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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/07/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7389/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE
DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa.
1 In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). In particolare, vengono dedotte le ragioni della asserita sussistenza del requisito sanitario, unitamente agli altri requisiti previsti per la prestazione richiesta. Nel presente giudizio il ricorrente, premesso di essere inabile al lavoro, che era a carico del proprio genitore, che detto genitore era deceduto, di avere invano chiesto all la pesione ai superstiti, CP_1 non avendo avuto esito positivo il ricorso amministrativo proposto;
adiva il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento della pensione ai CP_1 superstiti, oltre accessori e spese processuali, con attribuzione al procuratore. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 che eccepiva l'insussitenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione e cocludeva per il rigetto della domanda. Preliminarmente si deve rilevare che risultano verificate le condizioni amministative di procedibilità del presente ricorso. Ciò premesso, passando al merito, si rammenta che L'art. 13 rdl n. 636/39 conv. in legge n. 1272 /39, come modificato dall'art. 2 legge n. 218/52 e dall'art. 22 legge n. 903/65, nel disciplimare la materia dell'assicurazione obbligatoria, prevede che, in caso di decesso del pensionato o dell'assicurato, hanno diritto alla pensone di reversibilità il coniuge ed i figli superstiti di età inferiore ai 18 anni, nonchè i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi. Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione peritale secondo la quale non sussiste il requisito sanitario previsto per la prestazione richiesta in data anteriore o coeva al decesso del genitore, la domanda non può essere accolta. In merito, chiarisce, preliminarmente, questo giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. In altri termini, si deve ritenere l'odierno ricorrente capace di produrre un apprezzabile reddito, senza pregiudizio per la sua salute e dignità. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
2 Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Le spese del giudizio debbono essere compensate CP_1 ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., in considerazione della particolarità e controversia della questione esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
c) compensa le spese processuali;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.
Torre Annunziata, 25/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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