direzione Tecnica, Servizio Edilizia Privata, Ufficio Disciplina Edilizia privata ed Urbanistica, 18 gennaio 2022, prot. n. -OMISSIS-, inviata a mezzo PEC in data -OMISSIS-, di ingiunzione a demolire per rimettere in pristino delle opere di ristrutturazione edilizia asseritamente realizzate alla ricorrente in modo abusivo in -OMISSIS-;
della relativa Nota di trasmissione del suddetto provvedimento adottata da Roma Capitale, Municipio III, Direzione Tecnica, Servizio Edilizia Privata, Ufficio Disciplina Edilizia privata ed Urbanistica, -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
del Verbale di sopralluogo in data 24 novembre 2020 della Polizia locale di Roma Capitale, c.d. Mod. -OMISSIS- dell'1 settembre 2021 (atto non posseduto dalla ricorrente);
dell'accertamento tecnico dell'esistenza dell'asserito abuso edilizio di cui alla Nota di Roma Capitale 23 settembre 2021, prot. n. -OMISSIS- (atto non posseduto dalla ricorrente);
nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto e non conoscibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 marzo 2022 e depositato il 30 marzo 2022, -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a due motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ In via principale, violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 (sulla modalità di motivazione per relationem) e, comunque, legittimità della tamponatura apposta nella tettoia in legno di proprietà della ricorrente, in quanto trattasi di opera precaria, stagionale e facilmente amovibile ”), si lamenta la carenza di motivazione del gravato provvedimento, deducendosi in ogni caso l’illegittimità dello stesso, in quanto avente ad oggetto opere in regime di edilizia libera.
1.2. Con il secondo (rubricato “ In via subordinata, illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto illegittimamente adottati nei confronti del proprietario non responsabile dell’asserito abuso e che non ha la disponibilità materiale dell’immobile ”), parte ricorrente allega di essere proprietaria non responsabile della realizzazione degli abusi de quibus , che insisterebbero su un immobile concesso ininterrottamente in locazione dall’8 settembre 2016.
2. Roma Capitale si è costituita in resistenza l’8 aprile 2022.
3. All’udienza di smaltimento del 18 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
4.1. Nel provvedimento impugnato si legge: “ seguito precedente modello A trasmessovi in data 06/07/2019 con prot. -OMISSIS-, personale dipendente di questo Ufficio in data 24/11/2020 effettuava ulteriore sopralluogo e, nonostante l’emissione da parte della U.O.T. III Municipio della D.D. di demolizione prot. -OMISSIS- del 05/09/2019, constatava che vi era stata una prosecuzione delle opere consistente in apposizione su tutto il perimetro del manufatto in legno di infissi e vetri a tamponatura dello stesso. Tale manufatto è funzionale all’attività di somministrazione, ivi presente e all’interno dello stesso sono presenti impianto elettrico di condizionamento, tavoli e sedie ”.
4.2. Ne deriva che l’ordinanza di demolizione riporta la descrizione dell’abuso di cui ordina la demolizione (con il che può ritenersi sufficientemente motivata: cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2023, n. 6404), sicché le doglianze di cui al primo motivo relative al difetto di motivazione non colgono nel segno.
4.2.1. Non consta, peraltro, che parte ricorrente abbia richiesto di accedere alla documentazione richiamata nell’ordinanza impugnata, e segnatamente all’accertamento tecnico di cui alla nota del 23 settembre 2021, prot. n. -OMISSIS-, non risultando così provata la lamentata violazione dell’art. 3, comma 3, L. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2015, n. 1537 “ Il concetto di disponibilità di cui all’art. 3, l. n. 241 del 1990, non richiede […] ai fini della legittimità della determinazione in concreto assunta, che l’atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile per l’interessato, potendo essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi ”).
4.3. In ogni caso, per quanto eccepito da Roma Capitale senza che sul punto la ricorrente abbia svolto persuasive contestazioni, le opere contestate sono la prosecuzione ( sub specie di tamponatura) della realizzazione di un abuso già oggetto di una precedente ordinanza di demolizione, risalente al 2019 (avente ad oggetto le seguenti opere: “ 1. Ampliamento ad uso commerciale per realizzazione di un manufatto di circa 60 mq costituito da una pergotenda con struttura in metallo coperta e tamponata con teli di PVC retrattili sui lati e pvc rigido sui timpani. L’area sottostante il manufatto risulta arredata con tavoli e sedie ed è utilizzata per la somministrazione. Le opere descritte sono di fatto riconducibili alla lettera E.5 dell'art.3 del DPR 380/01; 2. Realizzazione di una tettoia in legno con copertura in tavolato di legno, delle dimensioni di circa 86 mq avente altezza media 2,70 posta sopra un plateatico di c.a. circoscritto perimetralmente da un muretto alto circa 70 cm. L’area sottostante il manufatto risulta arredata con tavoli e sedie ed è utilizzata per la somministrazione ”), impugnata dalla conduttrice dell’immobile su cui insistono tali abusi, con ricorso respinto dalla pronuncia T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 3 marzo 2025, n. 4522, che non risulta essere stata ad oggi appellata.
4.4. In ragione della constatazione che precede, non mette conto indagare se le opere oggetto dell’ordinanza gravata con l’atto introduttivo del presente giudizio rientrino o meno nell’ambito dell’edilizia libera, in ragione del loro carattere (peraltro solo allegato da parte ricorrente, ma in alcun modo dimostrato, anche mediante una precisa contestazione di quanto ampiamente e condivisibilmente dedotto dalla difesa di Roma Capitale alle p. da 6 a 9 della memoria del 27 maggio 2025) precario e amovibile, dal momento che accedono a un’opera abusiva che deve essere in ogni caso rimossa.
5. Il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, attesa la natura reale dell’ordine di demolizione, il quale può essere rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell’illecito, che investe il diverso tema relativo alla sanzione amministrativa o al provvedimento acquisitivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4570).
5.1. A questo riguardo, è noto che il proprietario che non sia colpevole di abuso edilizio commesso da altri, qualora voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, deve provare di aver intrapreso iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi, non essendo all’uopo sufficiente la mera diffida (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3574): la mera allegazione della ricorrente di non essere responsabile degli abusi non è idonea a far ritenere assolto l’onere probatorio di cui discorre la richiamata giurisprudenza e dunque a far venir meno la sua qualità di legittimata passiva dell’ordinanza di demolizione impugnata.
6. Conclusivamente, il ricorso va respinto.
7. Le spese, come liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO