Articolo 9 della Legge 18 novembre 1975, n. 764
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 gennaio 1976
Art. 9.
Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle previsioni di cui al precedente articolo 7, terzo comma, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , in favore del quale, nei limiti da stabilirsi con la legge di bilancio, saranno conferiti appositi apporti a carico del Ministero del tesoro.
Un primo apporto e' stabilito in lire 10 miliardi.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1976