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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 540/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
FORMICA FELICE e , con elezione di domicilio in via ten vasco 4 70043
Monopoli ITALIA presso l'avv. FORMICA FELICE;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAFAGNA PAOLO e , con elezione di domicilio in viale papa giovanni XXIII 203 bari, presso l'avv. CAFAGNA PAOLO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 02/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 6 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 02.01.2019, la Controparte_1
conveniva in giudizio la (ora lamentando Controparte_2 Controparte_3
l'inadempimento contrattuale relativo alla mancata tempestiva consegna di un plico contenente un'offerta di partecipazione ad una gara d'appalto indetta dalla società Parte_1
In particolare, l'attrice esponeva che:
- in data 29.01.2018 aveva affidato alla convenuta la spedizione di un plico contenente l'offerta per una gara d'appalto con scadenza alle ore 14:00 del
02.02.2018;
- nonostante le ripetute sollecitazioni e la richiesta di trasformazione della spedizione in "sprinter", il plico veniva consegnato alle ore 15:06 del 02.02.2018 nelle mani di un soggetto (sig. ) estraneo all'organigramma del Comune Per_1
destinatario;
- tale ritardo aveva determinato l'esclusione dalla gara, con conseguente danno da perdita di chance, quantificato in €15.428,80.
La convenuta si costituiva eccependo:
1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) la responsabilità del mittente per omessa indicazione delle modalità di consegna;
3) l'applicabilità del limite risarcitorio ex art. 1696 c.c.
Nel corso del giudizio venivano escussi come testi:
- il sig. e il sig. (dipendenti dell'attrice) all'udienza Tes_1 Testimone_2
dell'11.01.2021;
- il sig. (funzionario del in data 13.07.2021. Testimone_3 CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Nel caso di specie si configura un contratto di trasporto con sub-trasporto, in cui il pagina 2 di 6 vettore principale resta responsabile nei confronti del mittente per l'operato del sub-vettore.
Nel merito, è emerso che:
1) Il plico è stato consegnato a persona diversa dal destinatario (sig. ), Per_1
estraneo all'organigramma comunale;
2) La consegna è avvenuta oltre il termine perentorio previsto dal bando di gara;
3) L'attrice aveva specificamente richiesto la trasformazione in spedizione
"sprinter" evidenziando l'urgenza.
In particolare, dalle risultanze probatorie è emerso che:
Parte 1) Al momento della consegna del plico nelle mani dell'operatore il dott.
, addetto all'ufficio gare della aveva Tes_1 Controparte_1
espressamente evidenziato la necessità che il plico venisse consegnato al destinatario entro e non oltre le ore 14:00 del 02.02.2018, trattandosi di documentazione per la partecipazione ad una gara d'appalto indetta dalla società per la fornitura di un autocarro usato, con Parte_1 base d'asta di €16.000,00.
2) In data 01.02.2018, constatato che il plico non era stato ancora consegnato nonostante il decorso del termine di 48 ore dalla spedizione, il sig.
[...]
, procuratore della società attrice: Tes_2
- alle ore 12:55 inviava una mail richiedendo la trasformazione della spedizione in "sprinter", ribadendo espressamente la necessità della consegna "entro le ore 11:00 del 02.02.2018, trattandosi di documenti importanti per la gara d'appalto"; Parte
- contattava telefonicamente la sede di IC (dove il plico stazionava dal 30.01.2018) ricevendo rassicurazioni sulla consegna entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 02.02.2018.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Tribunale Roma sent. n.
11939/2012), il ritardo nella consegna di un plico contenente l'offerta per una gara d'appalto, che determina l'esclusione del mittente dalla gara, comporta la responsabilità contrattuale del vettore per l'inadempimento della prestazione essenziale di recapito entro il termine pattuito.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, nonostante le ripetute e specifiche indicazioni sulla natura e urgenza della spedizione, nonché la richiesta di trasformazione in "sprinter" e le rassicurazioni ricevute, il plico veniva consegnato alle ore 15:06 del 02.02.2018, oltre il termine perentorio, peraltro nelle mani di un soggetto (sig. ) Per_1
completamente estraneo all'organigramma del Comune destinatario.
Come chiarito dal Consiglio di Stato sent. n. 6771/2005, sebbene il principio di sufficienza trovi applicazione nel processo per evitare che una parte subisca svantaggi per fatti di terzi, nelle gare pubbliche tale principio deve essere contemperato con l'esigenza di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa. Tuttavia, nel caso in esame, non si tratta di una mera questione di termini, ma di un inadempimento qualificato del vettore che, nonostante le precise indicazioni ricevute sulla natura e urgenza della spedizione, non solo non ha rispettato il termine ma ha anche consegnato il plico a persona non legittimata.
Tale condotta ha determinato l'esclusione dell'attrice dalla gara, con conseguente danno da perdita di chance, considerando che l'offerta predisposta (ribasso del 3,57%) era significativamente più vantaggiosa rispetto a quella dell'aggiudicataria (ribasso dell'1,11%).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la ditta di spedizioni che non consegna un plico con l'offerta di partecipazione ad una gara di appalto risponde del danno per perdita di chance, quando la possibilità di vincere la gara è provata anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni"
(Cass. civ. ord. n. 25217/2017).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che l'offerta dell'attrice (ribasso del 3,57%) era più vantaggiosa di quella dell'aggiudicataria (ribasso dell'1,11%).
Non può trovare applicazione il limite risarcitorio ex art. 1696 c.c., essendo stata provata la colpa grave del vettore che:
- ha consegnato il plico a soggetto non legittimato;
- non ha rispettato il termine essenziale nonostante le specifiche indicazioni ricevute.
La perdita di chance, nel caso in esame, costituisce un danno patrimoniale derivante dalla privazione della possibilità di ottenere un vantaggio economico,
pagina 4 di 6 ovvero sia, la mancata probabile aggiudicazione dell'appalto a causa della mancata consegna dell'offerta.
Passando, quindi, alla quantificazione del danno deve precisarsi che questa si basa su una valutazione probabilistica, considerando la concreta possibilità di successo che l'offerente aveva prima dell'evento lesivo.
Sul punto la Corte di Cassazione ha sottolineato che il danno da perdita di chance è risarcibile quando sia provata, anche tramite presunzioni, la probabilità concreta, come nel caso di specie, di aggiudicarsi l'appalto se non fosse intervenuto l'illecito.1.
Il danno non può essere identificato nel valore dell'offerta di gara articolata dalla attrice.
La quantificazione del danno, nel caso in esame, deve quindi essere operata attraverso una valutazione equitativa2, che tiene conto di vari fattori, tra cui (i) la probabilità di successo, ovvero sia la concreta possibilità che l'offerente avesse di aggiudicarsi l'appalto, valutata in base a elementi oggettivi come l'esperienza pregressa e le offerte presentate;
(ii) il valore dell'appalto ovvero l'importo economico dell'appalto che l'offerente avrebbe potuto ottenere;
(iii) gli utili attesi e che l'offerente avrebbe realizzato dall'esecuzione dell'appalto.
Parte attrice ha fornito la prova del danno dimostrando la probabilità di aggiudicazione e l'entità del danno subito.
In conclusione, si ritiene quantificare in via equitativa il danno nella misura del mancato utile subito dalla attrice per la mancata fornitura del mezzo quantificabile in €. 2.314,32, pari al 15% del prezzo offerto per la fornitura del mezzo pari ad € 15.428,80, oltre interessi dalla domanda fino a suo soddisfo.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014
n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., in caso di accoglimento parziale della domanda, quello corrispondente al della somma effettivamente riconosciuta al danneggiato.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 213,00, Introduttiva €. 213,00 Trattazione €. 426,00, Decisoria €.
426,00 Totale €. 1.278,00 oltre al rimborso del contributo unificato e marca da bollo e del rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la (già Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della della CP_2 Controparte_1 somma di € 2.314,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi €. 1.278,00 oltre al rimborso del contributo unificato e marca da bollo e del rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
Bari, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con sentenza n. 9571/2016, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il risarcimento del danno per perdita di chance in favore di un'impresa che non aveva potuto partecipare a una gara d'appalto a causa della mancata consegna del plico contenente la documentazione necessaria. La decisione si basava sulla valutazione della probabilità di aggiudicazione dell'appalto, considerando l'esperienza dell'impresa e la natura della gara. 2 La quantificazione del danno in via equitativa è un metodo utilizzato dal giudice quando non è possibile determinare con precisione l'ammontare del danno subito dalla parte danneggiata. L'articolo 1226 del codice civile stabilisce che, in tali casi, il giudice può procedere alla liquidazione del danno basandosi su una valutazione equitativa, ossia secondo un giudizio prudente che tenga conto delle circostanze specifiche del caso. pagina 5 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 540/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
FORMICA FELICE e , con elezione di domicilio in via ten vasco 4 70043
Monopoli ITALIA presso l'avv. FORMICA FELICE;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAFAGNA PAOLO e , con elezione di domicilio in viale papa giovanni XXIII 203 bari, presso l'avv. CAFAGNA PAOLO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 02/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 6 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 02.01.2019, la Controparte_1
conveniva in giudizio la (ora lamentando Controparte_2 Controparte_3
l'inadempimento contrattuale relativo alla mancata tempestiva consegna di un plico contenente un'offerta di partecipazione ad una gara d'appalto indetta dalla società Parte_1
In particolare, l'attrice esponeva che:
- in data 29.01.2018 aveva affidato alla convenuta la spedizione di un plico contenente l'offerta per una gara d'appalto con scadenza alle ore 14:00 del
02.02.2018;
- nonostante le ripetute sollecitazioni e la richiesta di trasformazione della spedizione in "sprinter", il plico veniva consegnato alle ore 15:06 del 02.02.2018 nelle mani di un soggetto (sig. ) estraneo all'organigramma del Comune Per_1
destinatario;
- tale ritardo aveva determinato l'esclusione dalla gara, con conseguente danno da perdita di chance, quantificato in €15.428,80.
La convenuta si costituiva eccependo:
1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) la responsabilità del mittente per omessa indicazione delle modalità di consegna;
3) l'applicabilità del limite risarcitorio ex art. 1696 c.c.
Nel corso del giudizio venivano escussi come testi:
- il sig. e il sig. (dipendenti dell'attrice) all'udienza Tes_1 Testimone_2
dell'11.01.2021;
- il sig. (funzionario del in data 13.07.2021. Testimone_3 CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Nel caso di specie si configura un contratto di trasporto con sub-trasporto, in cui il pagina 2 di 6 vettore principale resta responsabile nei confronti del mittente per l'operato del sub-vettore.
Nel merito, è emerso che:
1) Il plico è stato consegnato a persona diversa dal destinatario (sig. ), Per_1
estraneo all'organigramma comunale;
2) La consegna è avvenuta oltre il termine perentorio previsto dal bando di gara;
3) L'attrice aveva specificamente richiesto la trasformazione in spedizione
"sprinter" evidenziando l'urgenza.
In particolare, dalle risultanze probatorie è emerso che:
Parte 1) Al momento della consegna del plico nelle mani dell'operatore il dott.
, addetto all'ufficio gare della aveva Tes_1 Controparte_1
espressamente evidenziato la necessità che il plico venisse consegnato al destinatario entro e non oltre le ore 14:00 del 02.02.2018, trattandosi di documentazione per la partecipazione ad una gara d'appalto indetta dalla società per la fornitura di un autocarro usato, con Parte_1 base d'asta di €16.000,00.
2) In data 01.02.2018, constatato che il plico non era stato ancora consegnato nonostante il decorso del termine di 48 ore dalla spedizione, il sig.
[...]
, procuratore della società attrice: Tes_2
- alle ore 12:55 inviava una mail richiedendo la trasformazione della spedizione in "sprinter", ribadendo espressamente la necessità della consegna "entro le ore 11:00 del 02.02.2018, trattandosi di documenti importanti per la gara d'appalto"; Parte
- contattava telefonicamente la sede di IC (dove il plico stazionava dal 30.01.2018) ricevendo rassicurazioni sulla consegna entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 02.02.2018.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Tribunale Roma sent. n.
11939/2012), il ritardo nella consegna di un plico contenente l'offerta per una gara d'appalto, che determina l'esclusione del mittente dalla gara, comporta la responsabilità contrattuale del vettore per l'inadempimento della prestazione essenziale di recapito entro il termine pattuito.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, nonostante le ripetute e specifiche indicazioni sulla natura e urgenza della spedizione, nonché la richiesta di trasformazione in "sprinter" e le rassicurazioni ricevute, il plico veniva consegnato alle ore 15:06 del 02.02.2018, oltre il termine perentorio, peraltro nelle mani di un soggetto (sig. ) Per_1
completamente estraneo all'organigramma del Comune destinatario.
Come chiarito dal Consiglio di Stato sent. n. 6771/2005, sebbene il principio di sufficienza trovi applicazione nel processo per evitare che una parte subisca svantaggi per fatti di terzi, nelle gare pubbliche tale principio deve essere contemperato con l'esigenza di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa. Tuttavia, nel caso in esame, non si tratta di una mera questione di termini, ma di un inadempimento qualificato del vettore che, nonostante le precise indicazioni ricevute sulla natura e urgenza della spedizione, non solo non ha rispettato il termine ma ha anche consegnato il plico a persona non legittimata.
Tale condotta ha determinato l'esclusione dell'attrice dalla gara, con conseguente danno da perdita di chance, considerando che l'offerta predisposta (ribasso del 3,57%) era significativamente più vantaggiosa rispetto a quella dell'aggiudicataria (ribasso dell'1,11%).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la ditta di spedizioni che non consegna un plico con l'offerta di partecipazione ad una gara di appalto risponde del danno per perdita di chance, quando la possibilità di vincere la gara è provata anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni"
(Cass. civ. ord. n. 25217/2017).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che l'offerta dell'attrice (ribasso del 3,57%) era più vantaggiosa di quella dell'aggiudicataria (ribasso dell'1,11%).
Non può trovare applicazione il limite risarcitorio ex art. 1696 c.c., essendo stata provata la colpa grave del vettore che:
- ha consegnato il plico a soggetto non legittimato;
- non ha rispettato il termine essenziale nonostante le specifiche indicazioni ricevute.
La perdita di chance, nel caso in esame, costituisce un danno patrimoniale derivante dalla privazione della possibilità di ottenere un vantaggio economico,
pagina 4 di 6 ovvero sia, la mancata probabile aggiudicazione dell'appalto a causa della mancata consegna dell'offerta.
Passando, quindi, alla quantificazione del danno deve precisarsi che questa si basa su una valutazione probabilistica, considerando la concreta possibilità di successo che l'offerente aveva prima dell'evento lesivo.
Sul punto la Corte di Cassazione ha sottolineato che il danno da perdita di chance è risarcibile quando sia provata, anche tramite presunzioni, la probabilità concreta, come nel caso di specie, di aggiudicarsi l'appalto se non fosse intervenuto l'illecito.1.
Il danno non può essere identificato nel valore dell'offerta di gara articolata dalla attrice.
La quantificazione del danno, nel caso in esame, deve quindi essere operata attraverso una valutazione equitativa2, che tiene conto di vari fattori, tra cui (i) la probabilità di successo, ovvero sia la concreta possibilità che l'offerente avesse di aggiudicarsi l'appalto, valutata in base a elementi oggettivi come l'esperienza pregressa e le offerte presentate;
(ii) il valore dell'appalto ovvero l'importo economico dell'appalto che l'offerente avrebbe potuto ottenere;
(iii) gli utili attesi e che l'offerente avrebbe realizzato dall'esecuzione dell'appalto.
Parte attrice ha fornito la prova del danno dimostrando la probabilità di aggiudicazione e l'entità del danno subito.
In conclusione, si ritiene quantificare in via equitativa il danno nella misura del mancato utile subito dalla attrice per la mancata fornitura del mezzo quantificabile in €. 2.314,32, pari al 15% del prezzo offerto per la fornitura del mezzo pari ad € 15.428,80, oltre interessi dalla domanda fino a suo soddisfo.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014
n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., in caso di accoglimento parziale della domanda, quello corrispondente al della somma effettivamente riconosciuta al danneggiato.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 213,00, Introduttiva €. 213,00 Trattazione €. 426,00, Decisoria €.
426,00 Totale €. 1.278,00 oltre al rimborso del contributo unificato e marca da bollo e del rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la (già Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della della CP_2 Controparte_1 somma di € 2.314,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi €. 1.278,00 oltre al rimborso del contributo unificato e marca da bollo e del rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
Bari, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con sentenza n. 9571/2016, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il risarcimento del danno per perdita di chance in favore di un'impresa che non aveva potuto partecipare a una gara d'appalto a causa della mancata consegna del plico contenente la documentazione necessaria. La decisione si basava sulla valutazione della probabilità di aggiudicazione dell'appalto, considerando l'esperienza dell'impresa e la natura della gara. 2 La quantificazione del danno in via equitativa è un metodo utilizzato dal giudice quando non è possibile determinare con precisione l'ammontare del danno subito dalla parte danneggiata. L'articolo 1226 del codice civile stabilisce che, in tali casi, il giudice può procedere alla liquidazione del danno basandosi su una valutazione equitativa, ossia secondo un giudizio prudente che tenga conto delle circostanze specifiche del caso. pagina 5 di 6