Articolo 4 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 3Articolo 5
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21 febbraio 1986
Art. 4.
Nei casi di morte, a decorrere dal 1 gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilita' e' determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986
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