Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 668/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] CP_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Eleonora Costa del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara Via del Carbone n. 4/b giusta procura in atti, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec:
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RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 marzo 2025, premettendo di aver contratto matrimonio civile a CA (RO) il 5 settembre
1981; che dalla unione coniugale sono nate tre figlie ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data 14 settembre 2022 n. 5961/2022; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 14 aprile 2025.
In data 14 aprile 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, alla udienza figurata in data 13 settembre 2022, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CA (RO) il
05/09/1981 fra nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il
[...]
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1981 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri