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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
RG 4756/2021
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in epigrafe proposto da
, , rappr e dif. Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Antonio Bertoli
- parte attrice –
Contro
, rappr e dif dall'Avv.to Federico Gobbi CP_1 Controparte_2
- parte convenuta –
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di cessione di quote sociali a ministero del notaio di Este (PD) in data 18.12.2012 n. rep. 147.750 racc. 26.407 per le ragioni Per_1 indicate in narrativa;
- per l'effetto condannare e alla restituzione delle quote sociali della CP_2 CP_2 Pt_4
nella situazione economico – patrimoniale della società al momento della conclusione del
[...] contratto nullo e/o invalido ed inefficace, e comunque a pagare, anche a titolo di risarcimento
1 deldanno, in proporzione alle rispettive quote del capitale sociale, la somma di € 607.500,00 di proprietà della e per essa dei soci , e oltre interessi come Parte_5 Parte_1 Parte_3 Parte_2 per legge;
- accertata la responsabilità di , e ai sensi degli artt. 640, 648 bis, CP_1 CP_2 CP_2
648 ter, e\o 648 ter.1 c.p., condannare i medesimi, per le causali indicate in narrativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, che si quantificano prudenzialmente nella somma di € 607.500,00, o nella diversa somma anche maggiore da quantificarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria scritta e orale, con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dall'evento al saldo.
Spese, competenze e onorari rifusi.
In via istruttoria: si chiede ammissione di prova per testi sui capitoli dedotti e non ammessi.
Conclusioni di CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO, in via principale respingere tutte le domande formulate dalle attrici in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
NEL MERITO, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria ridurre le somme pretese a quanto ritenuto di giustizia e e sul conseguente importo calcolare l'importo al netto delle CP imposte erariali da versare pari al 24% di e 3,90% di Irap.
Conclusioni di e CP_2 CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO, in via principale respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
NEL MERITO, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria ridurre le somme pretese a quanto ritenuto di giustizia e e sul conseguente importo calcolare l'importo al netto delle CP imposte erariali da versare pari al 24% di e 3,90% di Irap.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 hanno evocato in giudizio , e per chiedere l'accertamento della CP_1 CP_2 CP_2 nullità del contratto del 18 dicembre 2012, con il quale gli attori avevano ceduto a e CP_2 le partecipazioni di e l'accertamento della responsabilità dei convenuti per CP_2 Parte_5 condotte di truffa aggravata perpetrate nei loro confronti, oltre che l'accoglimento delle conseguenti domande restitutorie e risarcitorie, per il complessivo importo di euro 607.500,00.
A fondamento della domanda, gli attori hanno esposto che e intestataria Parte_1 Parte_2 delle quote per conto di (a sua volta partecipata al 97% dalla stessa ), erano soci, Parte_3 Parte_1 rispettivamente al 10% e al 90%, della società operante nel settore del commercio Parte_5 all'ingrosso di pesce. Hanno rappresentato di avere maturato, nel 2011, l'intenzione di mettere la società in liquidazione, e di essersi affidati allo studio del commercialista dott. , incaricandolo di CP_1 coordinare e organizzare l'operazione, anche tramite , uomo di fiducia di il quale CP_2 CP_1 avrebbe assunto il ruolo di liquidatore sotto la direzione dello stesso CP_1
In particolare, secondo la prospettazione degli attori, aveva loro consigliato, al fine di agevolare le CP_1 operazioni di liquidazione, di dare corso ad una formale cessione delle quote a e a , CP_2 CP_2 società integralmente partecipata da , che ne rivestiva anche la carica di legale rappresentante, e CP_2 che di fatto era una “scatola vuota” gestita da CP_1
Gli accordi prevedevano dunque che , perfezionata la cessione, avrebbe assunto la carica di CP_2 amministratore, dopodiché avrebbe sciolto la società e seguito la liquidazione;
una volta chiusa la fase liquidatoria, avrebbe trasferito ai soci originari le somme residue, giacenti sul conto corrente intestato alla società.
Gli attori hanno dunque rappresentato di avere dato corso alla cessione di quote, stipulata in data
18.12.2012, per il prezzo complessivo di euro 10.000,00.
Hanno poi esposto che l'operazione era stata preceduta dalla sottoscrizione di un contratto di consulenza tra e , stipulato il 2 gennaio 2012, che prevedeva la corresponsione, a Parte_4 CP_2
, di un compenso di euro 17.500,00. Tale contratto, secondo la prospettazione attorea, era stato CP_2 concluso al sol fine di consentire ai soci originari di trasferire a la provvista che sarebbe stata CP_2 necessaria al pagamento delle partecipazioni oggetto di cessione, pari ad euro 10.000,00, oltre al
3 compenso accordato a per la liquidazione, pari ad euro 7.500,00. Un tanto sarebbe dimostrato dal CP_2 fatto che nessuna consulenza era stata offerta (essendo peraltro prossima allo Parte_4 scioglimento) e che il compenso era stato versato, quanto ad euro 7.500,00, in data 02.02.2012, e, quanto ad euro 10.000,00 in data 11.12.2012, ossia qualche giorno prima della cessione.
Premesso quanto sopra, gli attori hanno rappresentato che , in data 31.01.2013, quando era CP_2 ancora in corso la liquidazione, su direttiva di aveva provveduto illecitamente a trasferire ingenti CP_1 importi, pari ad euro 607.000,00, dal conto di UP OV srl al conto di . aveva poi CP_2 CP_2 tentato, in data 25.02.2013, di trasferire dette somme dal conto di ad un suo conto personale CP_2 in Slovenia, ma l'operazione era stata intercettata e sospesa dalla Banca d'Italia, quale operazione sospetta.
A seguito di ciò veniva avviato un procedimento penale, e successivamente veniva imputato per CP_2 appropriazione indebita aggravata;
l'odierno convenuto veniva successivamente assolto, avendo il
Tribunale di Padova ravvisato la coincidenza tra imputato e la persona offesa, poiché , individuato CP_2 come autore del reato, rivestiva anche la carica di legale rappresentante della società alla quale le somme erano state sottratte.
Successivamente alla pronuncia di assoluzione, le somme, sequestrate dal GIP nelle more del procedimento, erano state restituite a , ma i convenuti, anziché restituirle agli odierni attori, le CP_2 avevano utilizzate per provvedere ad esigenze di altre società, riconducibili agli stessi e e CP_2 CP_1 alle quali gli attori erano del tutto estranei.
Così esposti i fatti, gli attori hanno dunque prospettato:
- la nullità del contratto di trasferimento di quote per difetto di causa o comunque per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, ossia il pagamento del prezzo: in tal senso deporrebbero l'incongruità del prezzo pattuito per le partecipazioni, assai inferiore all'effettivo valore delle stesse, ed il fatto che la provvista per l'acquisto sarebbe stata fornita ai cessionari dagli stessi cedenti;
hanno quindi chiesto la condanna ai convenuti a ritrasferire loro le partecipazioni nella situazione patrimoniale in cui si trovavano al momento della cessione, ed altresì a versare, in loro favore, l'importo di euro 607.000,00 pari alle somme giacenti sul conto corrente;
hanno infatti evidenziato che i debiti di erano da Parte_4 considerarsi tutti estinti, come risultava da una relazione redatta dallo stesso nell'ambito del CP_1
4 procedimento per la declaratoria di fallimento della , e che pertanto Parte_6 sarebbe loro spettata l'intera somma giacente sul conto corrente;
- l'accertamento della responsabilità del convenuti, ex art. 2043 cc, per truffa aggravata, per avere sostanzialmente indotto gli attori a trasferire le partecipazioni, ingenerando in loro il convincimento che si trattasse di un passaggio opportuno e necessario ai fini della liquidazione, con l'intento, poi ottenuto, di appropriarsi delle somme che in realtà sarebbero dovute spettare agli attori stessi;
hanno dunque chiesto pronunciarsi la conseguente condanna a versare in loro favore il danno patito, pari ad euro
607.000,00.
* * *
Con comparse distinte, ma assistiti dal medesimo difensore, si sono costituiti i convenuti, contestando integralmente la versione dei fatti prospettata da parte attrice.
In particolare, e hanno negato che il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti CP_2 CP_2 fosse quello prospettato da parte attrice;
hanno poi contestato la domanda di nullità, asserendo che il prezzo della cessione era stato determinato tenendo conto dei valori risultanti dal bilancio redatto quando i cessionari erano soci;
hanno sostenuto che il contratto di consulenza stipulato nel gennaio
2012 aveva ad oggetto l'attività di liquidazione e che il compenso previsto, pari a complessivi euro
17.500,00, era appunto destinato a remunerare l'attività professionale svolta a tal fine;
hanno poi affermato che il trasferimento degli importi dal conto di a quello di era avvenuto a CP_2 CP_2 titolo di delega di pagamento e doveva ritenersi funzionale a consentire il pagamento dei debiti di
, e quindi a saldare le partite commerciali aperte, in modo da chiudere la società Parte_4 [...]
per evitare aggravi di spese. Parte_6
Hanno poi osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, al momento della liquidazione risultavano debiti sociali verso fornitori per euro 562.084,50, come risultava dal bilancio riferito all'esercizio 2012, antecedente alla cessione delle quote e condotto dalla gestione di CP_5
Hanno quindi contestato che i soci avessero diritto a percepire alcunché alla chiusura della
[...] liquidazione.
oltre ad associarsi alle difese di e , ha proclamato la propria totale estraneità alla CP_1 CP_2 CP_2 vicenda;
ha negato di avere ricevuto alcun incarico da parte degli attori, precisando di essersi limitato ad
5 indicare nel signor una persona che avrebbe potuto svolgere il ruolo di liquidatore ed asserendo
CP_2 di avere svolto solo alcune attività, nella fase di liquidazione, su incarico dello stesso , che a lui si
CP_2 era rivolto quale liquidatore della società. Ha poi dedotto che la liquidazione era stata gestita da in
CP_2 totale autonomia, così come era stata deliberata in autonomia da l'operazione di trasferimento di
CP_2 denaro dal conto corrente della a quello di . Ha negato di aver mai concluso Parte_5 CP_2 alcun accordo e tantomeno assunto alcun impegno alla restituzione di alcuna somma verso gli attori.
I convenuti hanno dunque chiesto il rigetto delle domande attoree.
In via subordinata, ha chiesto che le pretese di parte attrice fossero ridotte di euro 92.438,88, pari CP_1 alle perdite societarie maturante nel corso degli esercizi 2012 e 2013, oltre che delle competenze a lui spettanti per la contabilità della società e ogni obbligo dichiarativo conseguente, quantificate in euro
52.000,00.
* * *
In corso di causa, è stata accolta l'istanza di esibizione di parte attrice: è stata disposta CTU tecnico contabile al fine di ricostruire la situazione contabile della società al momento dell'apertura e della chiusura della liquidazione;
al fine di verificare se i soci, alla chiusura della liquidazione, avrebbero avuto diritto a percepire delle somme, ed altresì a ricostruire la destinazione delle somme trasferite dal conto di al conto di , prima e dopo il sequestro disposto dal Gip di Padova. Parte_4 CP_2
Sono inoltre stati escussi dei testimoni.
Dopo il deposito della CTU, gli attori hanno proposto ricorso per sequestro conservativo, rigettato con ordinanza del 09.02.2024, confermata in sede di reclamo.
* * *
La domanda di nullità del contratto è infondata, per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza e la dottrina prevalenti escludono che lo squilibrio originario delle prestazioni possa invalidare per carenza della causa i contratti di scambio, come pretenderebbe parte attrice, perché prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive.
Ha precisato la S.C. in un importante arresto che «solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali,
6 mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto» (Cass. civ. n. 22567 del 2015, che richiama in parte qua Cass. civ. 9640 del 2013).
Il prezzo di una compravendita è dunque il frutto della libera attività negoziale delle parti e non vi sono evidenze in base alle quali possa desumersi che, nel caso in esame, l'importo determinato dalle parti fosse del tutto incongruo, tale da essere qualificato come prezzo meramente simbolico, e quindi tale da determinare l'assenza di causa del contratto.
Ed invero, la circostanza che presentasse, al momento del trasferimento, un attivo pari Parte_5 ad euro 607.000,00, non è sufficiente al fine di stimare il valore delle partecipazioni, che deve essere valutato tenendo conto della complessiva situazione patrimoniale della società e quindi non solo delle poste attive, ma anche di quelle passive, quali i debiti.
Ebbene, il bilancio chiuso al 31.12.2012 -esercizio condotto, sino alla data della cessione, sotto la gestione di , coniuge di e precedente amministratore della , e CP_5 Parte_1 Parte_4 chiuso solo 11 giorni prima della messa in liquidazione- presentava un attivo pari ad euro 695.092,00
(di cui euro 618.512 di disponibilità liquide) ma altresì debiti per euro 735.411,00 ( doc. 29 parte attrice).
La liquidità non era dunque nemmeno sufficiente a pagare i debiti risultanti dal bilancio.
Non è supportata da idonea prova la tesi di parte attrice, secondo cui, a tale data, i debiti erano estinti.
Tale prospettazione si fonda su dichiarazioni del tutto generiche ( quali la rinunzia di alcuni debitori, la cessazione della loro attività o la loro inerzia nel far valere le pretese debitorie ) che non risultano supportate da idonea prova documentale;
parte attrice si richiama ad una relazione resa dal dott. CP_1 nella procedura per il fallimento di ( doc. n 16), che tuttavia si fonda, a sua volta, su Parte_5 documenti non prodotti o su informazioni asseritamente ricevute dal dott. da parte CP_1 CP_2
, donde non vi è prova sia conforme alla reale situazione contabile della società.
[...]
Va poi escluso che la relazione del dott. prodotta quale doc. n. 16 possa costituire confessione CP_1 stragiudiziale, come sostenuto da parte attrice .
Ed invero, secondo quanto affermato in plurimi arresti dalla S.C., la confessione “richiede un'esplicita dichiarazione della parte del suo rappresentante in ordine la verità difatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte e,
7 pur potendo desumersi da un comportamento da fatti concludenti non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario;
infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione” (tra le più recenti, Cass. civ. sent. nn. 24695 del 2023, n. 11111 del 2023).
Inoltre, al fine di qualificare un atto come confessione, è necessaria la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio (Cass. 16127 del 2002; 23495 del 2010).
Ebbene, la relazione in questione non contiene ammissione di fatti: il dott. vi ha invece espresso CP_1 valutazioni di tipo tecnico-contabile, sulla base della documentazione asseritamente esaminata (lettere di circolarizzazione dei crediti, contabilità della società e documentazione inerente ai crediti, lettere di contestazione degli stessi, documentazione sullo stato dei soggetti creditori – inattivi estinti etc -), pervenendo alle conclusioni sulla base della documentazione ricevuta e consultata ma non acquisita al presente giudizio.
Neppure si riscontra il secondo requisito, relativo al pregiudizio per le ragioni del dichiarante e un vantaggio per il destinatario della dichiarazione.
Ed infatti, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, tale relazione avrebbe giovato a Pt_4
che neppure è parte in causa nel presente giudizio, avendo indotto il PM a desistere dall'istanza di
[...] fallimento.
A ciò si aggiunga che la relazione non era nemmeno diretta agli odierni attori, essendo stato promosso il giudizio prefallimentare nel quale la relazione fu depositata dal PM di Padova nei confronti di
[...]
Parte_5
Difettano dunque tutti i requisiti richiesti dall'art. 2735 cc affinché la relazione del dott. prodotta CP_1 come doc. n. 16 possa assurgere a valore di confessione stragiudiziale.
Esclusa dunque la prova che la vendita sia avvenuta a prezzo incongruo, va ora rilevato come non vi sia nemmeno adeguata prova circa il fatto che la provvista per il pagamento del prezzo sia stata fornita
8 dagli attori ai convenuti, e quindi che difettasse uno degli elementi costitutivi del contratto di compravendita.
Va inoltre osservato che, anche a voler seguire la tesi di parte attrice, secondo cui il contratto di consulenza del 02/01/20212 sarebbe stato stipulato al sol fine di consentire un trasferimento di denaro in favore dei convenuti, non vi sono elementi che consentano di ritenere che la provvista sia in realtà servita al pagamento della cessione di quote e non, invece, esclusivamente a remunerare per CP_2
l'attività dallo stesso svolta quale liquidatore della società.
E difatti, parte attrice non ha introdotto alcuna prova o istanza istruttoria volta a ricostruire l'effettivo impiego delle somme versate in esecuzione del contratto 18.12.2012 in favore di (di cui al CP_2 doc. n. 12) e nemmeno a verificare la provenienza delle somme versate da e al CP_2 CP_2 momento del trasferimento delle partecipazioni.
* * *
Ritiene inoltre il Collegio che le evidenze istruttorie non consentano di ritenere raggiunta adeguata prova della condotta truffaldina imputata alle parti convenute in danno agli attori.
Va infatti ricordato che, secondo l'orientamento interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, per la configurazione del reato di truffa, sotto il profilo oggettivo è necessario che l'agente ponga in essere artifizi o raggiri tali da indurre taluno in errore;
la forma vincolata del delitto di cui all'art. 640 c.p. è resa evidente proprio dalla descrizione normativa delle caratterizzazioni modali della condotta tipica che deve constare di comportamenti tali da cagionare un'effettiva induzione in errore del soggetto passivo, così da determinare quest'ultimo a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale che va riguardato nella doppia ottica della produzione di un profitto per l'agente o per terzi e di un danno per la vittima.
Qualora venga configurata una truffa contrattuale non è dunque sufficiente dimostrare la conclusione dell'accordo ma anche che l'accordo stesso sia stato perfezionato a causa degli artifizi e raggiri che abbiano indotto in errore il deceptus.
Le risultanze delle prove testimoniali non sono, a tal fine, soddisfacenti.
La teste , impiegata contabile fiscale, e amministrativa presso lo studio di dal 1998, Testimone_1 CP_1 ha detto di non conoscere e la , salvo ricordare che lo studio ne CP_5 Parte_5 CP_1
9 aveva depositato il bilancio finale di liquidazione;
tale circostanza è pacifica ma non assume rilievo ai fini di lite, avendo lo stesso dichiarato in atti di avere svolto alcune attività per conto della CP_1 [...]
, su incarico dello stesso;
la teste ha poi affermato di avere conosciuto Parte_6 CP_2
quale cliente dello studio, ma non quale collaboratore di CP_2 CP_1
Ha poi affermato di non avere mai visto recarsi presso lo studio di Pt_4 CP_1
La teste ha invece affermato di essersi recata a due incontri in Gorizia, presso lo studio del dott. Tes_2
ed ha dichiarato che, nel corso di tali incontri, , all'epoca amministratore di CP_1 CP_5 Pt_4
aveva espresso al commercialista il timore che il fisco potesse aggredire il patrimonio di
[...] Pt_4
[...]
Sentita sul capitolo 5 (che verteva sulle seguenti circostanze: “vero che in tale occasione il dott. CP_1 suggerì a e ai soci di di trasferire la sede della società in Gorizia e le quote del capitale sociale CP_5 Parte_4 della stessa, nonché l'amministrazione, a terzi ed egli si offrì di organizzare e gestire l'intera operazione attraverso persona
o società di sua fiducia fino alla ultimazione della liquidazione della ) la teste ha dichiarato che “il senso Parte_4 della conversazione era quello” ma non ha reso dichiarazioni più precise.
In ogni caso, la teste ha escluso che a detto incontro fossero presenti i soci di e e Parte_4 CP_2 nulla di specifico ha riferito circa l'assunzione dell'impegno, da parte di e alla restituzione, CP_2 CP_1 in favore dei soci cedenti, delle somme che sarebbero residuate dalla liquidazione.
In particolare, sentita sul capitolo 7 (che verteva sulle seguenti circostanze: “vero in particolare che secondo le intese dei capitoli precedenti presentato ai predetti e dal dott. si offrì di CP_2 Pt_4 Pt_1 CP_1 occuparsi degli adempimenti relativi alla liquidazione e promise che ultimata la stessa avrebbe trasferito le somme residue di ai soci in allora della stessa, e ”) la teste ha dichiarato di avere incontrato Parte_4 Parte_3 Parte_1
una sola volta presso la sede della . Ha precisato che le era stato presentato CP_2 Parte_4 come il futuro amministratore della , ha poi detto che era stato lo stesso all'epoca Parte_4 Pt_4 amministratore di , a riferirle che era stato individuato da per espletare gli Parte_4 CP_2 CP_1 adempimenti della liquidazione ed anche per restituire ai soci le somme residuanti dalla liquidazione.
La teste non era dunque presente nel momento in cui secondo parte attrice, avrebbe assunto Pt_4
l'impegno, nei confronti dei soci di a versare in loro favore le somme risultanti dalla Parte_4 liquidazione, ma ha appreso tale circostanza solo de relato.
10 La dichiarazione della teste non può pertanto essere valorizzata a sostegno della tesi attorea, soprattutto in assenza di alcun altro elemento che induca a ritenere che le parti avessero raggiunto un accordo nei termini prospettati da parte attrice.
Va poi rilevato che la condotta, come descritta nel capitolato predisposto da parte attrice, quand'anche dimostrata non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto di truffa, posto che non viene in alcun modo evidenziato quali sarebbero le connotazioni ingannatorie e fraudolente, ovvero i tranelli e avvolgimenti verbali che avrebbero indotto in errore il legale rappresentante della ad accettare la Parte_4 proposta di e a trasferire le partecipazioni ad un soggetto sconosciuto, tali dunque da indurre in CP_1 errore un soggetto dotato di diligenza media sulla opportunità di addivenire a tale trasferimento come funzionale allo svolgimento dell'attività di liquidazione.
Non vi è dunque alcuna prova che l'eventuale accordo concluso tra le parti fosse stato concluso quale conseguenza di una condotta truffaldina di che avesse indotto i soci di a ritenere CP_1 Parte_4 come indispensabile o anche solo utile ai fini della liquidazione il trasferimento delle partecipazioni.
Dalla lettura dei capitoli di prova 4 e 5 di parte attrice emerge invece che la preoccupazione di Pt_4 fosse quella che il patrimonio di fosse aggredito dal fisco. Dall'esame degli atti di indagine Parte_4 penale, emerge inoltre, come del resto osservato dalla stessa attrice a pag. 6 dell'atto di citazione , che
, precedente amministratore di e coniuge di , e la stessa , CP_5 Parte_4 Parte_1 Pt_1 erano stati individuati quali concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta, piuttosto che quali vittime di una truffa, e che la prospettazione offerta dalla polizia tributaria alla Procura della Repubblica aveva ad oggetto un'operazione posta in essere al fine distrarre in favore di soggetti terzi le somme che sarebbero dovute servire ad estinguere i debiti di;
in tale prospettiva si sarebbe dunque trattato di Parte_4 un'operazione architettata al fine ad eludere il pagamento dei creditori di , piuttosto che di Parte_4 danneggiarne i soci ( cfr. doc. n. 17, pag. 13).
Il fallimento di tale ipotesi accusatori non porta comunque alcun elemento a favore della tesi di parte attrice, positivamente onerata di provare di essere stata vittima di un'operazione illecita perpetrata in suo danno.
Non vi è dunque prova nemmeno in relazione alla prospettata truffa ai danni degli originari soci di
Parte_5
11 Quanto alla mancata comparizione delle parti per l'interrogatorio formale, va rilevato che l'art. 232 cpc stabilisce che il Collegio possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova. La norma attribuisce all'organo giudicante una facoltà e non un obbligo, imponendo di valutare anche le altre risultanze istruttorie che, nel caso in esame, per le ragioni suesposte depongono in senso sfavorevole alla tesi sostenuta da parte attrice.
* * *
Alle considerazioni sopra esposte si aggiunga, e ciò pare dirimente, che non vi è sufficiente prova che, alla fine della liquidazione, i soci avrebbero potuto vantare diritto ad alcuna somma.
Sul punto, va infatti osservato che il CTU, sulla base delle scritture contabili esaminate in corso di causa, ha rilevato che, durante le operazioni di liquidazione, erano stati espletati degli artifizi contabili volti sostanzialmente ad occultare il passivo sociale per farlo transitare sul conto di;
in particolare, il CP_2
CTU, oltre a rilevare una tenuta disordinata e non corretta della contabilità, ha rilevato come, nel corso della liquidazione, i debiti di del cui pagamento non sono state rinvenute tracce Parte_4 documentali, erano stati stornati in sopravvenienze passive (in realtà sopravvenienze attive) senza alcuna giustificazione, per poi creare un debito verso a società controllante di importo pari alle CP_2 somme poi trasferite da sul conto di , senza che di tali scritture sia stato rinvenuto alcun CP_2 CP_2 titolo giustificativo nei documenti contabili della società (cfr. CTU pag. 9-12).
Il CTU ha dunque concluso che, in base alle risultanze delle scritture contabili esaminate e alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della liquidazione, l'attivo presente in società al momento dell'apertura della liquidazione sarebbe stato necessario a saldare i debiti esistenti e nulla sarebbe rimasto, alla chiusura della liquidazione, a favore dei soci.
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU sono convincenti, poiché basate sulle scritture contabili ufficiali della società analizzate nel pieno rispetto del contraddittorio. Parte_5
Le ulteriori ipotesi esplorate dal CTU, ai soli fini di completezza delle indagini, non sono invece condivisibili, perché si fondano su dichiarazioni delle parti ovvero sulla già menzionata relazione del
Dott. (doc. n. 16 parte attrice), la quale, come detto, non può essere valorizzata, in assenza di CP_1 prova della sua rispondenza alle scritture contabili.
12 In particolare, secondo la relazione del dott. i debiti commerciali appostati al 31.12.2012 di CP_1 importo complessivo pari ad € 562.840 risulterebbero:
- € 165.870,01 estinti per dichiarazione ricevuta dal debitore;
- € 102.252,50 contestati per iscritto;
- € 291.961,99 non reclamati dai creditori.
A pag. 11 del proprio elaborato, il dott. ha tuttavia osservato che “in atti non sono stati depositati Per_2 documenti necessari a provarne l'effettiva sopravvenienza, tale prova potrebbe essere contenta nei documenti depositati in sede di ctu dal dott. che tuttavia non sono stati presi in considerazione poiché parte convenuta non è CP_1 CP_2 espressa sulla relativa acquisizione agli atti.”.
Anche la Guardia di Finanza nel proprio verbale conclude ritenendo che i debiti verso fornitori fossero ancora esistenti al 7/2/2013 (doc. 13 fasc. attore).
Non è stata fornita alcuna prova documentale che i debiti si fossero estinti a seguito di rinunzia dei creditori, per cessazione della loro attività o che fossero stati fondatamente contestati.
Non vi è dunque alcuna prova che la relazione di fosse conforme alla reale situazione contabile CP_1 della società, non essendo stato raccolto in sede di operazioni peritali il consenso all'acquisizione dei documenti ivi allegati, indispensabili per un vaglio critico delle tesi esposte dal commercialista goriziano.
Peraltro, dal bilancio chiuso al 31.12.2012 approvato in data 31.1.2013, risultavano iscritti debiti per l'importo di € 735.411,00 e fino al 18.12.2012 era rimasto in carica quale A.U. proprio , CP_5 coniuge dell'attrice , il quale non aveva provveduto alla loro svalutazione. Pt_1
Sulla base dei dati contabili l'attivo di liquidazione non sarebbe stato sufficiente a coprire il passivo della società, pertanto nessun riparto avrebbe potuto essere effettuato da parte attrice.
Da quanto sin qui esposto discende dunque non esservi prova che gli attori avrebbero potuto conseguire delle somme dalla liquidazione donde, quand'anche fossero dimostrati gli artifizi e raggiri ascritti ai convenuti, i ricorrenti non avrebbero subito alcun danno, poiché le somme che ha CP_2 distratto verso , se correttamente impiegate, in ragione delle risultanze della CTU sarebbero CP_2 servite a ripianare i debiti sociali (occultati da operazioni contabili in corso di liquidazione) e non ai soci, di talché i veri soggetti danneggiati dall'eventuale distrazione di denari sarebbero stati i creditori di
, e non gli odierni attori. Parte_4
13 In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la domanda va rigettata.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le questioni di rito e di merito riferite alla domanda subordinata proposta da . CP_1
* * *
Gli attori, soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di , CP_1
e le spese di lite della fase cautelare in corso di causa e di merito, liquidate CP_2 CP_2 come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico degli attori.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Controparte_4 di , e CP_1 CP_2 CP_2
Condanna , e in solido tra loro, a rifondere in Parte_1 Parte_2 Controparte_4 favore di , e le spese di lite della fase di merito e cautelare, che CP_1 CP_2 CP_2 liquida in complessivi euro 35.183,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte attrice.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Lisa Torresan
14
Sezione specializzata in materia di impresa
RG 4756/2021
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in epigrafe proposto da
, , rappr e dif. Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Antonio Bertoli
- parte attrice –
Contro
, rappr e dif dall'Avv.to Federico Gobbi CP_1 Controparte_2
- parte convenuta –
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di cessione di quote sociali a ministero del notaio di Este (PD) in data 18.12.2012 n. rep. 147.750 racc. 26.407 per le ragioni Per_1 indicate in narrativa;
- per l'effetto condannare e alla restituzione delle quote sociali della CP_2 CP_2 Pt_4
nella situazione economico – patrimoniale della società al momento della conclusione del
[...] contratto nullo e/o invalido ed inefficace, e comunque a pagare, anche a titolo di risarcimento
1 deldanno, in proporzione alle rispettive quote del capitale sociale, la somma di € 607.500,00 di proprietà della e per essa dei soci , e oltre interessi come Parte_5 Parte_1 Parte_3 Parte_2 per legge;
- accertata la responsabilità di , e ai sensi degli artt. 640, 648 bis, CP_1 CP_2 CP_2
648 ter, e\o 648 ter.1 c.p., condannare i medesimi, per le causali indicate in narrativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, che si quantificano prudenzialmente nella somma di € 607.500,00, o nella diversa somma anche maggiore da quantificarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria scritta e orale, con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dall'evento al saldo.
Spese, competenze e onorari rifusi.
In via istruttoria: si chiede ammissione di prova per testi sui capitoli dedotti e non ammessi.
Conclusioni di CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO, in via principale respingere tutte le domande formulate dalle attrici in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
NEL MERITO, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria ridurre le somme pretese a quanto ritenuto di giustizia e e sul conseguente importo calcolare l'importo al netto delle CP imposte erariali da versare pari al 24% di e 3,90% di Irap.
Conclusioni di e CP_2 CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO, in via principale respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
NEL MERITO, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria ridurre le somme pretese a quanto ritenuto di giustizia e e sul conseguente importo calcolare l'importo al netto delle CP imposte erariali da versare pari al 24% di e 3,90% di Irap.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 hanno evocato in giudizio , e per chiedere l'accertamento della CP_1 CP_2 CP_2 nullità del contratto del 18 dicembre 2012, con il quale gli attori avevano ceduto a e CP_2 le partecipazioni di e l'accertamento della responsabilità dei convenuti per CP_2 Parte_5 condotte di truffa aggravata perpetrate nei loro confronti, oltre che l'accoglimento delle conseguenti domande restitutorie e risarcitorie, per il complessivo importo di euro 607.500,00.
A fondamento della domanda, gli attori hanno esposto che e intestataria Parte_1 Parte_2 delle quote per conto di (a sua volta partecipata al 97% dalla stessa ), erano soci, Parte_3 Parte_1 rispettivamente al 10% e al 90%, della società operante nel settore del commercio Parte_5 all'ingrosso di pesce. Hanno rappresentato di avere maturato, nel 2011, l'intenzione di mettere la società in liquidazione, e di essersi affidati allo studio del commercialista dott. , incaricandolo di CP_1 coordinare e organizzare l'operazione, anche tramite , uomo di fiducia di il quale CP_2 CP_1 avrebbe assunto il ruolo di liquidatore sotto la direzione dello stesso CP_1
In particolare, secondo la prospettazione degli attori, aveva loro consigliato, al fine di agevolare le CP_1 operazioni di liquidazione, di dare corso ad una formale cessione delle quote a e a , CP_2 CP_2 società integralmente partecipata da , che ne rivestiva anche la carica di legale rappresentante, e CP_2 che di fatto era una “scatola vuota” gestita da CP_1
Gli accordi prevedevano dunque che , perfezionata la cessione, avrebbe assunto la carica di CP_2 amministratore, dopodiché avrebbe sciolto la società e seguito la liquidazione;
una volta chiusa la fase liquidatoria, avrebbe trasferito ai soci originari le somme residue, giacenti sul conto corrente intestato alla società.
Gli attori hanno dunque rappresentato di avere dato corso alla cessione di quote, stipulata in data
18.12.2012, per il prezzo complessivo di euro 10.000,00.
Hanno poi esposto che l'operazione era stata preceduta dalla sottoscrizione di un contratto di consulenza tra e , stipulato il 2 gennaio 2012, che prevedeva la corresponsione, a Parte_4 CP_2
, di un compenso di euro 17.500,00. Tale contratto, secondo la prospettazione attorea, era stato CP_2 concluso al sol fine di consentire ai soci originari di trasferire a la provvista che sarebbe stata CP_2 necessaria al pagamento delle partecipazioni oggetto di cessione, pari ad euro 10.000,00, oltre al
3 compenso accordato a per la liquidazione, pari ad euro 7.500,00. Un tanto sarebbe dimostrato dal CP_2 fatto che nessuna consulenza era stata offerta (essendo peraltro prossima allo Parte_4 scioglimento) e che il compenso era stato versato, quanto ad euro 7.500,00, in data 02.02.2012, e, quanto ad euro 10.000,00 in data 11.12.2012, ossia qualche giorno prima della cessione.
Premesso quanto sopra, gli attori hanno rappresentato che , in data 31.01.2013, quando era CP_2 ancora in corso la liquidazione, su direttiva di aveva provveduto illecitamente a trasferire ingenti CP_1 importi, pari ad euro 607.000,00, dal conto di UP OV srl al conto di . aveva poi CP_2 CP_2 tentato, in data 25.02.2013, di trasferire dette somme dal conto di ad un suo conto personale CP_2 in Slovenia, ma l'operazione era stata intercettata e sospesa dalla Banca d'Italia, quale operazione sospetta.
A seguito di ciò veniva avviato un procedimento penale, e successivamente veniva imputato per CP_2 appropriazione indebita aggravata;
l'odierno convenuto veniva successivamente assolto, avendo il
Tribunale di Padova ravvisato la coincidenza tra imputato e la persona offesa, poiché , individuato CP_2 come autore del reato, rivestiva anche la carica di legale rappresentante della società alla quale le somme erano state sottratte.
Successivamente alla pronuncia di assoluzione, le somme, sequestrate dal GIP nelle more del procedimento, erano state restituite a , ma i convenuti, anziché restituirle agli odierni attori, le CP_2 avevano utilizzate per provvedere ad esigenze di altre società, riconducibili agli stessi e e CP_2 CP_1 alle quali gli attori erano del tutto estranei.
Così esposti i fatti, gli attori hanno dunque prospettato:
- la nullità del contratto di trasferimento di quote per difetto di causa o comunque per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, ossia il pagamento del prezzo: in tal senso deporrebbero l'incongruità del prezzo pattuito per le partecipazioni, assai inferiore all'effettivo valore delle stesse, ed il fatto che la provvista per l'acquisto sarebbe stata fornita ai cessionari dagli stessi cedenti;
hanno quindi chiesto la condanna ai convenuti a ritrasferire loro le partecipazioni nella situazione patrimoniale in cui si trovavano al momento della cessione, ed altresì a versare, in loro favore, l'importo di euro 607.000,00 pari alle somme giacenti sul conto corrente;
hanno infatti evidenziato che i debiti di erano da Parte_4 considerarsi tutti estinti, come risultava da una relazione redatta dallo stesso nell'ambito del CP_1
4 procedimento per la declaratoria di fallimento della , e che pertanto Parte_6 sarebbe loro spettata l'intera somma giacente sul conto corrente;
- l'accertamento della responsabilità del convenuti, ex art. 2043 cc, per truffa aggravata, per avere sostanzialmente indotto gli attori a trasferire le partecipazioni, ingenerando in loro il convincimento che si trattasse di un passaggio opportuno e necessario ai fini della liquidazione, con l'intento, poi ottenuto, di appropriarsi delle somme che in realtà sarebbero dovute spettare agli attori stessi;
hanno dunque chiesto pronunciarsi la conseguente condanna a versare in loro favore il danno patito, pari ad euro
607.000,00.
* * *
Con comparse distinte, ma assistiti dal medesimo difensore, si sono costituiti i convenuti, contestando integralmente la versione dei fatti prospettata da parte attrice.
In particolare, e hanno negato che il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti CP_2 CP_2 fosse quello prospettato da parte attrice;
hanno poi contestato la domanda di nullità, asserendo che il prezzo della cessione era stato determinato tenendo conto dei valori risultanti dal bilancio redatto quando i cessionari erano soci;
hanno sostenuto che il contratto di consulenza stipulato nel gennaio
2012 aveva ad oggetto l'attività di liquidazione e che il compenso previsto, pari a complessivi euro
17.500,00, era appunto destinato a remunerare l'attività professionale svolta a tal fine;
hanno poi affermato che il trasferimento degli importi dal conto di a quello di era avvenuto a CP_2 CP_2 titolo di delega di pagamento e doveva ritenersi funzionale a consentire il pagamento dei debiti di
, e quindi a saldare le partite commerciali aperte, in modo da chiudere la società Parte_4 [...]
per evitare aggravi di spese. Parte_6
Hanno poi osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, al momento della liquidazione risultavano debiti sociali verso fornitori per euro 562.084,50, come risultava dal bilancio riferito all'esercizio 2012, antecedente alla cessione delle quote e condotto dalla gestione di CP_5
Hanno quindi contestato che i soci avessero diritto a percepire alcunché alla chiusura della
[...] liquidazione.
oltre ad associarsi alle difese di e , ha proclamato la propria totale estraneità alla CP_1 CP_2 CP_2 vicenda;
ha negato di avere ricevuto alcun incarico da parte degli attori, precisando di essersi limitato ad
5 indicare nel signor una persona che avrebbe potuto svolgere il ruolo di liquidatore ed asserendo
CP_2 di avere svolto solo alcune attività, nella fase di liquidazione, su incarico dello stesso , che a lui si
CP_2 era rivolto quale liquidatore della società. Ha poi dedotto che la liquidazione era stata gestita da in
CP_2 totale autonomia, così come era stata deliberata in autonomia da l'operazione di trasferimento di
CP_2 denaro dal conto corrente della a quello di . Ha negato di aver mai concluso Parte_5 CP_2 alcun accordo e tantomeno assunto alcun impegno alla restituzione di alcuna somma verso gli attori.
I convenuti hanno dunque chiesto il rigetto delle domande attoree.
In via subordinata, ha chiesto che le pretese di parte attrice fossero ridotte di euro 92.438,88, pari CP_1 alle perdite societarie maturante nel corso degli esercizi 2012 e 2013, oltre che delle competenze a lui spettanti per la contabilità della società e ogni obbligo dichiarativo conseguente, quantificate in euro
52.000,00.
* * *
In corso di causa, è stata accolta l'istanza di esibizione di parte attrice: è stata disposta CTU tecnico contabile al fine di ricostruire la situazione contabile della società al momento dell'apertura e della chiusura della liquidazione;
al fine di verificare se i soci, alla chiusura della liquidazione, avrebbero avuto diritto a percepire delle somme, ed altresì a ricostruire la destinazione delle somme trasferite dal conto di al conto di , prima e dopo il sequestro disposto dal Gip di Padova. Parte_4 CP_2
Sono inoltre stati escussi dei testimoni.
Dopo il deposito della CTU, gli attori hanno proposto ricorso per sequestro conservativo, rigettato con ordinanza del 09.02.2024, confermata in sede di reclamo.
* * *
La domanda di nullità del contratto è infondata, per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza e la dottrina prevalenti escludono che lo squilibrio originario delle prestazioni possa invalidare per carenza della causa i contratti di scambio, come pretenderebbe parte attrice, perché prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive.
Ha precisato la S.C. in un importante arresto che «solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali,
6 mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto» (Cass. civ. n. 22567 del 2015, che richiama in parte qua Cass. civ. 9640 del 2013).
Il prezzo di una compravendita è dunque il frutto della libera attività negoziale delle parti e non vi sono evidenze in base alle quali possa desumersi che, nel caso in esame, l'importo determinato dalle parti fosse del tutto incongruo, tale da essere qualificato come prezzo meramente simbolico, e quindi tale da determinare l'assenza di causa del contratto.
Ed invero, la circostanza che presentasse, al momento del trasferimento, un attivo pari Parte_5 ad euro 607.000,00, non è sufficiente al fine di stimare il valore delle partecipazioni, che deve essere valutato tenendo conto della complessiva situazione patrimoniale della società e quindi non solo delle poste attive, ma anche di quelle passive, quali i debiti.
Ebbene, il bilancio chiuso al 31.12.2012 -esercizio condotto, sino alla data della cessione, sotto la gestione di , coniuge di e precedente amministratore della , e CP_5 Parte_1 Parte_4 chiuso solo 11 giorni prima della messa in liquidazione- presentava un attivo pari ad euro 695.092,00
(di cui euro 618.512 di disponibilità liquide) ma altresì debiti per euro 735.411,00 ( doc. 29 parte attrice).
La liquidità non era dunque nemmeno sufficiente a pagare i debiti risultanti dal bilancio.
Non è supportata da idonea prova la tesi di parte attrice, secondo cui, a tale data, i debiti erano estinti.
Tale prospettazione si fonda su dichiarazioni del tutto generiche ( quali la rinunzia di alcuni debitori, la cessazione della loro attività o la loro inerzia nel far valere le pretese debitorie ) che non risultano supportate da idonea prova documentale;
parte attrice si richiama ad una relazione resa dal dott. CP_1 nella procedura per il fallimento di ( doc. n 16), che tuttavia si fonda, a sua volta, su Parte_5 documenti non prodotti o su informazioni asseritamente ricevute dal dott. da parte CP_1 CP_2
, donde non vi è prova sia conforme alla reale situazione contabile della società.
[...]
Va poi escluso che la relazione del dott. prodotta quale doc. n. 16 possa costituire confessione CP_1 stragiudiziale, come sostenuto da parte attrice .
Ed invero, secondo quanto affermato in plurimi arresti dalla S.C., la confessione “richiede un'esplicita dichiarazione della parte del suo rappresentante in ordine la verità difatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte e,
7 pur potendo desumersi da un comportamento da fatti concludenti non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario;
infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione” (tra le più recenti, Cass. civ. sent. nn. 24695 del 2023, n. 11111 del 2023).
Inoltre, al fine di qualificare un atto come confessione, è necessaria la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio (Cass. 16127 del 2002; 23495 del 2010).
Ebbene, la relazione in questione non contiene ammissione di fatti: il dott. vi ha invece espresso CP_1 valutazioni di tipo tecnico-contabile, sulla base della documentazione asseritamente esaminata (lettere di circolarizzazione dei crediti, contabilità della società e documentazione inerente ai crediti, lettere di contestazione degli stessi, documentazione sullo stato dei soggetti creditori – inattivi estinti etc -), pervenendo alle conclusioni sulla base della documentazione ricevuta e consultata ma non acquisita al presente giudizio.
Neppure si riscontra il secondo requisito, relativo al pregiudizio per le ragioni del dichiarante e un vantaggio per il destinatario della dichiarazione.
Ed infatti, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, tale relazione avrebbe giovato a Pt_4
che neppure è parte in causa nel presente giudizio, avendo indotto il PM a desistere dall'istanza di
[...] fallimento.
A ciò si aggiunga che la relazione non era nemmeno diretta agli odierni attori, essendo stato promosso il giudizio prefallimentare nel quale la relazione fu depositata dal PM di Padova nei confronti di
[...]
Parte_5
Difettano dunque tutti i requisiti richiesti dall'art. 2735 cc affinché la relazione del dott. prodotta CP_1 come doc. n. 16 possa assurgere a valore di confessione stragiudiziale.
Esclusa dunque la prova che la vendita sia avvenuta a prezzo incongruo, va ora rilevato come non vi sia nemmeno adeguata prova circa il fatto che la provvista per il pagamento del prezzo sia stata fornita
8 dagli attori ai convenuti, e quindi che difettasse uno degli elementi costitutivi del contratto di compravendita.
Va inoltre osservato che, anche a voler seguire la tesi di parte attrice, secondo cui il contratto di consulenza del 02/01/20212 sarebbe stato stipulato al sol fine di consentire un trasferimento di denaro in favore dei convenuti, non vi sono elementi che consentano di ritenere che la provvista sia in realtà servita al pagamento della cessione di quote e non, invece, esclusivamente a remunerare per CP_2
l'attività dallo stesso svolta quale liquidatore della società.
E difatti, parte attrice non ha introdotto alcuna prova o istanza istruttoria volta a ricostruire l'effettivo impiego delle somme versate in esecuzione del contratto 18.12.2012 in favore di (di cui al CP_2 doc. n. 12) e nemmeno a verificare la provenienza delle somme versate da e al CP_2 CP_2 momento del trasferimento delle partecipazioni.
* * *
Ritiene inoltre il Collegio che le evidenze istruttorie non consentano di ritenere raggiunta adeguata prova della condotta truffaldina imputata alle parti convenute in danno agli attori.
Va infatti ricordato che, secondo l'orientamento interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, per la configurazione del reato di truffa, sotto il profilo oggettivo è necessario che l'agente ponga in essere artifizi o raggiri tali da indurre taluno in errore;
la forma vincolata del delitto di cui all'art. 640 c.p. è resa evidente proprio dalla descrizione normativa delle caratterizzazioni modali della condotta tipica che deve constare di comportamenti tali da cagionare un'effettiva induzione in errore del soggetto passivo, così da determinare quest'ultimo a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale che va riguardato nella doppia ottica della produzione di un profitto per l'agente o per terzi e di un danno per la vittima.
Qualora venga configurata una truffa contrattuale non è dunque sufficiente dimostrare la conclusione dell'accordo ma anche che l'accordo stesso sia stato perfezionato a causa degli artifizi e raggiri che abbiano indotto in errore il deceptus.
Le risultanze delle prove testimoniali non sono, a tal fine, soddisfacenti.
La teste , impiegata contabile fiscale, e amministrativa presso lo studio di dal 1998, Testimone_1 CP_1 ha detto di non conoscere e la , salvo ricordare che lo studio ne CP_5 Parte_5 CP_1
9 aveva depositato il bilancio finale di liquidazione;
tale circostanza è pacifica ma non assume rilievo ai fini di lite, avendo lo stesso dichiarato in atti di avere svolto alcune attività per conto della CP_1 [...]
, su incarico dello stesso;
la teste ha poi affermato di avere conosciuto Parte_6 CP_2
quale cliente dello studio, ma non quale collaboratore di CP_2 CP_1
Ha poi affermato di non avere mai visto recarsi presso lo studio di Pt_4 CP_1
La teste ha invece affermato di essersi recata a due incontri in Gorizia, presso lo studio del dott. Tes_2
ed ha dichiarato che, nel corso di tali incontri, , all'epoca amministratore di CP_1 CP_5 Pt_4
aveva espresso al commercialista il timore che il fisco potesse aggredire il patrimonio di
[...] Pt_4
[...]
Sentita sul capitolo 5 (che verteva sulle seguenti circostanze: “vero che in tale occasione il dott. CP_1 suggerì a e ai soci di di trasferire la sede della società in Gorizia e le quote del capitale sociale CP_5 Parte_4 della stessa, nonché l'amministrazione, a terzi ed egli si offrì di organizzare e gestire l'intera operazione attraverso persona
o società di sua fiducia fino alla ultimazione della liquidazione della ) la teste ha dichiarato che “il senso Parte_4 della conversazione era quello” ma non ha reso dichiarazioni più precise.
In ogni caso, la teste ha escluso che a detto incontro fossero presenti i soci di e e Parte_4 CP_2 nulla di specifico ha riferito circa l'assunzione dell'impegno, da parte di e alla restituzione, CP_2 CP_1 in favore dei soci cedenti, delle somme che sarebbero residuate dalla liquidazione.
In particolare, sentita sul capitolo 7 (che verteva sulle seguenti circostanze: “vero in particolare che secondo le intese dei capitoli precedenti presentato ai predetti e dal dott. si offrì di CP_2 Pt_4 Pt_1 CP_1 occuparsi degli adempimenti relativi alla liquidazione e promise che ultimata la stessa avrebbe trasferito le somme residue di ai soci in allora della stessa, e ”) la teste ha dichiarato di avere incontrato Parte_4 Parte_3 Parte_1
una sola volta presso la sede della . Ha precisato che le era stato presentato CP_2 Parte_4 come il futuro amministratore della , ha poi detto che era stato lo stesso all'epoca Parte_4 Pt_4 amministratore di , a riferirle che era stato individuato da per espletare gli Parte_4 CP_2 CP_1 adempimenti della liquidazione ed anche per restituire ai soci le somme residuanti dalla liquidazione.
La teste non era dunque presente nel momento in cui secondo parte attrice, avrebbe assunto Pt_4
l'impegno, nei confronti dei soci di a versare in loro favore le somme risultanti dalla Parte_4 liquidazione, ma ha appreso tale circostanza solo de relato.
10 La dichiarazione della teste non può pertanto essere valorizzata a sostegno della tesi attorea, soprattutto in assenza di alcun altro elemento che induca a ritenere che le parti avessero raggiunto un accordo nei termini prospettati da parte attrice.
Va poi rilevato che la condotta, come descritta nel capitolato predisposto da parte attrice, quand'anche dimostrata non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto di truffa, posto che non viene in alcun modo evidenziato quali sarebbero le connotazioni ingannatorie e fraudolente, ovvero i tranelli e avvolgimenti verbali che avrebbero indotto in errore il legale rappresentante della ad accettare la Parte_4 proposta di e a trasferire le partecipazioni ad un soggetto sconosciuto, tali dunque da indurre in CP_1 errore un soggetto dotato di diligenza media sulla opportunità di addivenire a tale trasferimento come funzionale allo svolgimento dell'attività di liquidazione.
Non vi è dunque alcuna prova che l'eventuale accordo concluso tra le parti fosse stato concluso quale conseguenza di una condotta truffaldina di che avesse indotto i soci di a ritenere CP_1 Parte_4 come indispensabile o anche solo utile ai fini della liquidazione il trasferimento delle partecipazioni.
Dalla lettura dei capitoli di prova 4 e 5 di parte attrice emerge invece che la preoccupazione di Pt_4 fosse quella che il patrimonio di fosse aggredito dal fisco. Dall'esame degli atti di indagine Parte_4 penale, emerge inoltre, come del resto osservato dalla stessa attrice a pag. 6 dell'atto di citazione , che
, precedente amministratore di e coniuge di , e la stessa , CP_5 Parte_4 Parte_1 Pt_1 erano stati individuati quali concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta, piuttosto che quali vittime di una truffa, e che la prospettazione offerta dalla polizia tributaria alla Procura della Repubblica aveva ad oggetto un'operazione posta in essere al fine distrarre in favore di soggetti terzi le somme che sarebbero dovute servire ad estinguere i debiti di;
in tale prospettiva si sarebbe dunque trattato di Parte_4 un'operazione architettata al fine ad eludere il pagamento dei creditori di , piuttosto che di Parte_4 danneggiarne i soci ( cfr. doc. n. 17, pag. 13).
Il fallimento di tale ipotesi accusatori non porta comunque alcun elemento a favore della tesi di parte attrice, positivamente onerata di provare di essere stata vittima di un'operazione illecita perpetrata in suo danno.
Non vi è dunque prova nemmeno in relazione alla prospettata truffa ai danni degli originari soci di
Parte_5
11 Quanto alla mancata comparizione delle parti per l'interrogatorio formale, va rilevato che l'art. 232 cpc stabilisce che il Collegio possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova. La norma attribuisce all'organo giudicante una facoltà e non un obbligo, imponendo di valutare anche le altre risultanze istruttorie che, nel caso in esame, per le ragioni suesposte depongono in senso sfavorevole alla tesi sostenuta da parte attrice.
* * *
Alle considerazioni sopra esposte si aggiunga, e ciò pare dirimente, che non vi è sufficiente prova che, alla fine della liquidazione, i soci avrebbero potuto vantare diritto ad alcuna somma.
Sul punto, va infatti osservato che il CTU, sulla base delle scritture contabili esaminate in corso di causa, ha rilevato che, durante le operazioni di liquidazione, erano stati espletati degli artifizi contabili volti sostanzialmente ad occultare il passivo sociale per farlo transitare sul conto di;
in particolare, il CP_2
CTU, oltre a rilevare una tenuta disordinata e non corretta della contabilità, ha rilevato come, nel corso della liquidazione, i debiti di del cui pagamento non sono state rinvenute tracce Parte_4 documentali, erano stati stornati in sopravvenienze passive (in realtà sopravvenienze attive) senza alcuna giustificazione, per poi creare un debito verso a società controllante di importo pari alle CP_2 somme poi trasferite da sul conto di , senza che di tali scritture sia stato rinvenuto alcun CP_2 CP_2 titolo giustificativo nei documenti contabili della società (cfr. CTU pag. 9-12).
Il CTU ha dunque concluso che, in base alle risultanze delle scritture contabili esaminate e alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della liquidazione, l'attivo presente in società al momento dell'apertura della liquidazione sarebbe stato necessario a saldare i debiti esistenti e nulla sarebbe rimasto, alla chiusura della liquidazione, a favore dei soci.
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU sono convincenti, poiché basate sulle scritture contabili ufficiali della società analizzate nel pieno rispetto del contraddittorio. Parte_5
Le ulteriori ipotesi esplorate dal CTU, ai soli fini di completezza delle indagini, non sono invece condivisibili, perché si fondano su dichiarazioni delle parti ovvero sulla già menzionata relazione del
Dott. (doc. n. 16 parte attrice), la quale, come detto, non può essere valorizzata, in assenza di CP_1 prova della sua rispondenza alle scritture contabili.
12 In particolare, secondo la relazione del dott. i debiti commerciali appostati al 31.12.2012 di CP_1 importo complessivo pari ad € 562.840 risulterebbero:
- € 165.870,01 estinti per dichiarazione ricevuta dal debitore;
- € 102.252,50 contestati per iscritto;
- € 291.961,99 non reclamati dai creditori.
A pag. 11 del proprio elaborato, il dott. ha tuttavia osservato che “in atti non sono stati depositati Per_2 documenti necessari a provarne l'effettiva sopravvenienza, tale prova potrebbe essere contenta nei documenti depositati in sede di ctu dal dott. che tuttavia non sono stati presi in considerazione poiché parte convenuta non è CP_1 CP_2 espressa sulla relativa acquisizione agli atti.”.
Anche la Guardia di Finanza nel proprio verbale conclude ritenendo che i debiti verso fornitori fossero ancora esistenti al 7/2/2013 (doc. 13 fasc. attore).
Non è stata fornita alcuna prova documentale che i debiti si fossero estinti a seguito di rinunzia dei creditori, per cessazione della loro attività o che fossero stati fondatamente contestati.
Non vi è dunque alcuna prova che la relazione di fosse conforme alla reale situazione contabile CP_1 della società, non essendo stato raccolto in sede di operazioni peritali il consenso all'acquisizione dei documenti ivi allegati, indispensabili per un vaglio critico delle tesi esposte dal commercialista goriziano.
Peraltro, dal bilancio chiuso al 31.12.2012 approvato in data 31.1.2013, risultavano iscritti debiti per l'importo di € 735.411,00 e fino al 18.12.2012 era rimasto in carica quale A.U. proprio , CP_5 coniuge dell'attrice , il quale non aveva provveduto alla loro svalutazione. Pt_1
Sulla base dei dati contabili l'attivo di liquidazione non sarebbe stato sufficiente a coprire il passivo della società, pertanto nessun riparto avrebbe potuto essere effettuato da parte attrice.
Da quanto sin qui esposto discende dunque non esservi prova che gli attori avrebbero potuto conseguire delle somme dalla liquidazione donde, quand'anche fossero dimostrati gli artifizi e raggiri ascritti ai convenuti, i ricorrenti non avrebbero subito alcun danno, poiché le somme che ha CP_2 distratto verso , se correttamente impiegate, in ragione delle risultanze della CTU sarebbero CP_2 servite a ripianare i debiti sociali (occultati da operazioni contabili in corso di liquidazione) e non ai soci, di talché i veri soggetti danneggiati dall'eventuale distrazione di denari sarebbero stati i creditori di
, e non gli odierni attori. Parte_4
13 In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la domanda va rigettata.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le questioni di rito e di merito riferite alla domanda subordinata proposta da . CP_1
* * *
Gli attori, soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di , CP_1
e le spese di lite della fase cautelare in corso di causa e di merito, liquidate CP_2 CP_2 come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico degli attori.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Controparte_4 di , e CP_1 CP_2 CP_2
Condanna , e in solido tra loro, a rifondere in Parte_1 Parte_2 Controparte_4 favore di , e le spese di lite della fase di merito e cautelare, che CP_1 CP_2 CP_2 liquida in complessivi euro 35.183,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte attrice.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Lisa Torresan
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