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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 267-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. IO LAURENZI Presidente
dott.ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott.ssa RA CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 267-2025 in grado di appello, proposto con ricorso ex art. 473 bis. 30 c.p.c depositato il 30.01.2025
DA
), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22 gennaio 1962 e residente ad Atene, Grecia, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Donatella
OC e dall'Avv. Luigi Giorgio Palmisano del Foro di Milano, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 96, giusta procura alle liti allegata in atti .
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in via Ciro Menotti n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Cossi (C.F.
), con studio in Milano, via San Vincenzo n. 18/a presso il quale ha eletto C.F._3
domicilio, come da procura alle liti allegata in atti.
APPELLATO
1 RG 267-2025
Con l'intervento del PG
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.763/2024 resa dal Tribunale di Varese in composizione collegiale il 6/6/2024 e pubblicata il 03/08/2024 all'esito del giudizio rg n. 1754/2020
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, espletati i provvedimenti di rito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, in parziale riforma della
Sentenza n.763/2024 resa dal Tribunale di Varese in composizione collegiale il 6.6.2024, pubblicata il 03/08/2024 (RG n. 1754/2020) VOGLIA DISPORRE che il IGnor CP_1 corrisponda alla IGnora un assegno divorzile di € 2.500,00 mensile, Parte_1
ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, comunque superiore a quella disposta nella sentenza impugnata, rivalutabile secondo gli indici ISTAT costo della vita e da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dal 21 marzo 2022, data di pubblicazione della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto tra e in IE CP_1 Parte_1
(Florida) il 14.04.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese 2013 al
n. 30, Parte II, Serie C) ; CONFERMARE per il resto l'impugnata sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova e con i testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma, 2 e 3 c.p.c. .
2. Ordinare a ex art. 210 c.p.c. la CP_1
produzione integrale delle bollette degli ultimi sei anni relative alle utenze della casa ove dichiara di risiedere in Varese, Via Ciro Menotti 28 ;
3. Ordinare a ex art. 210 c.p.c. CP_1
l'esibizione del contratto di collaborazione sottoscritto con la società Hangzhou IN Packaging
EW Technical Director Of Materials Co., Ltd o altre società straniere.
4. Ordinare a CP_1
ex art. 210 c.p.c. la produzione integrale delle ultime tre dichiarazioni dei redditi. 5.
[...]
Ordinare a ex art. 210 c.p.c la produzione di copia autenticata da un Notaio del CP_1
suo passaporto;
6. Disporre indagini di Polizia Tributaria, sin dal 2012, allo scopo di accertare in
Italia ed all'estero la capacità reddituale del signor acquisendo documentazione CP_1
sui redditi, patrimonio, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi, titoli, acquisti e vendite di beni immobili, movimentazioni intervenute sui conti correnti bancari, deposito titoli e quant'altro posseduto personalmente e indirettamente attraverso società fiduciarie, trust, prestanome o altri soggetti, persone fisiche e giuridiche in Italia e all'estero.
7. Dare ordine all'Agenzia dell'Entrate, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di rilascio di ogni informativa, in relazione alla entità reddituale del signor e relative dichiarazioni dei redditi dal 2012 ad CP_1 oggi.
8. Disporre l'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso la Centrale
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Rischi della Banca d'Italia sulla posizione bancaria e finanziaria complessivamente tenuta dal signor .
9. Disporre l'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. CP_1 presso l'Ufficio Istituto Cambi relativamente a tutte le operazioni effettuate dal signor CP_1
. Disporre, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., 155 quinques e sexies disp. Att c.p.c. e dell'art.
[...]
19 comma 6 L. 162/2014, che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Varese acceda alle seguenti
Banche Dati: Anagrafe Tributaria, Anagrafe dei rapporti finanziari, Catasto del Comune di Varese
e Conservatoria, Ufficio del Registro, Agenzia delle Entrate, e comunque a tutte le Banche Dati indicate nell'art. 7 del DPR 605/1973 e a quelle che saranno individuate con il decreto ministeriale di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c., acquisendo tutte le informazioni rilevanti (e, comunque sia, almeno le seguenti informazioni: indicazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione con qualsiasi soggetto terzo, rapporti di conto corrente e deposito titoli o conti titoli, rapporti finanziari secondo quanto indicato nel DPR 605/1073) riferiti al signor , per il periodo dal 1° CP_1 gennaio 2012 alla data di evasione dell'ordine, ordinando il deposito del relativo processo verbale.
11. Ordinare al signor ex art. 210 c.p.c. la produzione integrale: degli estratti CP_1 conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD, CARTASI', AMERICAN EXPRESS,
DINERS e altre allo stesso intestate e/o dallo stesso utilizzate, seppur cointestate o con delega ad operare, dal mese di gennaio 2012 ad oggi;
degli estratti conto corrente bancari, conto titoli, esistenti od estinti riconducibili allo stesso, mandati fiduciari con indicazione del beneficiario o effettivo titolare, anche cointestati o con delega alle operazioni, a far data dal gennaio 2012, in
Italia e all'estero; degli estratti conti della di categoria, relativi alla sua Controparte_2
posizione contributiva;
delle azioni, obbligazioni, fondi sottoscritti dallo stesso, in Italia ed all'estero. 12. Ordinare al signor l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. di una CP_1
«dichiarazione sostitutiva di atto notorio» in cui dovranno essere indicate: a) l'attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione...) in Italia e all'estero; b) redditi netti annui relativi agli ultimi sei anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei anni in Italia e all'estero; c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni edificabili), l'anno di acquisto,
l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) in Italia o all'estero; d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto); f) spese per mutui e finanziamenti con
l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi o ricreativi. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze del grado e distrazione delle somme a favore degli avvocati antistatari.
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CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
IN VIA PRINCIPALE -Rigettare il ricorso dichiarandolo inammissibile a fronte della genericità dei motivi di appello di cui al ricorso;
IN VIA SUBORDINATA -Rigettare il ricorso per infondatezza in fatto e diritto;
IN VIA INCIDENTALE-in riforma dell'impugnata sentenza, revocare l'assegno divorzile disposto in favore della IG.ra disponendo la restituzione delle somme ad oggi Pt_1
percepite dalla in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad euro 3.808,00 oltre Pt_1
spese generali al 15%, IVA e CPA) per un totale di euro 5.556,33 euro, salva quella eventuale diversa somma ritenuta di diritto. - Con condanna in ogni caso alle spese di giudizio di primo e secondo grado, secondo equità
CONCLUSIONI DEL PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il IG , con ricorso depositato il 27.102020 ha adito il Tribunale di CP_1
Varese chiedendo :
A) di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra in Parte_1
IE (Florida) il 14.04.2012 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
2013 al n. 30, Parte II, Serie C);
B) disporre la revoca del contributo a titolo di mantenimento della moglie, fin dall'udienza
Presidenziale.
2. Si è costituita la sig.ra che , nell'aderire alla richiesta di Parte_1
scioglimento del matrimonio avvenuto con il IG. , ha formulato richiesta per il CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo che verrà ritenuto di giustizia e, comunque, non inferiore a € 2.500,00 mensili , rivalutabile secondo gli indici ISTAT costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese .
3. Il Tribunale di Varese, con sentenza non definitiva n. 323/2022 pubblicata il 21.03.2022, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CP_1 Parte_1
in IE (Florida) il 14.04.2012 e , con separata ordinanza emessa in pari data, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande
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accessorie svolte dalle parti;
istruita la causa anche mediante l'espletamento di prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. , il Tribunale di Varese ha così statuito
1. dispone che versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'importo di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile;
2. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2;
3. condanna alla rifusione in favore di della residua CP_1 Parte_1
metà delle spese di lite, pari ad euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Avverso la sentenza n.763/2024 pubblicata il 03.08.2025 dal Tribunale di Varese la sig.ra ha proposto appello lamentando: Parte_1
A) rilevante incongruenza e contraddittorietà fra il percorso logico/argomentativo della decisione e la statuizione relativa alla liquidazione dell'assegno divorzile in € 400,00 mensili.
Conseguentemente Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 circa la determinazione dell'assegno divorzile;
Omessa valutazione del contegno processuale del sig.
ai sensi dell'art. 116 c.p.c. CP_1
Sul motivo sostiene l'appellante che, la misura dell'assegno divorzile liquidato, appare incongruente con le pur condivisibili considerazioni svolte dal Tribunale di Varese, poiché quanto determinato viene troppo sbrigativamente, immotivatamente ed incomprensibilmente limitata in €
400,00 mensili quale importo che risulta visibilmente incoerente con i criteri richiamati dall'art. 5, comma 6 della norma di riferimento (legge n. 898/1970)
Con riguardo alla sua condizione finanziaria la afferma che il Tribunale ha dapprima Pt_1
correttamente argomentato, asserendo che:
- ella versa in oggettiva ed irreversibile condizione di precarietà ;
- la sussistenza tra le parti di uno squilibrio economico è riconducibile alle scelte relative all'indirizzo della vita familiare assunte in modo condiviso dai coniugi in costanza di matrimonio;
- la cessazione delle attività professionali da parte sua sia riconducibile alla scelta dei coniugi di trasferirsi in un altro continente per la nuova avventura professionale del marito”.
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- la rilevanza della convivenza prematrimoniale sin dal 2005 ( Cass SS UU n. 35385/2023) al fine dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, avente una funzione assistenziale ed in pari misura perequativa e compensativa;
salvo poi non svolgere accurata valutazione , ai fini liquidatori, del contegno processuale del sig.
, manifestamente improntato all'occultamento delle proprie fonti di reddito, del CP_1
documento contrattuale da lui esibito in giudizio, a tenore del quale il suo rapporto di collaborazione con la società cinese IN sarebbe remunerato con l'improbabile corrispettivo annuo di 35.000 RMB, pari a circa € 4.400 annui, dunque meno di € 400,00 mensili per lo svolgimento di ruolo apicale all'interno dell'azienda ovvero direttore tecnico, dunque dirigente.
A parere dell'appellante se da un lato il Tribunale argomenta (correttamente) operando coerenti valutazioni in merito al contegno processuale dell'attore, d'altro canto il Giudice di prime cure smentisce se stesso allorché procede alla determinazione del dovuto.
Sostiene ancora l'appellante che vi è stata da parte del Giudice di primo grado una inadeguata valutazione, ai fini liquidatori, della pacifica ed indiscussa convivenza prematrimoniale intercorsa tra le parti processuali e della sua impossibilità ad essere ricollocata nel mondo del lavoro.
Conclude chiedendo un assegno divorzile di € 2.500,00 o una diversa somma ritenuta di giustizia, comunque superiore a quella disposta nella sentenza impugnata, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 21 marzo 2022, e chiede ammettersi prova per testi e di ordinare a ex art. 210 c.p.c. : CP_1
1. la produzione integrale delle bollette degli ultimi sei anni relative alle utenze della casa ove dichiara di risiedere in Varese;
2. Esibire il contratto di collaborazione sottoscritto con la società
Hangzhou IN Packaging EW Technical Director Of Materials Co., Ltd o altre società straniere;
.
3. di produrre copia integrale delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
4. la produzione di copia autenticata da un Notaio del suo passaporto;
5. disporre indagini di Polizia Tributaria, sin dal 2012, allo scopo di accertare in Italia ed all'estero la capacità reddituale del signor CP_1
; 6 dare ordine all'Agenzia dell'Entrate, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di rilascio di ogni
[...]
informativa, in relazione alla entità reddituale del signor e relative dichiarazioni dei CP_1 redditi dal 2012 ad oggi. ;
7. disporre l'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia sulla posizione bancaria e finanziaria complessivamente tenuta dal signor;
8 disporre l'acquisizione di informazioni, ai CP_1 sensi dell'art. 213 c.p.c. presso l'Ufficio Istituto Cambi relativamente a tutte le operazioni effettuate dal signor;
9. disporre, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., 155 quinques e sexies disp. CP_1
6 RG 267-2025
Att c.p.c. e dell'art. 19 comma 6 L. 162/2014, che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Varese acceda alle seguenti Banche Dati: Anagrafe Tributaria, Anagrafe dei rapporti finanziari, Catasto del
Comune di Varese e Conservatoria, Ufficio del Registro, Agenzia delle Entrate, e comunque a tutte le Banche Dati indicate nell'art. 7 del DPR 605/1973 e a quelle che saranno individuate con il decreto ministeriale di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c., acquisendo tutte le informazioni rilevanti;
10 ordinare al signor ex art. 210 c.p.c. la produzione integrale: degli CP_1 estratti conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD, CARTASI', AMERICAN
EXPRESS, DINERS e altre allo stesso intestate e/o dallo stesso utilizzate, seppur cointestate o con delega ad operare, dal mese di gennaio 2012 ad oggi;
degli estratti conto corrente bancari, conto titoli, esistenti od estinti riconducibili allo stesso, mandati fiduciari con indicazione del beneficiario o effettivo titolare, anche cointestati o con delega alle operazioni, a far data dal gennaio 2012, in
Italia e all'estero; degli estratti conti della di categoria, relativi alla sua Controparte_2
posizione contributiva;
delle azioni, obbligazioni, fondi sottoscritti dallo stesso, in Italia ed all'estero. 11. 0rdinare al signor l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. di una CP_1
«dichiarazione sostitutiva di atto notorio» in cui dovranno essere indicate: a) l'attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, in Italia e all'estero.
5. Si è costituito il sig. il quale, nel contestare i motivi di dedotti dalla sig.ra ha CP_1 Pt_1
proposto appello incidentale nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in capo alla stessa un assegno divorzile ritenendo insussistenti i presupposti per l'erronea valutazione delle prove.
A fondamento dell'appello incidentale, produce una dichiarazione scritta (con annessa traduzione giurata) della IG.ra amica della IG.ra sin dal 1982, a lui trasmessa per fatti Persona_1 Pt_1
anche successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado (doc. 2), la quale smentisce sonoramente la ridotta capacità economica-reddituale che la ha voluto offrire nel giudizio Pt_1 di primo grado, ove si sarebbe sempre dichiarata inoccupata e priva di entrate;
quindi l'appellato indica a teste la signora per la conferma della veridicità e del contenuto del Persona_1
documento dalla stessa a lui inviato, con la quale viene offerta -in aggiunta alle prove già prodotte nel ricorso in primo grado - una chiara rappresentazione di quella che è la reale situazione economica della e conseguente tenore di vita, tutt'altro che di indigenza atteso che ella : Pt_1
- svolge attività lavorativa retribuita in nero;
- convive con un nuovo compagno in altra abitazione (e non in quella della madre come dalla stessa sempre falsamente sostenuto);
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- ha un tenore di vita molto alto (interventi chirurgici molto costosi, diversi viaggi in località esclusive soggiornando in hotel di lusso) come da fotografie che si allegano (doc. 3) e copia bonifici
( doc .4)
- non risultando essersi mai attivata e tantomeno mai provato -come avrebbe potuto e dovuto fare – di aver cercato un lavoro “regolare”, risultando in tutta evidenza connesso alla pendenza del procedimento divorzile, da cui la necessità di apparire disoccupata (e dunque indigente) proprio al solo fine di riuscire ad ottenere un assegno
Evidenzia il sig. che – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure – la CP_1 sig.ra ha una indubbia capacità lavorativa ed un lavoro che a tutt'oggi esercita ( pur nella Pt_1
difficoltà oggettiva di produrre documenti), non essendo plausibile che una donna, con titoli di studio, poliglotta, con maturata esperienza lavorativa in Paesi esteri, in buona salute, che continua a viaggiare molto, all'improvviso non possa essere più in grado di mantenersi , non potendo in alcun modo essere giustificato l'alto tenore di vita della stessa che ad oggi continua a sostenere.
Aggiunge il sig. che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la sig.ra CP_1 Pt_1
abbia sacrificato le proprie aspettative professionali a fronte di scelte condivise in ordine alla conduzione familiare in costanza di matrimonio, basandosi solo sulle dichiarazioni della stessa poiché ella, nel corso del matrimonio, ha continuato a svolgere attività professionali, anche su impulso del marito che si è prodigato nel cercarle diverse occasioni lavorative , avendo lo stesso precisato - circostanze mai contestate-che le precedenti attività lavorative svolte dall'appellante si erano concluse già prima del loro trasferimento in Cina e quindi ella non ha rinunciato ad alcun lavoro per seguire il marito non avendo, peraltro , la necessita di accudire figli.
Ed ancora : contrariamente a quanto afferma il giudice di prime cure, non è stata affatto raggiunta la prova in ordine al fatto che la cessazione delle attività lavorative della sig.ra fosse dovuta Pt_1
al concomitante trasferimento in Cina con il sig. circostanza rilevata anche CP_1 dall'escussione dei testi e che hanno di fatto confermato Testimone_1 Testimone_2 che l'appellante ha sempre posseduto capacità ed idoneità al lavoro, riferendo circostanze raccontate dalla stessa parte interessata (ammesso che siano veritiere) e non apprese per conoscenza diretta, non potendo assurgere ad elementi di difesa.
L'assenza di nesso causale tra la disparità reddituale dei coniugi (che deve comunque essere significativa) e le scelte di conduzione della vita familiare, già di per sé esclude il diritto a percepire un assegno divorzile in capo alla sig.ra Pt_1
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Sostiene l'appellato che il giudice di prime cure ha anche omesso di considerare che il suo contratto con la società IN EW PA non esiste più, trattandosi di un'attività di consulenza pregressa, non più in essere sin dal 28.02.2022 (cfr. doc. 17 fascicolo di primo grado) e che ad oggi lui vive solo di pensione, unica sua fonte di reddito, evidenziando che quanto riferito dai due testi Tes_3
, Presidente della Goglio S.p.a. e non può considerarsi sufficiente per
[...] Testimone_4 provare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro con IN EW PA che non esiste.
Ritiene il sig inammissibili e comunque infondati i motivi di appello proposti dalla CP_1
sig.ra che non censura alla sentenza di primo grado limitandosi solamente a ritenere il Pt_1
quantum genericamente iniquo ed insufficiente.
Conclude il sig. chiedendo CP_1
IN VIA PRINCIPALE di rigettare il ricorso dichiarandolo inammissibile a fronte della genericità dei motivi di appello di cui al ricorso;
IN VIA SUBORDINATA di rigettare il ricorso per infondatezza in fatto e diritto;
IN VIA INCIDENTALE in riforma dell'impugnata sentenza, revocare l'assegno divorzile disposto in favore della IG.ra disponendo la restituzione delle somme ad oggi percepite dalla in Pt_1 Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad euro 3.808,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA) per un totale di euro 5.556,33 euro, salva quella eventuale diversa somma ritenuta di diritto.
6. Con decreto presidenziale del 02.04.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 04.06.2025 differita poi, per legittimo impedimento del Presidente designato del Collegio, alla udienza del
01.07.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene, quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione rilevando, peraltro, che le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado – come nel caso de quo dalla sig.ra , devono ritenersi Pt_1
rinunciate a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata , così da esonerare il
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giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione ( Cass 16886/ 2016) .
Preliminarmente si ritiene di dover valutare l'eccezione dedotta dall'appellante nelle note depositate il 14.05.2025 ove è stato eccepita la violazione del divieto di “nova”, inammissibilità di nuove prove prodotte dall'appellato riferite alle produzioni documentali di cui ai docc. 2) “dichiarazione scritta dalla IG.ra ; doc 3) “fotografie IG.ra ; doc 4) “bonifici / Persona_1 Pt_1 Per_1 di rimborso spese anticipate” . Pt_1
Si ritiene infondata la contestazione poiché nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4 comma quindicesimo, della L. N. 898/197, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e della semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contradditorio delle parti…” ( in tal senso si veda Cass. ord. n.18532/2020, contra Cass. n.
12291/05).
La valutazione dei motivi proposti dalle parti tanto nell'appello principale quanto nell'appello incidentale possono essere valutati congiuntamente.
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso
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causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio”. (Cass., sez. un. N. 35385/2023).
Affinché il giudice riconosca il diritto all'assegno, l'ex coniuge che lo richiede deve provare rigorosamente la sussistenza congiunta di due condizioni:
• deve dimostrare di non avere mezzi economici propri (redditi da lavoro, rendite da patrimonio, altre fonti) che siano adeguati a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e un livello di autosufficienza economica, considerando il contesto sociale e la durata del matrimonio;
circostanza che, nel caso de quo, non è stata adeguatamente documentata dalla
; Pt_1
• deve dimostrare che questa mancanza di mezzi non dipende da una sua scelta o inerzia, ma dall'impossibilità oggettiva di procurarseli per ragioni che non dipendono dalla sua volontà; anche per tale circostanza non è stato adeguatamente documentato alcunché dalla Pt_1
essendosi limitata a provare solo il suo stato di disoccupazione .
Nell'ipotesi di assenza di uno dei due sopra indicati presupposti, l'assegno di divorzio – in funzione assistenziale- non è dovuto;
non basta essere semplicemente disoccupati ma è necessario che l'impossibilità di procurarsi il mezzo di sostentamento deve essere oggettiva ed incolpevole.
Ed ancora il giudice è tenuto a valutare se l'ex coniuge richiedente, in base alle sue concrete condizioni personali e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, sia effettivamente impossibilitato a lavorare e mantenersi.
I fattori oggettivi che possono giustificare l'impossibilità sono principalmente:
• età avanzata con conseguente difficoltà comprovata a reinserirsi nel mondo del lavoro;
• problemi di salute certificati che riducono significativamente o annullano la capacità lavorativa;
• mancanza di qualifiche e impossibilità di riqualificazione: ossia assenza di competenze spendibili sul mercato del lavoro attuale, unita a una dimostrata impossibilità (per età, salute, condizioni sociali) di acquisirle tramite formazione, nonostante l'impegno profuso;
• comprovata difficoltà a trovare occupazione in quel settore specifico o in quella zona geografica, nonostante una ricerca attiva e documentata;
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• necessità di dedicarsi a tempo pieno alla cura di figli minori o gravemente disabili, che impedisce oggettivamente lo svolgimento di un'attività lavorativa (questo fattore perde peso man mano che i figli crescono e diventano più autonomi, come nel caso della Cass.
10035/25 con figli adolescenti).
Non rientrano nell'impossibilità oggettiva: la mancanza di volontà di cercare lavoro, il rifiuto di offerte di lavoro congrue alle proprie capacità, l'inerzia prolungata, l'accontentarsi di vivere con aiuti esterni senza attivarsi.
Sulla base dei principi di diritto sopra indicati, si ritiene di non poter accogliere l'appello principale proposto dalla IG.ra di contro sussistono motivi per accogliere l'appello incidentale Pt_1
formulato dal sig. . CP_1
I i sigg.ri e hanno contratto matrimonio in IE, Florida (USA) in data 14 CP_1 Pt_1
aprile 2012 - sebbene la loro convivenza sia iniziata già nel 2011- e dalla loro unione non sono nati figli .
Nel 2016 la sig.ra ha proposto il ricorso per la separazione giudiziale al Tribunale di Pt_1
Varese che, con la sentenza n. 672/2018 pubblicata in data 13 settembre 2018, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha rigettato la domanda di addebito formulata dalla IG.ra ed ha posto a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 CP_1 moglie con il versamento dell'importo mensile di € 700,00.
A seguito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed all'esito dell'istruttoria di primo grado
è stato riscontrato che:
il sig. - pensionato dal 2019 – percepisce un emolumento pensionistico mensile di CP_1 circa € 3.100,00-3.200,00, - importo inferiore rispetto alla retribuzione che lo stesso percepiva all'epoca della separazione;
ha provato e documentato, dopo il suo pensionamento, di aver svolto per la società IN EW PA l'attività di consulenza – cessata il 28.02.2022- per la quale è stato remunerato con un compenso annuo di € 4.755,39 (cfr. doc. 17 fascicolo di primo grado) e che comunque la sua unica sua fonte di reddito è la sola pensione non essendo stato provata – dall'appellante – la prosecuzione della collaborazione sempre con la stessa società IN EW
PA . Vive tra l'Italia e la Cina – ove abita la sua compagna- è proprietario unitamente alle sorelle di un appartamento a Varese e versa mensilmente € 800,00 a titolo di assegno di divorzio alla sua prima moglie .
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La sig.ra oggi di anni 63 , abita ad Atene in un appartamento con la madre che sostiene il Pt_1 canone di locazione per l'importo mensile di € 700,00 ; non è proprietaria di alcun immobile;
è stato dimostrato che ella ha sicuramente qualifiche professionali , in virtù dei precedenti lavori svolti .
Ha documentato la sua posizione reddituale con la dichiarazione dei redditi persone fisiche del
2022 prodotti nella Repubblica EL si riporta l'immagine del documento tradotto con la dichiarazione dei redditi delle PERSONE FISICHE 2023 prodotti nella Repubblica EL si riporta l'immagine del documento tradotto
13 RG 267-2025
Dall'esame di entrambi i documenti sembra che la , nella Repubblica EL percepisca Pt_1
dei redditi e comunque ella non ha aggiornato, in pendenza del presente gravame , l'attualità dei redditi relativi all'anno 2024.
Il Tribunale ha ritenuto, avuto riguardo ai pochi anni di matrimonio, celebrato nell'aprile 2012 (il procedimento di separazione risulta introdotto già nel 2016), congruo riconoscere alla sig.ra Pt_1
un assegno divorzile pari ad euro 400,00 al mese, per consentirle il raggiungimento, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito in costanza di matrimonio alla realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell'ex marito, tenuto conto delle aspettative professionali dalla stessa sacrificate.
A parere di questa Corte , contrariamente da quanto motivato dal Tribunale :
A) non sussistono i presupposti per disporre in favore della il chiesto assegno divorzile, in Pt_1
funzione perequativa- compensativa ove si consideri :
- che la convivenza è durata un anno ed il matrimonio tra i coniugi è durato solo 4 anni (dal
2012 al 2016, data della separazione) ;
- che non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare ad opera della durante il matrimonio e l'anno di convivenza con il marito;
Pt_1
- che non è stato dimostrato che parte appellante, tenuto anche conto del periodo minimo di 5 anni tra convivenza e matrimonio, abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali avendo ella
14 RG 267-2025
lasciato il proprio lavoro, circostanza non contestata, già prima del matrimonio per poi seguire, nel
2011 in Cina il sig. con il quale si è sposata nel 2012; CP_1
B) non sussistono i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile in funzione Pt_1 assistenziale rilevando che la domanda dell'ex coniuge richiedente l'assegno non soddisfa le condizioni di legge ovvero : mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive .
La sig.ra che peraltro parla diverse lingue (lo spagnolo (madrelingua), il greco, l'inglese, Pt_1
l'italiano, il portoghese, e anche un comprensibile cinese come riferito dall'appellato – circostanza non contestata -, non ha provato , essendosi separata nell'anno 2016, - di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un'occupazione in linea con le sue competenze professionali avendo :
- lavorato per un noto musicista e pittore greco, quale International Representative, organizzando esposizioni nel Centro e Sud America, con introiti piuttosto alti.;
-collaborato con l'I.V.A.M. (Istituto Valenciano Arte Moderna di Valencia – Spagna);
- gestito anche un negozio all'interno di un Hotel 5 stelle sul mare ad Atene;
- lavorato per anni in grandi Hotel 5 stelle della costa attorno ad Atene, in qualità di manager.
Si deve osservare che non basta dichiarare di non lavorare per avere diritto all'assegno in funzione assistenziale , ma è necessario fornire con evidenza le azioni concrete poste in essere per la ricerca di un lavoro come: candidature inviate a diverse aziende, partecipazione a colloqui di lavoro ed iniziative di formazione professionale per aggiornare le proprie competenze .
La prova dell'impegno per la ricerca di un lavoro è fondamentale, il coniuge che chiede l'assegno non può limitarsi ad affermare di non trovare lavoro, ma deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottenerlo.
Ebbene nel caso de quo la sig.ra si è limitata a documentare : Pt_1
- di essere iscritta alla matricola dei disoccupati di OAED dal 09.05.2018 fino al 08.08.2018 ;
- di essere iscritta alla matricola dei disoccupati di OAED dal 09.05.2019 fino al 29.01.2021 per una disoccupazione continua riconosciuta di 20 mese;
- di essere iscritta alla matricola dei disoccupati di OAED dal 09.05.2019 fino al 07.12.2023 per una disoccupazione continua riconosciuta di 20 mese;
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- di essere iscritta alla matricola dei disoccupati di OAED dal 19/06/2024 al 16/04/2025,
circostanza riscontrabili dai certificati – tradotti – di iscrizione nel Registro disoccupati rilasciato dal Ministero del Lavoro e degli affari sociali Servizio pubblico per l'impiego della Repubblica
EL .
La sig.ra non ha assolutamente provato di essersi adoperata, sin da 2016 anno della Pt_1
separazione allorquando aveva 54 anni, per la ricerca di una occupazione in considerazione delle sue pregresse esperienze professionali parte delle quali svolte in epoca antecedente al matrimonio .
A parere di questa Corte , in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 3354 del 2025 il diritto al mantenimento non deve essere considerato automatico ma richiede una concreta ed attiva ricerca di lavoro da parte del richiedente che deve dimostrare come , nonostante gli sforzi, non riesca a trovare un'occupazione adeguata .
La capacità lavorativa è un criterio essenziale per determinare il diritto all'assegno.
È responsabilità del richiedente fornire prove di un'infruttuosa ricerca occupazionale;
spetta al richiedente dimostrare l'attivazione sul mercato del lavoro compatibile con le proprie capacità professionali in assenza di adeguati redditi propri;
per la Cassazione quindi le differenze reddituali non sono rilevanti se manca la prova della ricerca attiva di impiego poiché, dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, gli ex coniugi dovrebbero mirare a una propria autosufficienza economica.
Secondo la giurisprudenza più recente, il divorzio segna la fine del progetto di vita comune e l'inizio di percorsi individuali e quindi pur permanendo un dovere di solidarietà post-coniugale (che si manifesta con l'assegno solo se necessario), ciascun ex coniuge ha il dovere primario di attivarsi per essere economicamente autonomo, mettendo a frutto le proprie capacità lavorative e professionali
In conclusione sulla base di quanto sopra argomentato si ritiene di dover riformare la sentenza oggetto del presente gravame nella parte in cui il Tribunale di Varese, sulla base di quanto documentato dalle parti in primo grado, ha riconosciuto un assegno di divorzio in favore della sig.ra in assenza , proprio, di risultanze probatorie che ella avrebbe dovuto fornire , anche Pt_1
nel presente giudizio gravame, volte a dimostrare di essersi concretamente adoprata sin dal 2016 – anno della separazione - a reperire un' attività di lavoro al fine di raggiungere l'autosufficienza tenuto conto delle sue elevate competenze professionali.
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Si ritiene che non sussistono i presupposti per un riconoscimento, in favore della sig.ra Pt_1 dell'assegno di divorzio:
- né in funzione assistenziale non sussistendo una sua effettiva e concreta insufficienza economica;
- né in funzione compensativa – perequativa poiché non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare ad opera della durante il matrimonio e gli anni Pt_1
di convivenza con il sig. . CP_1
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.763/2024 resa dal Tribunale di Varese Parte_1 in composizione collegiale il 6/6/2024 e pubblicata il 03/08/2024 all'esito del giudizio rg n.
1754/2020 così decide:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla sig.ra ; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dal sig. e per l'effetto revoca Controparte_1
l'assegno di divorzio disposto in favore della sig.ra con Parte_1
decorrenza dalla domanda;
17 RG 267-2025
3) condanna la sig.ra alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore del sig. quantificate nell'importo di euro 3.966,00 oltre CP_1
15% per spese generali CPA ed Iva se dovuta;
3) si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano il 1 luglio 2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente
RA ON IO ZI
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. IO LAURENZI Presidente
dott.ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott.ssa RA CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 267-2025 in grado di appello, proposto con ricorso ex art. 473 bis. 30 c.p.c depositato il 30.01.2025
DA
), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22 gennaio 1962 e residente ad Atene, Grecia, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Donatella
OC e dall'Avv. Luigi Giorgio Palmisano del Foro di Milano, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 96, giusta procura alle liti allegata in atti .
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in via Ciro Menotti n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Cossi (C.F.
), con studio in Milano, via San Vincenzo n. 18/a presso il quale ha eletto C.F._3
domicilio, come da procura alle liti allegata in atti.
APPELLATO
1 RG 267-2025
Con l'intervento del PG
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.763/2024 resa dal Tribunale di Varese in composizione collegiale il 6/6/2024 e pubblicata il 03/08/2024 all'esito del giudizio rg n. 1754/2020
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, espletati i provvedimenti di rito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, in parziale riforma della
Sentenza n.763/2024 resa dal Tribunale di Varese in composizione collegiale il 6.6.2024, pubblicata il 03/08/2024 (RG n. 1754/2020) VOGLIA DISPORRE che il IGnor CP_1 corrisponda alla IGnora un assegno divorzile di € 2.500,00 mensile, Parte_1
ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, comunque superiore a quella disposta nella sentenza impugnata, rivalutabile secondo gli indici ISTAT costo della vita e da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dal 21 marzo 2022, data di pubblicazione della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto tra e in IE CP_1 Parte_1
(Florida) il 14.04.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese 2013 al
n. 30, Parte II, Serie C) ; CONFERMARE per il resto l'impugnata sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova e con i testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma, 2 e 3 c.p.c. .
2. Ordinare a ex art. 210 c.p.c. la CP_1
produzione integrale delle bollette degli ultimi sei anni relative alle utenze della casa ove dichiara di risiedere in Varese, Via Ciro Menotti 28 ;
3. Ordinare a ex art. 210 c.p.c. CP_1
l'esibizione del contratto di collaborazione sottoscritto con la società Hangzhou IN Packaging
EW Technical Director Of Materials Co., Ltd o altre società straniere.
4. Ordinare a CP_1
ex art. 210 c.p.c. la produzione integrale delle ultime tre dichiarazioni dei redditi. 5.
[...]
Ordinare a ex art. 210 c.p.c la produzione di copia autenticata da un Notaio del CP_1
suo passaporto;
6. Disporre indagini di Polizia Tributaria, sin dal 2012, allo scopo di accertare in
Italia ed all'estero la capacità reddituale del signor acquisendo documentazione CP_1
sui redditi, patrimonio, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi, titoli, acquisti e vendite di beni immobili, movimentazioni intervenute sui conti correnti bancari, deposito titoli e quant'altro posseduto personalmente e indirettamente attraverso società fiduciarie, trust, prestanome o altri soggetti, persone fisiche e giuridiche in Italia e all'estero.
7. Dare ordine all'Agenzia dell'Entrate, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di rilascio di ogni informativa, in relazione alla entità reddituale del signor e relative dichiarazioni dei redditi dal 2012 ad CP_1 oggi.
8. Disporre l'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso la Centrale
2 RG 267-2025
Rischi della Banca d'Italia sulla posizione bancaria e finanziaria complessivamente tenuta dal signor .
9. Disporre l'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. CP_1 presso l'Ufficio Istituto Cambi relativamente a tutte le operazioni effettuate dal signor CP_1
. Disporre, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., 155 quinques e sexies disp. Att c.p.c. e dell'art.
[...]
19 comma 6 L. 162/2014, che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Varese acceda alle seguenti
Banche Dati: Anagrafe Tributaria, Anagrafe dei rapporti finanziari, Catasto del Comune di Varese
e Conservatoria, Ufficio del Registro, Agenzia delle Entrate, e comunque a tutte le Banche Dati indicate nell'art. 7 del DPR 605/1973 e a quelle che saranno individuate con il decreto ministeriale di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c., acquisendo tutte le informazioni rilevanti (e, comunque sia, almeno le seguenti informazioni: indicazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione con qualsiasi soggetto terzo, rapporti di conto corrente e deposito titoli o conti titoli, rapporti finanziari secondo quanto indicato nel DPR 605/1073) riferiti al signor , per il periodo dal 1° CP_1 gennaio 2012 alla data di evasione dell'ordine, ordinando il deposito del relativo processo verbale.
11. Ordinare al signor ex art. 210 c.p.c. la produzione integrale: degli estratti CP_1 conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD, CARTASI', AMERICAN EXPRESS,
DINERS e altre allo stesso intestate e/o dallo stesso utilizzate, seppur cointestate o con delega ad operare, dal mese di gennaio 2012 ad oggi;
degli estratti conto corrente bancari, conto titoli, esistenti od estinti riconducibili allo stesso, mandati fiduciari con indicazione del beneficiario o effettivo titolare, anche cointestati o con delega alle operazioni, a far data dal gennaio 2012, in
Italia e all'estero; degli estratti conti della di categoria, relativi alla sua Controparte_2
posizione contributiva;
delle azioni, obbligazioni, fondi sottoscritti dallo stesso, in Italia ed all'estero. 12. Ordinare al signor l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. di una CP_1
«dichiarazione sostitutiva di atto notorio» in cui dovranno essere indicate: a) l'attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione...) in Italia e all'estero; b) redditi netti annui relativi agli ultimi sei anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei anni in Italia e all'estero; c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni edificabili), l'anno di acquisto,
l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) in Italia o all'estero; d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto); f) spese per mutui e finanziamenti con
l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi o ricreativi. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze del grado e distrazione delle somme a favore degli avvocati antistatari.
3 RG 267-2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
IN VIA PRINCIPALE -Rigettare il ricorso dichiarandolo inammissibile a fronte della genericità dei motivi di appello di cui al ricorso;
IN VIA SUBORDINATA -Rigettare il ricorso per infondatezza in fatto e diritto;
IN VIA INCIDENTALE-in riforma dell'impugnata sentenza, revocare l'assegno divorzile disposto in favore della IG.ra disponendo la restituzione delle somme ad oggi Pt_1
percepite dalla in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad euro 3.808,00 oltre Pt_1
spese generali al 15%, IVA e CPA) per un totale di euro 5.556,33 euro, salva quella eventuale diversa somma ritenuta di diritto. - Con condanna in ogni caso alle spese di giudizio di primo e secondo grado, secondo equità
CONCLUSIONI DEL PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il IG , con ricorso depositato il 27.102020 ha adito il Tribunale di CP_1
Varese chiedendo :
A) di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra in Parte_1
IE (Florida) il 14.04.2012 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
2013 al n. 30, Parte II, Serie C);
B) disporre la revoca del contributo a titolo di mantenimento della moglie, fin dall'udienza
Presidenziale.
2. Si è costituita la sig.ra che , nell'aderire alla richiesta di Parte_1
scioglimento del matrimonio avvenuto con il IG. , ha formulato richiesta per il CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo che verrà ritenuto di giustizia e, comunque, non inferiore a € 2.500,00 mensili , rivalutabile secondo gli indici ISTAT costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese .
3. Il Tribunale di Varese, con sentenza non definitiva n. 323/2022 pubblicata il 21.03.2022, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CP_1 Parte_1
in IE (Florida) il 14.04.2012 e , con separata ordinanza emessa in pari data, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande
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accessorie svolte dalle parti;
istruita la causa anche mediante l'espletamento di prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. , il Tribunale di Varese ha così statuito
1. dispone che versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'importo di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile;
2. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2;
3. condanna alla rifusione in favore di della residua CP_1 Parte_1
metà delle spese di lite, pari ad euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Avverso la sentenza n.763/2024 pubblicata il 03.08.2025 dal Tribunale di Varese la sig.ra ha proposto appello lamentando: Parte_1
A) rilevante incongruenza e contraddittorietà fra il percorso logico/argomentativo della decisione e la statuizione relativa alla liquidazione dell'assegno divorzile in € 400,00 mensili.
Conseguentemente Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 circa la determinazione dell'assegno divorzile;
Omessa valutazione del contegno processuale del sig.
ai sensi dell'art. 116 c.p.c. CP_1
Sul motivo sostiene l'appellante che, la misura dell'assegno divorzile liquidato, appare incongruente con le pur condivisibili considerazioni svolte dal Tribunale di Varese, poiché quanto determinato viene troppo sbrigativamente, immotivatamente ed incomprensibilmente limitata in €
400,00 mensili quale importo che risulta visibilmente incoerente con i criteri richiamati dall'art. 5, comma 6 della norma di riferimento (legge n. 898/1970)
Con riguardo alla sua condizione finanziaria la afferma che il Tribunale ha dapprima Pt_1
correttamente argomentato, asserendo che:
- ella versa in oggettiva ed irreversibile condizione di precarietà ;
- la sussistenza tra le parti di uno squilibrio economico è riconducibile alle scelte relative all'indirizzo della vita familiare assunte in modo condiviso dai coniugi in costanza di matrimonio;
- la cessazione delle attività professionali da parte sua sia riconducibile alla scelta dei coniugi di trasferirsi in un altro continente per la nuova avventura professionale del marito”.
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- la rilevanza della convivenza prematrimoniale sin dal 2005 ( Cass SS UU n. 35385/2023) al fine dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, avente una funzione assistenziale ed in pari misura perequativa e compensativa;
salvo poi non svolgere accurata valutazione , ai fini liquidatori, del contegno processuale del sig.
, manifestamente improntato all'occultamento delle proprie fonti di reddito, del CP_1
documento contrattuale da lui esibito in giudizio, a tenore del quale il suo rapporto di collaborazione con la società cinese IN sarebbe remunerato con l'improbabile corrispettivo annuo di 35.000 RMB, pari a circa € 4.400 annui, dunque meno di € 400,00 mensili per lo svolgimento di ruolo apicale all'interno dell'azienda ovvero direttore tecnico, dunque dirigente.
A parere dell'appellante se da un lato il Tribunale argomenta (correttamente) operando coerenti valutazioni in merito al contegno processuale dell'attore, d'altro canto il Giudice di prime cure smentisce se stesso allorché procede alla determinazione del dovuto.
Sostiene ancora l'appellante che vi è stata da parte del Giudice di primo grado una inadeguata valutazione, ai fini liquidatori, della pacifica ed indiscussa convivenza prematrimoniale intercorsa tra le parti processuali e della sua impossibilità ad essere ricollocata nel mondo del lavoro.
Conclude chiedendo un assegno divorzile di € 2.500,00 o una diversa somma ritenuta di giustizia, comunque superiore a quella disposta nella sentenza impugnata, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 21 marzo 2022, e chiede ammettersi prova per testi e di ordinare a ex art. 210 c.p.c. : CP_1
1. la produzione integrale delle bollette degli ultimi sei anni relative alle utenze della casa ove dichiara di risiedere in Varese;
2. Esibire il contratto di collaborazione sottoscritto con la società
Hangzhou IN Packaging EW Technical Director Of Materials Co., Ltd o altre società straniere;
.
3. di produrre copia integrale delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
4. la produzione di copia autenticata da un Notaio del suo passaporto;
5. disporre indagini di Polizia Tributaria, sin dal 2012, allo scopo di accertare in Italia ed all'estero la capacità reddituale del signor CP_1
; 6 dare ordine all'Agenzia dell'Entrate, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di rilascio di ogni
[...]
informativa, in relazione alla entità reddituale del signor e relative dichiarazioni dei CP_1 redditi dal 2012 ad oggi. ;
7. disporre l'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia sulla posizione bancaria e finanziaria complessivamente tenuta dal signor;
8 disporre l'acquisizione di informazioni, ai CP_1 sensi dell'art. 213 c.p.c. presso l'Ufficio Istituto Cambi relativamente a tutte le operazioni effettuate dal signor;
9. disporre, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., 155 quinques e sexies disp. CP_1
6 RG 267-2025
Att c.p.c. e dell'art. 19 comma 6 L. 162/2014, che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Varese acceda alle seguenti Banche Dati: Anagrafe Tributaria, Anagrafe dei rapporti finanziari, Catasto del
Comune di Varese e Conservatoria, Ufficio del Registro, Agenzia delle Entrate, e comunque a tutte le Banche Dati indicate nell'art. 7 del DPR 605/1973 e a quelle che saranno individuate con il decreto ministeriale di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c., acquisendo tutte le informazioni rilevanti;
10 ordinare al signor ex art. 210 c.p.c. la produzione integrale: degli CP_1 estratti conto relativi alle carte di credito VISA, MASTERCARD, CARTASI', AMERICAN
EXPRESS, DINERS e altre allo stesso intestate e/o dallo stesso utilizzate, seppur cointestate o con delega ad operare, dal mese di gennaio 2012 ad oggi;
degli estratti conto corrente bancari, conto titoli, esistenti od estinti riconducibili allo stesso, mandati fiduciari con indicazione del beneficiario o effettivo titolare, anche cointestati o con delega alle operazioni, a far data dal gennaio 2012, in
Italia e all'estero; degli estratti conti della di categoria, relativi alla sua Controparte_2
posizione contributiva;
delle azioni, obbligazioni, fondi sottoscritti dallo stesso, in Italia ed all'estero. 11. 0rdinare al signor l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. di una CP_1
«dichiarazione sostitutiva di atto notorio» in cui dovranno essere indicate: a) l'attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, in Italia e all'estero.
5. Si è costituito il sig. il quale, nel contestare i motivi di dedotti dalla sig.ra ha CP_1 Pt_1
proposto appello incidentale nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in capo alla stessa un assegno divorzile ritenendo insussistenti i presupposti per l'erronea valutazione delle prove.
A fondamento dell'appello incidentale, produce una dichiarazione scritta (con annessa traduzione giurata) della IG.ra amica della IG.ra sin dal 1982, a lui trasmessa per fatti Persona_1 Pt_1
anche successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado (doc. 2), la quale smentisce sonoramente la ridotta capacità economica-reddituale che la ha voluto offrire nel giudizio Pt_1 di primo grado, ove si sarebbe sempre dichiarata inoccupata e priva di entrate;
quindi l'appellato indica a teste la signora per la conferma della veridicità e del contenuto del Persona_1
documento dalla stessa a lui inviato, con la quale viene offerta -in aggiunta alle prove già prodotte nel ricorso in primo grado - una chiara rappresentazione di quella che è la reale situazione economica della e conseguente tenore di vita, tutt'altro che di indigenza atteso che ella : Pt_1
- svolge attività lavorativa retribuita in nero;
- convive con un nuovo compagno in altra abitazione (e non in quella della madre come dalla stessa sempre falsamente sostenuto);
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- ha un tenore di vita molto alto (interventi chirurgici molto costosi, diversi viaggi in località esclusive soggiornando in hotel di lusso) come da fotografie che si allegano (doc. 3) e copia bonifici
( doc .4)
- non risultando essersi mai attivata e tantomeno mai provato -come avrebbe potuto e dovuto fare – di aver cercato un lavoro “regolare”, risultando in tutta evidenza connesso alla pendenza del procedimento divorzile, da cui la necessità di apparire disoccupata (e dunque indigente) proprio al solo fine di riuscire ad ottenere un assegno
Evidenzia il sig. che – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure – la CP_1 sig.ra ha una indubbia capacità lavorativa ed un lavoro che a tutt'oggi esercita ( pur nella Pt_1
difficoltà oggettiva di produrre documenti), non essendo plausibile che una donna, con titoli di studio, poliglotta, con maturata esperienza lavorativa in Paesi esteri, in buona salute, che continua a viaggiare molto, all'improvviso non possa essere più in grado di mantenersi , non potendo in alcun modo essere giustificato l'alto tenore di vita della stessa che ad oggi continua a sostenere.
Aggiunge il sig. che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la sig.ra CP_1 Pt_1
abbia sacrificato le proprie aspettative professionali a fronte di scelte condivise in ordine alla conduzione familiare in costanza di matrimonio, basandosi solo sulle dichiarazioni della stessa poiché ella, nel corso del matrimonio, ha continuato a svolgere attività professionali, anche su impulso del marito che si è prodigato nel cercarle diverse occasioni lavorative , avendo lo stesso precisato - circostanze mai contestate-che le precedenti attività lavorative svolte dall'appellante si erano concluse già prima del loro trasferimento in Cina e quindi ella non ha rinunciato ad alcun lavoro per seguire il marito non avendo, peraltro , la necessita di accudire figli.
Ed ancora : contrariamente a quanto afferma il giudice di prime cure, non è stata affatto raggiunta la prova in ordine al fatto che la cessazione delle attività lavorative della sig.ra fosse dovuta Pt_1
al concomitante trasferimento in Cina con il sig. circostanza rilevata anche CP_1 dall'escussione dei testi e che hanno di fatto confermato Testimone_1 Testimone_2 che l'appellante ha sempre posseduto capacità ed idoneità al lavoro, riferendo circostanze raccontate dalla stessa parte interessata (ammesso che siano veritiere) e non apprese per conoscenza diretta, non potendo assurgere ad elementi di difesa.
L'assenza di nesso causale tra la disparità reddituale dei coniugi (che deve comunque essere significativa) e le scelte di conduzione della vita familiare, già di per sé esclude il diritto a percepire un assegno divorzile in capo alla sig.ra Pt_1
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Sostiene l'appellato che il giudice di prime cure ha anche omesso di considerare che il suo contratto con la società IN EW PA non esiste più, trattandosi di un'attività di consulenza pregressa, non più in essere sin dal 28.02.2022 (cfr. doc. 17 fascicolo di primo grado) e che ad oggi lui vive solo di pensione, unica sua fonte di reddito, evidenziando che quanto riferito dai due testi Tes_3
, Presidente della Goglio S.p.a. e non può considerarsi sufficiente per
[...] Testimone_4 provare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro con IN EW PA che non esiste.
Ritiene il sig inammissibili e comunque infondati i motivi di appello proposti dalla CP_1
sig.ra che non censura alla sentenza di primo grado limitandosi solamente a ritenere il Pt_1
quantum genericamente iniquo ed insufficiente.
Conclude il sig. chiedendo CP_1
IN VIA PRINCIPALE di rigettare il ricorso dichiarandolo inammissibile a fronte della genericità dei motivi di appello di cui al ricorso;
IN VIA SUBORDINATA di rigettare il ricorso per infondatezza in fatto e diritto;
IN VIA INCIDENTALE in riforma dell'impugnata sentenza, revocare l'assegno divorzile disposto in favore della IG.ra disponendo la restituzione delle somme ad oggi percepite dalla in Pt_1 Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad euro 3.808,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA) per un totale di euro 5.556,33 euro, salva quella eventuale diversa somma ritenuta di diritto.
6. Con decreto presidenziale del 02.04.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 04.06.2025 differita poi, per legittimo impedimento del Presidente designato del Collegio, alla udienza del
01.07.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene, quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione rilevando, peraltro, che le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado – come nel caso de quo dalla sig.ra , devono ritenersi Pt_1
rinunciate a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata , così da esonerare il
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giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione ( Cass 16886/ 2016) .
Preliminarmente si ritiene di dover valutare l'eccezione dedotta dall'appellante nelle note depositate il 14.05.2025 ove è stato eccepita la violazione del divieto di “nova”, inammissibilità di nuove prove prodotte dall'appellato riferite alle produzioni documentali di cui ai docc. 2) “dichiarazione scritta dalla IG.ra ; doc 3) “fotografie IG.ra ; doc 4) “bonifici / Persona_1 Pt_1 Per_1 di rimborso spese anticipate” . Pt_1
Si ritiene infondata la contestazione poiché nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4 comma quindicesimo, della L. N. 898/197, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e della semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contradditorio delle parti…” ( in tal senso si veda Cass. ord. n.18532/2020, contra Cass. n.
12291/05).
La valutazione dei motivi proposti dalle parti tanto nell'appello principale quanto nell'appello incidentale possono essere valutati congiuntamente.
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso
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causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio”. (Cass., sez. un. N. 35385/2023).
Affinché il giudice riconosca il diritto all'assegno, l'ex coniuge che lo richiede deve provare rigorosamente la sussistenza congiunta di due condizioni:
• deve dimostrare di non avere mezzi economici propri (redditi da lavoro, rendite da patrimonio, altre fonti) che siano adeguati a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e un livello di autosufficienza economica, considerando il contesto sociale e la durata del matrimonio;
circostanza che, nel caso de quo, non è stata adeguatamente documentata dalla
; Pt_1
• deve dimostrare che questa mancanza di mezzi non dipende da una sua scelta o inerzia, ma dall'impossibilità oggettiva di procurarseli per ragioni che non dipendono dalla sua volontà; anche per tale circostanza non è stato adeguatamente documentato alcunché dalla Pt_1
essendosi limitata a provare solo il suo stato di disoccupazione .
Nell'ipotesi di assenza di uno dei due sopra indicati presupposti, l'assegno di divorzio – in funzione assistenziale- non è dovuto;
non basta essere semplicemente disoccupati ma è necessario che l'impossibilità di procurarsi il mezzo di sostentamento deve essere oggettiva ed incolpevole.
Ed ancora il giudice è tenuto a valutare se l'ex coniuge richiedente, in base alle sue concrete condizioni personali e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, sia effettivamente impossibilitato a lavorare e mantenersi.
I fattori oggettivi che possono giustificare l'impossibilità sono principalmente:
• età avanzata con conseguente difficoltà comprovata a reinserirsi nel mondo del lavoro;
• problemi di salute certificati che riducono significativamente o annullano la capacità lavorativa;
• mancanza di qualifiche e impossibilità di riqualificazione: ossia assenza di competenze spendibili sul mercato del lavoro attuale, unita a una dimostrata impossibilità (per età, salute, condizioni sociali) di acquisirle tramite formazione, nonostante l'impegno profuso;
• comprovata difficoltà a trovare occupazione in quel settore specifico o in quella zona geografica, nonostante una ricerca attiva e documentata;
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• necessità di dedicarsi a tempo pieno alla cura di figli minori o gravemente disabili, che impedisce oggettivamente lo svolgimento di un'attività lavorativa (questo fattore perde peso man mano che i figli crescono e diventano più autonomi, come nel caso della Cass.
10035/25 con figli adolescenti).
Non rientrano nell'impossibilità oggettiva: la mancanza di volontà di cercare lavoro, il rifiuto di offerte di lavoro congrue alle proprie capacità, l'inerzia prolungata, l'accontentarsi di vivere con aiuti esterni senza attivarsi.
Sulla base dei principi di diritto sopra indicati, si ritiene di non poter accogliere l'appello principale proposto dalla IG.ra di contro sussistono motivi per accogliere l'appello incidentale Pt_1
formulato dal sig. . CP_1
I i sigg.ri e hanno contratto matrimonio in IE, Florida (USA) in data 14 CP_1 Pt_1
aprile 2012 - sebbene la loro convivenza sia iniziata già nel 2011- e dalla loro unione non sono nati figli .
Nel 2016 la sig.ra ha proposto il ricorso per la separazione giudiziale al Tribunale di Pt_1
Varese che, con la sentenza n. 672/2018 pubblicata in data 13 settembre 2018, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha rigettato la domanda di addebito formulata dalla IG.ra ed ha posto a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 CP_1 moglie con il versamento dell'importo mensile di € 700,00.
A seguito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed all'esito dell'istruttoria di primo grado
è stato riscontrato che:
il sig. - pensionato dal 2019 – percepisce un emolumento pensionistico mensile di CP_1 circa € 3.100,00-3.200,00, - importo inferiore rispetto alla retribuzione che lo stesso percepiva all'epoca della separazione;
ha provato e documentato, dopo il suo pensionamento, di aver svolto per la società IN EW PA l'attività di consulenza – cessata il 28.02.2022- per la quale è stato remunerato con un compenso annuo di € 4.755,39 (cfr. doc. 17 fascicolo di primo grado) e che comunque la sua unica sua fonte di reddito è la sola pensione non essendo stato provata – dall'appellante – la prosecuzione della collaborazione sempre con la stessa società IN EW
PA . Vive tra l'Italia e la Cina – ove abita la sua compagna- è proprietario unitamente alle sorelle di un appartamento a Varese e versa mensilmente € 800,00 a titolo di assegno di divorzio alla sua prima moglie .
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La sig.ra oggi di anni 63 , abita ad Atene in un appartamento con la madre che sostiene il Pt_1 canone di locazione per l'importo mensile di € 700,00 ; non è proprietaria di alcun immobile;
è stato dimostrato che ella ha sicuramente qualifiche professionali , in virtù dei precedenti lavori svolti .
Ha documentato la sua posizione reddituale con la dichiarazione dei redditi persone fisiche del
2022 prodotti nella Repubblica EL si riporta l'immagine del documento tradotto con la dichiarazione dei redditi delle PERSONE FISICHE 2023 prodotti nella Repubblica EL si riporta l'immagine del documento tradotto
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Dall'esame di entrambi i documenti sembra che la , nella Repubblica EL percepisca Pt_1
dei redditi e comunque ella non ha aggiornato, in pendenza del presente gravame , l'attualità dei redditi relativi all'anno 2024.
Il Tribunale ha ritenuto, avuto riguardo ai pochi anni di matrimonio, celebrato nell'aprile 2012 (il procedimento di separazione risulta introdotto già nel 2016), congruo riconoscere alla sig.ra Pt_1
un assegno divorzile pari ad euro 400,00 al mese, per consentirle il raggiungimento, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito in costanza di matrimonio alla realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell'ex marito, tenuto conto delle aspettative professionali dalla stessa sacrificate.
A parere di questa Corte , contrariamente da quanto motivato dal Tribunale :
A) non sussistono i presupposti per disporre in favore della il chiesto assegno divorzile, in Pt_1
funzione perequativa- compensativa ove si consideri :
- che la convivenza è durata un anno ed il matrimonio tra i coniugi è durato solo 4 anni (dal
2012 al 2016, data della separazione) ;
- che non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare ad opera della durante il matrimonio e l'anno di convivenza con il marito;
Pt_1
- che non è stato dimostrato che parte appellante, tenuto anche conto del periodo minimo di 5 anni tra convivenza e matrimonio, abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali avendo ella
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lasciato il proprio lavoro, circostanza non contestata, già prima del matrimonio per poi seguire, nel
2011 in Cina il sig. con il quale si è sposata nel 2012; CP_1
B) non sussistono i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile in funzione Pt_1 assistenziale rilevando che la domanda dell'ex coniuge richiedente l'assegno non soddisfa le condizioni di legge ovvero : mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive .
La sig.ra che peraltro parla diverse lingue (lo spagnolo (madrelingua), il greco, l'inglese, Pt_1
l'italiano, il portoghese, e anche un comprensibile cinese come riferito dall'appellato – circostanza non contestata -, non ha provato , essendosi separata nell'anno 2016, - di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un'occupazione in linea con le sue competenze professionali avendo :
- lavorato per un noto musicista e pittore greco, quale International Representative, organizzando esposizioni nel Centro e Sud America, con introiti piuttosto alti.;
-collaborato con l'I.V.A.M. (Istituto Valenciano Arte Moderna di Valencia – Spagna);
- gestito anche un negozio all'interno di un Hotel 5 stelle sul mare ad Atene;
- lavorato per anni in grandi Hotel 5 stelle della costa attorno ad Atene, in qualità di manager.
Si deve osservare che non basta dichiarare di non lavorare per avere diritto all'assegno in funzione assistenziale , ma è necessario fornire con evidenza le azioni concrete poste in essere per la ricerca di un lavoro come: candidature inviate a diverse aziende, partecipazione a colloqui di lavoro ed iniziative di formazione professionale per aggiornare le proprie competenze .
La prova dell'impegno per la ricerca di un lavoro è fondamentale, il coniuge che chiede l'assegno non può limitarsi ad affermare di non trovare lavoro, ma deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottenerlo.
Ebbene nel caso de quo la sig.ra si è limitata a documentare : Pt_1
- di essere iscritta alla matricola dei disoccupati di OAED dal 09.05.2018 fino al 08.08.2018 ;
- di essere iscritta alla matricola dei disoccupati di OAED dal 09.05.2019 fino al 29.01.2021 per una disoccupazione continua riconosciuta di 20 mese;
- di essere iscritta alla matricola dei disoccupati di OAED dal 09.05.2019 fino al 07.12.2023 per una disoccupazione continua riconosciuta di 20 mese;
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- di essere iscritta alla matricola dei disoccupati di OAED dal 19/06/2024 al 16/04/2025,
circostanza riscontrabili dai certificati – tradotti – di iscrizione nel Registro disoccupati rilasciato dal Ministero del Lavoro e degli affari sociali Servizio pubblico per l'impiego della Repubblica
EL .
La sig.ra non ha assolutamente provato di essersi adoperata, sin da 2016 anno della Pt_1
separazione allorquando aveva 54 anni, per la ricerca di una occupazione in considerazione delle sue pregresse esperienze professionali parte delle quali svolte in epoca antecedente al matrimonio .
A parere di questa Corte , in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 3354 del 2025 il diritto al mantenimento non deve essere considerato automatico ma richiede una concreta ed attiva ricerca di lavoro da parte del richiedente che deve dimostrare come , nonostante gli sforzi, non riesca a trovare un'occupazione adeguata .
La capacità lavorativa è un criterio essenziale per determinare il diritto all'assegno.
È responsabilità del richiedente fornire prove di un'infruttuosa ricerca occupazionale;
spetta al richiedente dimostrare l'attivazione sul mercato del lavoro compatibile con le proprie capacità professionali in assenza di adeguati redditi propri;
per la Cassazione quindi le differenze reddituali non sono rilevanti se manca la prova della ricerca attiva di impiego poiché, dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, gli ex coniugi dovrebbero mirare a una propria autosufficienza economica.
Secondo la giurisprudenza più recente, il divorzio segna la fine del progetto di vita comune e l'inizio di percorsi individuali e quindi pur permanendo un dovere di solidarietà post-coniugale (che si manifesta con l'assegno solo se necessario), ciascun ex coniuge ha il dovere primario di attivarsi per essere economicamente autonomo, mettendo a frutto le proprie capacità lavorative e professionali
In conclusione sulla base di quanto sopra argomentato si ritiene di dover riformare la sentenza oggetto del presente gravame nella parte in cui il Tribunale di Varese, sulla base di quanto documentato dalle parti in primo grado, ha riconosciuto un assegno di divorzio in favore della sig.ra in assenza , proprio, di risultanze probatorie che ella avrebbe dovuto fornire , anche Pt_1
nel presente giudizio gravame, volte a dimostrare di essersi concretamente adoprata sin dal 2016 – anno della separazione - a reperire un' attività di lavoro al fine di raggiungere l'autosufficienza tenuto conto delle sue elevate competenze professionali.
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Si ritiene che non sussistono i presupposti per un riconoscimento, in favore della sig.ra Pt_1 dell'assegno di divorzio:
- né in funzione assistenziale non sussistendo una sua effettiva e concreta insufficienza economica;
- né in funzione compensativa – perequativa poiché non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare ad opera della durante il matrimonio e gli anni Pt_1
di convivenza con il sig. . CP_1
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.763/2024 resa dal Tribunale di Varese Parte_1 in composizione collegiale il 6/6/2024 e pubblicata il 03/08/2024 all'esito del giudizio rg n.
1754/2020 così decide:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla sig.ra ; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dal sig. e per l'effetto revoca Controparte_1
l'assegno di divorzio disposto in favore della sig.ra con Parte_1
decorrenza dalla domanda;
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3) condanna la sig.ra alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore del sig. quantificate nell'importo di euro 3.966,00 oltre CP_1
15% per spese generali CPA ed Iva se dovuta;
3) si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano il 1 luglio 2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente
RA ON IO ZI
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