Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 marzo 1987
Art. 4. 1. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola stessa, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e puo' essere confermato.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovraintende allo svolgimento dell'attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.
3. Il vice direttore della Scuola e' nominato dal direttore per un triennio fra i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola.
4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987