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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 19/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Marta Speciale Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2/02/1964, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Calogero, presso il cui studio, in Palmi alla Via Roma n. 48, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, (c.f. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.6.2025 il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 08.01.2025, premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con , nel Comune di Roccella Jonica il 22.3.2001, trascritto presso i Controparte_1
registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2001 – Parte II- Serie C – Numero 15; che dall'unione
Per_ coniugale era nata una figlia, (n. 7.1.2006); che il rapporto tra i coniugi era da tempo deteriorato tanto che la moglie aveva lasciato la casa coniugale insieme alla figlia;
infine la ricorrente precisava che i coniugi erano economicamente indipendenti. Pertanto, chiedeva di: “Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Stabilire che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento autonomamente.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione delle parti per l'11.04.2025.
In tale sede, la ricorrente chiedeva un rinvio per consentire a controparte di costituirsi al fine di addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione;
alla predetta udienza, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di e rinviava la causa. Controparte_1
All'udienza del 27.06.2025 la ricorrente insisteva nelle proprie richieste e il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e assegnava la causa in decisione al Collegio, riservandosi di riferire a quest'ultimo.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni della ricorrente e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel
Comune di Roccella Jonica il 22.3.2001, matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2001 – Parte II- Serie C – Numero 15; che è fallito il tentativo di conciliazione in quanto il resistente, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Preso atto che dal punto di vista economico la ricorrente ha dichiarato di essere indipendente e per la figlia maggiorenne, nata dall'unione coniugale, non sono state avanzate richieste di mantenimento
(per cui nulla deve disporsi in questa sede), si ritiene che la domanda vada accolta.
3.Considerato il comportamento processuale delle parti le spese di lite si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
nata a [...] il [...] e , (c.f. C.F._1 Controparte_1
nato a [...] il [...]; C.F._2
-compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 27.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Marta Speciale Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2/02/1964, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Calogero, presso il cui studio, in Palmi alla Via Roma n. 48, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, (c.f. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.6.2025 il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 08.01.2025, premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con , nel Comune di Roccella Jonica il 22.3.2001, trascritto presso i Controparte_1
registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2001 – Parte II- Serie C – Numero 15; che dall'unione
Per_ coniugale era nata una figlia, (n. 7.1.2006); che il rapporto tra i coniugi era da tempo deteriorato tanto che la moglie aveva lasciato la casa coniugale insieme alla figlia;
infine la ricorrente precisava che i coniugi erano economicamente indipendenti. Pertanto, chiedeva di: “Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Stabilire che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento autonomamente.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione delle parti per l'11.04.2025.
In tale sede, la ricorrente chiedeva un rinvio per consentire a controparte di costituirsi al fine di addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione;
alla predetta udienza, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di e rinviava la causa. Controparte_1
All'udienza del 27.06.2025 la ricorrente insisteva nelle proprie richieste e il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e assegnava la causa in decisione al Collegio, riservandosi di riferire a quest'ultimo.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni della ricorrente e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel
Comune di Roccella Jonica il 22.3.2001, matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2001 – Parte II- Serie C – Numero 15; che è fallito il tentativo di conciliazione in quanto il resistente, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Preso atto che dal punto di vista economico la ricorrente ha dichiarato di essere indipendente e per la figlia maggiorenne, nata dall'unione coniugale, non sono state avanzate richieste di mantenimento
(per cui nulla deve disporsi in questa sede), si ritiene che la domanda vada accolta.
3.Considerato il comportamento processuale delle parti le spese di lite si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
nata a [...] il [...] e , (c.f. C.F._1 Controparte_1
nato a [...] il [...]; C.F._2
-compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 27.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella
dott. Piero Viola