Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 554 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
e rapp.ti e difesi dall'avv. Lucia Rambone presso cui el.te dom.to in Parte_1 Parte_2
Quarto via Grotta del sole 4
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Gianlivio Fasciano presso cui el.te dom.ta in Napoli alla via Medina Controparte_1
40
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 14.3.2023, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza 1037 del
Tribunale di Napoli del 15.02.2023 che aveva rigettato la loro domanda di condanna dell'appellata al giusto accantonamento annuale del Tfr derivante dal compenso per il lavoro notturno e per il lavoro festivo da includere nel calcolo della retribuzione da considerare quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del Tfr .
Con il primo motivo di appello gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto che il lavoratore non avesse provato il lavoro notturno svolto con le modalità previste dall'art. 71 punto 7. Tale norma prevede che “ il compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50 % dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese” .
La sentenza era altresì errata nella parte in cui non aveva ricompreso nella base imponibile utile per il Tfr il lavoro festivo come prevede il punto 20 dell'art. 71 prima citato del ccnl in quanto ad avviso del Giudice il lavoro festivo non era ricompreso mentre la domanda era volta ad ottenere il calcolo del lavoro festivo svolto durante una prestazione di lavoro notturno e come tale andava calcolato nella base imponibile.
L'ultimo errore era consistito nell' aver il Giudice considerato un pagamento rateale delle somme del Tfr mentre in realtà il pagamento aveva riguardato un'unica rata né vi è prova del versamento della differenza né alla Tesoreria né al Fondo complementare.
Si costituiva la società ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza appellata.
All'esito dell'udienza tenutasi secondo le regole di cui all'art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
In primo luogo la sentenza va confermata in ordine al lavoro festivo. Il comma 2 dell'art. 71 del ccnl indica le voci retributive che costituiscono la base imponibile si cui calcolare la quota annuale di accantonamento del
Tfr per i lavoratori assunti da maggio 2008 e quindi anche l'attuale appellante e non ricomprende il lavoro festivo. Le voci sono tassative e l'argomento della parte appellante non è convincente circa l'inclusione del lavoro festivo notturno perché le due voci sono distinte e separate e non possono essere cumulate. Quindi il lavoro festivo comunque reso non entra nella base imponibile anche se prestato durante le ore notturne per i lavoratori come gli appellanti assunti dopo il maggio 2008.
Circa il lavoro notturno, questa Corte ritiene che la prova , cui era onerato il lavoratore, di aver svolto lavoro notturno nella misura del 50 % delle ore mensili non sia stata fornita per chiedere un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga.
Il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore è generico e astratto e non è conforme alla clausola CP_ contrattuale. Dividere per due le ore che l 'azienda aveva denunciato all' non è affatto corretto perché le uniche ore da prendere in considerazione sono quelle notturne e poi verificare se nel monte ore mensile esse raggiungano la percentuale del 50 % .
L' allegazione e prova delle ore di notturno effettivamente svolte nella percentuale richiesta in più rispetto a quelle riconosciute da datore di lavoro nel mese non sono state offerte né lo si desume dalle buste paga che invece prevedevano l' accantonamento delle somme per il Tfr nei mesi in cui tale percentuale con era stata raggiunta e indicavano anche la quota accantonata.
Per questa ragione nessuna ctu può essere affidata se la prova di aver svolto un orario notturno nella misura richiesta dal ccnl per i mesi non riconosciuti dalla stessa azienda non è stata offerta .
Infine la somma accantonata a seguito dell'accordo sindacale era stata indicata nella busta paga di marzo
2015 non contestata dal lavoratore. La somma è stata poi effettivamente versata al Fondo e la prova è stata fornita con il documento in atti della busta paga e dei versamenti al . Ora in assenza di una CP_3 contestazione specifica circa la falsità della busta paga del marzo 2015 contenente la somma da accantonare per il Tfr a seguito dell'accordo sindacale il giudice non può ritenere non versata tale somma . La somma versata era quella stabilita negli accordi e anche su questo punto nessuna prova di una diversa somma come dovuta ha offerto il lavoratore .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1500,00 oltre iva e cpa e rimborso spese;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n.
228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 20.5.2025
Il Presidente rel