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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1365/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1365 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Caneparo Parte_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 95, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Clericò ed Controparte_2
Emiliano Strinati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Terni, Via Leonardo da
Vinci n. 2, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta e all'atto di intervento
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), titolare dell'impresa Controparte_3 C.F._1 individuale (P.I. ), Controparte_4 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rubini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XX Settembre n. 57, giusta procura in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore
- terzo chiamato
E
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_5 C.F._2 [...]
(P.I. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Loris Mattrella Parte_3 P.IVA_4
e Federica Sabbatucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, Via Alunno
n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - terzo chiamato
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AE IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Del Grande in Terni, Via Barberini n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
E
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Controparte_7 C.F._3 individuale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Muzi ed P.IVA_6 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato
Oggetto: appalto
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Silvia Caneparo, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_8
e/o dei convenuti terzi chiamati, in solido tra loro, ex art.
[...] P.IVA_2
1669 c.c nella determinazione degli eventi sopra descritti come emerso nel corso ed all'esito dell'accertamento tecnico preventivo n. 616/2018 R.G. Tribunale di Terni e all'esito della c.t.u. del Geometra resa nell'odierno procedimento;
per CP_9
l'effetto condannare in via principale: la convenuta Controparte_1
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in solido tra loro, a versare a parte P.IVA_2 attrice la somma di €. 46.340,23 oltre IVA come quantificata del c.t.u. nel CP_9 procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 616/2018 R.G. (o della maggiore
o minore somma che risulterà di giustizia doc. 5 fascicolo) e necessaria per
l'eliminazione dei vizi ed il ripristino delle parti danneggiate oltre ad interessi legali come per legge dalla domanda al saldo;
sempre in via principale condannare: la convenuta P.I. e/o i convenuti terzi Controparte_1 P.IVA_2 chiamati, in solido tra loro, a versare a parte attrice la somma di €. 24.696,97 oltre
IVA (dovuta a titolo di rivalsa per l'eliminazione dei difetti del lastrico solare) come quantificata del c.t.u. nel presente Giudizio (o della maggiore o minore CP_9 somma che risulterà di giustizia) e necessaria per l'impermeabilizzazione del lastrico solare e per il ripristino delle parti danneggiate negli appartamenti dei Condomini oltre ad interessi legali come per legge dalla domanda al saldo;
sempre in via principale, condannare la convenuta la /o i convenuti Controparte_1 terzi chiamati, in solido tra loro, a versare a parte attrice la somma di €. 175.651,01 oltre IVA come quantificata dal c.t.u. (o della maggiore o minore somma CP_9 che risulterà di giustizia) per i lavori di ripristino delle facciate esterne (Computo metrico estimativo per il rivestimento delle pareti in gres Allegato B perizia integrativa del 24.09.2024); sempre in via principale, condannare la convenuta
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in Controparte_1 P.IVA_2 solido tra loro, alla refusione in favore di parte attrice delle spese legali (C.U. e spese legali) relative al Giudizio cautelare n. 616/2018 R.G. Tribunale di Terni pari ad €.
2.500,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia (oltre IVA, CPA
e Spese forfettarie); sempre in via principale, condannare la convenuta
[...]
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in solido tra Controparte_1 P.IVA_2 loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 3.449,96 a titolo di rimborso delle spese ed onorari sostenuti per il pagamento del nominato C.T.U. nel
Giudizio cautelare n. 616/2018 R.G. (come da fatture allegate doc. 8) oltre ad interessi legali come per legge dalla domanda al saldo;
sempre in via principale, condannare la convenuta P.I. e/o i Controparte_1 P.IVA_2 convenuti terzi chiamati, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte attrice delle spese (C.U.), competenze e onorari del presente Giudizio come da nota spese ex
D.M. n. 55/2014 che si deposita;
sempre in via principale, condannare la convenuta
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in Controparte_1 P.IVA_2 solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 264,50 a titolo di rimborso delle spese ed onorari sostenuti per il pagamento del nominato
C.T.U. nel presente Giudizio (come da fattura che si allega) oltre ad interessi legali come per legge dalla domanda al saldo;
condannare, la convenuta
[...]
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in solido tra Controparte_1 P.IVA_2 loro, al risarcimento del danno da liquidarsi ex art. 1226 c.c. in via equitativa - oltre interessi legali come per legge per la gravità dei distaccamenti che attualmente compromettono l'agibilità e la sicurezza dell'intero fabbricato oltre al disvalore per
l'intero edificio come accertato dal c.t.u. nell'odierno Giudizio;
CP_9 condannare, la convenuta P.I. e/o i Controparte_1 P.IVA_2 convenuti terzi chiamati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU del presente Giudizio come da liquidazione in atti”.
- Gli avv.ti Francesca Clericò ed Emiliano Strinati, per la convenuta: “Voglia l'On.
Tribunale di Terni, contrariis reiectis: 1) rigettare tutte le eccezioni, domande e conclusioni avversarie, assolvendo nel migliore dei modi la società
[...]
2) in via subordinata e salvo gravame, nella ipotesi in Controparte_1 CP_1 cui le pretese della parte attrice fossero accolte in tutto o in parte condannare: e) la società con sede in Terni via Aristide Gabelli n. 30 , Controparte_6 partita IVA;
f) la ditta P.IVA_5 CP_4 Controparte_4
con sede in Deruta, frazione San Nicolò di Celle via
[...] P.IV della Viola n. 15, partita iva;
g) la ditta P.IVA_8 Controparte_7 con sede in Terni via Pietro Gori 1/I , partita IVA;
h) la ditta P.IVA_6 [...] con sede in Terni via Malnati n. 11,partita IVA Parte_3 , a garantire e manlevare, ciascuno per quanto di pro pria competenza, P.IVA_4 la da ogni responsabilità, condannando i soggetti Controparte_1 sopra elencati, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento di tutte quelle somme che fosse dichiarata tenuta a pagare la detta società
[...] vvero condannando detti soggetti elencati sopra, ciascuno per Controparte_1 quanto di competenza alla esecuzione di tutte le altre eventuali prestazioni, anche di
“fare” che fosse condannata ad eseguire la Con Controparte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di lite ed anche del procedimento di ATP R.G.
616/2019 Tribunale di Terni”.
- L'avv. Roberto Rubini, per il terzo chiamato “Voglia Controparte_3
l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dall'azione per la tardiva denuncia dei vizi e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per mancato rispetto dei termini previsti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1670 e 1669 cc, e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie di per i motivi tutti CP_1 Controparte_1 esposti in narrativa;
nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie formulate dalla nei confronti della ditta Controparte_1
in quanto infondate in Controparte_4 fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa. Con integrale vittoria di spese
e competenze legali del presente giudizio”.
- Gli avv.ti Loris Mattrella e Federica Sabbatucci, per il terzo chiamato CP_5
“Voglia l'ill.mo Trivunale adito, adversis reiectis, ritenute legittime e fondate le affermazioni tutte svolte dalla odierna comparente in ordine alla inapplicabilità nei confronti della odierna comparente della responsabilità ex art. 1669 c.c. per difetto dei presupposti di legge, e vieppiù, in merito alla assenza di responsabilità in capo alla rispetto ai visi e/o difformità delle opere Controparte_10 CP_5 di tinteggiatura lamentati dal ricorrente Condominio e, quindi, ritenuta del tutto infondata ed assolutamente illegittima qualsiasi domanda di manleva e garanzia proposta dalla nei confronti della odierna Controparte_1 comparente, rigettare la medesima in ogni sua parte. Voglia, inoltre, l'ill.mo
Tribunale adito, adversis reiectis, condannare la resistente Controparte_1 alla refusione in favore della delle
[...] Controparte_10 CP_5 spese e competenze di lite ed ancora, ai sensi e per gli effetti del dettato di cui all'art.
96, 1° e 3° comma, c.p.c. al risarcimento in favore della odierna comparente delle spese e dei danni da liquidarsi in via equitativa”.
- L'avv. AE IA, per la terza chiamata “1) In Controparte_6 via pregiudiziale e comunque in via principale, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, ordinarsi Controparte_6
l'estromissione di questa dal presente procedimento non avendo mai realizzato le opere edili pretese dalla affidate a diverso Consorzio;
Controparte_1 2) nel merito, in ragione di quanto sostenuto nella memoria di cui sopra, accertarsi e dichiararsi inammissibile ed infondata la chiamata in causa della
[...] ad un'eventuale manleva in caso di accoglimento del ricorso ex art. CP_6
702 bis c.p.c. presentato dal 3) rigettare Parte_1 comunque nel merito le pretese della in quanto non Controparte_1 dovute in ragione delle intervenute decadenze di cui all'art. 1667 c.c.. 4) Riservata ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria a seguito dell'udienza di comparizione delle parti. 5) Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
- L'avv. Gianluca Muzi, per il terzo chiamato : “Si Controparte_7 conclude per il rigetto della domanda di manleva in quanto per i sopra esposti motivi la ditta non è passivamente legittimata essendo Controparte_7 completamente estranea all'oggetto del presente Giudizio nonché per l'estromissione della stessa dal presente Giudizio. In subordine si eccepisce la decadenza della dal diritto fatto valere e dalla facoltà di contestazione Controparte_1 di cui all'Atto di chiamata in Causa in quanto mai, dal 2013 (data di conclusione dei lavori commissionati alla ditta “ ”) alla notifica degli Atti CP_7 processuali, ha sollevato contestazioni di sorta nei confronti della ditta
“ ”. Con vittoria di spese ed onorari”. Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 03/06/2019, il Parte_1 conveniva in giudizio la invocando la
[...] Parte_4 responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i numerosi vizi e difetti riscontrati nelle parti comuni dell'edificio realizzato dalla stessa in Terni, Via Linda Malnati n. 11. Il
ricorrente, premesso che alcuni vizi e difetti erano stati confermati dal Parte_1 consulente tecnico d'ufficio incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
R.G. 616/2018, deduceva che dopo la conclusione del suddetto procedimento si erano manifestate anche gravi infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, con danni all'interno delle unità immobiliari di due condomini, e si era inoltre aggravata la situazione relativa al progressivo distaccamento delle piastrelle dai prospetti esterni dell'edificio, con conseguente situazione di pericolo per i passanti. Il ricorrente chiedeva quindi la Parte_1 condanna della convenuta al risarcimento dei danni per le spese sostenute e da sostenere per l'eliminazione dei suddetti vizi (e per il ripristino delle parti danneggiate negli appartamenti dei condomini), danni quantificati in € 46.340,23 oltre IVA e interessi legali sino al saldo per i vizi e difetti accertati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 19.000,00 oltre IVA e interessi legali sino al saldo per la carente impermeabilizzazione del lastrico solare, e in almeno € 20.000,00 (con liquidazione in via equitativa) per il distaccamento delle piastrelle dai prospetti esterni dell'edificio. Il tutto con salvezza delle maggiori somme risultanti anche a seguito di integrazione della c.t.u. in corso di causa, e con vittoria delle spese processuali anche per il procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla
[...]
(poi fusa per incorporazione, in corso di causa, nella Parte_4 Controparte_1
, la quale si costituiva con comparsa depositata in data 04/10/2019, chiedendo in via
[...] pregiudiziale il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3, c.p.c., ed eccependo, nel merito: la carenza di legittimazione attiva del per i danni verificatisi nelle Parte_1 unità immobiliari di proprietà dei condomini;
la non riconducibilità dei vizi e difetti evidenziati dal c.t.u. alla categoria del “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.; la prescrizione e la decadenza ex art. 1669 c.c., essendo la domanda inerente a presunti vizi e difetti percepibili sin dal 2015; l'insussistenza dei vizi e difetti lamentati con il ricorso introduttivo, essendovi peraltro alcune opere ancora da ultimare, ed essendo in ipotesi alcuni vizi o difetti riconducibili ad un incendio verificatosi all'interno del palazzo il 01/03/2019 (incendio a seguito del quale erano stati effettuati lavori di ripristino in parte coincidenti con quelli indicati dal c.t.u.); l'eccessiva quantificazione dei danni. La chiedeva Parte_4 inoltre il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa
[...]
(titolare dell'impresa individuale “ CP_3 Controparte_4
”), (titolare dell'impresa individuale
[...] CP_5 Parte_3
), (titolare dell'omonima impresa individuale) e
[...] Controparte_7 la quali appaltatori responsabili – ciascuna per quanto di sua Controparte_6 competenza – degli eventuali vizi dell'originaria costruzione, al fine di essere garantita e manlevata dagli stessi in caso di condanna.
Con decreto del 11/10/2019 veniva disposto il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata dei suddetti terzi da parte della convenuta. si costituiva con comparsa depositata in data 19/02/2020, Controparte_3 eccependo: la decadenza della convenuta dall'azione di regresso ex art. 1670 c.c. e la prescrizione del relativo diritto, essendosi egli occupato – con la propria impresa – unicamente della fornitura e posa in opera di una griglia pedonale realizzata nel luglio 2013;
l'infondatezza dell'avversa domanda, avendo egli svolto il predetto lavoro sotto la direzione della e per essa del geom. senza alcuna autonomia Parte_4 CP_11 decisionale;
la non riconducibilità dell'asserito vizio della griglia ai “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., comunque inerente non alla griglia in sé ma all'installazione dei canali di raccolta delle acqua meteoriche. concludeva quindi per Controparte_3
l'integrale rigetto dell'avversa domanda. si costituiva con comparsa depositata in data 28/02/2020, eccependo: la CP_5 propria carenza di legittimazione passiva, avendo egli eseguito i lavori di tinteggiatura affidatigli dalla quale mero esecutore e senza alcun potere decisionale Parte_4
(ivi incluso quello di scelta dei materiali da utilizzare), sotto il potere direttivo del geom.
la decadenza ex art. 1669 c.c., trattandosi di vizi e difetti dei quali la CP_11 Pt_4 era a conoscenza almeno dal 2016; la nullità dell'avversa domanda per
[...] indeterminatezza, avuto riguardo, in particolare, alla mancata individuazione dei vizi e difetti oggetto della richiesta di manleva nei suoi confronti;
l'inapplicabilità dell'art. 1669 c.c., trattandosi di difformità nella tinteggiatura non caratterizzate da gravità e non tali da compromettere in maniera rilevante la fruibilità dell'immobile; la non riconducibilità dei predetti vizi e difetti alla propria opera. concludeva pertanto per il rigetto CP_5 della domanda proposta nei suoi confronti dalla con condanni di Parte_4 quest'ultima al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co.
1, e 3, c.p.c..
La si costituiva con comparsa depositata in data 06/03/2020, Controparte_6 eccependo: la propria carenza di legittimazione passiva, avendo essa eseguito lavori edili in palazzine diverse del complesso edificato dalla laddove tali lavori, per la Parte_4 palazzina riferibile al attore, erano stati invece svolti dal Parte_1 CP_12
; la decadenza ex art. 1667 c.c.. La chiedeva
[...] Controparte_6 quindi la propria estromissione dal giudizio o comunque il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
All'esito dell'udienza del 23/06/2020 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3, CP_7
c.p.c..
Dopo l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. si costituiva in giudizio – con comparsa depositata in data 09/12/2020 – anche , il quale eccepiva: la propria estraneità Controparte_7 ai vizi e difetti oggetto di causa, essendosi egli limitato a porre in opera i materiali impermeabilizzanti del lastrico solare forniti dalla con conseguente Parte_4 mancanza di responsabilità per l'inadeguatezza di tali materiali come riscontrata dal c.t.u. incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
la tardività della domanda della per intervenuta decadenza. Parte_4 Controparte_7 concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della successiva istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
(non accettata dal CONDOMINIO attore) – nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio integrativa di quella svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'udienza del 26/11/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va invero anzitutto evidenziata la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta circa la carenza di legittimazione attiva del per i danni verificatisi all'interno Parte_1 delle unità immobiliari di proprietà dei condomini e spettando CP_13 Parte_5 esclusivamente a questi ultimi la legittimazione ad agire per il risarcimento di tali danni (v. ex multis Cass. 3011/2025 e Cass. 11606/2022 e Cass. 6192/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 7 maggio 2021, Trib. Teramo 18 novembre 2020). A tal riguardo, appare ictu oculi irrilevante la previsione dell'art. 3 del regolamento condominiale invocato dal attore a supporto della propria legittimazione, trattandosi di disposizione Parte_1 inerente alla ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare e non, evidentemente, delle spese di ripristino di danni all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini (pur se provocati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare). Né in senso contrario può valorizzarsi il fatto – peraltro dedotto e non documentato – che il abbia provveduto a proprie spese alla riparazione dei danni in questione, non Parte_1 essendo stata allegata e documentata la cessione del credito risarcitorio da parte dei due condomini in favore del . Parte_1
3. Ciò premesso, va invece disattesa la prospettazione di parte convenuta secondo cui i vizi e difetti evidenziati dal c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non sarebbero qualificabili come gravi difetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c..
Come noto, infatti, i “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua natura, e rilevano a tal fine anche i vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi a impermeabilizzazioni e alla presenza di infiltrazioni e umidità, anche se indicenti solo su parti comuni dell'edificio (v. Cass., SS.UU., 7756/2017, nonché, da ultimo Cass. 3151/2025), e, a fortiori, quelli che possano pregiudicare la sicurezza del fabbricato (v. Cass. 22788/2019). Appare quindi evidente la piena riconducibilità dei vizi oggetto di causa nel novero dei “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., poiché tutti i vizi in questione – ivi inclusi quelli manifestatisi dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo – attengono ad infiltrazioni e/o a situazioni di pericolo per i condomini o per i terzi.
4. Del pari infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta per mancata denunzia dei gravi difetti entro un anno dalla scoperta. Non può infatti condividersi l'affermazione della stessa convenuta secondo cui tali difetti “non essendo occulti, ben dovevano essere denunziati sin dall'epoca della loro scoperta, la quale è senz'altro anteriore alla data della perizia fatta fare da controparte, in quanto conosciuti dal 2015” (v. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta). Va in proposito richiamato il consolidato principio in base al quale – a meno che non si tratti di problemi di immediata percezione non solo nella loro reale entità ma anche nelle rispettive cause sin dal loro primo manifestarsi (v. Cass.
27693/2019), circostanza evidentemente insussistente nel caso in esame – la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, e tale apprezzabile conoscenza viene di regola acquisita solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici, non potendosi peraltro onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate (v. ex multis Cass.
28958/2023, Cass. 11438/2021 e Cass. 777/2020).
5. Quanto all'effettiva esistenza ed entità dei vizi e difetti lamentati dal Parte_1 attore, devono integralmente recepirsi le valutazioni espresse dal c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel corso del presente giudizio di merito. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018,
Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011).
6. Nel caso di specie, per quel che concerne le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la convenuta si è limitata a riproporre le osservazioni formulate dal proprio c.t.p. nel corso del suddetto procedimento (alle quali, tuttavia, il c.t.u. – a pag. 22-24 del proprio elaborato – aveva già fornito risposte puntuali e dettagliate, che in questa sede è quindi sufficiente richiamare per relationem: v. ex multis
Cass. 16075/2022) e a dedurre genericamente che alcuni danni sarebbero riconducibili ad un incendio verificatosi all'interno del palazzo il 01/03/2019 (il che è stato radicalmente smentito dal c.t.u.: v. pag. 6 del secondo elaborato integrativo depositato nel presente giudizio) o sarebbero stati già riparati a sue spese dopo il suddetto incendio. Tale ultima allegazione, non sufficientemente specifica ed effettuata con un generico riferimento agli interventi indicati dal c.t.u. nei punti 4, 7 e 9 del proprio elaborato a conclusione dell'accertamento tecnico preventivo, non risulta supportata da idonei riscontri probatori, dovendo in proposito evidenziarsi: che la testimone citata dalla stessa convenuta ed escussa Testimone_1 all'udienza del 01/02/2022, ha confermato solo la ritinteggiatura delle pareti interne della scala, senza nulla dire in merito alla previa apposizione o meno dell'impermeabilizzazione mancante, e precisando, peraltro, che la lavorazione in questione è stata realizzata per conto dei condomini da un'impresa diversa dalla convenuta;
che il teste Testimone_2 parimenti citato dalla convenuta ed escusso all'udienza del 13/12/2022, ha dichiarato di non ricordare il numero civico di in cui è stata da lui realizzata nel 2019 o nel 2020, Parte_1 su incarico della convenuta, una “recinzione in prossimità della porta di uscita del lastrico solare dell'edificio”, recinzione la cui conformità alle indicazioni del c.t.u. non è stata invero neppure specificamente allegata;
che, quanto al distaccamento delle piastrelle, il c.t.u. ha verificato nuovamente la situazione nel 2023-2024, in un momento successivo agli interventi effettuati dalla convenuta nelle more tra il procedimento di accertamento tecnico preventivo e l'introduzione del presente giudizio.
7. Per quanto riguarda, poi, le valutazioni espresse con gli elaborati peritali depositati nel corso del presente giudizio, va evidenziato – con particolare riferimento alla problematica inerente al distaccamento delle piastrelle dalle facciate dell'edificio – che il c.t.u. ha adeguatamente chiarito che la soluzione da lui inizialmente proposta (rimozione di tutte le piastrelle e rifacimento completo dell'intonaco), pur essendo lievemente meno costosa, determinerebbe un deprezzamento del valore dell'immobile tale da “assorbirne” integralmente il minor costo, ragion per cui il danno può essere certamente quantificato in misura pari al costo per la sostituzione delle piastrelle attuali con altre similari. Né sulla quantificazione del danno può incidere la diversa soluzione – proposta dalla convenuta in corso di causa – della sostituzione delle sole piastrelle mancanti o ammalorate con altre della stessa tipologia di cui la convenuta avrebbe la disponibilità nel proprio magazzino e con apposizione di ancoraggi meccanici su tutte le facciate. Se è vero, infatti, che il c.t.u. ha valutato positivamente una siffatta soluzione, tale valutazione è stata logicamente condizionata al fatto (indimostrato)
“che le mattonelle a disposizione da parte della siano sufficienti a Controparte_1 sostituire quelle danneggiate” (v. pag. 6 dell'ultimo elaborato peritale integrativo), ed in ogni caso anche questa soluzione determinerebbe evidentemente un deprezzamento dell'edificio per l'incidenza degli ancoraggi sul pregio estetico delle facciate.
8. Per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta eve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore del delle Parte_1 seguenti somme: a) € 11.409,88 (€ 46.340,23 – 34.930,35, essendo tale ultimo importo
“confluito” nel computo elaborato nel corso del presente giudizio di merito per la sostituzione delle piastrelle) oltre IVA, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (pari ad € 1.101,91) e agli ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, per i vizi e difetti accertati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
b) € 13.196,97 (v. pag. 3 e prima riga di pag. 4 del computo allegato alla prima relazione peritale integrativa depositata nel presente giudizio) oltre IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza
(trattandosi di danni già valutati all'attualità) sino al saldo, per i vizi e difetti inerenti al lastrico solare;
c) € 175.651,01 oltre IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza (trattandosi di danni già valutati all'attualità) sino al saldo, per i vizi e difetti inerenti al rivestimento esterno delle pareti dell'edificio. Il tutto per il complessivo importo di € 201.359,77 oltre IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
9. Quanto alle domande di manleva (rectius: di regresso) proposte dalla
[...] nei confronti dei terzi chiamati, va anzitutto rilevata la fondatezza Controparte_1 dell'eccezione di decadenza ex art. 1670 c.c. tempestivamente sollevata da
[...]
da non potendo invece esaminarsi l'analoga eccezione CP_3 CP_5 sollevata da e dalla in quanto Controparte_7 Controparte_6 costituitisi oltre il termine di cui all'art. 702-bis, co. 3, c.p.c., con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra le quali rientra certamente quella di decadenza dalle azioni di cui agli artt. 1669 e 1670 c.c. per tardività della denunzia:
v. in tal senso Cass. 18078/2012, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib.
Bologna 26 aprile 2023). Come noto, infatti, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire in regresso contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene (Cass. 23470/2023, Cass. 11947/02 e Cass. 8109/97, nonché App.
Milano 5 agosto 2022, Trib. Novara 30 luglio 2019, Trib. Roma 11 febbraio 2019, Trib.
Savona 15 giugno 2015 e Trib. Reggio Emilia 21 aprile 2015). Il dies a quo di decorrenza del suddetto termine decadenziale coincide con il momento in cui il committente (ovvero l'acquirente) ha denunciato all'appaltatore (ovvero al venditore-costruttore) l'esistenza dei vizi e difetti, rendendogli nota in tal modo la propria intenzione di far valere la relativa responsabilità (v. ex multis Cass. 23903/09), denuncia che nel caso di specie è avvenuta in data 18/01/2018 mediante la notifica all'odierna convenuta, da parte del , Parte_1 della perizia redatta dal geom. . Dunque, non avendo provveduto a denunziare ai Per_1 suddetti terzi chiamati i vizi e difetti lamentati dal nei sessanta giorni Parte_1 successivi alla predetta data, l'odierna convenuta è decaduta dall'azione di regresso nei loro confronti.
10. Per quel che concerne la domanda di regresso proposta nei confronti della
[...]
l'istruttoria espletata non ha fornito adeguata conferma del fatto che tale CP_6 società abbia effettivamente svolto “tutti i lavori edili” relativi alla palazzina oggetto di causa.
Se è vero, infatti, che la teste ha confermato tale circostanza, il teste (citato Tes_1 CP_11 dalla stessa convenuta) ha invece riferito che la sarebbe Controparte_6
“subentrata” in corso d'opera ad altra impresa. D'altra parte, l'unica prova documentale fornita dalla convenuta a supporto della propria affermazione è una fattura (v. la prima pagine del doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) il cui esiguo importo conforta la tesi della terza chiamata secondo cui la stessa avrebbe svolto, nella palazzina oggetto di causa, esclusivamente opere murarie e di recinzione per la delimitazione dei confini con i cantieri relativi alle altre due palazzine e con la strada pubblica (tesi alla quale, del resto, la convenuta non ha mai replicato in maniera sufficientemente specifica).
11. Quanto, infine, alla domanda di regresso proposta nei confronti di
[...]
, la c.t.u. espletata ha fornito conferme circa il fatto (dedotto dallo CP_7 stesso attore) che le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare erano dovute Parte_1 all'errata scelta dei materiali per la relativa impermeabilizzazioni e alla non corretta realizzazione dei bocchettoni per la raccolta dell'acqua piovana, sicché la relativa responsabilità non può in alcun modo attribuirsi al terzo chiamato, il quale, in base a quanto risulta dalla stessa fattura prodotta dalla convenuta, si è occupato esclusivamente della posa in opera della guaina impermeabilizzante.
12. Per tutti i motivi sopra enunciati, le domande di regresso proposte dalla
[...] ei confronti dei terzi chiamati devono essere integralmente rigettate. Controparte_1
Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo: v.
Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012 e
Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, nei rapporti tra attore e convenuta;
scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00, nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato scaglione da € 1.100,01 ad € Controparte_3
5.200,00, nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato scaglione da € CP_5
5.200,01 ad € 26.000,00, nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato
[...]
; indeterminato, nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata CP_14
, alla natura e alla complessità (media, nei rapporti tra attore Controparte_6
e convenuta;
inferiore alla media, nei rapporti tra quest'ultima e i terzi chiamati) della controversia.
13. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) e quelle delle consulenze tecniche d'ufficio integrative espletate nel presente giudizio di merito devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – integralmente a carico della convenuta (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015,
Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09), con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione in favore del attore della somma di € 3.714,46 (€ 3.449,96 + € 264,50) dallo Parte_1 stesso corrisposta al c.t.u..
14. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore del terzo chiamato non avendo CP_5 quest'ultimo dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale della convenuta (v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass. 32869/2019), né sussistono le condizioni per una condanna di quest'ultima ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass. 29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal nei confronti della Parte_1 nonché sulle domande proposte da quest'ultima nei Controparte_1 confronti di (titolare dell'impresa individuale “ Controparte_3 [...]
”), di (titolare dell'impresa Controparte_4 CP_5 individuale ), di (titolare Parte_3 Controparte_7 dell'omonima impresa individuale) e della ogni altra difesa, Controparte_6 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 c.c. della Controparte_1 nei limiti di cui in motivazione, condanna la al
[...] Controparte_1 pagamento in favore del a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni, della somma di € 201.359,77 oltre IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
b) condanna la lla rifusione in favore del Controparte_1 [...]
– con distrazione in favore del difensore antistatario di Parte_1 quest'ultimo – delle spese processuali, che liquida: 1) in € 2.500,00 oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 406,00 per spese vive
(C.U. e marca da bollo), per il presente giudizio di merito;
c) rigetta le domande proposte dalla ei confronti dei terzi Controparte_1 chiamati;
d) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] elle spese processuali, che liquida in € 650,00 (di cui € 130,00 per CP_3 la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 195,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 195,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
e) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_5 delle spese processuali, che liquida in € 2.400,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
800,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
f) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in € 2.400,00 (di cui € 800,00 CP_7 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, ed € 900,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
g) condanna la lla rifusione in favore della Controparte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 (di cui € 1.500,00 per CP_6 la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
h) pone integralmente a carico della le spese delle c.t.u. Controparte_1 espletate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio di merito, e, per l'effetto, condanna la predetta convenuta alla rifusione in favore del
11 della somma di € 3.714,46 dallo stesso Parte_1 corrisposta al c.t.u..
Terni, 10/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1365 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Caneparo Parte_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 95, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Clericò ed Controparte_2
Emiliano Strinati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Terni, Via Leonardo da
Vinci n. 2, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta e all'atto di intervento
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), titolare dell'impresa Controparte_3 C.F._1 individuale (P.I. ), Controparte_4 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rubini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XX Settembre n. 57, giusta procura in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore
- terzo chiamato
E
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_5 C.F._2 [...]
(P.I. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Loris Mattrella Parte_3 P.IVA_4
e Federica Sabbatucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, Via Alunno
n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - terzo chiamato
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AE IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Del Grande in Terni, Via Barberini n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
E
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Controparte_7 C.F._3 individuale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Muzi ed P.IVA_6 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato
Oggetto: appalto
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Silvia Caneparo, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_8
e/o dei convenuti terzi chiamati, in solido tra loro, ex art.
[...] P.IVA_2
1669 c.c nella determinazione degli eventi sopra descritti come emerso nel corso ed all'esito dell'accertamento tecnico preventivo n. 616/2018 R.G. Tribunale di Terni e all'esito della c.t.u. del Geometra resa nell'odierno procedimento;
per CP_9
l'effetto condannare in via principale: la convenuta Controparte_1
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in solido tra loro, a versare a parte P.IVA_2 attrice la somma di €. 46.340,23 oltre IVA come quantificata del c.t.u. nel CP_9 procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 616/2018 R.G. (o della maggiore
o minore somma che risulterà di giustizia doc. 5 fascicolo) e necessaria per
l'eliminazione dei vizi ed il ripristino delle parti danneggiate oltre ad interessi legali come per legge dalla domanda al saldo;
sempre in via principale condannare: la convenuta P.I. e/o i convenuti terzi Controparte_1 P.IVA_2 chiamati, in solido tra loro, a versare a parte attrice la somma di €. 24.696,97 oltre
IVA (dovuta a titolo di rivalsa per l'eliminazione dei difetti del lastrico solare) come quantificata del c.t.u. nel presente Giudizio (o della maggiore o minore CP_9 somma che risulterà di giustizia) e necessaria per l'impermeabilizzazione del lastrico solare e per il ripristino delle parti danneggiate negli appartamenti dei Condomini oltre ad interessi legali come per legge dalla domanda al saldo;
sempre in via principale, condannare la convenuta la /o i convenuti Controparte_1 terzi chiamati, in solido tra loro, a versare a parte attrice la somma di €. 175.651,01 oltre IVA come quantificata dal c.t.u. (o della maggiore o minore somma CP_9 che risulterà di giustizia) per i lavori di ripristino delle facciate esterne (Computo metrico estimativo per il rivestimento delle pareti in gres Allegato B perizia integrativa del 24.09.2024); sempre in via principale, condannare la convenuta
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in Controparte_1 P.IVA_2 solido tra loro, alla refusione in favore di parte attrice delle spese legali (C.U. e spese legali) relative al Giudizio cautelare n. 616/2018 R.G. Tribunale di Terni pari ad €.
2.500,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia (oltre IVA, CPA
e Spese forfettarie); sempre in via principale, condannare la convenuta
[...]
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in solido tra Controparte_1 P.IVA_2 loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 3.449,96 a titolo di rimborso delle spese ed onorari sostenuti per il pagamento del nominato C.T.U. nel
Giudizio cautelare n. 616/2018 R.G. (come da fatture allegate doc. 8) oltre ad interessi legali come per legge dalla domanda al saldo;
sempre in via principale, condannare la convenuta P.I. e/o i Controparte_1 P.IVA_2 convenuti terzi chiamati, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte attrice delle spese (C.U.), competenze e onorari del presente Giudizio come da nota spese ex
D.M. n. 55/2014 che si deposita;
sempre in via principale, condannare la convenuta
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in Controparte_1 P.IVA_2 solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 264,50 a titolo di rimborso delle spese ed onorari sostenuti per il pagamento del nominato
C.T.U. nel presente Giudizio (come da fattura che si allega) oltre ad interessi legali come per legge dalla domanda al saldo;
condannare, la convenuta
[...]
P.I. e/o i convenuti terzi chiamati, in solido tra Controparte_1 P.IVA_2 loro, al risarcimento del danno da liquidarsi ex art. 1226 c.c. in via equitativa - oltre interessi legali come per legge per la gravità dei distaccamenti che attualmente compromettono l'agibilità e la sicurezza dell'intero fabbricato oltre al disvalore per
l'intero edificio come accertato dal c.t.u. nell'odierno Giudizio;
CP_9 condannare, la convenuta P.I. e/o i Controparte_1 P.IVA_2 convenuti terzi chiamati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU del presente Giudizio come da liquidazione in atti”.
- Gli avv.ti Francesca Clericò ed Emiliano Strinati, per la convenuta: “Voglia l'On.
Tribunale di Terni, contrariis reiectis: 1) rigettare tutte le eccezioni, domande e conclusioni avversarie, assolvendo nel migliore dei modi la società
[...]
2) in via subordinata e salvo gravame, nella ipotesi in Controparte_1 CP_1 cui le pretese della parte attrice fossero accolte in tutto o in parte condannare: e) la società con sede in Terni via Aristide Gabelli n. 30 , Controparte_6 partita IVA;
f) la ditta P.IVA_5 CP_4 Controparte_4
con sede in Deruta, frazione San Nicolò di Celle via
[...] P.IV della Viola n. 15, partita iva;
g) la ditta P.IVA_8 Controparte_7 con sede in Terni via Pietro Gori 1/I , partita IVA;
h) la ditta P.IVA_6 [...] con sede in Terni via Malnati n. 11,partita IVA Parte_3 , a garantire e manlevare, ciascuno per quanto di pro pria competenza, P.IVA_4 la da ogni responsabilità, condannando i soggetti Controparte_1 sopra elencati, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento di tutte quelle somme che fosse dichiarata tenuta a pagare la detta società
[...] vvero condannando detti soggetti elencati sopra, ciascuno per Controparte_1 quanto di competenza alla esecuzione di tutte le altre eventuali prestazioni, anche di
“fare” che fosse condannata ad eseguire la Con Controparte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di lite ed anche del procedimento di ATP R.G.
616/2019 Tribunale di Terni”.
- L'avv. Roberto Rubini, per il terzo chiamato “Voglia Controparte_3
l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dall'azione per la tardiva denuncia dei vizi e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per mancato rispetto dei termini previsti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1670 e 1669 cc, e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie di per i motivi tutti CP_1 Controparte_1 esposti in narrativa;
nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie formulate dalla nei confronti della ditta Controparte_1
in quanto infondate in Controparte_4 fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa. Con integrale vittoria di spese
e competenze legali del presente giudizio”.
- Gli avv.ti Loris Mattrella e Federica Sabbatucci, per il terzo chiamato CP_5
“Voglia l'ill.mo Trivunale adito, adversis reiectis, ritenute legittime e fondate le affermazioni tutte svolte dalla odierna comparente in ordine alla inapplicabilità nei confronti della odierna comparente della responsabilità ex art. 1669 c.c. per difetto dei presupposti di legge, e vieppiù, in merito alla assenza di responsabilità in capo alla rispetto ai visi e/o difformità delle opere Controparte_10 CP_5 di tinteggiatura lamentati dal ricorrente Condominio e, quindi, ritenuta del tutto infondata ed assolutamente illegittima qualsiasi domanda di manleva e garanzia proposta dalla nei confronti della odierna Controparte_1 comparente, rigettare la medesima in ogni sua parte. Voglia, inoltre, l'ill.mo
Tribunale adito, adversis reiectis, condannare la resistente Controparte_1 alla refusione in favore della delle
[...] Controparte_10 CP_5 spese e competenze di lite ed ancora, ai sensi e per gli effetti del dettato di cui all'art.
96, 1° e 3° comma, c.p.c. al risarcimento in favore della odierna comparente delle spese e dei danni da liquidarsi in via equitativa”.
- L'avv. AE IA, per la terza chiamata “1) In Controparte_6 via pregiudiziale e comunque in via principale, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, ordinarsi Controparte_6
l'estromissione di questa dal presente procedimento non avendo mai realizzato le opere edili pretese dalla affidate a diverso Consorzio;
Controparte_1 2) nel merito, in ragione di quanto sostenuto nella memoria di cui sopra, accertarsi e dichiararsi inammissibile ed infondata la chiamata in causa della
[...] ad un'eventuale manleva in caso di accoglimento del ricorso ex art. CP_6
702 bis c.p.c. presentato dal 3) rigettare Parte_1 comunque nel merito le pretese della in quanto non Controparte_1 dovute in ragione delle intervenute decadenze di cui all'art. 1667 c.c.. 4) Riservata ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria a seguito dell'udienza di comparizione delle parti. 5) Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
- L'avv. Gianluca Muzi, per il terzo chiamato : “Si Controparte_7 conclude per il rigetto della domanda di manleva in quanto per i sopra esposti motivi la ditta non è passivamente legittimata essendo Controparte_7 completamente estranea all'oggetto del presente Giudizio nonché per l'estromissione della stessa dal presente Giudizio. In subordine si eccepisce la decadenza della dal diritto fatto valere e dalla facoltà di contestazione Controparte_1 di cui all'Atto di chiamata in Causa in quanto mai, dal 2013 (data di conclusione dei lavori commissionati alla ditta “ ”) alla notifica degli Atti CP_7 processuali, ha sollevato contestazioni di sorta nei confronti della ditta
“ ”. Con vittoria di spese ed onorari”. Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 03/06/2019, il Parte_1 conveniva in giudizio la invocando la
[...] Parte_4 responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i numerosi vizi e difetti riscontrati nelle parti comuni dell'edificio realizzato dalla stessa in Terni, Via Linda Malnati n. 11. Il
ricorrente, premesso che alcuni vizi e difetti erano stati confermati dal Parte_1 consulente tecnico d'ufficio incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
R.G. 616/2018, deduceva che dopo la conclusione del suddetto procedimento si erano manifestate anche gravi infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, con danni all'interno delle unità immobiliari di due condomini, e si era inoltre aggravata la situazione relativa al progressivo distaccamento delle piastrelle dai prospetti esterni dell'edificio, con conseguente situazione di pericolo per i passanti. Il ricorrente chiedeva quindi la Parte_1 condanna della convenuta al risarcimento dei danni per le spese sostenute e da sostenere per l'eliminazione dei suddetti vizi (e per il ripristino delle parti danneggiate negli appartamenti dei condomini), danni quantificati in € 46.340,23 oltre IVA e interessi legali sino al saldo per i vizi e difetti accertati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 19.000,00 oltre IVA e interessi legali sino al saldo per la carente impermeabilizzazione del lastrico solare, e in almeno € 20.000,00 (con liquidazione in via equitativa) per il distaccamento delle piastrelle dai prospetti esterni dell'edificio. Il tutto con salvezza delle maggiori somme risultanti anche a seguito di integrazione della c.t.u. in corso di causa, e con vittoria delle spese processuali anche per il procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla
[...]
(poi fusa per incorporazione, in corso di causa, nella Parte_4 Controparte_1
, la quale si costituiva con comparsa depositata in data 04/10/2019, chiedendo in via
[...] pregiudiziale il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3, c.p.c., ed eccependo, nel merito: la carenza di legittimazione attiva del per i danni verificatisi nelle Parte_1 unità immobiliari di proprietà dei condomini;
la non riconducibilità dei vizi e difetti evidenziati dal c.t.u. alla categoria del “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.; la prescrizione e la decadenza ex art. 1669 c.c., essendo la domanda inerente a presunti vizi e difetti percepibili sin dal 2015; l'insussistenza dei vizi e difetti lamentati con il ricorso introduttivo, essendovi peraltro alcune opere ancora da ultimare, ed essendo in ipotesi alcuni vizi o difetti riconducibili ad un incendio verificatosi all'interno del palazzo il 01/03/2019 (incendio a seguito del quale erano stati effettuati lavori di ripristino in parte coincidenti con quelli indicati dal c.t.u.); l'eccessiva quantificazione dei danni. La chiedeva Parte_4 inoltre il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa
[...]
(titolare dell'impresa individuale “ CP_3 Controparte_4
”), (titolare dell'impresa individuale
[...] CP_5 Parte_3
), (titolare dell'omonima impresa individuale) e
[...] Controparte_7 la quali appaltatori responsabili – ciascuna per quanto di sua Controparte_6 competenza – degli eventuali vizi dell'originaria costruzione, al fine di essere garantita e manlevata dagli stessi in caso di condanna.
Con decreto del 11/10/2019 veniva disposto il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata dei suddetti terzi da parte della convenuta. si costituiva con comparsa depositata in data 19/02/2020, Controparte_3 eccependo: la decadenza della convenuta dall'azione di regresso ex art. 1670 c.c. e la prescrizione del relativo diritto, essendosi egli occupato – con la propria impresa – unicamente della fornitura e posa in opera di una griglia pedonale realizzata nel luglio 2013;
l'infondatezza dell'avversa domanda, avendo egli svolto il predetto lavoro sotto la direzione della e per essa del geom. senza alcuna autonomia Parte_4 CP_11 decisionale;
la non riconducibilità dell'asserito vizio della griglia ai “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., comunque inerente non alla griglia in sé ma all'installazione dei canali di raccolta delle acqua meteoriche. concludeva quindi per Controparte_3
l'integrale rigetto dell'avversa domanda. si costituiva con comparsa depositata in data 28/02/2020, eccependo: la CP_5 propria carenza di legittimazione passiva, avendo egli eseguito i lavori di tinteggiatura affidatigli dalla quale mero esecutore e senza alcun potere decisionale Parte_4
(ivi incluso quello di scelta dei materiali da utilizzare), sotto il potere direttivo del geom.
la decadenza ex art. 1669 c.c., trattandosi di vizi e difetti dei quali la CP_11 Pt_4 era a conoscenza almeno dal 2016; la nullità dell'avversa domanda per
[...] indeterminatezza, avuto riguardo, in particolare, alla mancata individuazione dei vizi e difetti oggetto della richiesta di manleva nei suoi confronti;
l'inapplicabilità dell'art. 1669 c.c., trattandosi di difformità nella tinteggiatura non caratterizzate da gravità e non tali da compromettere in maniera rilevante la fruibilità dell'immobile; la non riconducibilità dei predetti vizi e difetti alla propria opera. concludeva pertanto per il rigetto CP_5 della domanda proposta nei suoi confronti dalla con condanni di Parte_4 quest'ultima al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co.
1, e 3, c.p.c..
La si costituiva con comparsa depositata in data 06/03/2020, Controparte_6 eccependo: la propria carenza di legittimazione passiva, avendo essa eseguito lavori edili in palazzine diverse del complesso edificato dalla laddove tali lavori, per la Parte_4 palazzina riferibile al attore, erano stati invece svolti dal Parte_1 CP_12
; la decadenza ex art. 1667 c.c.. La chiedeva
[...] Controparte_6 quindi la propria estromissione dal giudizio o comunque il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
All'esito dell'udienza del 23/06/2020 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3, CP_7
c.p.c..
Dopo l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. si costituiva in giudizio – con comparsa depositata in data 09/12/2020 – anche , il quale eccepiva: la propria estraneità Controparte_7 ai vizi e difetti oggetto di causa, essendosi egli limitato a porre in opera i materiali impermeabilizzanti del lastrico solare forniti dalla con conseguente Parte_4 mancanza di responsabilità per l'inadeguatezza di tali materiali come riscontrata dal c.t.u. incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
la tardività della domanda della per intervenuta decadenza. Parte_4 Controparte_7 concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della successiva istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
(non accettata dal CONDOMINIO attore) – nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio integrativa di quella svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'udienza del 26/11/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va invero anzitutto evidenziata la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta circa la carenza di legittimazione attiva del per i danni verificatisi all'interno Parte_1 delle unità immobiliari di proprietà dei condomini e spettando CP_13 Parte_5 esclusivamente a questi ultimi la legittimazione ad agire per il risarcimento di tali danni (v. ex multis Cass. 3011/2025 e Cass. 11606/2022 e Cass. 6192/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 7 maggio 2021, Trib. Teramo 18 novembre 2020). A tal riguardo, appare ictu oculi irrilevante la previsione dell'art. 3 del regolamento condominiale invocato dal attore a supporto della propria legittimazione, trattandosi di disposizione Parte_1 inerente alla ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare e non, evidentemente, delle spese di ripristino di danni all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini (pur se provocati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare). Né in senso contrario può valorizzarsi il fatto – peraltro dedotto e non documentato – che il abbia provveduto a proprie spese alla riparazione dei danni in questione, non Parte_1 essendo stata allegata e documentata la cessione del credito risarcitorio da parte dei due condomini in favore del . Parte_1
3. Ciò premesso, va invece disattesa la prospettazione di parte convenuta secondo cui i vizi e difetti evidenziati dal c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non sarebbero qualificabili come gravi difetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c..
Come noto, infatti, i “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua natura, e rilevano a tal fine anche i vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi a impermeabilizzazioni e alla presenza di infiltrazioni e umidità, anche se indicenti solo su parti comuni dell'edificio (v. Cass., SS.UU., 7756/2017, nonché, da ultimo Cass. 3151/2025), e, a fortiori, quelli che possano pregiudicare la sicurezza del fabbricato (v. Cass. 22788/2019). Appare quindi evidente la piena riconducibilità dei vizi oggetto di causa nel novero dei “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., poiché tutti i vizi in questione – ivi inclusi quelli manifestatisi dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo – attengono ad infiltrazioni e/o a situazioni di pericolo per i condomini o per i terzi.
4. Del pari infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta per mancata denunzia dei gravi difetti entro un anno dalla scoperta. Non può infatti condividersi l'affermazione della stessa convenuta secondo cui tali difetti “non essendo occulti, ben dovevano essere denunziati sin dall'epoca della loro scoperta, la quale è senz'altro anteriore alla data della perizia fatta fare da controparte, in quanto conosciuti dal 2015” (v. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta). Va in proposito richiamato il consolidato principio in base al quale – a meno che non si tratti di problemi di immediata percezione non solo nella loro reale entità ma anche nelle rispettive cause sin dal loro primo manifestarsi (v. Cass.
27693/2019), circostanza evidentemente insussistente nel caso in esame – la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, e tale apprezzabile conoscenza viene di regola acquisita solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici, non potendosi peraltro onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate (v. ex multis Cass.
28958/2023, Cass. 11438/2021 e Cass. 777/2020).
5. Quanto all'effettiva esistenza ed entità dei vizi e difetti lamentati dal Parte_1 attore, devono integralmente recepirsi le valutazioni espresse dal c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel corso del presente giudizio di merito. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018,
Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011).
6. Nel caso di specie, per quel che concerne le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la convenuta si è limitata a riproporre le osservazioni formulate dal proprio c.t.p. nel corso del suddetto procedimento (alle quali, tuttavia, il c.t.u. – a pag. 22-24 del proprio elaborato – aveva già fornito risposte puntuali e dettagliate, che in questa sede è quindi sufficiente richiamare per relationem: v. ex multis
Cass. 16075/2022) e a dedurre genericamente che alcuni danni sarebbero riconducibili ad un incendio verificatosi all'interno del palazzo il 01/03/2019 (il che è stato radicalmente smentito dal c.t.u.: v. pag. 6 del secondo elaborato integrativo depositato nel presente giudizio) o sarebbero stati già riparati a sue spese dopo il suddetto incendio. Tale ultima allegazione, non sufficientemente specifica ed effettuata con un generico riferimento agli interventi indicati dal c.t.u. nei punti 4, 7 e 9 del proprio elaborato a conclusione dell'accertamento tecnico preventivo, non risulta supportata da idonei riscontri probatori, dovendo in proposito evidenziarsi: che la testimone citata dalla stessa convenuta ed escussa Testimone_1 all'udienza del 01/02/2022, ha confermato solo la ritinteggiatura delle pareti interne della scala, senza nulla dire in merito alla previa apposizione o meno dell'impermeabilizzazione mancante, e precisando, peraltro, che la lavorazione in questione è stata realizzata per conto dei condomini da un'impresa diversa dalla convenuta;
che il teste Testimone_2 parimenti citato dalla convenuta ed escusso all'udienza del 13/12/2022, ha dichiarato di non ricordare il numero civico di in cui è stata da lui realizzata nel 2019 o nel 2020, Parte_1 su incarico della convenuta, una “recinzione in prossimità della porta di uscita del lastrico solare dell'edificio”, recinzione la cui conformità alle indicazioni del c.t.u. non è stata invero neppure specificamente allegata;
che, quanto al distaccamento delle piastrelle, il c.t.u. ha verificato nuovamente la situazione nel 2023-2024, in un momento successivo agli interventi effettuati dalla convenuta nelle more tra il procedimento di accertamento tecnico preventivo e l'introduzione del presente giudizio.
7. Per quanto riguarda, poi, le valutazioni espresse con gli elaborati peritali depositati nel corso del presente giudizio, va evidenziato – con particolare riferimento alla problematica inerente al distaccamento delle piastrelle dalle facciate dell'edificio – che il c.t.u. ha adeguatamente chiarito che la soluzione da lui inizialmente proposta (rimozione di tutte le piastrelle e rifacimento completo dell'intonaco), pur essendo lievemente meno costosa, determinerebbe un deprezzamento del valore dell'immobile tale da “assorbirne” integralmente il minor costo, ragion per cui il danno può essere certamente quantificato in misura pari al costo per la sostituzione delle piastrelle attuali con altre similari. Né sulla quantificazione del danno può incidere la diversa soluzione – proposta dalla convenuta in corso di causa – della sostituzione delle sole piastrelle mancanti o ammalorate con altre della stessa tipologia di cui la convenuta avrebbe la disponibilità nel proprio magazzino e con apposizione di ancoraggi meccanici su tutte le facciate. Se è vero, infatti, che il c.t.u. ha valutato positivamente una siffatta soluzione, tale valutazione è stata logicamente condizionata al fatto (indimostrato)
“che le mattonelle a disposizione da parte della siano sufficienti a Controparte_1 sostituire quelle danneggiate” (v. pag. 6 dell'ultimo elaborato peritale integrativo), ed in ogni caso anche questa soluzione determinerebbe evidentemente un deprezzamento dell'edificio per l'incidenza degli ancoraggi sul pregio estetico delle facciate.
8. Per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta eve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore del delle Parte_1 seguenti somme: a) € 11.409,88 (€ 46.340,23 – 34.930,35, essendo tale ultimo importo
“confluito” nel computo elaborato nel corso del presente giudizio di merito per la sostituzione delle piastrelle) oltre IVA, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (pari ad € 1.101,91) e agli ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, per i vizi e difetti accertati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
b) € 13.196,97 (v. pag. 3 e prima riga di pag. 4 del computo allegato alla prima relazione peritale integrativa depositata nel presente giudizio) oltre IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza
(trattandosi di danni già valutati all'attualità) sino al saldo, per i vizi e difetti inerenti al lastrico solare;
c) € 175.651,01 oltre IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza (trattandosi di danni già valutati all'attualità) sino al saldo, per i vizi e difetti inerenti al rivestimento esterno delle pareti dell'edificio. Il tutto per il complessivo importo di € 201.359,77 oltre IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
9. Quanto alle domande di manleva (rectius: di regresso) proposte dalla
[...] nei confronti dei terzi chiamati, va anzitutto rilevata la fondatezza Controparte_1 dell'eccezione di decadenza ex art. 1670 c.c. tempestivamente sollevata da
[...]
da non potendo invece esaminarsi l'analoga eccezione CP_3 CP_5 sollevata da e dalla in quanto Controparte_7 Controparte_6 costituitisi oltre il termine di cui all'art. 702-bis, co. 3, c.p.c., con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra le quali rientra certamente quella di decadenza dalle azioni di cui agli artt. 1669 e 1670 c.c. per tardività della denunzia:
v. in tal senso Cass. 18078/2012, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib.
Bologna 26 aprile 2023). Come noto, infatti, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire in regresso contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene (Cass. 23470/2023, Cass. 11947/02 e Cass. 8109/97, nonché App.
Milano 5 agosto 2022, Trib. Novara 30 luglio 2019, Trib. Roma 11 febbraio 2019, Trib.
Savona 15 giugno 2015 e Trib. Reggio Emilia 21 aprile 2015). Il dies a quo di decorrenza del suddetto termine decadenziale coincide con il momento in cui il committente (ovvero l'acquirente) ha denunciato all'appaltatore (ovvero al venditore-costruttore) l'esistenza dei vizi e difetti, rendendogli nota in tal modo la propria intenzione di far valere la relativa responsabilità (v. ex multis Cass. 23903/09), denuncia che nel caso di specie è avvenuta in data 18/01/2018 mediante la notifica all'odierna convenuta, da parte del , Parte_1 della perizia redatta dal geom. . Dunque, non avendo provveduto a denunziare ai Per_1 suddetti terzi chiamati i vizi e difetti lamentati dal nei sessanta giorni Parte_1 successivi alla predetta data, l'odierna convenuta è decaduta dall'azione di regresso nei loro confronti.
10. Per quel che concerne la domanda di regresso proposta nei confronti della
[...]
l'istruttoria espletata non ha fornito adeguata conferma del fatto che tale CP_6 società abbia effettivamente svolto “tutti i lavori edili” relativi alla palazzina oggetto di causa.
Se è vero, infatti, che la teste ha confermato tale circostanza, il teste (citato Tes_1 CP_11 dalla stessa convenuta) ha invece riferito che la sarebbe Controparte_6
“subentrata” in corso d'opera ad altra impresa. D'altra parte, l'unica prova documentale fornita dalla convenuta a supporto della propria affermazione è una fattura (v. la prima pagine del doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) il cui esiguo importo conforta la tesi della terza chiamata secondo cui la stessa avrebbe svolto, nella palazzina oggetto di causa, esclusivamente opere murarie e di recinzione per la delimitazione dei confini con i cantieri relativi alle altre due palazzine e con la strada pubblica (tesi alla quale, del resto, la convenuta non ha mai replicato in maniera sufficientemente specifica).
11. Quanto, infine, alla domanda di regresso proposta nei confronti di
[...]
, la c.t.u. espletata ha fornito conferme circa il fatto (dedotto dallo CP_7 stesso attore) che le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare erano dovute Parte_1 all'errata scelta dei materiali per la relativa impermeabilizzazioni e alla non corretta realizzazione dei bocchettoni per la raccolta dell'acqua piovana, sicché la relativa responsabilità non può in alcun modo attribuirsi al terzo chiamato, il quale, in base a quanto risulta dalla stessa fattura prodotta dalla convenuta, si è occupato esclusivamente della posa in opera della guaina impermeabilizzante.
12. Per tutti i motivi sopra enunciati, le domande di regresso proposte dalla
[...] ei confronti dei terzi chiamati devono essere integralmente rigettate. Controparte_1
Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo: v.
Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012 e
Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, nei rapporti tra attore e convenuta;
scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00, nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato scaglione da € 1.100,01 ad € Controparte_3
5.200,00, nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato scaglione da € CP_5
5.200,01 ad € 26.000,00, nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato
[...]
; indeterminato, nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata CP_14
, alla natura e alla complessità (media, nei rapporti tra attore Controparte_6
e convenuta;
inferiore alla media, nei rapporti tra quest'ultima e i terzi chiamati) della controversia.
13. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) e quelle delle consulenze tecniche d'ufficio integrative espletate nel presente giudizio di merito devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – integralmente a carico della convenuta (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015,
Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09), con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione in favore del attore della somma di € 3.714,46 (€ 3.449,96 + € 264,50) dallo Parte_1 stesso corrisposta al c.t.u..
14. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore del terzo chiamato non avendo CP_5 quest'ultimo dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale della convenuta (v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass. 32869/2019), né sussistono le condizioni per una condanna di quest'ultima ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass. 29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal nei confronti della Parte_1 nonché sulle domande proposte da quest'ultima nei Controparte_1 confronti di (titolare dell'impresa individuale “ Controparte_3 [...]
”), di (titolare dell'impresa Controparte_4 CP_5 individuale ), di (titolare Parte_3 Controparte_7 dell'omonima impresa individuale) e della ogni altra difesa, Controparte_6 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 c.c. della Controparte_1 nei limiti di cui in motivazione, condanna la al
[...] Controparte_1 pagamento in favore del a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni, della somma di € 201.359,77 oltre IVA, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
b) condanna la lla rifusione in favore del Controparte_1 [...]
– con distrazione in favore del difensore antistatario di Parte_1 quest'ultimo – delle spese processuali, che liquida: 1) in € 2.500,00 oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 406,00 per spese vive
(C.U. e marca da bollo), per il presente giudizio di merito;
c) rigetta le domande proposte dalla ei confronti dei terzi Controparte_1 chiamati;
d) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] elle spese processuali, che liquida in € 650,00 (di cui € 130,00 per CP_3 la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 195,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 195,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
e) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_5 delle spese processuali, che liquida in € 2.400,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
800,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
f) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in € 2.400,00 (di cui € 800,00 CP_7 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, ed € 900,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
g) condanna la lla rifusione in favore della Controparte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 (di cui € 1.500,00 per CP_6 la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
h) pone integralmente a carico della le spese delle c.t.u. Controparte_1 espletate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio di merito, e, per l'effetto, condanna la predetta convenuta alla rifusione in favore del
11 della somma di € 3.714,46 dallo stesso Parte_1 corrisposta al c.t.u..
Terni, 10/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)