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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/09/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5465 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
con il proc. dom. avv. Mario Gasparino A_
e
, con il proc. dom. avv. Mario Gasparino Parte_2
- attrici in riassunzione -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. E_
Antonio Maria Corzino
- convenuto –
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. TR
Marcello Bianchi
- terza chiamata –
CONCLUSIONI
Per , nella qualità, e : Parte_1 Parte_2
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunzie tutte del caso :
- dichiari tenuti e conseguentemente condanni il ed E_ Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, alternativamente o come meglio, al risarcimento in favore delle concludenti IG.re , in persona A_ della madre SI.ra , quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla stessa Parte_1 in via esclusiva e , nella loro richiamata qualità di figlie ed eredi legittime del Parte_2 defunto padre SI. , dei danni tutti fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali Persona_2 da quest'ultimo subiti nel sinistro avvenuto in C.so Marconi in data 9 ottobre 2019 mentre CP_1 lo stesso si trovava a viaggiare quale conducente del proprio motociclo tg. DX58303 di cui meglio in narrativa dell'atto di citazione del 26/05/2021, liquidandoli nella misura risultata all'esito
1 dell'esperita istruttoria o in quell'altra misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ogni altro onere accessorio e consequenziale da liquidarsi in via equitativa, spese vive sempre
a causa del sinistro de quo, le ulteriori spese di patrocinio stragiudiziale da liquidarsi quantomeno nella somma di €. 750,00= oltre oneri di legge od in quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed anche se del caso liquidate in via equitativa, oltre interessi legali a'sensi dell'art. 1284 I° comma c.c. dal giorno 09/10/2019 al 03/06/2021 e degli interessi legali di mora
a'sensi dell'art. 1284 IV° comma c.c. dal giorno 04/06/2021 al soddisfo e così rivalutate dal dì del fatto e sino alla concorrenza massima di €. 75.000,00=, come indicata in atto di citazione del
26/05/2021 introduttivo della causa interrotta R.G. 5465/2021.
Con vittoria di spese e compensi di causa e con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.”
Per il E_
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del (tenuto conto anche E_ dell'art. 1227, comma 2, c.c.);
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo al , accertare e dichiarare il concorso, nella causazione E_ del danno, del SI. e, conseguentemente, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, Persona_2
c.c., il risarcimento eventualmente dovuto a parte attrice;
- in via di ulteriore subordine: in caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte da parte attrice accertare la eventuale quota di responsabilità effettivamente imputabile agli eventuali coobbligati solidali;
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore del ”. E_
Per TR
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta, - respingere le domande tutte da chiunque proposte e/o proponende contro la convenuta
[...] perché infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate;
- con vittoria delle spese CP_2
e competenze del giudizio.”
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il esponendo: Persona_2 E_
- che il 9.10.2019, mentre alla guida del proprio motociclo percorreva corso Marconi in a causa di una buca presente sulla seconda corsia da destra (la prima adiacente a CP_1 quella riservata ai mezzi pubblici) in corrispondenza di un tombino della rete idrico- fognaria, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto a terra, procurandosi consistenti lesioni;
- di non aver potuto avvedersi della presenza della buca in quanto questa, a causa delle precipitazioni in atto, si presentava colma d'acqua e, pertanto, anche in considerazione dell'orario serale e dell'assenza di alcuna segnalazione di pericolo, non risultava in alcun modo visibile.
Su detti presupposti, dunque, l'attore domandava la condanna del al E_ risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.
Il si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le domande attrici, E_ concludendo così per il loro rigetto;
in via subordinata domandava l'accertamento del concorso dell'attore nella causazione del danno e, conseguentemente, la riduzione ex art. 1227 comma 1 c.c. del risarcimento eventualmente riconosciuto a favore dello stesso.
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa di richiesta da parte attrice in TR conseguenza delle difese svolte dal convenuto, il menzionato soggetto si costituiva in giudizio domandando a propria volta il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, anche contestando il ricorrere di una propria legittimazione passiva.
Deceduto l'attore in corso di causa, il processo veniva riassunto dalle eredi , figlia Parte_2 dell'attore, e , in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1
, altra figlia dell'attore ancora minorenne. A_
* * * * *
1. Premessa: la qualificazione e la natura della responsabilità
Preliminarmente, devono essere disattese le argomentazioni delle parti convenuta e terza chiamata volte ad ascrivere la fattispecie in questione al generale modello di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
La responsabilità della Pubblica Amministrazione in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica è stata per lungo tempo ricondotta all'art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una
3 situazione di pericolo occulto. Tale orientamento traeva le mosse dalla ritenuta impossibilità di applicare nei confronti degli enti pubblici la presunzione di cui all'art. 2051 c.c., motivata dalla considerazione per cui i beni demaniali, a causa della loro estensione ed essendo soggetti ad un uso generale da parte dei terzi, non consentirebbero l'instaurarsi di quella “relazione qualificata” tra custode e bene necessaria ai fini della ricorrenza della “custodia” così come intesa dalla norma. In applicazione di tale orientamento, pertanto, la responsabilità della P.A. richiedeva la prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso, cd. “insidia e trabocchetto” (in tal senso ed ex multis, Cass. sent. n. 10654/2004 e Cass. sent. n.
15707/2002).
Negli ultimi anni tale orientamento è stato oggetto di radicale ripensamento.
In particolare, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, è nel senso di ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. anche in ipotesi di sinistro occorso su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale, in base alla duplice considerazione per cui - da un lato – sul demanio la Pubblica Amministrazione vanta comunque poteri di gestione, disponibilità e controllo e – dall'altro – non sussistono ragioni giustificanti un trattamento di favore per la P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (in tal senso, ex multis, Cass. sent. n. 12988/2024; Cass. sent. n. 27137/2023 e Cass. sent. n. 15383/2006)
Di conseguenza, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, potranno semmai assumere rilevanza ai fini della configurabilità del caso fortuito e, quindi, della prova liberatoria che l'art. 2051 c.c. pone a carico della P.A. per andare esente da responsabilità (Cass. sent. n. 15383/2006).
Ciò detto circa la qualificazione della fattispecie in questione in termini di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., deve ancora osservarsi, in termini generali, che tale norma disciplina un modello di responsabilità oggettiva.
Tale conclusione costituisce il frutto di una cospicua elaborazione giurisprudenziale, da tempo oscillante tra la qualificazione dell'art. 2051 c.c. in termini di responsabilità oggettiva o per colpa presunta, che recentemente ha trovato un autorevole chiarimento nella pronuncia n. 20943/2022 con la quale le SS.UU. hanno definitivamente avallato l'orientamento propenso a rinvenire in tale norma un modello di responsabilità di natura oggettiva, fondato sulla prova del solo nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La qualificazione della natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. in termini di responsabilità oggettiva comporta, pertanto, che per il soggetto che si afferma danneggiato sarà sufficiente provare il solo nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, gravando invece sul danneggiante
4 l'onere di fornire la prova liberatoria del cd. “fortuito oggettivo”, rappresentato da un fatto naturale o da un comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato che, essendo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,
è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, senza che in tale giudizio possa attribuirsi rilevanza al comportamento più o meno diligente del custode.
2. Sulla sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Svolta questa doverosa premessa circa il modello di responsabilità entro il quale ricondurre la fattispecie in questione, si può ora vagliare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice alla luce del paradigma di responsabilità sopra descritto.
La domanda di parte attrice è fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
2.1. La presenza della buca nel luogo del sinistro
L'attore ha esercitato l'odierna azione risarcitoria adducendo che la caduta verificatasi il giorno
9/10/2019 alle ore 20.55 mentre si trovava a percorrere con il proprio motociclo la prima corsia di marcia di Corso Marconi nella direttrice ponente-levante è stata causata da una buca presente sul manto stradale in corrispondenza di un tombino della rete idrico-fognaria che, complice l'asfalto bagnato, ha determinato la perdita di controllo del mezzo.
Il convenuto ha recisamente contestato la ricostruzione attorea della dinamica del CP_1 sinistro eccependo sia la mancata dimostrazione della presenza di una buca nel punto in cui si è verificata la caduta, sia la prova del fatto che sarebbe stata proprio una buca sul manto stradale a causare il sinistro e non, invece, la sola condotta imprudente e disattenta del danneggiato.
La parte terza chiamata, invece, pur formalmente aderendo alle contestazioni svolte dal CP_1 convenuto, non ha negato in toto la presenza di una buca nel punto in cui, nella ricostruzione attorea, si sarebbe verificato il sinistro (prima corsia di marcia da destra a fianco a quella riservata agli autobus): ha infatti prodotto documentazione fotografica (doc. 2 TR
di un tombino, situato nella corsia di Corso Marconi indicata dall'attore come TR luogo del sinistro, a margine del quale è presente un rappezzo di materiale più chiaro, precisando che questo è il risultato della riparazione della buca eseguita il 10/11/2019, menzionata nella “relazione di incidente stradale” (doc. 2 parte attrice) e nella relazione di servizio della Polizia Municipale (doc. 6 . TR
Tale dichiarazione della terza chiamata, peraltro supportata anche dalla documentazione fotografica prodotta, consente di affermare che, conformemente a quanto prospettato dall'attore nelle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale, nel tratto di strada indicato come luogo del sinistro era sicuramente presente una buca, che tale buca si trovava in corrispondenza di un
5 tombino della rete idrico-fognaria e che, proprio a seguito delle dichiarazioni rese dal danneggiato, essa è stata riparata da personale di CP_4
2.2. Il nesso di causalità
Potendosi ritenere accertata la presenza di una buca nella zona in cui si è verificato il sinistro, ai fini della sussistenza del nesso causale tra la buca in questione ed il sinistro occorso all'attore, importanza dirimente deve essere attribuita ai risultati dell'istruttoria orale svolta ed in particolare alla deposizione del teste unico soggetto che ha assistito all'accaduto. Tes_1
Giova precisare fin d'ora che la deposizione di tale testimone deve ritenersi attendibile e precisa al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto il testimone si trovava alla fermata dell'autobus presente ad un distanza tale da consentire la visione del luogo del sinistro e, poiché stava attendendo l'arrivo dell'autobus proveniente da ponente, volgeva lo sguardo nella direzione da cui proveniva l'attore, tanto che ha potuto osservare anche i momenti immediatamente precedenti la caduta.
Ebbene, la deposizione resa da tale testimone consente di affermare che la buca presente in prossimità del tombino nella prima corsia di marcia di Corso Marconi (direzione ponente- levante), di cui ha fornito documentazione fotografica successiva alla TR riparazione, ha determinato la perdita di controllo del motociclo condotto dall'attore e la caduta che ne è conseguita.
A tale conclusione è possibile giungere valutando la deposizione del teste unitamente Tes_1 all'ulteriore materiale probatorio versato in atti dalle parti, alla luce della regola probatoria del
“più probabile che non” propria del giudizio che ci occupa.
Il teste ha infatti confermato che l'attore a bordo del proprio motociclo ha superato la Tes_1 rotatoria imboccando la prima corsia di marcia adiacente a quella riservata ai mezzi pubblici, vale a dire proprio la corsia nella quale era presente la buca documentata da e, TR utilizzando una terminologia piuttosto eloquente, ha dichiarato: “ ricordo che la moto è come sprofondata, è andata con l'anteriore come se andasse in una buca, si è abbassato, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra (…). Ricordo che la moto si è abbassata rispetto al livello della strada, la moto è andata giù…”.
Tale deposizione, unitamente alla documentata esistenza di una buca in prossimità del tombino nella corsia in cui è avvenuto il sinistro, nonché all'assenza di prove contrarie fornite dalle altre parti idonee ad inficiare l'attendibilità della testimonianza o a supportare una diversa ricostruzione della dinamica dell'accaduto, inducono necessariamente a ritenere, in termini di
“più probabile che non”, che l'evento dannoso occorso all'attore mentre percorreva la corsia di strada nella quale era presente la buca, sia stato causato proprio da tale anomalia. L'ipotesi,
6 avanzata dal convenuto, secondo la quale l'attore avrebbe perso il controllo del CP_1 motociclo a causa del solo asfalto bagnato, e quindi in assenza di anomalie della strada, è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio e si scontra con la solida descrizione della dinamica del fatto fornita dal testimone oculare.
Il testimone ha dichiarato inoltre “…e mi ricordo di una buca che era coperta Tes_1 dell'acqua…” e, visionando le fotografie del luogo, ha affermato “…che potrei collocare più o meno nel punto in cui è visibile il tombino nella fotografia.”.
Alla luce di tali risultanze probatorie, pertanto, non residuano ragioni né elementi che consentono di ritenere più probabile che il sinistro si sia verificato con una dinamica e per una causa diverse dalla buca presente in prossimità del tombino sulla prima corsia di marcia di
Corso Marconi. Inoltre, la perdita di controllo di un motociclo e la conseguente caduta del conducente costituiscono eventi che certamente non possono essere ritenuti improbabili conseguenze della presenza sulla strada di una buca colma d'acqua nella quale il motociclo sia incappato.
Peraltro, la buca in questione, pur non potendo essere valutata nella sua effettiva estensione tramite prove dirette, in quanto sono state versate in atti solo fotografie successive alla riparazione, deve ritenersi idonea a determinare la perdita di controllo di un motociclo in condizione di pioggia e asfalto bagnato in quanto essa, dagli stessi organi di polizia che hanno effettuato il sopralluogo, è stata qualificata come “pericolo” tale da “…rendere necessario
l'intervento del servizio strade di per eliminare il pericolo.”. Lo stesso Sovraintendente CP_4
Capo, , che ha redatto e sottoscritto tale relazione, escusso come testimone, Testimone_2 ha dichiarato: “La buca era collocata sulla corsia di transito e dalla quantità di Bitumleca utilizzato, ovvero mezzo sacco, posso dire che la buca doveva essere abbastanza profonda”.
Nell'affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la buca presente sulla carreggiata percorsa dall'attore ed il sinistro verificatosi, si ritiene che non possano essere ravvisati gli estremi del caso fortuito invocato dal sia con riferimento alla condotta dello E_ stesso danneggiato, sia con riferimento al fatto del terzo (individuato nell'omessa manutenzione da parte di . TR
A tal proposito, è infatti importante ricordare che, come accennato nel paragrafo 1, l'art. 2051
c.c. nel configurare un modello di responsabilità oggettiva fondato sulla sussistenza del solo nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno, onera il custode, per liberarsi dalla responsabilità, di dimostrare che nel caso di specie è intervenuto un caso fortuito in senso oggettivo, vale a dire un fattore esterno ed estraneo alla sfera di custodia della cosa che, per la sua estemporaneità ed eccezionalità era oggettivamente (e non solo soggettivamente)
7 imprevedibile. Da questa premessa discende che il tentativo del convenuto e della terza CP_1 chiamata di far emergere profili di colpa nella condotta del danneggiato (individuati nell'essersi messo alla guida di un mezzo a due ruote nonostante la pioggia, nella presunta velocità eccessiva e nella conoscenza dello stato dei luoghi che lo avrebbe dovuto condurre ad adottare un comportamento più prudente) non è sufficiente a dimostrare l'interruzione del nesso causale in mancanza della prova, non fornita, che tali profili di colpa/imprudenza sono stati tali da connotare la condotta del danneggiato in termini di assoluta eccezionalità ed imprevedibilità.
Tale conclusione si pone del tutto in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale in analoghe ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. ha chiaramente affermato come: “…ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.” (Cass. sent. n. 26524/2020) e che
“la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cass. sent. n. 25837/2017).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si deve escludere che le parti convenuta e terza chiamata abbiano fornito la prova della ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito riconducibile al comportamento dello stesso danneggiato.
Peraltro, il comportamento del danneggiato si ritiene che sia stato inidoneo a configurare, oltre che l'interruzione del nesso di causalità, anche un concorso del danneggiato nella causazione del danno, come invece sostenuto dalle parti convenuta e terza chiamata. Il comportamento del sig.
nei momenti immediatamente precedenti la caduta risulta immune da profili di Pt_2 imprudenza o negligenza, in particolare: la condotta di condurre un mezzo a due ruote nonostante la pioggia in atto non può essere aprioristicamente qualificata come imprudenza, tanto più che nel caso che ci occupa il danneggiato stava percorrendo una strada pianeggiante, asfaltata ed a più corsie che costituisce una delle principali arterie stradali cittadine per cui, in assenza di ulteriori elementi, tale condotta non può essere, di per sé, qualificata come
8 imprudente;
non è emerso alcun elemento oggettivo dal quale poter desumere che la velocità tenuta dall'attore fosse elevata o non consona ai luoghi, al contrario, il testimone oculare ha confermato come la velocità del motociclo fosse “moderata”; inoltre la caduta, come anche confermato dal testimone oculare, è avvenuta dopo pochi metri che l'attore aveva superato la rotatoria posta all'inizio di Corso Marconi, per cui è del tutto logico ritenere che la velocità tenuta per poter affrontare in sicurezza la rotatoria in condizioni di pioggia e asfalto bagnato fosse tutt'altro che elevata.
Con riferimento, invece, alla circostanza per cui l'attore doveva ritenersi avere piena conoscenza dello stato dei luoghi, sebbene sia emerso, per sua stessa ammissione, che egli percorreva abitualmente il tratto di strada in questione per recarsi al lavoro, ciò non è sufficiente per ritenere configurabile un concorso nella causazione del danno, rilevante ai fini dell'art. 1227, comma 1 c.c.. A tal proposito deve infatti attribuirsi rilevanza preminente alla circostanza per cui il sinistro è avvenuto in orario serale e con pioggia in atto, il che, anche in presenza dell'illuminazione stradale, determinava una compromissione della capacità di un conducente di un veicolo a due ruote di avvedersi della presenza di anomalie sulla carreggiata;
tanto più se si considera che la buca, come prospettato dall'attore e confermato dal testimone si Tes_1 presentava colma d'acqua, per cui, presumibilmente, non era facilmente distinguibile rispetto al circostante asfalto bagnato. Infine, non può sottacersi la totale assenza di segnalazioni di pericolo in prossimità del luogo del sinistro, circostanza invero mai contestata, la cui apposizione, secondo quanto sopra esposto, rientra tra i precisi doveri dell'ente proprietario della strada.
Per tali ragioni, alcuna diminuzione ex art. 1227 comma 1 c.c. potrà essere apportata al risarcimento liquidato a favore di parte attrice.
Per quanto riguarda invece la valutazione dell'omessa manutenzione dell'area di competenza di che, nella prospettazione del convenuto, sarebbe tale da escludere ogni profilo TR di responsabilità del si rimanda al paragrafo seguente. E_
2.3. Il rapporto di custodia e la legittimazione passiva
Il convenuto ha argomentato che, nel caso in cui dovesse essere accertata la presenza CP_1 della buca nel luogo in cui è avvenuto il sinistro, unico soggetto che eventualmente potrà essere ritenuto responsabile dei danni da questa provocati è in quanto, nella TR prospettazione attorea, la buca si trovava in prossimità di un tombino della rete idrico-fognaria, la quale è gestita e manutenuta in via esclusiva da TR
nei cui confronti l'attore ha esteso le domande originariamente formulate TR verso il ha documentato (secondo quando esposto nel paragrafo precedente) E_
9 che in prossimità del tombino situato nel luogo del sinistro è stato effettuato un intervento di riparazione di una buca, riconoscendo che, in base all'art. 21 punto 8 del Regolamento del per la Rottura Suolo, l'area in questione è di propria competenza (pg. 4 E_ comparsa . TR
Presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. è la sussistenza del cd. rapporto di custodia tra la cosa che si assume aver cagionato il danno ed il soggetto che di quella cosa ne ha la disponibilità e che può esercitare un effettivo potere di controllo e di vigilanza in modo che dalla stessa non derivino danni a terzi.
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie risulta che un siffatto rapporto di custodia rispetto alla buca situata a margine del tombino rappresentato nella documentazione fotografica fornita dalla terza chiamata è certamente individuabile in capo ad Come da TR questa stessa riconosciuto, infatti, l'anomalia in questione rientra nell'area di 50 cm che circonda il margine esterno del tombino e l'art. 21, punto 8 del Regolamento del Comune di per la prevede che tutti i concessionari di impianti od utenze posti nel CP_1 Parte_3 sottosuolo “sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso e che venga mantenuta complanare anche la pavimentazione stradale nel perimetro dell'opera affiorante, per una larghezza di cm. 50 partendo dal bordo più esterno del manufatto.”. Tale norma è sufficiente a ritenere sussistente in capo ad il potere ed il dovere di custodire e manutenere la porzione di TR strada circostante il tombino in cui era presente l'anomalia in questione e, pertanto, CP_2 dovrà essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni derivanti dalle
[...] anomalie presenti in tale porzione di suolo.
Da questa conclusione, tuttavia, non discende in maniera automatica l'esclusione di una pari responsabilità in capo al E_
In disparte le considerazioni già svolte (sub paragrafo 1) circa l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche alle Pubbliche Amministrazioni, deve ritenersi che la ripartizione dell'onere di manutenzione dei manufatti presenti sulle strade comunali in capo a soggetti diversi, operata tramite il richiamato Regolamento, non valga a sollevare il E_ dalla responsabilità derivante dai sinistri occorsi agli utenti delle strade comunali.
Il infatti, a prescindere dal richiamato Regolamento, conserva la proprietà E_ delle strade presenti sul territorio comunale e, per ciò solo, gli competono poteri e doveri di controllo, gestione e manutenzione delle stesse. Tale circostanza discende dalla normativa primaria di riferimento, individuabile nell'art. 14 D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), la cui efficacia non può essere limitata o esclusa da una diversa previsione contenuta in un fonte di
10 rango secondario, quale il regolamento comunale. Anche la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto è giunta alla conclusione per cui “Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal co. 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051” ( Cass. sen.t n. 9527/2010).
Da tali osservazioni discende che il regolamento Comunale adottato dal E_ non può escludere a priori il rapporto di custodia che il in quanto ente proprietario CP_1 della strada su cui è avvenuto il sinistro, conserva nei confronti di essa e nei confronti di tutti i manufatti che, pur realizzati da soggetti terzi, insistono sulla sede stradale aperta al pubblico transito. E' infatti dovere dell'ente proprietario della strada, in forza del richiamato art. 14 D.Lgs
285/1992, “garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, provvedendo a rimuovere o, quantomeno, a segnalare agli utenti le possibili fonti di pericolo che possono presentarsi.
Un'esclusione di responsabilità a favore dell'ente proprietario della strada potrebbe configurarsi solo ove la porzione di strada pubblica sulla quale si è verificato il sinistro si trovi ad essere materialmente affidata all'esclusiva custodia di un soggetto terzo tramite un'apposita delimitazione che impedisca il transito veicolare, situazione che si configura, ad esempio, in caso di cantieri edili: “…a proposito dei cantieri edili collocati sul suolo stradale, qualora
l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è
l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente” (Cass. sen. n. 15882/2013 e Cass. sen. n.. 32095/202).
Al contrario, nel caso di specie, non venendo in rilievo una siffatta ipotesi di delimitazione della strada, la quale risultava invece aperta al transito veicolare senza che alcuna segnalazione di pericolo fosse presente, deve essere affermata la concorrente responsabilità del CP_1
11 il quale risulta quindi solidalmente responsabile insieme ad per i CP_1 TR danni subiti dall'attore.
Detto concorso di responsabilità, discendente dalla sussistenza sia in capo al CP_1
sia in capo ad di un rapporto di custodia con la cosa (la strada) che
[...] TR ha cagionato il sinistro, esclude in radice la possibilità per il di invocare l'omessa CP_1 manutenzione da parte di dell'area di sua competenza quale “fatto del terzo” TR idoneo ad integrare il caso fortuito.
3. I danni risarcibili
L'attore ha domandato il risarcimento sia del danno non patrimoniale subito in conseguenza della caduta, allegando a tal proposito una perizia medica di parte, sia dei danni patrimoniali costituiti dalle spese mediche che ha dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni riportate e dai costi per la riparazione del motociclo incidentato.
3.1. Il danno non patrimoniale
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale è stata esperita C.T.U. medico-legale, affidata al dott. , all'esito della quale è emerso quanto segue. Persona_3
In conseguenza della caduta dal motociclo il sig. ha riportato una “frattura Persona_2 scomposta radio e ulna distale dx” in relazione alla quale ha dovuto sottoporsi ad intervento di osteosintesi con placche, a 9 visite di controllo ambulatoriali, a 3 visite fisiatriche ed a due cicli di fisiokinesiterapia per ovviare alla riscontrata “limitazione funzionale polso e gomito dx con deficit di forza”, nonché indossare per 35 giorni (dal 9/10/2019 al 13/11/2019) prima “tutore di gomito” e, successivamente, “valva BAM”.
In risposta al quesito peritale assegnatogli, il C.T.U., ha valutato che, a seguito delle lesioni riportate, il danneggiato ha subito un periodo di:
I.T.A. per la durata di giorni 2
I.T.P al 75% per la durata di giorni 30
I.T.P. al 50% per la durata di giorni 60
I.T.P. al 25% per la durata di giorni 60
e ha rilevando che, in relazione ai periodi indicati, lo stato di invalidità temporanea ha impedito in tutto e in parte e nella stessa misura lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica (autista di mezzi pesanti).
Il C.T.U. ha altresì accertato l'esistenza di postumi permanenti, da considerarsi ormai stabilizzati, tali da determinare un danno biologico permanente pari al 9%. Tale danno biologico, tuttavia, è stato ritenuto non in grado di incidere sulle attività non lavorative e sulla vita di relazione del danneggiato;
ha inoltre accertato che, terminato il periodo di invalidità
12 temporanea, i postumi di natura permanente non hanno impedito, né totalmente, né in parte,
l'abituale attività lavorativa né hanno reso particolarmente usurante lo svolgimento di tale attività.
Nella liquidazione del danno dovrà essere tenuto conto del fatto che il sig. è deceduto in Pt_2 data 18/10/2023, per cause indipendenti dalle lesioni riportate a seguito del sinistro per cui è causa.
Tale circostanza non incide sulla liquidazione del danno da invalidità temporanea che, come recentemente confermato da Cass. sent. n. 30461/2024, esula dalla liquidazione del danno da premorienza;
il danno da invalidità temporanea potrà quindi essere liquidato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 139, comma 1 lett. b) del D.Lgs 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni private) e pertanto:
I.T.A. per 2 giorni: € 112.36
I.T.P. al 75% per 30 giorni: € 1.264,05
I.T.P. al 50% per 60 giorni: € 1.685,40
I.T.P. al 25% per 60 giorni: € 842,70
Per un totale di € 3.904,51
Del decesso in corso di causa del sig. deve invece tenersi conto nella liquidazione dal Pt_2 danno biologico permanente, applicando i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del danno cd. da “premorienza”.
Il danno da premorienza definisce il danno biologico patito da un soggetto che muore, per motivi indipendenti dall'illecito che ha subito, prima che venga determinato l'ammontare del risarcimento che gli sarebbe spettato per quell'illecito.
Dal momento che non esistono specifici criteri normativi per il calcolo di tale danno, è stata la giurisprudenza ad individuare i principi che ne devono guidare la liquidazione.
Il Tribunale di Milano, nell'ambito delle note Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, ha elaborato un criterio che si fonda su tre principi: i. l'età della vittima rileva per calcolare l'aspettativa di vita, e non il danno in sé; ii. Il valore risarcitorio medio annuo si determina in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'aspettativa di vita;
iii. il danno evolve in modo decrescente, in quanto è maggiore appena si verifica il sinistro per poi diminuire e stabilizzarsi nel tempo.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha recisamente contestato questo modello di liquidazione affermando che “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure
13 successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass. sent. n. 41933/ 2021; Cass. sent. n. 15112/ 2024 e Cass sent. n.
30461/2024). In particolare, le critiche della giurisprudenza si sono focalizzate sul terzo principio enunciato dalle tabelle milanesi: “… la (seconda) premessa dalla quale muove la tabella milanese applicata (la prima, appunto è che un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo a esprimere la peculiarità della fattispecie, essendo utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare), ossia quella per cui il danno non è una funzione costante nel tempo ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi, non è condivisibile sia sul piano logico che su quello giuridico, perché non ha senso ipotizzare che un danno possa decrescere nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, permanente” (Cass. sent. n. 8481/2025).
Si ritiene, pertanto, che nella liquidazione del danno da premorienza dovrà essere fatta applicazione del criterio enunciato nelle Tabelle adottate dal Tribunale di RO (Tabella G), nell'ultima edizione risalente al 2023, il quale fa espressa applicazione del principio di liquidazione proporzionale enunciato dalla Suprema Corte. In particolare, il criterio enunciato nelle Tabelle di RO porta a distinguere: una quota di danno che il danneggiato acquisisce immediatamente, in quanto conseguente all'adattamento immediato alla modificazione psicofisica subita;
una seconda quota di danno che il danneggiato acquisisce progressivamente nel tempo commisurata agli anni effettivamente vissuti dopo l'illecito.
Nel caso di specie, tuttavia, il criterio enunciato nelle Tabelle del Tribunale di RO dovrà essere applicato ai valori risultanti dalla liquidazione secondo l'art. 139 del D.Lgs 209/2005
(come da ultimo modificato dal D.M. 18/07/2025), in quanto la percentuale di danno permanente accertata è pari al 9%.
Si giunge pertanto alla seguente liquidazione: il sig. all'epoca del sinistro aveva 46 anni e, ove fosse ancora in vita alla data Pt_2 dell'odierna liquidazione, avrebbe diritto, in relazione all'accertata invalidità parti al 9%, ad un risarcimento pari a € 16.532,75.
Applicando i criteri di liquidazione del danno da premorienza indicati nella Tabella G del
Tribunale di RO, cui si rimanda, risulta che:
14 la quota di danno acquisita immediatamente, considerato che il danno accertato rientra nel range da 0 a 20%, oscilla tra lo 0 ed il 10%: questa, in concreto, viene stimata nel valore del 6% (la percentuale di invalidità accertata è 9 quindi si colloca grosso modo a metà nel range 0-20%, per cui, allo stesso modo, anche la percentuale va individuata in un valore prossimo alla metà del range 0-10%) ed è quindi pari ad € 992,00 (arrotondata per eccesso); per calcolare la quota di danno acquisita nel tempo, occorre considerare il danno biologico residuo, pari a € 15.540,75 (16.532,75 – 992,00), e tenere presente che in relazione all'età al momento del sinistro (46 anni), il sig. aveva un'aspettativa di vita che, in base alla Pt_2
Tabella G, è stimata in 83,6 anni. Pertanto, il sig. , all'epoca del sinistro aveva Pt_2 un'aspettativa di vita residua di altri 37 anni. Tuttavia, occorre tenere presente che egli ha vissuto in concreto per altri 4 anni dopo il sinistro.
L'importo da corrispondere per la quota di danno acquisita nel tempo sarà quindi pari a 4/37 di
€15.540,75, ovvero pari a € 1.680,08.
L'importo totale del danno non patrimoniale da premorienza è quindi pari alla somma della quota di danno acquisita immediatamente, pari ad € 992,00, e della quota di danno acquisita nel tempo residuo di vita, pari a € 1.680,08, per un totale di € 2.672,08.
Rispetto a tale somma si esclude che possa essere riconosciuto un aumento in termini di personalizzazione del danno in considerazione sia di quanto accertato dal C.T.U., il quale ha escluso l'incidenza dei postumi sull'attività lavorativa del danneggiato, sia della mancata allegazione da parte dell'attore di peculiari condizioni soggettive tali da far sì che il danno accertato abbia avuto conseguenze anomale e più gravi di quelle ordinariamente stimabili in base ai criteri di liquidazione tabellari.
Alle eredi del sig. , ed , spettano dunque i seguenti Persona_2 Parte_2 A_ importi:
- € 3.904,51 a titolo di danno non patrimoniale per l'invalidità temporanea subita in vita dal sig. ; Persona_2
- € 2.672,08 a titolo di danno non patrimoniale per l'invalidità permanente subita in vita dal sig. ; Persona_2 tali importi dovranno essere maggiorati degli interessi compensativi decorrenti dalla data dell'illecito e calcolati sulle somme sopra liquidate che dovranno essere, prima devalutate alla data dell'illecito e, successivamente, rivalutate di anno in anno secondo quanto stabilito da Cass.
SS.UU 1712/1995.
3.2. Il danno patrimoniale
15 La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, sub specie di spese mediche non può essere accolta in difetto di idonea prova. Deve in particolare rilevarsi l'assenza in atti, evidenziata anche dal C.T.U., di alcuna fattura/ricevuta.
Per quanto attiene le spese necessarie alla riparazione del motociclo incidentato, l'attore ha allegato un preventivo di spesa per le riparazioni (doc. 8 parte attrice) e alcune fotografie dai danni subiti dal veicolo (doc. 6 e 7 parte attrice). Tali elementi, anche in considerazione della genericità delle contestazioni delle controparti, costituiscono prova sufficiente della sussistenza del danno e della sua riconducibilità al sinistro di cui si discute. Il danno in questione può dunque liquidarsi, in via equitativa, nell'importo di euro 1.000,00, oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo.
4. Spese di lite
Tra parte attrice, da un lato, e il e dall'altro, la ripartizione delle E_ CP_2 spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo. La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese tra il e . E_ CP_2
Per il medesimo motivo vanno poste in via definitiva a carico solidale del e di E_
(in parti uguali nei rapporti interni) le spese di C.T.U., come liquidate in corso di TR causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA E ACCERTA la responsabilità solidale, in pari quote, del e di E_ [...] in ordine ai fatti per cui è causa e, per l'effetto, CP_2
CONDANNA in solido il e a corrispondere a e E_ TR A_
, in qualità di eredi di , le seguenti somme: Parte_2 Persona_2
- Euro 2.672,08 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente subito in vita da
; Persona_2
- Euro 3.904,51 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea subito in vita da
; Persona_2
- Euro 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale;
oltre interessi come indicato in motivazione.
Pone definitivamente a carico solidale del e di e in parti E_ TR uguali nei rapporti interni, le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.
16 CONDANNA in solido il ed a rifondere alle attrici le spese di E_ TR lite, con distrazione in favore del difensore avv. Mario Gasparino, dichiaratosi antistatario;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/22) e applicati e valori medi - si liquidano in € 750,00 per compensi relativi alla fase di negoziazione assistita, € 5.077,00 per compensi del giudizio, ed euro 457,80 per spese, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 9.9.2025
Il Giudice
Pasquale Grasso
Minuta di sentenza redatta dal M.O.T. dr. Marco Tricerri
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