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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 669/2024 R.G., vertente
TRA
n. a Milano il 24.6.1976, CF , Parte_1 C.F._1
e n. a Lanciano il 1.12.2004, CF Parte_2
, difesi dall'Avv. Luigi Feliziani C.F._2
E
n. a Lanciano il 24.6.1977, CF Controparte_1
, difesa dagli Avv.ti Tommaso Cieri e C.F._3
Leonardo Cieri
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
L'Avv. Luigi Feliziani per e conclude: “Voglia Parte_1 Pt_2
l'Ill.mo Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis: “In via Principale Accertare e dichiarare che la SI.na , per i suesposti motivi, non è Parte_2 soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto immediatamente efficace del 10 gennaio 2022 rubricato al n. 562/2020 VG del Tribunale di
Lanciano (doc.4) – disporre, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 450,00 quale contributo al mantenimento della LI gravante sul SI.ra
, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da versare Controparte_1 direttamente all'avente diritto – SI.na – ai sensi dell'art. Parte_2
337-septies c.c. mediante versamento sul c/c ad ella intestato;
- disporre che le spese extra assegno obbligatorie e/o subordinate al consenso di entrambi i genitori, per il mantenimento della LI previste dalle linee guida indicate dal C.N.F., debbano intendersi ripartite al 50%;
- Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e
Cap come per legge”. Gli Avv.ti Tommaso e Leonardo Cieri per , concludono: Controparte_1
“respingere il ricorso tendente alla modifica delle condizioni di divorzio già stabilite con il decreto immediatamente efficacie del 10.1.2022 del Tribunale di Lanciano, in sub ordini adeguare l'assegno di mantenimento già disposto in favore della giovane in misura proporzionata alle effettiva Parte_2 entrate della resistente SI.ra , con condanna dei ricorrenti al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze tutte da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le richieste delle parti ricorrenti sono volte alla modifica delle condizioni di divorzio disponendo che l'assegno di mantenimento a carico della CP_1 per la LI , sia aumentato da 150,00 a 450,00 euro mensili, in Pt_2 ragione del percorso universitario intrapreso dalla LI, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
la resistente chiede che il ricorso sia rigettato per la propria impossibilità economica di contribuire in misura superiore a quella attuale, in subordine adeguamento in misura proporzionale.
Riguardo la modifica delle condizioni di divorzio si sottolinea che l'art. 9 della legge 898/1970 prevede la possibilità per l'interessato di richiederla quando sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza. Nel caso in esame, il motivo giustificativo per richiedere la modifica delle condizioni esistenti risultare essere l'iscrizione di all'Università Pt_2
Cattolica di Milano.
Incontestato il diritto di di percepire l'assegno di Parte_2 mantenimento, essendo sì maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve solo individuarsi il quantum.
La giurisprudenza pacificamente, ritiene che “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eSIenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate”
( Ex multis, Cass. n. 34382/2023)
Il Collegio rileva che l'attuale somma a carico della mamma risulta inidoneo ai bisogni di una ragazza ventenne, e ciò a prescindere dal suo trasferimento in altra città per intraprendere il percorso universitario, al crescere dell'età anagrafica è indiscutibile che aumentino le necessità; considerata la situazione della resistente si ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento per la LI in euro 400,00 mensili. Essendo Parte_2 parte del giudizio e avendone fatta espressamente richiesta, si dispone che il versamento sia effettuato dalla madre direttamente alla LI.
La soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 669/2024 RG, così decide:
A parziale modifica del decreto del 10.1.2022, emesso nel proc. N.
562/2020, dispone l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda, di di contribuire al mantenimento della LI Controparte_1 Parte_2
mediante versamento diretto alla stessa di euro 400,00
[...] mensili, entro il 5 di ogni mese.
Dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori al
50%
Condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di e , che si liquidano in euro 5.100 più Parte_1 Pt_2 accessori di legge.
Così deciso in Lanciano il 16.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa