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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/09/2024, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. 3437/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3437/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(CF: nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
res.te a CC di PA (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di
Velletri (CF: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, elett.te dom.to presso Avvocatura Generale dello Stato, contumace;
- Resistente – E
– C.F. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21 rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Miglio (c.f. ); C.F._3
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 25/8/2020, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di: “CAPO A:
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
CESUNICE- CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1
al pagamento in favore di , anche a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 5.719,38 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare al la regolarizzazione contributiva e previdenziale della Controparte_1
parte
ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
2
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di ad una ricostruzione Parte_1
integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale
(primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1
ad
adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per
l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica convenuta:
a collocare nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di Parte_1
servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed utilmente valutabile (classe stipendiale 21-27 e con anzianità di permanenza nella stessa pari a anni 1 e mesi 9 alla data del 01.06.2020);
al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato (1.9.2007), pari ad € 8.301,67 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3
4. ordinare al la regolarizzazione contributiva e previdenziale della Controparte_1 parte ricorrente in seguito al riconoscimento, ai fini della carriera, dell'intero servizio sinora svolto nel profilo di appartenenza;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il restava contumace in giudizio. Controparte_1
3.All'udienza del 3/10/2023 veniva autorizzata la chiamata in causa dell' . CP_2
4.L' si costituiva in giudizio con memoria del 23/11/2023 per chiedere: “ove venga CP_2
accertato il diritto della ricorrente ad avere computati, agli effetti della progressione e ricostruzione di carriera ed agli effetti retributivi e contributivi, gli anni di servizio di pre- ruolo dalla stessa prestati e nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità CP_2 condannare il convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi CP_3 CP_2 previdenziali, oltre sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' . CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 6/7/2021, rinviata d'ufficio all'udienza del 14/2/2023, differita d'ufficio all'udienza del 3/10/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito di tale udienza, su istanza di parte ricorrente, veniva autorizzata la chiamata in causa dell' . Seguiva l'udienza del 5/12/2023 e all'esito con ordinanza dell'11/12/2024, veniva CP_2 disposta CTU contabile;
all'udienza di rinvio del 27/2/2024 il procuratore della ricorrente rinunciava alle domande di cui al capo B;
alla medesima udienza veniva conferito incarico di consulenza contabile alla dott.ssa (consulente del lavoro), con formulazione Persona_1 del seguente quesito: “Accerti il CTU nominato con riferimento a il Parte_1 riconoscimento degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio effettivamente prestati, maturati fino all'immissione in ruolo, tenuto conto del lavoro svolto per il
[...]
come docente precaria pre-ruolo nei periodi indicati in ricorso, applicando il Controparte_1
4 principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Accerti il CTU il quantum eventualmente dovuto dal alla ricorrente Controparte_1
a tiolo di differenze retributive relative al precariato prestato;
Indichi il CTU la classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata dalla ricorrente;
Accerti infine il CTU il quantum a titolo di contributi previdenziali eventualmente dovuti all' su cui non sia intervenuta prescrizione (prescrizione quinquennale) tenuto conto CP_2 dell'art. 9 del Decreto Milleproroghe (DL 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14) che ha prorogato sino al 31.12.2023 la cd. moratoria sulla prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione pubblica dell' per cui CP_2
sino al 31 dicembre 2023 le eventuali omissioni contributive riferite a periodi antecedenti al
31 dicembre 2018 non cadranno in prescrizione.”
Il CTU nominato depositava la relazione peritale nei termini in data 27/5/2024; seguiva l'udienza di discussione del 17/9/2024, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita e nella CTU contabile.
2. In fatto e in diritto.
6. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è dipendente del , Controparte_1 docente di scuola dell'infanzia, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.09.2007 e decorrenza economica dal 12.10.2007, previo superamento di concorso per titoli.
7. Dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, parte ricorrente ha svolto regolarmente l'anno di prova, all'esito del quale ha poi presentato domanda di ricostruzione di carriera rendendo all'uopo la dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo prestati ex art. 145 del T.U.
5 approvato con DPR n. 1092/73 e dell'art. 3 del DPR n. 351/98; ne è seguita ricostruzione di carriera a mezzo decreto n 100 del 2.3.2017. Attuale sede di servizio della ricorrente è CP_3
l'Istituto Comprensivo Leonida Montanari di CC di PA.
8. Prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente ha svolto i seguenti servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il e CP_3
ripetutamente reiterati, per complessivi 9 anni, 8 mesi e 27 giorni :
A.s. 1990/91: per un totale di n. 53 giorni, con orario full-time;
A.s. 1991/92: per un totale di n. 6 giorni, con orario full-time;
A.s. 1992/93: per un totale di n. 20 giorni, con orario full-time;
A.s. 1993/94: per un totale di n. 25 giorni, con orario full-time;
A.s. 1994/95: per un totale di n. 12 giorni, con orario full-time;
A.s. 1995/96: per un totale di n. 66 giorni, con orario full-time;
A.s. 1996/97: per un totale di n. 236 giorni, con orario part-time;
A.s. 1997/98: per un totale di n. 266 giorni, con orario part-time;
A.s. 1998/99: per un totale di n. 246 giorni, con orario full-time;
A.s. 1999/00: per un totale di n. 360 giorni, con orario full-time;
A.s. 2000/01: per un totale di n. 288 giorni, con orario full-time;
A.s. 2001/02: per un totale di n. 269 giorni, con orario part-time e full- time;
A.s. 2002/03: per un totale di n. 360 giorni, con orario full-time;
A.s. 2003/04: per un totale di n. 360 giorni, con orario full-time;
A.s. 2004/05: per un totale di n. 283 giorni, con orario full-time;
A.s. 2005/06: per un totale di n. 300 giorni, con orario full-time;
A.s. 2006/07: per un totale di n. 360 giorni, con orario full-time.
9. La ricorrente è stata immessa nel ruolo, come docente di scuola dell'infanzia in data
1.09.2007.
6 10. La normativa vigente espressa dal d.lgs 297/1994 e dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, in materia di ricostruzioni di carriera del personale docente, prevede il riconoscimento del servizio pre ruolo, utilmente svolto con le seguenti modalità:
- ai fini giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) ed economici (per gli aumenti biennali) è riconosciuto come servizio di ruolo per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente;
-ai fini economici (per gli aumenti biennali): il residuo di 1/3 del servizio pre ruolo svolto.
11. L' art. 489 D.Lgs 297/1994, comma 1, in particolare, prevede che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” ed ancora, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 – Art. 11, comma 14, recita “ Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
12. Occorre precisare che fino al 31.08.2010 (CCNL Comparto Scuola 2006/2009) le fasce stipendiali contrattualmente previste per tutto il personale scolastico erano le seguenti:
- Classe 0: fascia da 0 a 2 anni;
- Classe 3: fascia da 3 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
13. A decorrere invece dall'1.09.2010, le suddette fasce stipendiali sono state rimodulate
(CCNL Comparto Scuola 4.08.2011) mediante accorpamento tra prima e seconda fascia:
- Classe 0: fascia da 0 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
7 - Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
14. Il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011” sottoscritto il 4 agosto 2011 ha, infatti, rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 secondo i seguenti scaglioni di cui alla Tab A allegata al contratto: corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, era stato precisato che
“presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato
e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)” e ancora che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell'articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.
15. Nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
8 Il personale assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti.
16. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce:
- al 1° comma: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
- e al 4° comma: «I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Ai sensi dell'art.4 co. 8-9-10 del DPR 399/1988:
“
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare
a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
9 10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
17. La ricostruzione di carriera si concretizza nel provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al riconoscimento e alla valutazione dei benefici attribuibili e dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo (ovvero alla assunzione a tempo indeterminato) ricostruendo con queste operazioni la carriera del dipendente e determinando, in particolare:
- l'anzianità nella carriera di appartenenza,
- il relativo trattamento economico spettante
- il successivo sviluppo di carriera.
L'operazione di ricostruzione, svolta dal Dirigente scolastico, consiste principalmente nell'aumentare l'anzianità nella carriera in funzione dell'anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione.
18. In base all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, nel testo pro-tempore vigente:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
L'art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento prevede che:
1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
10
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
19 Con la successiva Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021, dato atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), è stato poi precisato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”. Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo, ma precisa che “Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare
n. 27/2017”.
Con riferimento alla scelta tra i due criteri, temporizzazione o ricostruzione della carriera, con riguardo al personale docente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio
2016, n. 9144 ha censurato la prassi osservata dal Controparte_4
di utilizzare il criterio della temporizzazione in presenza di un solo vantaggio
[...]
immediato a livello di stipendio, e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
11 La magistratura contabile ha poi sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. In particolare , secondo la magistratura “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. …. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva 18 anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018). Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. “ (cfr. Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC; cfr. Corte dei
12 conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
20. La Corte di Giustizia si è espressa in materia con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-
152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l' e sette dipendenti, avente ad Parte_2 oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato, ed ha statuito quanto segue: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare
l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.”
13 21. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22258/2016, ha disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
22. Le due successive sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre
2019 hanno definitivamente chiarito che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La prima sentenza stabilisce che l'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che determina un'anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.”
La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l'articolo 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 che regola la ricostruzione di carriera per il personale ATA.
La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”, per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato,
e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall' art. 489″.
23. Tutto ciò premesso in diritto, si precisa che nel caso di specie il CTU nominato ha accertato che la ricorrente alla data di immissione in ruolo, ossia alla data del 1.09.2007 aveva maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 9 anni, 8 mesi e 27 giorni.
14 La ricorrente ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa nell'anno scolastico
1990/1991 ed è stata immessa nel ruolo con decorrenza giuridica dall'1/9/2007 e con decorrenza economica dal 12/10/2007.
Alla data di immissione in ruolo, ossia alla data del 1.09.2007, aveva Parte_1 maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 9, mesi 8, giorni 29 e pertanto aveva maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 .
24. Il CTU ha altresì accertato la misura delle differenze retributive pari ad euro 5709,20 lorde, dovute alla ricorrente, per il periodo pre ruolo, ossia per il periodo dal 25.10.1990 al
31.08.2007.
25. Con riferimento alla contribuzione previdenziale la legge n. 335 del 1995 ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione degli obblighi contributivi, precisando anche che i contributi non possono essere più versati una volta che sia decorso il predetto termine di prescrizione (art. 3, comma 9, secondo il quale, peraltro, la prescrizione è decennale ove ricorre una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).
Entrata in vigore tale normativa, si è poi chiarito che essa vale anche nei casi in cui sono pubbliche amministrazioni a dovere i contributi previdenziali nella veste di datori di lavoro
(circolare del 15 novembre 2047, n. 169). Successivamente sono intervenuti alcuni CP_2
provvedimenti (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4; D.L. 30 dicembre 2019, n. 162; D.L. 30 dicembre
2021, n. 22; D.L. 20 dicembre 2022, n. 198, tutti convertiti in legge) che hanno disposto la sospensione della decorrenza della prescrizione degli obblighi contributivi delle pubbliche amministrazioni. L'ultimo della serie è il D.L. 215 del 2023.
Da esso deriva che fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i termini prescrizione dei contributi riguardanti periodi di competenza che non oltrepassano il 31 dicembre 2019. Ciò significa che le pubbliche amministrazioni possono versare contributi che, altrimenti, non potrebbero essere versati per il sopravvenire della prescrizione.
Il CTU ha così concluso: “alla luce di quanto sopra si ritiene però che sulle differenze dovute, riferite al periodo 1999 – 2007, sia intervenuta la prescrizione dei contributi in quanto tutta la normativa che ha sospeso i termini prescrizionali è intervenuta successivamente e, di fatto, la prescrizione dei contributi riferiti all'annualità 2007 è intervenuta nel 2012.”
15 26. Il CTU ha così formulato le seguenti conclusioni: “Ha determinato le differenze retributive spettanti, riconoscendo gli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio effettivamente prestati pre-ruolo, così come indicati nel ricorso, applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sono state così determinate le differenze retributive dovute alla Sig.a Parte_1
considerando la retribuzione che alla stessa sarebbe spettata ove inquadrata a tempo indeterminato sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro.
Nel calcolo di cui sopra, ha interamente riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera della parte ricorrente, rideterminando anche le diverse decorrenze degli inquadramenti economici (fasce stipendiali) da riconoscersi.
Dai calcoli come sopra elaborati, scaturiscono differenze retributive lorde spettanti alla docente che si quantificano in euro 5709,20 dovute per il periodo di Parte_1
lavoro pre-ruolo, ossia per il periodo 25.10.1990 – 31.08.2007.
Il consulente tecnico ha altresì accertato che sulla contribuzione dovuta, relativamente alle differenze retributive quantificate, in base alla vigente normativa (L. 335/95 e successive modificazioni, di cui ultima D.L. 215/2023) è intervenuta prescrizione e pertanto parte convenuta non dovrà versare la prevista contribuzione previdenziale sulle somme che
l'Organo Giudicante riconoscerà come dovute alla ricorrente”.
27. Osserva il decidente che in relazione al capo B della domanda deve dichiararsi non luogo a provvedere per rinuncia della ricorrente;
in ordine domanda sub A) si osserva che la relazione del consulente tecnico d'ufficio è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato (25.10.1990
– 31.08.2007) pari ad euro 5709,20 dovute per il periodo di lavoro pre-ruolo, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma
36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
16 28. Rigetta la domanda di parte ricorrente sub capo A 3 relativa al pagamento dei contributi previdenziali, relativi alle differenze retributive maturate, per intervenuta prescrizione.
3. Le spese di lite.
29. In ordine alle spese, stante la soccombenza parziale, compensa per intero le spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del Controparte_1
e della ricorrente in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara non luogo a provvedere in relazione al capo B della domanda per rinuncia della parte;
- in ordine al capo A, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato (25.10.1990 – 31.08.2007) pari ad euro 5.709,20 dovute per il periodo di lavoro pre-ruolo, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36
L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato
(25.10.1990 – 31.08.2007) nella somma pari ad euro 5709,20 per il periodo di lavoro pre-ruolo, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente sub capo A 3 relativa al pagamento dei contributi previdenziali, relativi alle differenze retributive maturate, per intervenuta prescrizione;
17 - compensa per intero le spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del e della ricorrente in solido tra loro. Controparte_1
Così deciso in Velletri, il 17/9/2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3437/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(CF: nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
res.te a CC di PA (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di
Velletri (CF: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, elett.te dom.to presso Avvocatura Generale dello Stato, contumace;
- Resistente – E
– C.F. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21 rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Miglio (c.f. ); C.F._3
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 25/8/2020, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di: “CAPO A:
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
CESUNICE- CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1
al pagamento in favore di , anche a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 5.719,38 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare al la regolarizzazione contributiva e previdenziale della Controparte_1
parte
ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
2
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di ad una ricostruzione Parte_1
integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale
(primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1
ad
adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per
l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica convenuta:
a collocare nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di Parte_1
servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed utilmente valutabile (classe stipendiale 21-27 e con anzianità di permanenza nella stessa pari a anni 1 e mesi 9 alla data del 01.06.2020);
al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato (1.9.2007), pari ad € 8.301,67 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3
4. ordinare al la regolarizzazione contributiva e previdenziale della Controparte_1 parte ricorrente in seguito al riconoscimento, ai fini della carriera, dell'intero servizio sinora svolto nel profilo di appartenenza;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il restava contumace in giudizio. Controparte_1
3.All'udienza del 3/10/2023 veniva autorizzata la chiamata in causa dell' . CP_2
4.L' si costituiva in giudizio con memoria del 23/11/2023 per chiedere: “ove venga CP_2
accertato il diritto della ricorrente ad avere computati, agli effetti della progressione e ricostruzione di carriera ed agli effetti retributivi e contributivi, gli anni di servizio di pre- ruolo dalla stessa prestati e nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità CP_2 condannare il convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi CP_3 CP_2 previdenziali, oltre sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' . CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 6/7/2021, rinviata d'ufficio all'udienza del 14/2/2023, differita d'ufficio all'udienza del 3/10/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito di tale udienza, su istanza di parte ricorrente, veniva autorizzata la chiamata in causa dell' . Seguiva l'udienza del 5/12/2023 e all'esito con ordinanza dell'11/12/2024, veniva CP_2 disposta CTU contabile;
all'udienza di rinvio del 27/2/2024 il procuratore della ricorrente rinunciava alle domande di cui al capo B;
alla medesima udienza veniva conferito incarico di consulenza contabile alla dott.ssa (consulente del lavoro), con formulazione Persona_1 del seguente quesito: “Accerti il CTU nominato con riferimento a il Parte_1 riconoscimento degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio effettivamente prestati, maturati fino all'immissione in ruolo, tenuto conto del lavoro svolto per il
[...]
come docente precaria pre-ruolo nei periodi indicati in ricorso, applicando il Controparte_1
4 principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Accerti il CTU il quantum eventualmente dovuto dal alla ricorrente Controparte_1
a tiolo di differenze retributive relative al precariato prestato;
Indichi il CTU la classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata dalla ricorrente;
Accerti infine il CTU il quantum a titolo di contributi previdenziali eventualmente dovuti all' su cui non sia intervenuta prescrizione (prescrizione quinquennale) tenuto conto CP_2 dell'art. 9 del Decreto Milleproroghe (DL 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14) che ha prorogato sino al 31.12.2023 la cd. moratoria sulla prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione pubblica dell' per cui CP_2
sino al 31 dicembre 2023 le eventuali omissioni contributive riferite a periodi antecedenti al
31 dicembre 2018 non cadranno in prescrizione.”
Il CTU nominato depositava la relazione peritale nei termini in data 27/5/2024; seguiva l'udienza di discussione del 17/9/2024, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita e nella CTU contabile.
2. In fatto e in diritto.
6. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è dipendente del , Controparte_1 docente di scuola dell'infanzia, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.09.2007 e decorrenza economica dal 12.10.2007, previo superamento di concorso per titoli.
7. Dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, parte ricorrente ha svolto regolarmente l'anno di prova, all'esito del quale ha poi presentato domanda di ricostruzione di carriera rendendo all'uopo la dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo prestati ex art. 145 del T.U.
5 approvato con DPR n. 1092/73 e dell'art. 3 del DPR n. 351/98; ne è seguita ricostruzione di carriera a mezzo decreto n 100 del 2.3.2017. Attuale sede di servizio della ricorrente è CP_3
l'Istituto Comprensivo Leonida Montanari di CC di PA.
8. Prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente ha svolto i seguenti servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il e CP_3
ripetutamente reiterati, per complessivi 9 anni, 8 mesi e 27 giorni :
A.s. 1990/91: per un totale di n. 53 giorni, con orario full-time;
A.s. 1991/92: per un totale di n. 6 giorni, con orario full-time;
A.s. 1992/93: per un totale di n. 20 giorni, con orario full-time;
A.s. 1993/94: per un totale di n. 25 giorni, con orario full-time;
A.s. 1994/95: per un totale di n. 12 giorni, con orario full-time;
A.s. 1995/96: per un totale di n. 66 giorni, con orario full-time;
A.s. 1996/97: per un totale di n. 236 giorni, con orario part-time;
A.s. 1997/98: per un totale di n. 266 giorni, con orario part-time;
A.s. 1998/99: per un totale di n. 246 giorni, con orario full-time;
A.s. 1999/00: per un totale di n. 360 giorni, con orario full-time;
A.s. 2000/01: per un totale di n. 288 giorni, con orario full-time;
A.s. 2001/02: per un totale di n. 269 giorni, con orario part-time e full- time;
A.s. 2002/03: per un totale di n. 360 giorni, con orario full-time;
A.s. 2003/04: per un totale di n. 360 giorni, con orario full-time;
A.s. 2004/05: per un totale di n. 283 giorni, con orario full-time;
A.s. 2005/06: per un totale di n. 300 giorni, con orario full-time;
A.s. 2006/07: per un totale di n. 360 giorni, con orario full-time.
9. La ricorrente è stata immessa nel ruolo, come docente di scuola dell'infanzia in data
1.09.2007.
6 10. La normativa vigente espressa dal d.lgs 297/1994 e dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, in materia di ricostruzioni di carriera del personale docente, prevede il riconoscimento del servizio pre ruolo, utilmente svolto con le seguenti modalità:
- ai fini giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) ed economici (per gli aumenti biennali) è riconosciuto come servizio di ruolo per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente;
-ai fini economici (per gli aumenti biennali): il residuo di 1/3 del servizio pre ruolo svolto.
11. L' art. 489 D.Lgs 297/1994, comma 1, in particolare, prevede che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” ed ancora, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 – Art. 11, comma 14, recita “ Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
12. Occorre precisare che fino al 31.08.2010 (CCNL Comparto Scuola 2006/2009) le fasce stipendiali contrattualmente previste per tutto il personale scolastico erano le seguenti:
- Classe 0: fascia da 0 a 2 anni;
- Classe 3: fascia da 3 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
13. A decorrere invece dall'1.09.2010, le suddette fasce stipendiali sono state rimodulate
(CCNL Comparto Scuola 4.08.2011) mediante accorpamento tra prima e seconda fascia:
- Classe 0: fascia da 0 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
7 - Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
14. Il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011” sottoscritto il 4 agosto 2011 ha, infatti, rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 secondo i seguenti scaglioni di cui alla Tab A allegata al contratto: corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, era stato precisato che
“presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato
e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)” e ancora che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell'articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.
15. Nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
8 Il personale assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti.
16. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce:
- al 1° comma: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
- e al 4° comma: «I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Ai sensi dell'art.4 co. 8-9-10 del DPR 399/1988:
“
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare
a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
9 10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
17. La ricostruzione di carriera si concretizza nel provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al riconoscimento e alla valutazione dei benefici attribuibili e dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo (ovvero alla assunzione a tempo indeterminato) ricostruendo con queste operazioni la carriera del dipendente e determinando, in particolare:
- l'anzianità nella carriera di appartenenza,
- il relativo trattamento economico spettante
- il successivo sviluppo di carriera.
L'operazione di ricostruzione, svolta dal Dirigente scolastico, consiste principalmente nell'aumentare l'anzianità nella carriera in funzione dell'anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione.
18. In base all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, nel testo pro-tempore vigente:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
L'art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento prevede che:
1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
10
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
19 Con la successiva Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021, dato atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), è stato poi precisato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”. Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo, ma precisa che “Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare
n. 27/2017”.
Con riferimento alla scelta tra i due criteri, temporizzazione o ricostruzione della carriera, con riguardo al personale docente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio
2016, n. 9144 ha censurato la prassi osservata dal Controparte_4
di utilizzare il criterio della temporizzazione in presenza di un solo vantaggio
[...]
immediato a livello di stipendio, e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
11 La magistratura contabile ha poi sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. In particolare , secondo la magistratura “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. …. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva 18 anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018). Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. “ (cfr. Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC; cfr. Corte dei
12 conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
20. La Corte di Giustizia si è espressa in materia con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-
152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l' e sette dipendenti, avente ad Parte_2 oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato, ed ha statuito quanto segue: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare
l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.”
13 21. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22258/2016, ha disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
22. Le due successive sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre
2019 hanno definitivamente chiarito che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La prima sentenza stabilisce che l'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che determina un'anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.”
La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l'articolo 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 che regola la ricostruzione di carriera per il personale ATA.
La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”, per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato,
e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall' art. 489″.
23. Tutto ciò premesso in diritto, si precisa che nel caso di specie il CTU nominato ha accertato che la ricorrente alla data di immissione in ruolo, ossia alla data del 1.09.2007 aveva maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 9 anni, 8 mesi e 27 giorni.
14 La ricorrente ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa nell'anno scolastico
1990/1991 ed è stata immessa nel ruolo con decorrenza giuridica dall'1/9/2007 e con decorrenza economica dal 12/10/2007.
Alla data di immissione in ruolo, ossia alla data del 1.09.2007, aveva Parte_1 maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 9, mesi 8, giorni 29 e pertanto aveva maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 .
24. Il CTU ha altresì accertato la misura delle differenze retributive pari ad euro 5709,20 lorde, dovute alla ricorrente, per il periodo pre ruolo, ossia per il periodo dal 25.10.1990 al
31.08.2007.
25. Con riferimento alla contribuzione previdenziale la legge n. 335 del 1995 ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione degli obblighi contributivi, precisando anche che i contributi non possono essere più versati una volta che sia decorso il predetto termine di prescrizione (art. 3, comma 9, secondo il quale, peraltro, la prescrizione è decennale ove ricorre una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).
Entrata in vigore tale normativa, si è poi chiarito che essa vale anche nei casi in cui sono pubbliche amministrazioni a dovere i contributi previdenziali nella veste di datori di lavoro
(circolare del 15 novembre 2047, n. 169). Successivamente sono intervenuti alcuni CP_2
provvedimenti (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4; D.L. 30 dicembre 2019, n. 162; D.L. 30 dicembre
2021, n. 22; D.L. 20 dicembre 2022, n. 198, tutti convertiti in legge) che hanno disposto la sospensione della decorrenza della prescrizione degli obblighi contributivi delle pubbliche amministrazioni. L'ultimo della serie è il D.L. 215 del 2023.
Da esso deriva che fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i termini prescrizione dei contributi riguardanti periodi di competenza che non oltrepassano il 31 dicembre 2019. Ciò significa che le pubbliche amministrazioni possono versare contributi che, altrimenti, non potrebbero essere versati per il sopravvenire della prescrizione.
Il CTU ha così concluso: “alla luce di quanto sopra si ritiene però che sulle differenze dovute, riferite al periodo 1999 – 2007, sia intervenuta la prescrizione dei contributi in quanto tutta la normativa che ha sospeso i termini prescrizionali è intervenuta successivamente e, di fatto, la prescrizione dei contributi riferiti all'annualità 2007 è intervenuta nel 2012.”
15 26. Il CTU ha così formulato le seguenti conclusioni: “Ha determinato le differenze retributive spettanti, riconoscendo gli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio effettivamente prestati pre-ruolo, così come indicati nel ricorso, applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sono state così determinate le differenze retributive dovute alla Sig.a Parte_1
considerando la retribuzione che alla stessa sarebbe spettata ove inquadrata a tempo indeterminato sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro.
Nel calcolo di cui sopra, ha interamente riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera della parte ricorrente, rideterminando anche le diverse decorrenze degli inquadramenti economici (fasce stipendiali) da riconoscersi.
Dai calcoli come sopra elaborati, scaturiscono differenze retributive lorde spettanti alla docente che si quantificano in euro 5709,20 dovute per il periodo di Parte_1
lavoro pre-ruolo, ossia per il periodo 25.10.1990 – 31.08.2007.
Il consulente tecnico ha altresì accertato che sulla contribuzione dovuta, relativamente alle differenze retributive quantificate, in base alla vigente normativa (L. 335/95 e successive modificazioni, di cui ultima D.L. 215/2023) è intervenuta prescrizione e pertanto parte convenuta non dovrà versare la prevista contribuzione previdenziale sulle somme che
l'Organo Giudicante riconoscerà come dovute alla ricorrente”.
27. Osserva il decidente che in relazione al capo B della domanda deve dichiararsi non luogo a provvedere per rinuncia della ricorrente;
in ordine domanda sub A) si osserva che la relazione del consulente tecnico d'ufficio è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato (25.10.1990
– 31.08.2007) pari ad euro 5709,20 dovute per il periodo di lavoro pre-ruolo, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma
36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
16 28. Rigetta la domanda di parte ricorrente sub capo A 3 relativa al pagamento dei contributi previdenziali, relativi alle differenze retributive maturate, per intervenuta prescrizione.
3. Le spese di lite.
29. In ordine alle spese, stante la soccombenza parziale, compensa per intero le spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del Controparte_1
e della ricorrente in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara non luogo a provvedere in relazione al capo B della domanda per rinuncia della parte;
- in ordine al capo A, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato (25.10.1990 – 31.08.2007) pari ad euro 5.709,20 dovute per il periodo di lavoro pre-ruolo, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36
L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato
(25.10.1990 – 31.08.2007) nella somma pari ad euro 5709,20 per il periodo di lavoro pre-ruolo, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente sub capo A 3 relativa al pagamento dei contributi previdenziali, relativi alle differenze retributive maturate, per intervenuta prescrizione;
17 - compensa per intero le spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del e della ricorrente in solido tra loro. Controparte_1
Così deciso in Velletri, il 17/9/2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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