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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 121/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 121/2022 promossa da
, c.f. , in persona dell'amministratrice Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore , corr. in , Corso Monte Cucco n. 120/B ed elettivamente Parte_2 Pt_1 domiciliato in Nichelino via Torino n. 110 presso lo studio dell'Avv. Concetta Vergallito (PEC:
Email_1
APPELLANTE
Contro
, Controparte_1 Parte_1 via Roveda, sito in , via Plava n. 167, C.F. , in persona dell'amministratore e Pt_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Katia GIARDINI (PEC , con studio in , P.zza Email_2 Pt_1
Statuto n. 10
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4679/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 21.10.2021 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata:
Nel merito:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione;
Previe le più opportune declaratorie ed accertamenti del caso, anche in punto di intervenuta decadenza di Controparte per contestazioni tardive o comunque inammissibili;
NEL MERITO:
Per l'espositiva ed i motivi tutti quali e quanti dedotti in atto e le difese dedotte in giudizio, accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare o comunque dichiarare l'inefficacia/inopponibilità nei confronti di Parte Attrice, della delibera assunta in data 19.06.2019 dall'assemblea straordinaria del
OM di Via Plava 167 – Via Roveda – in Controparte_1 Parte_1 Pt_1
comunicata in data 18.07.2019
IN OGNI CASO:
Con il rigetto di ogni avversaria eccezione e comunque assolvendo il Conchiudente da ogni domanda ex adverso comunque proposta;
Con la condanna di Controparte alla rifusione integrale delle spese ed onorari tutti di lite, oltre IVA
e CPA sugli importi imponibili e rimborso forfetario 15% (D.M. 55/2014), ed oltre successive occorrende per il primo e secondo grado di giudizio.
Per parte appellata:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto ed azione;
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
- Assolversi il CONDOMINIO conchiudente da ogni avversaria domanda ed in ogni caso respingersi l'avversario appello per i motivi di cui in narrativa e confermarsi la sentenza n. 4679/2021 del
Tribunale di Torino.
Con il favore delle spese e degli onorari tutti di entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A. e rimborso forfetario 15% come per legge.
Salvis juribus.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Previo espletamento della procedura di mediazione conclusasi negativamente in data
03.02.2020, con atto di citazione del 3 marzo 2020, notificato in data 4 marzo 2020, il in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il
[...]
di via Plava n. 167, via Roveda, onde far Controparte_1 dichiarare la nullità ovvero annullare o comunque dichiarare l'inefficacia/inopponibilità nei confronti del medesimo della delibera assunta in data 19.06.2019 dall'assemblea straordinaria del Parte_1
OM di Via Plava 167 – Via Roveda in , comunicato in Controparte_1 Pt_1
data 18.07.2019.
Il Condominio attoreo deduceva, in particolare, la nullità della nomina dell'Amministratore per mancata specificazione del compenso, attraverso l'allegazione e la disamina del relativo preventivo;
la carenza di mandato a professionista idoneo a realizzare una nuova rete idrica;
l'assenza dell'autorizzazione assembleare a maggioranza qualificata per l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria;
l'omessa valutazione in merito alla fattibilità dell'installazione di singole autoclavi presso le singole scale.
Si costituiva in giudizio il OM , contestando in toto le doglianze attoree, CP_1 in quanto il preventivo relativo al compenso di € 3.000,00 + IVA dell'amministratore
[...]
, confermato all'unanimità, era stato allegato al verbale, con l'elenco dettagliato delle CP_2 singole prestazioni “pinzato” all'originale del verbale nel libro assemblee, mentre nessuna decisione definitiva era ancora stata assunta né in ordine ai lavori sulla rete idrica, essendo ancora pendenti interlocuzioni con la né in ordine all'eventuale dismissione dell'autoclave esistente o ad CP_3
altro intervento di carattere straordinario. A tal proposito il convenuto rilevava come, avendo il deliberato il distacco dall'impianto autoclave comune, non accolto Parte_1 dall'assemblea del OM, l'impugnazione della suddetta delibera sarebbe stata presentata al mero fine di ottenere tale autorizzazione al distacco.
Ritenuta la causa documentale, il Tribunale la rinviava direttamente per la precisazione delle conclusioni e la tratteneva in decisione.
Con sentenza del 21.10.2021 il Tribunale di Torino, Sezione Ottava civile, riteneva infondata e respingeva l'impugnazione della delibera assembleare del 19.06.2019, rigettando tutte le domande attoree e condannando il al rimborso in favore del OM delle spese Parte_1
di lite.
Avverso la suddetta pronuncia il proponeva appello, Parte_1
ritualmente notificato in data 13.01.2022, chiedendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di nullità ovvero di annullamento, o comunque l'inefficacia/inopponibilità nei confronti dell'appellante della delibera assunta in data 19.06.2019 dall'assemblea straordinaria del
OM di Via Plava 167, con refusione delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di ogni avversaria domanda e in ogni caso dell'appello nel suo complesso, con conferma integrale della sentenza di primo grado ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza dell'11.05.2022, per la quale era stata disposta la trattazione scritta con deposito delle relative note ad opera delle parti, il Collegio, evidenziato che l'amministratore del Parte_1 appellante non era stato autorizzato dall'assemblea all'impugnazione della sentenza di primo grado, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.02.2023. A tale udienza le parti precisavano rispettivamente come da atti introduttivi e la causa veniva rimessa in decisione.
Con ordinanza del 17.01.2024 codesta Corte, considerato che, come da disciplina positiva del supercondominio, introdotta dalla L. n. 220/2012 - in coerenza, peraltro, con la ricostruzione giurisprudenziale in precedenza operata di tale istituto - i partecipanti al supercondominio non sono i
Condominii, bensì i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dei diversi edifici e aventi parti in comune;
ritenuto che
l'accertamento della legittimazione all'impugnazione, ex art. 1137 c.c., dovesse essere compiuto dal giudice anche d'ufficio e non fosse precluso in secondo grado, non essendo stato discusso in primo grado, disponeva la remissione della causa sul ruolo, fissando all'uopo l'udienza del 13/03/2024, onde consentire alle parti di trattare la questione relativa alla legittimazione del ad impugnare la delibera in oggetto. A tale Parte_1 udienza le parti chiedevano termine per poter valutare un'eventuale soluzione transattiva da sottoporre alle rispettive assemblee. Alla successiva udienza all'uopo fissata le parti davano atto dell'impossibilità di perfezionare una soluzione transattiva, per mancato accordo sulle spese d'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025 l'appellata rilevava di avere proposto al in ossequio al verbale del 13.03.24, di chiudere la vicenda in Parte_1
via transattiva con la sola corresponsione della somma di € 8.000,00 a titolo di spese legali, rifiutata dall'appellante, la quale insisteva per la compensazione delle spese di secondo grado.
La causa veniva quindi rimessa in decisione con assegnazione di giorni 40 e 20, rispettivamente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino respingeva l'impugnazione della delibera del 19.06.2019, in quanto infondata.
Il giudice di prime cure rilevava come, ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c., in materia supercondominiale, quando i partecipanti sono complessivamente più di 60, ciascun deve designare il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria Parte_1 delle parti comuni a più Condominii e per la nomina dell'amministratore.
L'assemblea del giungo 2019 aveva confermato la nomina dell'amministratore e ad CP_2
essa potevano legittimamente partecipare i rappresentati designati di ciascun Condominio: poiché il
Condominio attore aveva provveduto alla nomina del proprio rappresentante, non risultava avere patito alcun concreto e diretto pregiudizio e non aveva pertanto alcun interesse alla mera legittimità formale della delibera impugnata, né legittimazione a far valere motivi di doglianza di altri, non meglio identificati, Condominii.
In merito al preventivo allegato all'originale del verbale di assemblea, sarebbe stato utile documentarsi sulla circostanza e visionare l'originale del verbale conservato nel registro dei verbali di assemblea (cfr. doc. 1 del attore e doc. 2 del OM convenuto). In tale verbale Parte_1
il compenso era stato indicato in 3.000 euro, oltre i.v.a., e tale indicazione poteva in via di prassi essere ritenuta sufficiente, in quanto recante un importo omnicomprensivo o forfettario. Nel caso di specie, poi, a tale indicazione era stato allegato il preventivo, con l'indicazione analitica dell'offerta, oltre all'accettazione della nomina per fatti concludenti.
Le ulteriori contestazioni venivano considerate anch'esse infondate, non essendo stata assunta una decisione di straordinaria amministrazione, ma soltanto, in maniera propedeutica, quella di convocare “una nuova assemblea nel mese di ottobre per scegliere la ditta appaltatrice”; era quindi normale che non fosse stato conferito alcun incarico ad alcun professionista individuato in quell'assemblea di giugno 2019, ragion per cui alla medesima potevano partecipare i soli rappresentanti dei singoli Condominii. La deliberazione avente carattere meramente preparatorio non era dunque in grado di incidere negativamente nella sfera del attore, che, in concreto, Parte_1 difettava d'interesse ad impugnare la delibera in oggetto.
Respinta l'impugnativa, le spese seguivano la soccombenza.
2) I motivi di appello proposti dal 171 Parte_1
Parte appellante articola sostanzialmente due motivi d'appello, attribuendo al primo maggiore incidenza e rilevanza, in virtù della presunta errata valutazione dei documenti di causa da parte del giudice di primo grado.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione il deduce l'inesigibilità della Parte_1
condotta pretesa dal Tribunale, ovvero la ricerca ed estrazione, da parte del medesimo, di copia del verbale originale, divergente e completo rispetto alla copia comunicata, consistente in un estratto.
Sarebbero inoltre indimostrate la visione e discussione in assemblea del preventivo relativo al compenso dell'amministratore ai fini della nomina. In merito alla carenza di esaustività e specificità del preventivo, l'appellante richiama altresì la sentenza recente del Tribunale di Torino Sezione VIII
Dott. Ciccarelli n. 3822/2020, con cui è stata dichiarata la nullità della delibera di nomina dell'Amministratore condominiale per avere indicato un importo generico a titolo di compenso, senza nessuna specificazione analitica.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame l'appellante afferma che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere, in ordine ai punti 2-3 dell'odg oggetto di impugnativa, ovverosia la carenza di mandato a professionista idoneo a realizzare una nuova rete idrica e l'omessa valutazione in merito alla fattibilità dell'installazione di singole autoclavi presso le singole scale, cessata la materia del contendere e non genericamente assumere infondata l'impugnazione.
3) La difesa del Controparte_1
Parte appellate ripercorre le difese argomentate in primo grado, asserendo la sufficienza ed esaustività del preventivo di € 3000,00 + IVA allegato e pinzato al verbale originale, trattandosi per altro di conferma dell'amministratore già in carica, come sancito da consolidata giurisprudenza di merito, nonché sottolineando la fase ancora propedeutica ed evolutiva in punto determinazioni sulla rete idrica e sulle autoclavi, in attesa di vagliare in assemblea le proposte e le risultanze dei CP_3
sopralluoghi tecnici effettuati dal professionista incaricato nel novembre 2019.
In riferimento al secondo motivo d'appello, il Supercondominio non rileva alcun errore da parte del giudice di prime cure, non essendo dato comprendere cosa l'appellante intenda per “cessata materia del contendere”.
L'appellato insiste pertanto per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
4) Motivi della decisione
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
In ossequio ai più recenti assetti giurisprudenziali, il supercondominio è formato dai proprietari delle singole unità immobiliari e non dai Condominii di cui risulta composto, ragion per cui la legittimazione attiva ad impugnare le delibere del complesso condominiale spetta, ex art. 1137
c.c., ai proprietari delle singole unità immobiliari e non all'amministratore di uno dei Condominii partecipanti. Né risulta sufficiente, come nel caso in esame, l'avere indetto apposita assemblea condominiale per ottenere l'autorizzazione della maggioranza, non applicandosi le regole interne del singolo condominio per agire nei confronti del supercondominio.
E' infatti pacifico, e costantemente ribadito dalla giurisprudenza (v. ex multis Cass.
27/01/1997 n. 826; Cass. 09/06/2000 n. 7891; Cass. SS.UU. 18/04/2019 n. 10934), che la natura giuridica del Condominio sia quella di un ente di gestione, che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, privo di soggettività giuridica distinta ed autonoma rispetto ai partecipanti alla comunione condominiale, e tale natura è propria anche del cd. condominio complesso o Supercondominio, che si differenzia dal primo unicamente per il fatto che la comunione ricade su beni comuni a diversi edifici, ciascuno dei quali costituito in Condominio, ma anche in tal caso il rapporto di condominio sui beni comuni intercorre direttamente tra i comproprietari dei vari fabbricati e non tra i vari Condominii.
La riforma di cui alla L. 220/2012 (in vigore dal 18/06/2013) ha all'art. 1117 bis c.c. definito il supercondominio, che era prima istituto di formazione squisitamente giurisprudenziale, disciplinandolo, in conformità ai principi già in precedenza espressi dalla giurisprudenza, attraverso il richiamo - fatto salvo il limite di compatibilità - alle norme contenute nel capo II (“Del condominio negli edifici”) del Titolo VII.
Il supercondominio, infatti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale (v.
Cass. 10/12/2019 n. 32237) una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti Condominii, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati, e rispetto a tali beni comuni i partecipanti all'organizzazione condominiale non sono i
Condominii, ma i condomini partecipanti al Supercondominio.
Poste tali premesse, utili all'inquadramento generale dell'istituto, è possibile procedere all'esame della legittimazione attiva dell'odierna appellante.
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, a diversi fini, come i rapporti del
Supercondominio si concretizzino nei confronti dei proprietari delle singole unità immobiliari e non nei confronti dei singoli Condominii facenti parte del Supercondominio.
Così è stato affermato, in tema di legittimazione passiva, che “in presenza di un
"supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 1141 del 2023 e la precedente ordinanza 22954 del 2022).
Mentre con riguardo alle modalità di partecipazione e di votazione, ed al peso che il voto espresso dal delegato a partecipare debba avere, si è affermato che “all'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici
o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.).” (cfr.
Cass., Sez. 2^, ord. n. 2406 del 25.01.2024).
Del resto, se i singoli Condominii partecipassero all'assemblea supercondominiale come enti distinti dalla collettività dei condomini, che li compongono, il Condominio già avrebbe un soggetto che lo potrebbe rappresentare, in forza del rapporto di mandato, che gli conferisce il potere di agire verso l'esterno unitariamente e collettivamente per la generalità dei condomini, e cioè
l'amministratore del Condominio, al quale è invece espressamente precluso (v. co. 5 dell'art. 67 disp. att. c.c.) di essere delegato a partecipare a qualsivoglia assemblea, compresa quella supercondominiale.
Pertanto, come non è possibile avvalersi dello schema della rappresentanza interna al singolo
Condominio per la partecipazione all'assemblea supercondominiale, analogamente non è possibile utilizzare tale schema per deliberare in ordine all'impugnazione della delibera adottata all'esito dell'assemblea supercondominiale, come invece avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in esame, poiché i partecipanti del supercondominio sono i singoli proprietari, non vi è legittimazione attiva del di ad impugnare la delibera del supercondominio, Parte_1 Parte_1
riservata ai singoli condòmini. Né può sorgere tale legittimazione attiva a seguito dell'assemblea condominiale del 07.09.2019, in cui l'amministratore di è stato autorizzato ad agire Parte_1
dalla maggioranza del condòmini presenti o rappresentati per delega, in quanto non si trattava di agire come condomìnio nei confronti di terzi, ma di agire nei confronti di un ente di gestione di cui i singoli proprietari facevano parte. Soltanto nell'ipotesi in cui vi fosse stata la partecipazione di tutti i condòmini si sarebbe potuto discutere della legittimazione ad agire dell'amministratore, in quanto rappresentante di tutti i condomini di , quali partecipanti di diritto al supercondominio. Parte_1
Occorre quindi concludere - come già affermato nell'ordinanza del 17.01.2024 di remissione della causa sul ruolo – che i partecipanti al supercondominio non sono i Condominii, bensì i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dei diversi edifici, aventi parti in comune, chiamati a partecipare all'assemblea direttamente o tramite un delegato da essi designato e che tale ricostruzione
è idonea a riverberare i suoi effetti anche sulla individuazione dei soggetti legittimati ad impugnare le delibere adottate dall'assemblea del supercondominio, con conseguente carenza di legittimazione attiva del ad impugnare la delibera del 19.06.2019. Parte_1
5) Le spese del giudizio
Nonostante il difetto di legittimazione attiva in capo al Parte_1
debba essere dichiarato sin dalla proposizione del giudizio di primo grado, non occorre modificare la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado, essendo stata la domanda rigettata, per altri motivi, anche in primo grado, con conseguente condanna alle spese dell'odierno appellante in quanto soccombente.
Analogamente per il grado di appello le spese legali seguono la soccombenza ed esse sono liquidate in euro 4.996,00 sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore compreso nello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e considerando i parametri forensi minimi visto il numero ridotto di questioni trattate (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale)
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso Parte_1
la sentenza n. 4679/2021, pronunciata dal Tribunale di Torino;
dichiara inammissibile l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in €
4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 16.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 121/2022 promossa da
, c.f. , in persona dell'amministratrice Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore , corr. in , Corso Monte Cucco n. 120/B ed elettivamente Parte_2 Pt_1 domiciliato in Nichelino via Torino n. 110 presso lo studio dell'Avv. Concetta Vergallito (PEC:
Email_1
APPELLANTE
Contro
, Controparte_1 Parte_1 via Roveda, sito in , via Plava n. 167, C.F. , in persona dell'amministratore e Pt_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Katia GIARDINI (PEC , con studio in , P.zza Email_2 Pt_1
Statuto n. 10
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4679/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 21.10.2021 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata:
Nel merito:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione;
Previe le più opportune declaratorie ed accertamenti del caso, anche in punto di intervenuta decadenza di Controparte per contestazioni tardive o comunque inammissibili;
NEL MERITO:
Per l'espositiva ed i motivi tutti quali e quanti dedotti in atto e le difese dedotte in giudizio, accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare o comunque dichiarare l'inefficacia/inopponibilità nei confronti di Parte Attrice, della delibera assunta in data 19.06.2019 dall'assemblea straordinaria del
OM di Via Plava 167 – Via Roveda – in Controparte_1 Parte_1 Pt_1
comunicata in data 18.07.2019
IN OGNI CASO:
Con il rigetto di ogni avversaria eccezione e comunque assolvendo il Conchiudente da ogni domanda ex adverso comunque proposta;
Con la condanna di Controparte alla rifusione integrale delle spese ed onorari tutti di lite, oltre IVA
e CPA sugli importi imponibili e rimborso forfetario 15% (D.M. 55/2014), ed oltre successive occorrende per il primo e secondo grado di giudizio.
Per parte appellata:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto ed azione;
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
- Assolversi il CONDOMINIO conchiudente da ogni avversaria domanda ed in ogni caso respingersi l'avversario appello per i motivi di cui in narrativa e confermarsi la sentenza n. 4679/2021 del
Tribunale di Torino.
Con il favore delle spese e degli onorari tutti di entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A. e rimborso forfetario 15% come per legge.
Salvis juribus.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Previo espletamento della procedura di mediazione conclusasi negativamente in data
03.02.2020, con atto di citazione del 3 marzo 2020, notificato in data 4 marzo 2020, il in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il
[...]
di via Plava n. 167, via Roveda, onde far Controparte_1 dichiarare la nullità ovvero annullare o comunque dichiarare l'inefficacia/inopponibilità nei confronti del medesimo della delibera assunta in data 19.06.2019 dall'assemblea straordinaria del Parte_1
OM di Via Plava 167 – Via Roveda in , comunicato in Controparte_1 Pt_1
data 18.07.2019.
Il Condominio attoreo deduceva, in particolare, la nullità della nomina dell'Amministratore per mancata specificazione del compenso, attraverso l'allegazione e la disamina del relativo preventivo;
la carenza di mandato a professionista idoneo a realizzare una nuova rete idrica;
l'assenza dell'autorizzazione assembleare a maggioranza qualificata per l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria;
l'omessa valutazione in merito alla fattibilità dell'installazione di singole autoclavi presso le singole scale.
Si costituiva in giudizio il OM , contestando in toto le doglianze attoree, CP_1 in quanto il preventivo relativo al compenso di € 3.000,00 + IVA dell'amministratore
[...]
, confermato all'unanimità, era stato allegato al verbale, con l'elenco dettagliato delle CP_2 singole prestazioni “pinzato” all'originale del verbale nel libro assemblee, mentre nessuna decisione definitiva era ancora stata assunta né in ordine ai lavori sulla rete idrica, essendo ancora pendenti interlocuzioni con la né in ordine all'eventuale dismissione dell'autoclave esistente o ad CP_3
altro intervento di carattere straordinario. A tal proposito il convenuto rilevava come, avendo il deliberato il distacco dall'impianto autoclave comune, non accolto Parte_1 dall'assemblea del OM, l'impugnazione della suddetta delibera sarebbe stata presentata al mero fine di ottenere tale autorizzazione al distacco.
Ritenuta la causa documentale, il Tribunale la rinviava direttamente per la precisazione delle conclusioni e la tratteneva in decisione.
Con sentenza del 21.10.2021 il Tribunale di Torino, Sezione Ottava civile, riteneva infondata e respingeva l'impugnazione della delibera assembleare del 19.06.2019, rigettando tutte le domande attoree e condannando il al rimborso in favore del OM delle spese Parte_1
di lite.
Avverso la suddetta pronuncia il proponeva appello, Parte_1
ritualmente notificato in data 13.01.2022, chiedendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di nullità ovvero di annullamento, o comunque l'inefficacia/inopponibilità nei confronti dell'appellante della delibera assunta in data 19.06.2019 dall'assemblea straordinaria del
OM di Via Plava 167, con refusione delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di ogni avversaria domanda e in ogni caso dell'appello nel suo complesso, con conferma integrale della sentenza di primo grado ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza dell'11.05.2022, per la quale era stata disposta la trattazione scritta con deposito delle relative note ad opera delle parti, il Collegio, evidenziato che l'amministratore del Parte_1 appellante non era stato autorizzato dall'assemblea all'impugnazione della sentenza di primo grado, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.02.2023. A tale udienza le parti precisavano rispettivamente come da atti introduttivi e la causa veniva rimessa in decisione.
Con ordinanza del 17.01.2024 codesta Corte, considerato che, come da disciplina positiva del supercondominio, introdotta dalla L. n. 220/2012 - in coerenza, peraltro, con la ricostruzione giurisprudenziale in precedenza operata di tale istituto - i partecipanti al supercondominio non sono i
Condominii, bensì i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dei diversi edifici e aventi parti in comune;
ritenuto che
l'accertamento della legittimazione all'impugnazione, ex art. 1137 c.c., dovesse essere compiuto dal giudice anche d'ufficio e non fosse precluso in secondo grado, non essendo stato discusso in primo grado, disponeva la remissione della causa sul ruolo, fissando all'uopo l'udienza del 13/03/2024, onde consentire alle parti di trattare la questione relativa alla legittimazione del ad impugnare la delibera in oggetto. A tale Parte_1 udienza le parti chiedevano termine per poter valutare un'eventuale soluzione transattiva da sottoporre alle rispettive assemblee. Alla successiva udienza all'uopo fissata le parti davano atto dell'impossibilità di perfezionare una soluzione transattiva, per mancato accordo sulle spese d'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025 l'appellata rilevava di avere proposto al in ossequio al verbale del 13.03.24, di chiudere la vicenda in Parte_1
via transattiva con la sola corresponsione della somma di € 8.000,00 a titolo di spese legali, rifiutata dall'appellante, la quale insisteva per la compensazione delle spese di secondo grado.
La causa veniva quindi rimessa in decisione con assegnazione di giorni 40 e 20, rispettivamente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino respingeva l'impugnazione della delibera del 19.06.2019, in quanto infondata.
Il giudice di prime cure rilevava come, ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c., in materia supercondominiale, quando i partecipanti sono complessivamente più di 60, ciascun deve designare il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria Parte_1 delle parti comuni a più Condominii e per la nomina dell'amministratore.
L'assemblea del giungo 2019 aveva confermato la nomina dell'amministratore e ad CP_2
essa potevano legittimamente partecipare i rappresentati designati di ciascun Condominio: poiché il
Condominio attore aveva provveduto alla nomina del proprio rappresentante, non risultava avere patito alcun concreto e diretto pregiudizio e non aveva pertanto alcun interesse alla mera legittimità formale della delibera impugnata, né legittimazione a far valere motivi di doglianza di altri, non meglio identificati, Condominii.
In merito al preventivo allegato all'originale del verbale di assemblea, sarebbe stato utile documentarsi sulla circostanza e visionare l'originale del verbale conservato nel registro dei verbali di assemblea (cfr. doc. 1 del attore e doc. 2 del OM convenuto). In tale verbale Parte_1
il compenso era stato indicato in 3.000 euro, oltre i.v.a., e tale indicazione poteva in via di prassi essere ritenuta sufficiente, in quanto recante un importo omnicomprensivo o forfettario. Nel caso di specie, poi, a tale indicazione era stato allegato il preventivo, con l'indicazione analitica dell'offerta, oltre all'accettazione della nomina per fatti concludenti.
Le ulteriori contestazioni venivano considerate anch'esse infondate, non essendo stata assunta una decisione di straordinaria amministrazione, ma soltanto, in maniera propedeutica, quella di convocare “una nuova assemblea nel mese di ottobre per scegliere la ditta appaltatrice”; era quindi normale che non fosse stato conferito alcun incarico ad alcun professionista individuato in quell'assemblea di giugno 2019, ragion per cui alla medesima potevano partecipare i soli rappresentanti dei singoli Condominii. La deliberazione avente carattere meramente preparatorio non era dunque in grado di incidere negativamente nella sfera del attore, che, in concreto, Parte_1 difettava d'interesse ad impugnare la delibera in oggetto.
Respinta l'impugnativa, le spese seguivano la soccombenza.
2) I motivi di appello proposti dal 171 Parte_1
Parte appellante articola sostanzialmente due motivi d'appello, attribuendo al primo maggiore incidenza e rilevanza, in virtù della presunta errata valutazione dei documenti di causa da parte del giudice di primo grado.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione il deduce l'inesigibilità della Parte_1
condotta pretesa dal Tribunale, ovvero la ricerca ed estrazione, da parte del medesimo, di copia del verbale originale, divergente e completo rispetto alla copia comunicata, consistente in un estratto.
Sarebbero inoltre indimostrate la visione e discussione in assemblea del preventivo relativo al compenso dell'amministratore ai fini della nomina. In merito alla carenza di esaustività e specificità del preventivo, l'appellante richiama altresì la sentenza recente del Tribunale di Torino Sezione VIII
Dott. Ciccarelli n. 3822/2020, con cui è stata dichiarata la nullità della delibera di nomina dell'Amministratore condominiale per avere indicato un importo generico a titolo di compenso, senza nessuna specificazione analitica.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame l'appellante afferma che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere, in ordine ai punti 2-3 dell'odg oggetto di impugnativa, ovverosia la carenza di mandato a professionista idoneo a realizzare una nuova rete idrica e l'omessa valutazione in merito alla fattibilità dell'installazione di singole autoclavi presso le singole scale, cessata la materia del contendere e non genericamente assumere infondata l'impugnazione.
3) La difesa del Controparte_1
Parte appellate ripercorre le difese argomentate in primo grado, asserendo la sufficienza ed esaustività del preventivo di € 3000,00 + IVA allegato e pinzato al verbale originale, trattandosi per altro di conferma dell'amministratore già in carica, come sancito da consolidata giurisprudenza di merito, nonché sottolineando la fase ancora propedeutica ed evolutiva in punto determinazioni sulla rete idrica e sulle autoclavi, in attesa di vagliare in assemblea le proposte e le risultanze dei CP_3
sopralluoghi tecnici effettuati dal professionista incaricato nel novembre 2019.
In riferimento al secondo motivo d'appello, il Supercondominio non rileva alcun errore da parte del giudice di prime cure, non essendo dato comprendere cosa l'appellante intenda per “cessata materia del contendere”.
L'appellato insiste pertanto per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
4) Motivi della decisione
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
In ossequio ai più recenti assetti giurisprudenziali, il supercondominio è formato dai proprietari delle singole unità immobiliari e non dai Condominii di cui risulta composto, ragion per cui la legittimazione attiva ad impugnare le delibere del complesso condominiale spetta, ex art. 1137
c.c., ai proprietari delle singole unità immobiliari e non all'amministratore di uno dei Condominii partecipanti. Né risulta sufficiente, come nel caso in esame, l'avere indetto apposita assemblea condominiale per ottenere l'autorizzazione della maggioranza, non applicandosi le regole interne del singolo condominio per agire nei confronti del supercondominio.
E' infatti pacifico, e costantemente ribadito dalla giurisprudenza (v. ex multis Cass.
27/01/1997 n. 826; Cass. 09/06/2000 n. 7891; Cass. SS.UU. 18/04/2019 n. 10934), che la natura giuridica del Condominio sia quella di un ente di gestione, che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, privo di soggettività giuridica distinta ed autonoma rispetto ai partecipanti alla comunione condominiale, e tale natura è propria anche del cd. condominio complesso o Supercondominio, che si differenzia dal primo unicamente per il fatto che la comunione ricade su beni comuni a diversi edifici, ciascuno dei quali costituito in Condominio, ma anche in tal caso il rapporto di condominio sui beni comuni intercorre direttamente tra i comproprietari dei vari fabbricati e non tra i vari Condominii.
La riforma di cui alla L. 220/2012 (in vigore dal 18/06/2013) ha all'art. 1117 bis c.c. definito il supercondominio, che era prima istituto di formazione squisitamente giurisprudenziale, disciplinandolo, in conformità ai principi già in precedenza espressi dalla giurisprudenza, attraverso il richiamo - fatto salvo il limite di compatibilità - alle norme contenute nel capo II (“Del condominio negli edifici”) del Titolo VII.
Il supercondominio, infatti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale (v.
Cass. 10/12/2019 n. 32237) una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti Condominii, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati, e rispetto a tali beni comuni i partecipanti all'organizzazione condominiale non sono i
Condominii, ma i condomini partecipanti al Supercondominio.
Poste tali premesse, utili all'inquadramento generale dell'istituto, è possibile procedere all'esame della legittimazione attiva dell'odierna appellante.
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, a diversi fini, come i rapporti del
Supercondominio si concretizzino nei confronti dei proprietari delle singole unità immobiliari e non nei confronti dei singoli Condominii facenti parte del Supercondominio.
Così è stato affermato, in tema di legittimazione passiva, che “in presenza di un
"supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 1141 del 2023 e la precedente ordinanza 22954 del 2022).
Mentre con riguardo alle modalità di partecipazione e di votazione, ed al peso che il voto espresso dal delegato a partecipare debba avere, si è affermato che “all'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici
o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.).” (cfr.
Cass., Sez. 2^, ord. n. 2406 del 25.01.2024).
Del resto, se i singoli Condominii partecipassero all'assemblea supercondominiale come enti distinti dalla collettività dei condomini, che li compongono, il Condominio già avrebbe un soggetto che lo potrebbe rappresentare, in forza del rapporto di mandato, che gli conferisce il potere di agire verso l'esterno unitariamente e collettivamente per la generalità dei condomini, e cioè
l'amministratore del Condominio, al quale è invece espressamente precluso (v. co. 5 dell'art. 67 disp. att. c.c.) di essere delegato a partecipare a qualsivoglia assemblea, compresa quella supercondominiale.
Pertanto, come non è possibile avvalersi dello schema della rappresentanza interna al singolo
Condominio per la partecipazione all'assemblea supercondominiale, analogamente non è possibile utilizzare tale schema per deliberare in ordine all'impugnazione della delibera adottata all'esito dell'assemblea supercondominiale, come invece avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in esame, poiché i partecipanti del supercondominio sono i singoli proprietari, non vi è legittimazione attiva del di ad impugnare la delibera del supercondominio, Parte_1 Parte_1
riservata ai singoli condòmini. Né può sorgere tale legittimazione attiva a seguito dell'assemblea condominiale del 07.09.2019, in cui l'amministratore di è stato autorizzato ad agire Parte_1
dalla maggioranza del condòmini presenti o rappresentati per delega, in quanto non si trattava di agire come condomìnio nei confronti di terzi, ma di agire nei confronti di un ente di gestione di cui i singoli proprietari facevano parte. Soltanto nell'ipotesi in cui vi fosse stata la partecipazione di tutti i condòmini si sarebbe potuto discutere della legittimazione ad agire dell'amministratore, in quanto rappresentante di tutti i condomini di , quali partecipanti di diritto al supercondominio. Parte_1
Occorre quindi concludere - come già affermato nell'ordinanza del 17.01.2024 di remissione della causa sul ruolo – che i partecipanti al supercondominio non sono i Condominii, bensì i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dei diversi edifici, aventi parti in comune, chiamati a partecipare all'assemblea direttamente o tramite un delegato da essi designato e che tale ricostruzione
è idonea a riverberare i suoi effetti anche sulla individuazione dei soggetti legittimati ad impugnare le delibere adottate dall'assemblea del supercondominio, con conseguente carenza di legittimazione attiva del ad impugnare la delibera del 19.06.2019. Parte_1
5) Le spese del giudizio
Nonostante il difetto di legittimazione attiva in capo al Parte_1
debba essere dichiarato sin dalla proposizione del giudizio di primo grado, non occorre modificare la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado, essendo stata la domanda rigettata, per altri motivi, anche in primo grado, con conseguente condanna alle spese dell'odierno appellante in quanto soccombente.
Analogamente per il grado di appello le spese legali seguono la soccombenza ed esse sono liquidate in euro 4.996,00 sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore compreso nello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e considerando i parametri forensi minimi visto il numero ridotto di questioni trattate (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale)
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso Parte_1
la sentenza n. 4679/2021, pronunciata dal Tribunale di Torino;
dichiara inammissibile l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in €
4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 16.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino