Art. 4.
Nei casi di morte, a decorrere dal 1 gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilita' e' determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.
Nei casi di morte, a decorrere dal 1 gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilita' e' determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.