Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 41/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Thomas Heribert Rosciani;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Thomas Heribert Rosciani.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza.
2. Il sig. continuera' ad abitare nella attuale casa coniugale/familiare sita Parte_2
in San LO (ES) in via Montelatiere n100/A;
3. I coniugi dichiarano inoltre di voler definire i reciproci rapporti patrimoniali come di seguito concordato tra gli stessi;
in considerazione delle diverse capacità reddituali dei coniugi ed al tenore di vita goduto in costanza del matrimonio i coniugi stabiliscono anche a titolo di mantenimento a favore del sig. : Parte_2
A) ASSEGNAZIONE e TRASFERIMENTO DELLA CASA FAMILIARE – acquisita mediante compravendita del 18 Marzo 1999 – rogito Notaio – ES – Rep. N.9433 Persona_1
- 1 -
Marzo 1999 al n. 5028 reg. generale e n. 3085 del reg. particolare.
La casa familiare sita in San LO di ES in via Montelatiere n.100/A resta assegnata al sig. Parte_2
La suddetta Casa familiare sita in San LO (H979) – acquistata in comunione dei beni mediante rogito notarile del 18.03.1999 Dott. Rep. N.9433 (vedi sopra) e Persona_1
censita al N.C.E.U di detto comune – Foglio 20 – Particella 105 – subalterno 9- Categoria
A/2 – Classe 3 – consistenza 12,0 vani – rendita € 836,66
Foglio 20 – Particella 105 – subalterno 10 – Categoria C/2 – Classe 2 – consistenza 38 mq
– rendita € 72,61 (in all. Visura Immobile)
Ape – 20240117 -042041-03917 – validità 2034
Agibilità: 2423-2012
Confini: Proprietà in più lati – Proprietà . Controparte_1 Controparte_2
oggi in comproprietà tra i ricorrenti nella quota di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni, verrà di fatto ceduta e trasferita integralmente a favore del sig. in Parte_2
quanto la sig.ra trasferisce con la presente procedura la propria quota di Parte_1
proprietà di ½ in regime di separazione anche a titolo di mantenimento e di definizione e sistemazione dei rapporti familiari al sig. che diverrà unico ed esclusivo Parte_2
proprietario della suddetta casa Familiare;
I ricorrenti dichiarano che il trasferimento della quota di proprietà della sig. a Parte_1
favore del sig. non prevede alcun pagamento di somme in quanto fatto a titolo di Parte_2
mantenimento e di sistemazione dei rapporti familiari. Che il trasferimento della quota immobiliare di proprietà della sig.ra pari al ½ di proprietà (in comunione) è Parte_1
esente da ogni imposizione fiscale o altra imposta in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale.
Dichiarano inoltre la conformità dei dati catastali e delle planimetrie dell'Immobile allo stato di fatto, nonché la conformità e coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri Immobiliari.
I ricorrenti dichiarano che tutte le planimetrie relative all'immobile sono depositate in catasto. Ai sensi del DPR 445/2020 dichiarano che non si sono avvalsi di mediatori immobiliari. Con riserva di integrare con dichiarazione ai sensi protocollo per la trattazione della separazione con trasferimenti immobiliari.
- 2 - In particolare, la sig.ra , ai sensi dell'art.445/2000 consapevole delle Parte_1
conseguenze derivanti da dichiarazioni false e/o mendaci, dichiara che la costruzione dell'immobile in oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 1' settembre 1967 come anche indicato in rogito notarile.
B) L'auto Tg. GD442EJ e la Moto Harley Sport Glide tg. EP65918 intestate CP_3
oggi alla sig.ra ma di fatto da sempre in godimento esclusivo al sig. Parte_1
saranno trasferite a questo ultimo il quale dovrà entro il termine di giorni 60 Parte_2
dalla omologa di separazione procedere a proprie spese al passaggio di proprietà a suo favore.
C) I Ricorrenti oltre a quanto statuito ai punti A) e B) dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale e rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Nulla sulle Spese”.
Con successiva dichiarazione depositata il 05.03.2025 le parti si sono impegnate:
“ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Pertanto, si obbligano a depositare nel fascicolo telematico entro 20 giorni dalla data del deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione e/o annotazione rilasciata dall'agenzia del Territorio.”
All'udienza del 19.03.2025 entrambe le parti hanno confermato il contenuto degli accordi raggiunti, riportandosi integralmente al contenuto della relazione tecnica depositata il
05.03.2025 e della dichiarazione di conformità depositata il 06.03.2025 e, ad integrazione di quanto già tra gli stessi convenuto, hanno dichiarato quanto segue:
“- ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR 380/01 la parte cedente dichiarata e la parte acquirente ne prende atto, che l'immobile è stato edificato in virtù dei titoli abilitativi indicati nella perizia asseverata redatta dal Geom. da cui si evidenziano, successivamente alla CP_4 costruzione iniziale precedente il 01.09.1967, ristrutturazioni effettuate dopo l'acquisto dell'immobile, in seguito alle quali sono avvenute variazioni urbanistiche e catastali;
in ragione di ciò le parti dichiarano che il bene individuato nei registri della Conservatoria al foglio 20 part. 105 sub 3 e 1 (oggetto di trasferimento per la quota di ½) corrisponde al bene
- 3 - individuato al catasto del comune di San LO (AN) al foglio 20 part. 105 sub 9 e sub
10, come rilevabile dalle visure catastali storiche depositate;
- Le parti dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel Dlgs n.
192/2005 e succ. mod. e int. e al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal Geom.
[...]
il 17.01.2024 e depositato il 07.01.2025; CP_5
- Le parti dichiarano che i trasferimenti immobiliari qui attuati, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cd agevolazioni prima casa, non comporteranno la decadenza da tale beneficio in caso di alienazione entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a ES (AN) il 31/03/1985, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 19.3.2025 ed hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 29.01.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
A tal proposito va evidenziato che le parti hanno concordato il trasferimento, in favore del signor della quota di ½ dell'immobile di via Montelatiere n. 100/A di San Parte_2
LO di ES (AN) di proprietà della RA . Parte_1
I trasferimenti immobiliari si sono validamente perfezionati nell'ambito del presente procedimento, essendo state rispettate tutte le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. Sezioni Unite n. 21761/2021), considerato che:
- 4 - - l'accordo di separazione è stato inserito nel verbale d'udienza del 19.03.2025, che è stato redatto da un ausiliario del giudice;
- come risulta dalla dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 13.03.2025 il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1-bis.
Nulla con riferimento all'unico figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contatto matrimonio a ES (AN) il 31/03/1985, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di ES (AN) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 1985; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso, nella dichiarazione depositata il 05.03.2025 e nel verbale di udienza del 19.03.2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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