Articolo 587 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 585Articolo 585
Versione
9 ottobre 2010
Art. 587. Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale 1. L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, e' a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attivita' e' a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza e' a carico dell'Amministrazione della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente