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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo – Sezione Terza Civile Sezione
Specializzata Agraria – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri componenti:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
4) Dott. Francesco Martinico Esperto
5) Dott.ssa Franca Omodei Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1926/2021 del R.G. di questa Corte di
Appello promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
NATO A PALERMO IL 27.05.1969 (C.F. Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. MANCUSO C.F._4
LO SARDO RICCARDO
appellanti nei confronti di:
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._5
difeso dall'avv. MAGGIORE FABIO;
(C.F. ) contumace Parte_5 C.F._6
1 appellati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello del 13/12/2021, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello
[...] Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 4516/2021 del 26/11/2010 resa dal Tribunale di
Palermo - Sezione Specializzata Agraria, contestando le motivazioni a supporto del rigetto della opposizione l'ordinanza resa dal Tribunale il 29
gennaio 2021, con la quale era stato determinato in euro 121,005 il canone enfiteutico annuo riferibile al periodo 2012-2016 e posto alla base dell'affrancazione di diversi beni immobili ubicati in Palermo.
Rimasta contumace , si è costituito Parte_5 Controparte_1
contestando i motivi del gravame.
Quindi, espletata la sollecitata CTU, la causa è stata decisa alla udienza del
20/6/2025, con discussione e lettura del dispositivo.
*******
Sull'appello proposto, avente a oggetto la determinazione del canone posto alla base affrancazione di alcuni beni [a) 50% dell'immobile sito in Palermo
via F.E. Cangiamila 11, primo piano distinto al foglio 47, part. 795 sub 10,
cens . 2, cat. A/7, classe 6, vani 7,5, concesso in enfiteusi ai resistenti in comunione tra loro da parte del primo enfiteuta con atto Controparte_2
pubblico del 12 giugno 2006 (poi oggetto di rettifica catastale con atto in
Notaio del 13 dicembre 2006); b) 50% del piano seminterrato distinto Per_1
al foglio 47, part. 795, sub 6, zona cens. 2 cat. A/7, classe 3; del locale seminterrato distinto al foglio 47, part. 795, sub 7, zona cens 2, cat. C/6,
classe; dell'immobile al piano terra, distinto al foglio 47, part. 795 sub 9, zona
2 cens 2, cat. A/7, classe 6, vani 4; del locale seminterrato (S1) distinto al foglio
47, part. 795, sub 14, zona cens 2, cat. C/6, classe 3; del locale seminterrato
(S1) distinto al foglio 47, part. 795, sub 15, zona cens.2, cat.C6, classe C/3;
tutti concessi al solo dal primo enfiteuta Controparte_1 CP_2
con il medesimo atto pubblico del 12 giugno 2006, già richiamato
[...]
sub a)] va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti in lite raggiunto accordo consacrato in scrittura privata versata in atti (del
22/5/2025), con cui hanno regolamentato le rispettive pretese ed eccezioni,
con compensazione delle spese, e cancellazione delle formalità relative all'enfiteusi; elemento quest'ultimo espressamente evocato nel testo dell'accordo transattivo depositato, e coerente con l'ordinanza del 29.1.2021
da cui scaturisce l'opposizione decisa con la sentenza qui appellata, che ha appunto disposto l'affrancazione).
Trattasi di forma di creazione giurisprudenziale di definizione della controversia, da adottare quando, come nel caso di specie, vi è inequivoca rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate;
ed è quanto richiesto dalle parti concordemente, in funzione dell'accordo raggiunto, come prospettato in atti. Deve di conseguenza darsi seguito anche alla richiesta riguardante la cancellazione della formalità iscritta, stante l'oggetto della pretesa (determinazione del canone per l'affrancazione dall'enfiteusi).
Sulle spese, avendo anche sul punto le parti avanzata istanza concorde, va disposta la compensazione, come appunto richiesto, ponendosi definitivamente a carico delle parti in solido quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti.
3
P. Q. M.
La Corte, Sezione III civile Specializzata Agraria, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con atto di citazione del 13/12/2021, avverso la sentenza Parte_4
n. 4516/2021 del 26/11/2021 resa dal Tribunale di Palermo Sezione
specializzata agraria;
dispone l'annotazione dell'affrancazione dell'enfiteusi sui seguenti immobili
(già oggetto di costituzione di enfiteusi con contratto del 27/12/1972 rep.
52985, racc. 2418 in Notaio iscritta al N.C.E.U. partita 12273, Persona_2
foglio 47, p.lla 795, sub 3/4/5):
1) affrancazione in favore di e in misura Controparte_1 Parte_5
del 25% ciascuno (per il totale del diritto pari al 50%) e contro i Sig.ri ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per il 25% ciascuno del diritto vantato per il seguente Parte_4
immobile sito in Palermo via F.E. Cangiamila 11:
- primo piano distinto al foglio 47, part. 795 sub 10, cens . 2, cat. A/7, classe
6, vani 7,5.
2) Affrancazione in favore di (per il totale del diritto pari al Controparte_1
50%) e contro i Sig.ri Parte_1 Parte_2
, e per il totale del diritto vantato (in Parte_3 Parte_4
misura del 25% ciascuno) per i seguenti immobili siti in Palermo via F.E.
4 Cangiamila 11:
- piano seminterrato distinto al foglio 47, part. 795, sub 6, zona cens. 2 cat.
A/7, classe 3;
- locale seminterrato distinto al foglio 47, part. 795, sub 7, zona cens 2, cat.
C/6, classe 6, mq 14;
- immobile al piano terra, distinto al foglio 47, part. 795 sub 9, zona cens 2,
cat. A/7, classe 6, vani 4;
- locale seminterrato (S1) distinto al foglio 47, part. 795, sub 14, zona cens 2,
cat. C/6, classe 3;
- locale seminterrato (S1) distinto al foglio 47, part. 795, sub 15, zona cens. 2,
cat.C6, classe C/3.
Compensa le spese di lite del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido quelle di CTU, liquidate come in atti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
– Specializzata Agraria della Corte di Appello, il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
5
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo – Sezione Terza Civile Sezione
Specializzata Agraria – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri componenti:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
4) Dott. Francesco Martinico Esperto
5) Dott.ssa Franca Omodei Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1926/2021 del R.G. di questa Corte di
Appello promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
NATO A PALERMO IL 27.05.1969 (C.F. Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. MANCUSO C.F._4
LO SARDO RICCARDO
appellanti nei confronti di:
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._5
difeso dall'avv. MAGGIORE FABIO;
(C.F. ) contumace Parte_5 C.F._6
1 appellati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello del 13/12/2021, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello
[...] Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 4516/2021 del 26/11/2010 resa dal Tribunale di
Palermo - Sezione Specializzata Agraria, contestando le motivazioni a supporto del rigetto della opposizione l'ordinanza resa dal Tribunale il 29
gennaio 2021, con la quale era stato determinato in euro 121,005 il canone enfiteutico annuo riferibile al periodo 2012-2016 e posto alla base dell'affrancazione di diversi beni immobili ubicati in Palermo.
Rimasta contumace , si è costituito Parte_5 Controparte_1
contestando i motivi del gravame.
Quindi, espletata la sollecitata CTU, la causa è stata decisa alla udienza del
20/6/2025, con discussione e lettura del dispositivo.
*******
Sull'appello proposto, avente a oggetto la determinazione del canone posto alla base affrancazione di alcuni beni [a) 50% dell'immobile sito in Palermo
via F.E. Cangiamila 11, primo piano distinto al foglio 47, part. 795 sub 10,
cens . 2, cat. A/7, classe 6, vani 7,5, concesso in enfiteusi ai resistenti in comunione tra loro da parte del primo enfiteuta con atto Controparte_2
pubblico del 12 giugno 2006 (poi oggetto di rettifica catastale con atto in
Notaio del 13 dicembre 2006); b) 50% del piano seminterrato distinto Per_1
al foglio 47, part. 795, sub 6, zona cens. 2 cat. A/7, classe 3; del locale seminterrato distinto al foglio 47, part. 795, sub 7, zona cens 2, cat. C/6,
classe; dell'immobile al piano terra, distinto al foglio 47, part. 795 sub 9, zona
2 cens 2, cat. A/7, classe 6, vani 4; del locale seminterrato (S1) distinto al foglio
47, part. 795, sub 14, zona cens 2, cat. C/6, classe 3; del locale seminterrato
(S1) distinto al foglio 47, part. 795, sub 15, zona cens.2, cat.C6, classe C/3;
tutti concessi al solo dal primo enfiteuta Controparte_1 CP_2
con il medesimo atto pubblico del 12 giugno 2006, già richiamato
[...]
sub a)] va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti in lite raggiunto accordo consacrato in scrittura privata versata in atti (del
22/5/2025), con cui hanno regolamentato le rispettive pretese ed eccezioni,
con compensazione delle spese, e cancellazione delle formalità relative all'enfiteusi; elemento quest'ultimo espressamente evocato nel testo dell'accordo transattivo depositato, e coerente con l'ordinanza del 29.1.2021
da cui scaturisce l'opposizione decisa con la sentenza qui appellata, che ha appunto disposto l'affrancazione).
Trattasi di forma di creazione giurisprudenziale di definizione della controversia, da adottare quando, come nel caso di specie, vi è inequivoca rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate;
ed è quanto richiesto dalle parti concordemente, in funzione dell'accordo raggiunto, come prospettato in atti. Deve di conseguenza darsi seguito anche alla richiesta riguardante la cancellazione della formalità iscritta, stante l'oggetto della pretesa (determinazione del canone per l'affrancazione dall'enfiteusi).
Sulle spese, avendo anche sul punto le parti avanzata istanza concorde, va disposta la compensazione, come appunto richiesto, ponendosi definitivamente a carico delle parti in solido quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti.
3
P. Q. M.
La Corte, Sezione III civile Specializzata Agraria, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con atto di citazione del 13/12/2021, avverso la sentenza Parte_4
n. 4516/2021 del 26/11/2021 resa dal Tribunale di Palermo Sezione
specializzata agraria;
dispone l'annotazione dell'affrancazione dell'enfiteusi sui seguenti immobili
(già oggetto di costituzione di enfiteusi con contratto del 27/12/1972 rep.
52985, racc. 2418 in Notaio iscritta al N.C.E.U. partita 12273, Persona_2
foglio 47, p.lla 795, sub 3/4/5):
1) affrancazione in favore di e in misura Controparte_1 Parte_5
del 25% ciascuno (per il totale del diritto pari al 50%) e contro i Sig.ri ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per il 25% ciascuno del diritto vantato per il seguente Parte_4
immobile sito in Palermo via F.E. Cangiamila 11:
- primo piano distinto al foglio 47, part. 795 sub 10, cens . 2, cat. A/7, classe
6, vani 7,5.
2) Affrancazione in favore di (per il totale del diritto pari al Controparte_1
50%) e contro i Sig.ri Parte_1 Parte_2
, e per il totale del diritto vantato (in Parte_3 Parte_4
misura del 25% ciascuno) per i seguenti immobili siti in Palermo via F.E.
4 Cangiamila 11:
- piano seminterrato distinto al foglio 47, part. 795, sub 6, zona cens. 2 cat.
A/7, classe 3;
- locale seminterrato distinto al foglio 47, part. 795, sub 7, zona cens 2, cat.
C/6, classe 6, mq 14;
- immobile al piano terra, distinto al foglio 47, part. 795 sub 9, zona cens 2,
cat. A/7, classe 6, vani 4;
- locale seminterrato (S1) distinto al foglio 47, part. 795, sub 14, zona cens 2,
cat. C/6, classe 3;
- locale seminterrato (S1) distinto al foglio 47, part. 795, sub 15, zona cens. 2,
cat.C6, classe C/3.
Compensa le spese di lite del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido quelle di CTU, liquidate come in atti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
– Specializzata Agraria della Corte di Appello, il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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