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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 72 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/01/2025, da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Serio (BG), P.zza San Parte_1
Giorgio n. 18, con l'avv. Camozzi Delia,
E nata a [...] il [...] e residente a[...]
n. 9, con l'avv. Cecilia Consonni,
-ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica delle condizioni assunte da questo
Tribunale con decreto n. cron. 2011/2021 del 16/03/2021, emesso all'esito del proc. n. 1922/2020, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, a parziale modifica delle condizioni assunte da questo Tribunale con decreto n. cron. - del -, così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio 20/02/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/01/2025, da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Serio (BG), P.zza San Parte_1
Giorgio n. 18, con l'avv. Camozzi Delia,
E nata a [...] il [...] e residente a[...]
n. 9, con l'avv. Cecilia Consonni,
-ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica delle condizioni assunte da questo
Tribunale con decreto n. cron. 2011/2021 del 16/03/2021, emesso all'esito del proc. n. 1922/2020, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, a parziale modifica delle condizioni assunte da questo Tribunale con decreto n. cron. - del -, così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio 20/02/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia