Decreto cautelare 13 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Decreto cautelare 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 7729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7729 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05626/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5626 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Felice Conserve S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Salvati e Rossella Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza dello 03 settembre 2024, n. 243, a firma de “ il responsabile del IV settore Ing. Rino Pagano ” del Comune di Poggiomarino, notificata all’odierno ricorrente con messaggi di posta elettronica certificata dello 03 settembre 2024 e dello 05 settembre 2024;
b) della relazione tecnica dello 03 settembre 2024, prot. n. 24173, a firma de “ l’istruttore Arch. Maria Giuseppina Nappo ”, comprensiva del verbale di sopralluogo del 20 agosto 2024 (eseguito dallo stesso tecnico comunale), notificata all’odierno ricorrente a mezzo messaggio p.e.c. dello 05 settembre 2024;
nonchè
c) di ogni altro atto/provvedimento ad/di esse (ordinanza e relazione tecnica) presupposto, conseguente, connesso/preparatorio, comunque lesivo dei diritti/interessi del ricorrente, nessuno escluso, compresi tutti quelli “inclusi” nel messaggio p.e.c. dello 05 settembre 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FELICE CONSERVE S.R.L. il 5\8\2025:
accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Poggiomarino:
a) sulla istanza di accertamento di conformità, presentate dalla “FELICE CONSERVE S.R.L.” in data 30 novembre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis, co. 4, (e ss.) del novellato D.P.R. n. 380/01;
b) sulla istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, presentate dalla “FELICE CONSERVE S.R.L.” in data 30 novembre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis, co. 4, (e ss.) novellato D.P.R. n. 380/01 (all. n. 2);
c) sulla richiesta di rilascio dell’ “attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi ”, presentata dalla “FELICE CONSERVE S.R.L.” in data 15 luglio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis, co. 6, del novellato D.P.R. n. 380/2021.
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere espressamente in ordine alle poc’anzi menzionate istanze (e/o di ogni altro provvedimento/atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso al/del suddetto c.d. silenzio-inadempimento, comunque lesivo dei diritti/interessi del ricorrente, nessuno escluso, compresi, in particolare, i provvedimenti/atti impugnati col Ricorso c.d. introduttivo),
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente di provvedere in ordine alle summenzionate istanze entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, con richiesta di nomina, ove occorra, di un Commissario ad acta, ex art. 117, co. 3, C.p.a. .
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FELICE CONSERVE S.R.L. il 12\8\2025:
a) del Provvedimento dell’8 agosto 2025, a firma congiunta del Dirigente p.t. dell’ “U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli”, Giunta Regionale della Campania, Avv. de Geronimo Pier Giorgio, e del Responsabile del Procedimento, Dott. Limone Berardino [Allegato numero 1)], a mezzo del quale non veniva autorizzata “… la modifica non sostanziale A.I.A. richiesta … “ dalla “FELICE CONSERVE S.R.L.” con messaggio p.e.c. del 19 maggio 2025 [all. n. 2) – Comunicazione, corredata da allegati];
b) di ogni altro provvedimento/atto ad/di esso Provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso, comunque lesivo dei diritti/interessi del ricorrente, nessuno escluso, compresi, in particolare, i provvedimenti/atti già impugnati col Ricorso c.d. principale (n. 5624/2024) e coi (“collegati”) Motivi Aggiunti del 28 luglio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Poggiomarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa VA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-parte ricorrente, con il primo ricorso per motivi aggiunti presentati in data 5\8\2025, ha chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Poggiomarino:
a) sulla istanza di accertamento di conformità, presentata in data 30 novembre 2024 tramite S.C.I.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis, co. 4, del D.P.R. n. 380/01; b) sulla istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, presentata, tramite S.C.I.A. in data 30 novembre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis, co. 4, del D.P.R. n. 380/01; e c) sulla richiesta di rilascio dell’ “attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi”, presentata in data 15 luglio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis, co. 6, del D.P.R. n. 380/2021;
- con memoria del 10.11.2025 parte ricorrente, prendendo atto dell’avvenuta adozione in data in data 1° ottobre 2025, da parte del Comune resistente, dell’atto di annullamento in autotutela delle S.C.I.A. in sanatoria del 20.11.2024 sopra richiamate dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse all’esame nel merito della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulle stesse, chiedendo che su tale domanda il ricorso fosse dichiarato improcedibile;
- all’udienza camerale del 12 novembre 2025, fissata per l’esame della domanda di accertamento del silenzio inadempimento sulle S.C.I.A. in sanatoria sopra richiamate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso per motivi aggiunti presentato il 5.8.2025 improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese della presente fase possono essere compensate, stante la natura non definitiva della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti del 5.8.2025, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
VA ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ZO | NN LA |
IL SEGRETARIO