Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2025, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Viganò con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Linguaglossa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Linguaglossa n. 9 del 07.02.2025 nella parte in cui istituisce il divieto di stazionare alle autocaravan dalle ore 18:00 alle ore 8:00, dal 15 novembre al 15 aprile in tutto il comprensorio di Piano Provenzana – Monte Conca, compresa via Provenzana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Linguaglossa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa US SS SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso notificato in data 22 aprile 2025 e depositato il successivo 23 aprile, l’Associazione nazionale coordinamento camperisti ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Linguaglossa n. 9 del 7 febbraio 2025 nella parte in cui istituisce il divieto di stazionare agli autocaravan dalle ore 18:00 alle ore 8:00, dal 15 novembre al 15 aprile in tutto il comprensorio di Piano Provenzana – Monte Conca, compresa via Provenzana.
Il divieto di stazionamento nelle ore indicate per i camper, autocaravan, roulotte o similare, disposto con l’ordinanza de qua , viene motivato dal fine di “ garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica ”, posto che nel periodo invernale il comprensorio di Piano Provenzana è interessato da una enorme afflusso di turisti, e tra gli avventori “ vi sono anche autocaravan o automezzi similari, i quali frequentemente stazionano anche nelle ore notturne presso gli spiazzali ivi presenti ” e che “ è necessario richiedere l’intervento d [e] gli organi di polizia e di soccorso nel caso di condizioni meteo avverse, molto frequenti in alta quota, al fine di soccorrerli …”.
Avverso l’atto impugnato, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione del TUEL, in particolare :
- difetterebbero i presupposti di contingibilità ed urgenza tali che non si possa intervenire con rimedi ordinari; mancherebbe la fissazione di un termine di efficacia; non sarebbe documentata una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente, che sia accertata a seguito di approfondita istruttoria;
- non si comprenderebbe come la sosta di un autoveicolo possa minacciare o anche solo turbare l’incolumità e la sicurezza pubblica;
- non sarebbe possibile installare un segnale stradale di divieto di sosta sulla base del TUEL e non tenere conto del d. lgs. n. 285 del 1992;
II) Violazione del d.lgs. n. 285 del 1992:
- nessuna norma del codice della strada consente di vietare la sosta per motivi di incolumità pubblica;
- il divieto di sosta ai soli autocaravan colliderebbe con l’art. 185 del c.d.s., ai sensi del quale gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale e dei divieti, sono soggetti alle stessa disciplina prevista per gli altri veicoli e la loro sosta non costituirebbe campeggio;
III) Eccesso di potere, per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza ;
IV) Riserva di formulare domanda di risarcimento dei danni .
2. Si è costituito il Comune di Linguaglossa, che, con successiva memoria, depositata in vista della pubblica udienza, ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto l’ordinanza impugnata ha cessato di produrre i suoi effetti al termine del periodo invernale 2024/2025 ed è stata sostituita da nuova regolamentazione; l’ente ha, inoltre, esposto le ragioni che avrebbero indotto il Comune all’adozione dell’ordinanza in questione, sostenendone nel merito la legittimità.
3. Con memoria di replica, parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità delle integrazioni alla motivazione dell’ordinanza e l’infondatezza delle nuove circostanze dedotte dal Comune con la memoria di replica; infondata sarebbe l’eccezione di improcedibilità in quanto l’ordinanza impugnata non avrebbe indicato l’anno di operatività e la successiva ordinanza riguarderebbe altri aspetti; quindi, l’associazione deducente ha ulteriormente insistito per l’accoglimento del ricorso nel merito.
4. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che non vi è contestazione sulla legittimazione ad agire dell'Associazione ricorrente, peraltro in più occasioni riconosciuta dalla giurisprudenza (TAR Valle d'Aosta, 14 febbraio 2022, n. 12, T.R.G.A. Trento, 4 marzo 2022, n. 52; Id. 26 ottobre 2021, n. 171; id., 27 ottobre 2020, n. 179; cfr. da ultimo T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 febbraio 2024, n. 698).
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di improcedibilità per genericità e mancata dimostrazione che la nuova ordinanza depositata dal Comune (n. 3 del 7 febbraio 2026) sostituisca quella impugnata, introducendo piuttosto regole di contingentamento, ulteriori rispetto al divieto di cui all’ordinanza impugnata.
7. Il ricorso è fondato.
8. Fondato è il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente.
8.1. Come chiarito dalla pacifica giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 2451 del 28 luglio 2025 e giurisprudenza ivi menzionata), le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem , volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (cfr. Cons. di Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474). In altri termini, il potere di urgenza, di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale e impreviste, costituenti un’effettiva minaccia per la pubblica incolumità, e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni (da ultimo, Cons. di Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190). Tali presupposti non ricorrono laddove il Sindaco possa far fronte alla situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri (sul punto, Cons. di Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9846).
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, precisato «... in linea generale che la sommarietà degli accertamenti non può riguardare il quadro giuridico di riferimento, che invece deve essere sempre approfonditamente conosciuto dall'amministrazione anche nei casi che richiedano un immediato intervento, e … che i tempi brevi imposti dall'esigenza di provvedere non esonerano l'amministrazione dall'attenta considerazione di tutte le circostanze comunque apprese nel corso dell'istruttoria espletata, seppur rapidamente condotta. Va altresì messo in luce che la possibilità di adottare, per le situazioni connotate dalla straordinarietà e dall'urgenza, provvedimenti diversi dai normali rimedi previsti dall'ordinamento non è senza limiti, posto che la contingibilità, caratteristica fondamentale del suddetto potere innominato, deve comunque coniugarsi con la proporzionalità, di guisa che all'autorità amministrativa procedente è sicuramente preclusa la facoltà di discostarsi dalle regole che altrimenti presidierebbero il suo doveroso modus procedendi in tutti i casi in cui ciò non risulti ragionevolmente necessario in relazione alla natura dei provvedimenti da adottare, né giustificato alla stregua di tutte le contingenze della vicenda concreta » (cfr., ex multis, Tar Napoli, sez. V, sentenza n. 940 del 7 febbraio 2024; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4767 del 28 giugno 2004).
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che “ il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti ” ( ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 20 maggio 2014, n. 942; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 17 novembre 2021, n. 2033).
8.2. Ciò premesso, l’impugnata ordinanza assume a proprio presupposto la generica constatazione che nelle aree indicate stazionino anche gli autocaravan nel periodo invernale anche nelle ore notturne e che, in conseguenza di ciò, “ è necessario richiedere l’intervento dagli organi di polizia e di soccorso nel caso di condizioni meteo avverse, molto frequenti in alta quota, al fine di soccorrerli ”.
Tuttavia, per un verso, non è documentata una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente, che sia stata accertata a seguito di approfondita istruttoria (di cui non si fa alcuna menzione nell’atto impugnato), e, sotto altro profilo, l’ordinanza adottata dal Comune resistente ha efficacia indeterminata nel tempo, alla stregua di un provvedimento disciplinante la sosta ai sensi del codice della strada, con conseguente illegittimità dello stesso in quanto estraneo al paradigma legale dell’ordinanza contingibile e urgente di competenza del Sindaco adottata ai sensi dell’ord. EE.LL. della Regione Siciliana e del dlg. n. 267 del 2000, sicché illegittima è la sua adozione.
Né la sua motivazione può essere integrata (in fatto e in diritto) a posteriori con memoria difensiva del comune, come correttamente eccepito dalla parte ricorrente, non essendo ammissibile l’integrazione postuma della motivazione.
9. Fondato è anche il secondo motivo, laddove assume che l’installazione di segnali stradali di divieto di sosta non può prescindere dal d. lgs. n. 285 del 1992.
9.1. Quanto all’asserita violazione dell’art. 185 del codice della strada, ai sensi del quale gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale ed agli effetti dei divieti e limitazioni, sono soggetti alle stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, il Collegio, pur dando atto e condividendo in linea generale la giurisprudenza amministrativa prevalente che afferma che tale norma non ammette discriminazione per questo autoveicolo (T.A.R. Sicilia - Catania n. 3519/2024; T.A.R. Sicilia - Catania n. 698/2024; T.A.R. Lombardia - Brescia n. 281/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024 e n. 114/2024; T.A.R. Lombardia - Milano n. 64/2024; T.A.R. Piemonte, n. 841/2023; T.A.R. Toscana, n. 380/2023 e n. 379/2023; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Trento, n. 179/2020; T.R.G.A. Bolzano, n. 69/2019), non esclude che situazioni particolari possano giustificare soluzioni diverse tra i mezzi.
In tal senso il difensore del comune, da ultimo, ha allegato recente giurisprudenza (cfr. Cons. St. n. 3235 del 15 aprile 2025, n. 3235, oggetto di discussione tra le parti in udienza), che, nell’ambito di una fattispecie peculiare (in ogni caso differente da quella in esame) ha sostenuto che l’art 185 cit. (a mente del quale “ I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli ”) va letto in coordinamento con l’art. 54 del medesimo Codice, che, pur facendo riferimento alla generale “categoria autoveicoli”, in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan, definendo questi ultimi come veicoli “aventi speciale carrozzeria”, dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli (“ autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente ”) e dunque, se del caso, anche a giustificare una parziale difformità delle relative regole di circolazione.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che, anche aderendo a tale orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie non si perverrebbe a diversa conclusione, in quanto la determinazione dell’ente di adottare misure differenti in relazione alla circolazione e alla sosta per veicoli aventi caratteristiche peculiari deve essere il risultato ultimo di una adeguata attività istruttoria, deve essere adeguatamente motivata e rispondere a esigenze peculiari e specifiche da fronteggiare, nel rispetto del d. lgs. n. 285 del 1992.
Tali presupposti non si rinvengono nel caso di specie, in cui, in assenza di adeguata istruttoria e motivazione, l’atto impugnato, fondato solo sul tuel e non sul codice della strada, ha posto l’ordine qui contestato.
10. Va pertanto ribadita la fondatezza delle censure esaminate, che travolgendo radicalmente l’atto impugnato, risultano pienamente satisfattive della posizione soggettiva azionata e consentono di ritenere assorbite le ulteriori doglianze proposte.
In definitiva il ricorso va accolto in quanto fondato, con annullamento del provvedimento impugnato.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR VA, Presidente
US SS SI, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| US SS SI | AN AR VA |
IL SEGRETARIO