CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11794 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ST NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza delll'11/6/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicgla Rocco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata il 16/2/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera applicava ad NT ST - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 17.334,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11794 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 23/02/2023 2. Propone ricorso per cassazione lo ST, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. Il Giudice, motivando la decisione, avrebbe escluso la recidiva, non ravvisando nel fatto contestato l'espressione di maggiore pericolosità; in tal modo, tuttavia, avrebbe alterato l'accordo sottopostogli, nel quale la stessa aggravante soggettiva era posta in bilanciamento, per equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche. Rilevata l'erronea contestazione della recidiva, dunque, il Giudice avrebbe dovuto invitare le parti a rivedere l'accordo, oppure rigettarlo, senza poter determinare la pena in misura formalmente uguale a quella concordata, ma sostanzialmente deteriore;
- inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla confisca del denaro;
mancanza di motivazione. Premesso che la misura di sicurezza sarebbe estranea all'accordo sanzionatorio, quindi di certo impugnabile in questa sede, si lamenta che la sentenza conterrebbe sul punto una motivazione meramente apparente, che non evidenzierebbe alcun nesso pertinenziale tra la somma contante ed il reato in oggetto, che, contestato quale detenzione di stupefacente a fine di spaccio, avrebbe reso particolarmente rilevante l'onere motivazionale sulla stessa confisca. Il denaro in sequestro, peraltro, non potrebbe esser definito strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato, neppure se astrattamente riferito a precedenti o diverse cessioni di sostanza;
- le stesse censure sono infine mosse con riguardo alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'ipotesi lieve sarebbe giustificata da molteplici elementi in fatto, quali le modalità di conservazione dello stupefacente, il mancato rinvenimento di elementi tradizionalmente sintomatici della destinazione allo spaccio (sostanze da taglio, bilancini, buste in cellophane, ecc.), la buona qualità della sostanza ed il taglio della somma sequestrata. Nessun accertamento, inoltre, avrebbe interessato le condizioni patrimoniali dello ST, né i suoi telefoni cellulari. Il Giudice, quindi, non avrebbe fatto corretta applicazione dei canoni giurisprudenziali in materia di comma 5, così imponendosi ulteriormente l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo. 4. Con riguardo, innanzitutto, al lamentato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, la Corte osserva che il ricorrente non ha evidenziato alcun interesse a sollevare la questione. 4.1 La pena applicata è la stessa oggetto della proposta, e muove dalla medesima misura base;
ciò che differisce è il trattamento della recidiva, che, nell'accordo, era stata bilanciata in equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, mentre nella motivazione è stata tout court esclusa, al pari delle stesse attenuanti. 4.2. Ne risulta, dunque, che se - come evidente - le circostanze in questione erano state inserite nel patto al solo fine di compensare - in termini di pena - l'aggravante soggettiva, questo stesso risultato è stato comunque raggiunto dal Giudice, il quale ha "vanificato" l'art. 99 cod, pen. addirittura escludendo in radice la recidiva, quindi con effetto più favorevole, sul presupposto che il reato non era da considerare sintomatico di una più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità sociale. Dal ricorso, peraltro, non emerge quale concreto interesse lo ST avrebbe a vedersi riconosciuta la medesima pena finale (oltre che quella base) previo bilanciamento della recidiva con le circostanze attenuanti generiche, piuttosto che ottenere l'esclusione radicale della stessa aggravante, e al riguardo non risulta sufficiente la generica censura di pena applicata "in termini significativamente deteriori e sulla scorta di criteri di calcolo ontologicamente diversi da quelli concordati". 5. Risulta inammissibile, di seguito, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 6. La doglianza, infatti, attiene a profili di puro merito, diffusamente riportati, che si pongono ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103: norma che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha costantemente affermato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971). 3 Il l'ere estensore 6.1. Ebbene, una tale "indiscussa immediatezza" non emerge affatto dal capo di imputazione, tanto che la questione è stata proposta con un ampio richiamo agli atti di indagine, come i verbali di perquisizione e sequestro, che soli consentirebbero di ravvisare - nell'ottica difensiva - la fattispecie lieve invocata con il motivo, ma che non possono esser valutati in questa sede. 7. Risulta fondata, per contro, la seconda censura del ricorso, che lamenta l'apparenza della motivazione quanto alla confisca del denaro. 7.1. La sentenza - relativa al delitto di detenzione di stupefacente à fine di spaccio - si limita ad affermare, sul punto, che "il denaro in contanti sequestrato, costituendo profitto del reato di spaccio al minuto di dosi di cocaina, deve essere confiscato". Nessuna specificazione, dunque, del nesso pertinenziale che legherebbe la somma alla contestazione. Deve essere riaffermato, pertanto, il principio secondo cui in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248: in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 8. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla disposta confisca, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Matera. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicgla Rocco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata il 16/2/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera applicava ad NT ST - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 17.334,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11794 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 23/02/2023 2. Propone ricorso per cassazione lo ST, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. Il Giudice, motivando la decisione, avrebbe escluso la recidiva, non ravvisando nel fatto contestato l'espressione di maggiore pericolosità; in tal modo, tuttavia, avrebbe alterato l'accordo sottopostogli, nel quale la stessa aggravante soggettiva era posta in bilanciamento, per equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche. Rilevata l'erronea contestazione della recidiva, dunque, il Giudice avrebbe dovuto invitare le parti a rivedere l'accordo, oppure rigettarlo, senza poter determinare la pena in misura formalmente uguale a quella concordata, ma sostanzialmente deteriore;
- inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla confisca del denaro;
mancanza di motivazione. Premesso che la misura di sicurezza sarebbe estranea all'accordo sanzionatorio, quindi di certo impugnabile in questa sede, si lamenta che la sentenza conterrebbe sul punto una motivazione meramente apparente, che non evidenzierebbe alcun nesso pertinenziale tra la somma contante ed il reato in oggetto, che, contestato quale detenzione di stupefacente a fine di spaccio, avrebbe reso particolarmente rilevante l'onere motivazionale sulla stessa confisca. Il denaro in sequestro, peraltro, non potrebbe esser definito strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato, neppure se astrattamente riferito a precedenti o diverse cessioni di sostanza;
- le stesse censure sono infine mosse con riguardo alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'ipotesi lieve sarebbe giustificata da molteplici elementi in fatto, quali le modalità di conservazione dello stupefacente, il mancato rinvenimento di elementi tradizionalmente sintomatici della destinazione allo spaccio (sostanze da taglio, bilancini, buste in cellophane, ecc.), la buona qualità della sostanza ed il taglio della somma sequestrata. Nessun accertamento, inoltre, avrebbe interessato le condizioni patrimoniali dello ST, né i suoi telefoni cellulari. Il Giudice, quindi, non avrebbe fatto corretta applicazione dei canoni giurisprudenziali in materia di comma 5, così imponendosi ulteriormente l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo. 4. Con riguardo, innanzitutto, al lamentato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, la Corte osserva che il ricorrente non ha evidenziato alcun interesse a sollevare la questione. 4.1 La pena applicata è la stessa oggetto della proposta, e muove dalla medesima misura base;
ciò che differisce è il trattamento della recidiva, che, nell'accordo, era stata bilanciata in equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, mentre nella motivazione è stata tout court esclusa, al pari delle stesse attenuanti. 4.2. Ne risulta, dunque, che se - come evidente - le circostanze in questione erano state inserite nel patto al solo fine di compensare - in termini di pena - l'aggravante soggettiva, questo stesso risultato è stato comunque raggiunto dal Giudice, il quale ha "vanificato" l'art. 99 cod, pen. addirittura escludendo in radice la recidiva, quindi con effetto più favorevole, sul presupposto che il reato non era da considerare sintomatico di una più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità sociale. Dal ricorso, peraltro, non emerge quale concreto interesse lo ST avrebbe a vedersi riconosciuta la medesima pena finale (oltre che quella base) previo bilanciamento della recidiva con le circostanze attenuanti generiche, piuttosto che ottenere l'esclusione radicale della stessa aggravante, e al riguardo non risulta sufficiente la generica censura di pena applicata "in termini significativamente deteriori e sulla scorta di criteri di calcolo ontologicamente diversi da quelli concordati". 5. Risulta inammissibile, di seguito, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 6. La doglianza, infatti, attiene a profili di puro merito, diffusamente riportati, che si pongono ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103: norma che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha costantemente affermato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971). 3 Il l'ere estensore 6.1. Ebbene, una tale "indiscussa immediatezza" non emerge affatto dal capo di imputazione, tanto che la questione è stata proposta con un ampio richiamo agli atti di indagine, come i verbali di perquisizione e sequestro, che soli consentirebbero di ravvisare - nell'ottica difensiva - la fattispecie lieve invocata con il motivo, ma che non possono esser valutati in questa sede. 7. Risulta fondata, per contro, la seconda censura del ricorso, che lamenta l'apparenza della motivazione quanto alla confisca del denaro. 7.1. La sentenza - relativa al delitto di detenzione di stupefacente à fine di spaccio - si limita ad affermare, sul punto, che "il denaro in contanti sequestrato, costituendo profitto del reato di spaccio al minuto di dosi di cocaina, deve essere confiscato". Nessuna specificazione, dunque, del nesso pertinenziale che legherebbe la somma alla contestazione. Deve essere riaffermato, pertanto, il principio secondo cui in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248: in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 8. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla disposta confisca, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Matera. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023