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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/12/2024, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 6764 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/10/2024, assunto in decisione in data 04.12.2024; tra
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 30/05/1976, rappresentato e difeso dall'Avv. OTTANA' ELISA MARIA RITA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
24/03/1978, rappresentata e difesa dall'Avv. CEFALI' GIOVAMBATTISTA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori i Persona_1 Per_2 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) Le figlie minorenni e manterranno la residenza abituale presso la casa familiare Persona_1 Per_2 CP_ sita in Lentate Sul Seveso (MB) via Risorgimento n. 6, dove continueranno a vivere con la sig.ra e, quindi, con stabile collocamento abitativo con la madre, quale genitore collocatario. Conseguentemente alla predetta stabile collocazione delle figlie con la madre, pertanto, la casa familiare sita in Lentate sul Seveso (MB) via Risorgimento n. 6, con le relative pertinenze, viene assegnata alla sig.ra in CP_1 qualità di genitore collocatario, la quale continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie minorenni con tutto quanto l'arreda. 3) Il sig. continuerà a pagare per l'intero le singole rate mensili del mutuo ancora Parte_1 gravante sulla abitazione familiare di Lentate sul Seveso (MB) via Risorgimento n. 6 (dell'importo di euro 481,98 mensili) nel rispetto di ogni singola scadenza e del relativo piano di ammortamento. 4) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per le figlie afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'educazione, l'istruzione, la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie medesime. Per ciò che concerne le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti la vita quotidiana delle figlie minorenni (ad es. la scelta delle persone da frequentare, l'alimentazione, attività ludiche e di svago ecc…) ciascun genitore, quando avrà le figlie con sé, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quale momento, terrà con sé le figlie. 3) Il padre potrà vedere le figlie e compatibilmente agli impegni scolastici ed Per_2 Persona_1 extrascolastici delle stesse ed agli impegni ed ai turni di lavoro del padre con le seguenti modalità, che potranno subire variazioni in relazione al benessere psicofisico delle minori e Persona_1 Per_2
- un pomeriggio infrasettimanale da concordare con la madre di volta in volta, prelevando le figlie dalla casa materna indicativamente dalle ore 16.00 ed ivi riconducendole entro le 21.00;
- almeno un week-end ogni quindici giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera con eventuale pernotto presso l'abitazione del padre. Sul punto le parti espressamente concordano che di volta in volta si terrà sempre conto del benessere e della volontà di e nel voler o meno dormire Persona_1 Per_2 fuori casa, prelevando le figlie dalla casa materna indicativamente dalle ore 16.00 ed ivi riconducendole entro le 21.00.
4) Le minori trascorreranno inoltre la festa di compleanno dei rispettivi genitori con il festeggiato di turno nonché la Festa della Mamma e del Papà presso il festeggiato/a e questi si impegnerà, eventualmente, ad invertire i turni del fine settimana, qualora coincidenti con le succitate date.
5) Le festività Natalizie si divideranno equamente tra i genitori, con l'intesa della perfetta alternanza annuale. I giorni 24 e 25 dicembre con un genitore la vigilia di Capodanno e Capodanno con l'altro, al fine di poter trascorrere le succitate festività con entrambi i genitori. Per le festività Pasquali, si dividerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, avendo sempre riguardo anche alla volontà delle figlie. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. 6) Vacanze Estive (da fine anno scolastico all'inizio della scuola) il padre potrà avere con sé le figlie minori almeno sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, con pernottamento insieme al padre in luogo di villeggiatura o nella eventuale dimora ove il padre avrà la residenza e/o il domicilio (sempre tutelando il benessere e la volontà delle figlie e . Per_2 Persona_1
7) I genitori si comunicheranno reciprocamente il proprio recapito telefonico mettendo a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località qualora vi pernottino quando hanno con sé le figlie. CP_
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra -mediante bonifico o assegno o vaglia postale ordinario- Pt_1 quale contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, la complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
9) Il sig. verserà inoltre e come per legge anche il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie Pt_1 minori e e di seguito indicate, secondo le specifiche disposizioni contenute nelle Persona_1 Per_2
Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli definite e sottoscritte tra il Tribunale di Monza ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 ed in vigore presso il Tribunale di Monza, da intendersi parte integrante del presente accordo. Si trascrive in modo completo le suddette Linee Guida condivise nella parte che riguarda, appunto, le spese straordinarie relative ai figli: B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO. h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi dentarie ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); k . Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO. Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. s. Cure dentistiche o ortodentistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese. v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTI DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatssapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa di intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese straordinarie è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre il predetto termine di 15 giorni saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. CP_
10) La sig.ra si impegna a volturare tutte le utenze domestiche della casa familiare ed a sostenere il relativo costo. Sul punto le parti concordano che la voltura dell'utenza di fornitura gas-metano verrà effettuata solo dopo il saldo di una fattura per la quale è stata richiesta una rateizzazione alla azienda fornitrice del servizio. In relazione alla casa familiare si precisa che le spese di natura ordinaria saranno CP_ tutte a carico, nessuna esclusa, della sig.ra Le spese di natura straordinaria graveranno sul sig. Pt_1 in qualità di proprietario dell'immobile.
11) Le parti espressamente concordano che gli assegni familiari, se ed in quanto dovuti, e l'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, spetteranno al genitore collocatario, ossia, alla signora CP_1
12) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra le minori e le rispettive famiglie di origine.
13) I genitori si impegnano a collaborare tra di loro affinché tali concordate condizioni vengano, da entrambi, rispettate nel preminente interesse delle figlie.
14) I genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei reciproci documenti validi per l'espatrio anche con riferimento alle figlie minorenni.
15) Il sig. si impegna a portare via dalla casa familiare i propri effetti personali ed i propri beni Pt_1 entro il mese di ottobre 2024.
16) Le parti dichiarano di aver regolamentato i reciproci rapporti economici e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
17) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
18) Le parti concordano che al sig. rimarrà in uso il solo garage acquistato in data successiva Pt_1 all'acquisto della casa familiare, che si trova all'interno della corte di Lentate sul Seveso (MB), via Risorgimento 6, e nel quale si trovano beni di proprietà dello stesso. Il presente accordo è sottoscritto dai difensori, oltre che ai fini dell'autentica della firma, quale espressa rinuncia alla solidarietà professionale, sicché le spese del procedimento dovranno ritenersi integralmente compensate. I coniugi dichiarano che non sussistono possibilità di riconciliarsi e stante ciò i difensori richiedono per l'udienza di comparizioni la trattazione scritta. Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti, recependoli, risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie (02.10.2008) e (20.05.2011) e, per Per_1 Per_2 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 16/10/2024, così provvede: CP_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/10/2024, assunto in decisione in data 04.12.2024; tra
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 30/05/1976, rappresentato e difeso dall'Avv. OTTANA' ELISA MARIA RITA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
24/03/1978, rappresentata e difesa dall'Avv. CEFALI' GIOVAMBATTISTA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori i Persona_1 Per_2 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) Le figlie minorenni e manterranno la residenza abituale presso la casa familiare Persona_1 Per_2 CP_ sita in Lentate Sul Seveso (MB) via Risorgimento n. 6, dove continueranno a vivere con la sig.ra e, quindi, con stabile collocamento abitativo con la madre, quale genitore collocatario. Conseguentemente alla predetta stabile collocazione delle figlie con la madre, pertanto, la casa familiare sita in Lentate sul Seveso (MB) via Risorgimento n. 6, con le relative pertinenze, viene assegnata alla sig.ra in CP_1 qualità di genitore collocatario, la quale continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie minorenni con tutto quanto l'arreda. 3) Il sig. continuerà a pagare per l'intero le singole rate mensili del mutuo ancora Parte_1 gravante sulla abitazione familiare di Lentate sul Seveso (MB) via Risorgimento n. 6 (dell'importo di euro 481,98 mensili) nel rispetto di ogni singola scadenza e del relativo piano di ammortamento. 4) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per le figlie afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'educazione, l'istruzione, la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie medesime. Per ciò che concerne le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti la vita quotidiana delle figlie minorenni (ad es. la scelta delle persone da frequentare, l'alimentazione, attività ludiche e di svago ecc…) ciascun genitore, quando avrà le figlie con sé, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quale momento, terrà con sé le figlie. 3) Il padre potrà vedere le figlie e compatibilmente agli impegni scolastici ed Per_2 Persona_1 extrascolastici delle stesse ed agli impegni ed ai turni di lavoro del padre con le seguenti modalità, che potranno subire variazioni in relazione al benessere psicofisico delle minori e Persona_1 Per_2
- un pomeriggio infrasettimanale da concordare con la madre di volta in volta, prelevando le figlie dalla casa materna indicativamente dalle ore 16.00 ed ivi riconducendole entro le 21.00;
- almeno un week-end ogni quindici giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera con eventuale pernotto presso l'abitazione del padre. Sul punto le parti espressamente concordano che di volta in volta si terrà sempre conto del benessere e della volontà di e nel voler o meno dormire Persona_1 Per_2 fuori casa, prelevando le figlie dalla casa materna indicativamente dalle ore 16.00 ed ivi riconducendole entro le 21.00.
4) Le minori trascorreranno inoltre la festa di compleanno dei rispettivi genitori con il festeggiato di turno nonché la Festa della Mamma e del Papà presso il festeggiato/a e questi si impegnerà, eventualmente, ad invertire i turni del fine settimana, qualora coincidenti con le succitate date.
5) Le festività Natalizie si divideranno equamente tra i genitori, con l'intesa della perfetta alternanza annuale. I giorni 24 e 25 dicembre con un genitore la vigilia di Capodanno e Capodanno con l'altro, al fine di poter trascorrere le succitate festività con entrambi i genitori. Per le festività Pasquali, si dividerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, avendo sempre riguardo anche alla volontà delle figlie. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. 6) Vacanze Estive (da fine anno scolastico all'inizio della scuola) il padre potrà avere con sé le figlie minori almeno sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, con pernottamento insieme al padre in luogo di villeggiatura o nella eventuale dimora ove il padre avrà la residenza e/o il domicilio (sempre tutelando il benessere e la volontà delle figlie e . Per_2 Persona_1
7) I genitori si comunicheranno reciprocamente il proprio recapito telefonico mettendo a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località qualora vi pernottino quando hanno con sé le figlie. CP_
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra -mediante bonifico o assegno o vaglia postale ordinario- Pt_1 quale contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, la complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
9) Il sig. verserà inoltre e come per legge anche il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie Pt_1 minori e e di seguito indicate, secondo le specifiche disposizioni contenute nelle Persona_1 Per_2
Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli definite e sottoscritte tra il Tribunale di Monza ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 ed in vigore presso il Tribunale di Monza, da intendersi parte integrante del presente accordo. Si trascrive in modo completo le suddette Linee Guida condivise nella parte che riguarda, appunto, le spese straordinarie relative ai figli: B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO. h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi dentarie ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); k . Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO. Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. s. Cure dentistiche o ortodentistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese. v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTI DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatssapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa di intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese straordinarie è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre il predetto termine di 15 giorni saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. CP_
10) La sig.ra si impegna a volturare tutte le utenze domestiche della casa familiare ed a sostenere il relativo costo. Sul punto le parti concordano che la voltura dell'utenza di fornitura gas-metano verrà effettuata solo dopo il saldo di una fattura per la quale è stata richiesta una rateizzazione alla azienda fornitrice del servizio. In relazione alla casa familiare si precisa che le spese di natura ordinaria saranno CP_ tutte a carico, nessuna esclusa, della sig.ra Le spese di natura straordinaria graveranno sul sig. Pt_1 in qualità di proprietario dell'immobile.
11) Le parti espressamente concordano che gli assegni familiari, se ed in quanto dovuti, e l'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, spetteranno al genitore collocatario, ossia, alla signora CP_1
12) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra le minori e le rispettive famiglie di origine.
13) I genitori si impegnano a collaborare tra di loro affinché tali concordate condizioni vengano, da entrambi, rispettate nel preminente interesse delle figlie.
14) I genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei reciproci documenti validi per l'espatrio anche con riferimento alle figlie minorenni.
15) Il sig. si impegna a portare via dalla casa familiare i propri effetti personali ed i propri beni Pt_1 entro il mese di ottobre 2024.
16) Le parti dichiarano di aver regolamentato i reciproci rapporti economici e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
17) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
18) Le parti concordano che al sig. rimarrà in uso il solo garage acquistato in data successiva Pt_1 all'acquisto della casa familiare, che si trova all'interno della corte di Lentate sul Seveso (MB), via Risorgimento 6, e nel quale si trovano beni di proprietà dello stesso. Il presente accordo è sottoscritto dai difensori, oltre che ai fini dell'autentica della firma, quale espressa rinuncia alla solidarietà professionale, sicché le spese del procedimento dovranno ritenersi integralmente compensate. I coniugi dichiarano che non sussistono possibilità di riconciliarsi e stante ciò i difensori richiedono per l'udienza di comparizioni la trattazione scritta. Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti, recependoli, risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie (02.10.2008) e (20.05.2011) e, per Per_1 Per_2 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 16/10/2024, così provvede: CP_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona