TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 696 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 696 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARTINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LA MAIDA PAMELA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/04/2025 con il quale e Parte_1 [...] anno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Parte_2 celebrato in data 11.03.2000, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN) i figli e , maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti e, in data 29.12.2013, la figlia Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.06.2025 e 26.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi, matrimonio concordatario contratto in Rimini in data
11.3.2000 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune all'anno 2000, Atto n. 38, parte 2, Serie A;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare la residenza ove lo riterranno opportuno. I coniugi, nel preminente interesse dei figli, si impegnano a comunicare l'uno all'altro ogni eventuale variazione di indirizzo di residenza o domicilio;
3) La casa familiare sita in Rimini, Viale Giovanni Pascoli n. 178, di proprietà del sig. Parte_2
viene a assegnata alla RA , la quale continuerà ad occuparla unitamente
[...] Parte_1 ai figli , e Per_1 Per_2 Per_3
4) I figli minori - e - saranno affidati congiuntamente a entrambi i Persona_4 Controparte_1 genitori, con collocazione abituale e stabile presso la madre nella casa familiare;
5) Il IG. si è già trasferito presso un altro appartamento sito nel medesimo complesso Parte_2 immobiliare (sottostante l'appartamento assegnato alla RA sito in Rimini (RN) Viale Pt_1
Giovanni Pascoli n. 178.
6) I genitori, limitatamente alle decisioni e alle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli, potranno esercitare la responsabilità genitoriale in modo autonomo e separato. Le decisioni di maggior interesse, invece, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
7) Il tempo trascorso con i figli dovrà essere suddiviso fra i genitori in maniera equilibrata e, anche in considerazione della loro età, nel rispetto delle loro volontà e dei loro ritmi di vita, degli impegni scolastici, extra scolastici e ludici, tenendo ovviamente anche in considerazione gli impegni lavorativi dei genitori.
In ogni caso, al fine di meglio organizzare e pianificare gli impegni di entrambi i genitori, il diritto di visita del padre viene così regolamentato:
- il padre potrà frequentare liberamente i figli e previo accordo direttamente con loro, Per_1 Per_2 nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, mentre potrà frequentare la figlia a weekend alternati, prelevandola dall'abitazione materna il sabato pomeriggio e riportandola Per_3 il sabato sera dopo cena, nonché la domenica mattina dalle ore 12 fino alle ore 18.00. A discrezione della figlia potranno essere introdotti i pernottamenti presso l'abitazione paterna Per_3 durante i weekend di spettanza del sig. Durante la settimana il padre potrà pranzare con i Parte_2 figli presso la sua abitazione, essendo la madre assente per motivi di lavoro, ed egli provvederà autonomamente alla preparazione dei pasti.
- i periodi festivi saranno regolamentati come segue: i figli trascorreranno i giorni festivi da calendario alternativamente con ciascuno dei genitori (24/25 dicembre, 31 dicembre/1 gennaio, 6 gennaio,
Pasqua/Pasquetta); anche le altre festività (ad esempio 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno) seguiranno il criterio dell'alternanza.
- sia il padre che la madre trascorreranno singolarmente con i figli ogni anno almeno due settimane di vacanza (sia consecutivamente che non consecutivamente) da trascorrere in Italia ovvero all'estero;
i genitori concorderanno fra loro i periodi scelti per le vacanze con i figli con almeno 15 giorni di anticipo;
- le settimane di vacanza dovranno essere compatibili con l'attività scolastica ed eventuali attività sportive/ricreative dei figli;
i ponti e altre festività saranno alternati tra i genitori;
Resta inteso che i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive così come sopra riportati potranno essere concordemente modificati dai genitori con almeno sette giorni di anticipo in considerazione di una loro diversa espressa volontà e/o di diversi impegni.
8) Entro il giorno 25 di ogni mese il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli minori un importo mensile di complessivi Euro 700,00 (Euro
350,00 a figlio) rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
9) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e debitamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% il signor ed il restante 40% la RA Parte_2 Pt_1
Tali spese saranno individuate secondo i criteri statuiti dal Protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi qui integralmente trascritto ed accettato.
I coniugi concordano che venga aggiunto al contributo mensile al mantenimento dei figli l'importo di euro 48,46 quale quota parte del sig. a titolo di spese straordinarie fisse mensili per le Parte_2 lenti a contatto in uso a e per gli abbonamenti telefonici di e salvo eventuali Per_2 Per_2 Per_3 modifiche e fino a quando verranno mantenute dette spese. La sig.ra vrà comunque l'obbligo Pt_1 di esibire le ricevute di avvenuto pagamento di dette spese;
10) La RA richiederà autonomamente l'Assegno Unico relativo sia alla figlia Pt_1 CP_1 sia al figlio . L'importo di tali assegni verrà interamente percepito e trattenuto
[...] Persona_4 dalla RA Nelle more dell'esito della pratica il sig. aggiungerà al contributo al Pt_1 Parte_2 mantenimento sopra stabilito la somma di euro 57,00 a titolo di assegno unico finora da lui percepito;
11) Relativamente alle spese ed ai costi inerenti la casa familiare, assegnata alla RA il Pt_1 signor si impegna a sostenere il pagamento delle utenze di acqua, gas, tari e luce delle scale Parte_2
e ascensore;
resterà invece a carico della RA il pagamento della sola utenza della luce Pt_1 relativa all'appartamento adibito a casa familiare;
12) Il signor si impegna, altresì, a versare alla sig.ra 'importo di €. 102,00 mensili Parte_2 Pt_1 per il pagamento delle rate residue (5 rate mensili da marzo a luglio 2025) relative ad un debito contratto con l'ente di riscossione del bollo auto dell'automobile intestata alla RA La Pt_1 sig.ra vrà l'obbligo di esibire la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Pt_1
13) Il signor si impegna, altresì, a corrispondere alla RA la quale lavora presso Parte_2 Pt_1 la scuola con un contratto che prevede il pagamento di 10 mensilità da settembre a giugno compreso), un contributo al suo mantenimento pari ad €. 200,00 per il solo mese di agosto di ogni anno, salvo che la RA non reperisca altra attività di carattere stagionale, nel cui caso tale contributo verrà sospeso;
14) Essendo nella disponibilità della famiglia n. 2 autovetture e n. 2 scooter, ciascun coniuge si intesterà - sostenendone la spesa - una autovettura ed uno scooter le cui spese saranno totalmente a carico del proprietario;
15) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione di natura patrimoniale;
pertanto, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa, nessuna esclusa.
16) I coniugi rilasciano sin da ora l'uno in favore dell'altro il consenso per l'ottenimento del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio per i figli minorenni impegnandosi ad espletare gli incombenti eventualmente necessari con suddivisione al 50% dei costi sostenuti
17) Le condizioni contenute nel presente accordo per espressa e concorde volontà delle parti avranno effetto a decorrere dal momento della sottoscrizione del presente atto.
18) Tutte le spese del procedimento di separazione e dei legali che assistono ciascun coniuge resteranno integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art 68
L.P. dei rispettivi legali. Tutti i costi relativi al presente procedimento (es. contributo unificato) verranno suddivisi fra i coniugi al 50%.
19) I coniugi rinunciano a ogni impugnazione relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato rilasciato in maniera libera e informata.
20) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Rimini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 38 Parte II Serie A Anno 2000 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 696 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARTINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LA MAIDA PAMELA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/04/2025 con il quale e Parte_1 [...] anno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Parte_2 celebrato in data 11.03.2000, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN) i figli e , maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti e, in data 29.12.2013, la figlia Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.06.2025 e 26.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi, matrimonio concordatario contratto in Rimini in data
11.3.2000 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune all'anno 2000, Atto n. 38, parte 2, Serie A;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare la residenza ove lo riterranno opportuno. I coniugi, nel preminente interesse dei figli, si impegnano a comunicare l'uno all'altro ogni eventuale variazione di indirizzo di residenza o domicilio;
3) La casa familiare sita in Rimini, Viale Giovanni Pascoli n. 178, di proprietà del sig. Parte_2
viene a assegnata alla RA , la quale continuerà ad occuparla unitamente
[...] Parte_1 ai figli , e Per_1 Per_2 Per_3
4) I figli minori - e - saranno affidati congiuntamente a entrambi i Persona_4 Controparte_1 genitori, con collocazione abituale e stabile presso la madre nella casa familiare;
5) Il IG. si è già trasferito presso un altro appartamento sito nel medesimo complesso Parte_2 immobiliare (sottostante l'appartamento assegnato alla RA sito in Rimini (RN) Viale Pt_1
Giovanni Pascoli n. 178.
6) I genitori, limitatamente alle decisioni e alle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli, potranno esercitare la responsabilità genitoriale in modo autonomo e separato. Le decisioni di maggior interesse, invece, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
7) Il tempo trascorso con i figli dovrà essere suddiviso fra i genitori in maniera equilibrata e, anche in considerazione della loro età, nel rispetto delle loro volontà e dei loro ritmi di vita, degli impegni scolastici, extra scolastici e ludici, tenendo ovviamente anche in considerazione gli impegni lavorativi dei genitori.
In ogni caso, al fine di meglio organizzare e pianificare gli impegni di entrambi i genitori, il diritto di visita del padre viene così regolamentato:
- il padre potrà frequentare liberamente i figli e previo accordo direttamente con loro, Per_1 Per_2 nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, mentre potrà frequentare la figlia a weekend alternati, prelevandola dall'abitazione materna il sabato pomeriggio e riportandola Per_3 il sabato sera dopo cena, nonché la domenica mattina dalle ore 12 fino alle ore 18.00. A discrezione della figlia potranno essere introdotti i pernottamenti presso l'abitazione paterna Per_3 durante i weekend di spettanza del sig. Durante la settimana il padre potrà pranzare con i Parte_2 figli presso la sua abitazione, essendo la madre assente per motivi di lavoro, ed egli provvederà autonomamente alla preparazione dei pasti.
- i periodi festivi saranno regolamentati come segue: i figli trascorreranno i giorni festivi da calendario alternativamente con ciascuno dei genitori (24/25 dicembre, 31 dicembre/1 gennaio, 6 gennaio,
Pasqua/Pasquetta); anche le altre festività (ad esempio 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno) seguiranno il criterio dell'alternanza.
- sia il padre che la madre trascorreranno singolarmente con i figli ogni anno almeno due settimane di vacanza (sia consecutivamente che non consecutivamente) da trascorrere in Italia ovvero all'estero;
i genitori concorderanno fra loro i periodi scelti per le vacanze con i figli con almeno 15 giorni di anticipo;
- le settimane di vacanza dovranno essere compatibili con l'attività scolastica ed eventuali attività sportive/ricreative dei figli;
i ponti e altre festività saranno alternati tra i genitori;
Resta inteso che i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive così come sopra riportati potranno essere concordemente modificati dai genitori con almeno sette giorni di anticipo in considerazione di una loro diversa espressa volontà e/o di diversi impegni.
8) Entro il giorno 25 di ogni mese il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli minori un importo mensile di complessivi Euro 700,00 (Euro
350,00 a figlio) rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
9) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e debitamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% il signor ed il restante 40% la RA Parte_2 Pt_1
Tali spese saranno individuate secondo i criteri statuiti dal Protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi qui integralmente trascritto ed accettato.
I coniugi concordano che venga aggiunto al contributo mensile al mantenimento dei figli l'importo di euro 48,46 quale quota parte del sig. a titolo di spese straordinarie fisse mensili per le Parte_2 lenti a contatto in uso a e per gli abbonamenti telefonici di e salvo eventuali Per_2 Per_2 Per_3 modifiche e fino a quando verranno mantenute dette spese. La sig.ra vrà comunque l'obbligo Pt_1 di esibire le ricevute di avvenuto pagamento di dette spese;
10) La RA richiederà autonomamente l'Assegno Unico relativo sia alla figlia Pt_1 CP_1 sia al figlio . L'importo di tali assegni verrà interamente percepito e trattenuto
[...] Persona_4 dalla RA Nelle more dell'esito della pratica il sig. aggiungerà al contributo al Pt_1 Parte_2 mantenimento sopra stabilito la somma di euro 57,00 a titolo di assegno unico finora da lui percepito;
11) Relativamente alle spese ed ai costi inerenti la casa familiare, assegnata alla RA il Pt_1 signor si impegna a sostenere il pagamento delle utenze di acqua, gas, tari e luce delle scale Parte_2
e ascensore;
resterà invece a carico della RA il pagamento della sola utenza della luce Pt_1 relativa all'appartamento adibito a casa familiare;
12) Il signor si impegna, altresì, a versare alla sig.ra 'importo di €. 102,00 mensili Parte_2 Pt_1 per il pagamento delle rate residue (5 rate mensili da marzo a luglio 2025) relative ad un debito contratto con l'ente di riscossione del bollo auto dell'automobile intestata alla RA La Pt_1 sig.ra vrà l'obbligo di esibire la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Pt_1
13) Il signor si impegna, altresì, a corrispondere alla RA la quale lavora presso Parte_2 Pt_1 la scuola con un contratto che prevede il pagamento di 10 mensilità da settembre a giugno compreso), un contributo al suo mantenimento pari ad €. 200,00 per il solo mese di agosto di ogni anno, salvo che la RA non reperisca altra attività di carattere stagionale, nel cui caso tale contributo verrà sospeso;
14) Essendo nella disponibilità della famiglia n. 2 autovetture e n. 2 scooter, ciascun coniuge si intesterà - sostenendone la spesa - una autovettura ed uno scooter le cui spese saranno totalmente a carico del proprietario;
15) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione di natura patrimoniale;
pertanto, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa, nessuna esclusa.
16) I coniugi rilasciano sin da ora l'uno in favore dell'altro il consenso per l'ottenimento del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio per i figli minorenni impegnandosi ad espletare gli incombenti eventualmente necessari con suddivisione al 50% dei costi sostenuti
17) Le condizioni contenute nel presente accordo per espressa e concorde volontà delle parti avranno effetto a decorrere dal momento della sottoscrizione del presente atto.
18) Tutte le spese del procedimento di separazione e dei legali che assistono ciascun coniuge resteranno integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art 68
L.P. dei rispettivi legali. Tutti i costi relativi al presente procedimento (es. contributo unificato) verranno suddivisi fra i coniugi al 50%.
19) I coniugi rinunciano a ogni impugnazione relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato rilasciato in maniera libera e informata.
20) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Rimini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 38 Parte II Serie A Anno 2000 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi