Art. 4. 1. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola stessa, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e puo' essere confermato.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovraintende allo svolgimento dell'attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.
3. Il vice direttore della Scuola e' nominato dal direttore per un triennio fra i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola.
4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovraintende allo svolgimento dell'attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.
3. Il vice direttore della Scuola e' nominato dal direttore per un triennio fra i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola.
4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.