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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORLACCHI Parte_1 P.IVA_1 IA e dell'avv. BRESCIANI NICOLA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA REPUBBLICA, 1 BERGAMO presso i predetti difensori
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUNA LAURA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 4 25030 COCCAGLIO presso il difensore avv. CARUNA LAURA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito: Accertata e dichiarata la legittimità di tutte le ragioni addotte dall'opponente, dichiarare che il credito monitoriamente azionato non era al momento della presentazione del ricorso interamente esigibile e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia n. 4690/2024 del 20/12/2024 RG n. 16527/2024 notificato il 23.12.2024, ovvero, rideterminare l'importo dovuto in base alle somme effettivamente dovute alla data di presentazione del ricorso, ovvero - accertato che al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo non vi era il requisito dell'insolvenza del debitore, e dichiarato pertanto che non poteva essere invocata la decadenza del termine ex art.
pagina 2 di 8 1186 c.c. per le ragione tutte dedotte in atti - rideterminarsi l'importo dovuto dalla Parte_1 al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Respingersi in ogni caso le istanze avversarie e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
In via istruttoria: rimettersi la causa in istruttoria al fine di esperire prova per interrogatorio formale
e per testi sui seguenti capitolo di prova:
1) Vero è che e avviavano un rapporto di fornitura a Parte_1 Controparte_2 decorrere dall'anno 2024?
2) Vero è che la sig.ra titolare di Bioech Edilizia S.r.l. per prassi con la Testimone_1 [...]
si rapportava al fine di concordare ordini e pagamenti con la sig.ra Parte_1 Parte_2
e con il sig. ? Tes_2
3) Vero è che il sig. o la sig.ra pattuivano di volta in volta gli ordini e le Tes_2 Parte_2 relative scadenze dei pagamenti con la Sig.ra prima dell'emissione delle Testimone_1 fatture?
4) Vero è che sino al mese di agosto 2024 la saldava le fatture emesse dalla Parte_1
i cui termini di pagamento erano stati concordati dalle Parti? Controparte_2
5) Vero è che le Parti concordavano i termini di pagamenti dei vari ordini a prescindere dal fatto che in fattura fosse indicato il pagamento c.d. “a vista”?
6) Vero è che relativamente agli ordini effettuati a decorrere da giungo 2024 la emetteva le CP_2 fatture indicando unilateralmente i termini di pagamento?
7) Vero è che la sig.ra verificato che le fatture 1213/2024, 1317/2024, 1424/2024 e Parte_2
1556/2024 prevedevano pagamenti rispettivamente nei mesi di agosto e settembre 2024, pattuiva con la sig.ra di differire i pagamenti a decorrere dal mese di novembre 2024 sino al Testimone_1 mese di gennaio 2025;
8) Dica la parte se nel mese di agosto 2024 ha concordato con la sig.ra di differire i Parte_2 pagamenti delle fatture con scadenza sino a settembre a decorrere dal mese di novembre 2024;
9) Vero è che la sig.ra consegnava alla sig.ra gli assegni nn. 0563697272-08 Parte_2 Tes_1 con scadenza al 1.11.24, 0563697273-09 con scadenza al 31.11.24, 05636972-10 con scadenza al
pagina 3 di 8 31.12.24, 05636972-11 con scadenza al 31.1.25 tutti quanti del valore di euro 2062,21, come da doc. 4 fascicolo parte attrice opponente che si rammostra al teste/alla parte?
10) Vero è che la sig.ra con comunicazione del 17.10.2024 autorizzava la sig.ra Parte_2 ad incassare gli assegni con scadenza al 31.1.24, 31.12.24 e 31.1.25 che venivano portati in Tes_1 banca dalla sig.ra Tes_1
11) Vero è che la sig.ra in nome e per conto della informava la Parte_2 Parte_1 sig.ra della del fatto che gli assegni non potevano essere incassati Testimone_1 CP_2
a causa della denuncia relativa al furto della borsa contenente il blocchetto degli assegni e si offriva di consegnarne altri?
12) Vero è che la sig.ra in nome e per conto di chiedeva alla Parte_2 Parte_1 sig.ra di fissare un appuntamento al fine di discutere dei pagamenti? Parte_3
13) Vero è che la sig.ra differiva più volte l'incontro volto a concordare i termini di Tes_1 pagamento delle fatture e le modalità di pagamento?
Si indica quale testimone su tutti i capitoli di prova la sig.ra di Palazzolo sull'Oglio Parte_2
(BS), via Venezia n. 2”.
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese
(comprese eventuali CTU e CTP) e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario e accessori di legge, nonché al risarcimento per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia:
➢ In via principale di merito:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate, comprese quelle in via riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
➢ In via subordinata:
- condannare parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta di quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre a interessi moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo.
➢ In via istruttoria:
pagina 4 di 8 - si insiste per l'ammissione delle prove tutte dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., da intendersi come qui integralmente trascritte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4690/2024, Parte_1 dell'importo di euro 12.635,79 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di per il mancato di pagamento di alcune fatture relative alla Controparte_1 fornitura di materiale edilizio.
In particolare, parte attrice in opposizione ha dedotto che, in ragione di un accordo tra le parti relativo al differimento della scadenza di pagamento per alcune delle fatture azionate in via monitoria, parte delle somme pretese dalla società opposta non risultavano ancora esigibili nel momento in cui è stato proposto il ricorso ex art. 633 c.p.c., con la conseguenza che il credito non poteva essere riscosso.
Ha inoltre rilevato come non sussistessero i presupposti previsti dall'art. 1186 c.c. al fine dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine stabilito in favore del debitore.
Si è costituita in giudizio rilevando come controparte abbia posto in essere un disegno Controparte_1 fraudolento volto fin dall'inizio a evitare il pagamento di quanto dovuto.
In particolare, la società opposta ha negato che le parti si siano accordate nel senso di posticipare il termine per il pagamento delle fatture oggetto del procedimento monitorio. Inoltre, ha evidenziato come controparte si sia limitata a rilevare l'inesigibilità solo di parte delle somme oggetto di ricorso, mentre non ha in alcun modo contestato né l'esistenza di tutti i crediti azionati, né l'intervenuta fornitura di materiali edili. Ha poi sottolineato che, in ogni caso, tutti i crediti portati dalle fatture per cui è causa risultano ormai esigibili.
Ha chiesto, infine, la condanna di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 4.12.2025 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 8 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 12.635,79 oltre interessi e spese, per il pagamento di fatture relative alla fornitura di materiale edilizio
La società opponente ha contestato esclusivamente l'esigibilità dell'importo ingiunto, rilevando come le parti avessero pattuito un differimento dei pagamenti di cui alle fatture con scadenza ad agosto, settembre e ottobre, con consegna di assegni a garanzia recanti pari scadenze da parte di
[...]
Ha eccepito, dunque, l'inesigibilità degli importi di cui alle fatture non scadute al Parte_1 momento del deposito del ricorso monitorio e dell'emissione del decreto ingiuntivo, ritenendo l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1186 c.c.
La convenuta opposta, per contro, ha contestato che tra le parti fosse stato concordato alcun differimento dei termini di pagamento, rilevando che gli assegni erano stati consegnati con mera funzione di garanzia e con contestuale obbligo di alla loro restituzione al buon Controparte_1 fine dei pagamenti. Ha inoltre invocato la decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., rilevando come essa non necessiti di previa pronuncia giudiziale, deducendo altresì la natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta da Parte_1
Ciò premesso, deve osservarsi che la società opponente nell'atto di citazione in opposizione non ha contestato lo svolgimento del rapporto contrattuale, né la ricezione della merce, né il corrispettivo richiesto.
Vertendo la causa esclusivamente sul profilo della esigibilità dell'importo azionato in sede monitoria da deve osservarsi che agli effetti dell'art. 1186 c.c. la possibilità per il Controparte_1
pagina 6 di 8 creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (cfr. Cass. n. 24330/2011).
Peraltro, anche successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo e in corso di causa non risulta che l'opponente abbia provveduto ad effettuare alcun pagamento – nemmeno in ragione delle scadenze come allegate dalla stessa opponente – così corroborando la valutazione di insolvenza effettuata dal
Giudice del procedimento monitorio, intesa quale situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale
- non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della non particolare complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e fase decisoria ridotte), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Si ritiene non sussistano i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opposta, difettando gli elementi costitutivi della predetta fattispecie, e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione, né avendo la convenuta opposta provato il pregiudizio che avrebbe subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4690/2024, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORLACCHI Parte_1 P.IVA_1 IA e dell'avv. BRESCIANI NICOLA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA REPUBBLICA, 1 BERGAMO presso i predetti difensori
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUNA LAURA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 4 25030 COCCAGLIO presso il difensore avv. CARUNA LAURA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito: Accertata e dichiarata la legittimità di tutte le ragioni addotte dall'opponente, dichiarare che il credito monitoriamente azionato non era al momento della presentazione del ricorso interamente esigibile e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia n. 4690/2024 del 20/12/2024 RG n. 16527/2024 notificato il 23.12.2024, ovvero, rideterminare l'importo dovuto in base alle somme effettivamente dovute alla data di presentazione del ricorso, ovvero - accertato che al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo non vi era il requisito dell'insolvenza del debitore, e dichiarato pertanto che non poteva essere invocata la decadenza del termine ex art.
pagina 2 di 8 1186 c.c. per le ragione tutte dedotte in atti - rideterminarsi l'importo dovuto dalla Parte_1 al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Respingersi in ogni caso le istanze avversarie e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
In via istruttoria: rimettersi la causa in istruttoria al fine di esperire prova per interrogatorio formale
e per testi sui seguenti capitolo di prova:
1) Vero è che e avviavano un rapporto di fornitura a Parte_1 Controparte_2 decorrere dall'anno 2024?
2) Vero è che la sig.ra titolare di Bioech Edilizia S.r.l. per prassi con la Testimone_1 [...]
si rapportava al fine di concordare ordini e pagamenti con la sig.ra Parte_1 Parte_2
e con il sig. ? Tes_2
3) Vero è che il sig. o la sig.ra pattuivano di volta in volta gli ordini e le Tes_2 Parte_2 relative scadenze dei pagamenti con la Sig.ra prima dell'emissione delle Testimone_1 fatture?
4) Vero è che sino al mese di agosto 2024 la saldava le fatture emesse dalla Parte_1
i cui termini di pagamento erano stati concordati dalle Parti? Controparte_2
5) Vero è che le Parti concordavano i termini di pagamenti dei vari ordini a prescindere dal fatto che in fattura fosse indicato il pagamento c.d. “a vista”?
6) Vero è che relativamente agli ordini effettuati a decorrere da giungo 2024 la emetteva le CP_2 fatture indicando unilateralmente i termini di pagamento?
7) Vero è che la sig.ra verificato che le fatture 1213/2024, 1317/2024, 1424/2024 e Parte_2
1556/2024 prevedevano pagamenti rispettivamente nei mesi di agosto e settembre 2024, pattuiva con la sig.ra di differire i pagamenti a decorrere dal mese di novembre 2024 sino al Testimone_1 mese di gennaio 2025;
8) Dica la parte se nel mese di agosto 2024 ha concordato con la sig.ra di differire i Parte_2 pagamenti delle fatture con scadenza sino a settembre a decorrere dal mese di novembre 2024;
9) Vero è che la sig.ra consegnava alla sig.ra gli assegni nn. 0563697272-08 Parte_2 Tes_1 con scadenza al 1.11.24, 0563697273-09 con scadenza al 31.11.24, 05636972-10 con scadenza al
pagina 3 di 8 31.12.24, 05636972-11 con scadenza al 31.1.25 tutti quanti del valore di euro 2062,21, come da doc. 4 fascicolo parte attrice opponente che si rammostra al teste/alla parte?
10) Vero è che la sig.ra con comunicazione del 17.10.2024 autorizzava la sig.ra Parte_2 ad incassare gli assegni con scadenza al 31.1.24, 31.12.24 e 31.1.25 che venivano portati in Tes_1 banca dalla sig.ra Tes_1
11) Vero è che la sig.ra in nome e per conto della informava la Parte_2 Parte_1 sig.ra della del fatto che gli assegni non potevano essere incassati Testimone_1 CP_2
a causa della denuncia relativa al furto della borsa contenente il blocchetto degli assegni e si offriva di consegnarne altri?
12) Vero è che la sig.ra in nome e per conto di chiedeva alla Parte_2 Parte_1 sig.ra di fissare un appuntamento al fine di discutere dei pagamenti? Parte_3
13) Vero è che la sig.ra differiva più volte l'incontro volto a concordare i termini di Tes_1 pagamento delle fatture e le modalità di pagamento?
Si indica quale testimone su tutti i capitoli di prova la sig.ra di Palazzolo sull'Oglio Parte_2
(BS), via Venezia n. 2”.
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese
(comprese eventuali CTU e CTP) e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario e accessori di legge, nonché al risarcimento per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia:
➢ In via principale di merito:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate, comprese quelle in via riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
➢ In via subordinata:
- condannare parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta di quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre a interessi moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo.
➢ In via istruttoria:
pagina 4 di 8 - si insiste per l'ammissione delle prove tutte dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., da intendersi come qui integralmente trascritte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4690/2024, Parte_1 dell'importo di euro 12.635,79 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di per il mancato di pagamento di alcune fatture relative alla Controparte_1 fornitura di materiale edilizio.
In particolare, parte attrice in opposizione ha dedotto che, in ragione di un accordo tra le parti relativo al differimento della scadenza di pagamento per alcune delle fatture azionate in via monitoria, parte delle somme pretese dalla società opposta non risultavano ancora esigibili nel momento in cui è stato proposto il ricorso ex art. 633 c.p.c., con la conseguenza che il credito non poteva essere riscosso.
Ha inoltre rilevato come non sussistessero i presupposti previsti dall'art. 1186 c.c. al fine dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine stabilito in favore del debitore.
Si è costituita in giudizio rilevando come controparte abbia posto in essere un disegno Controparte_1 fraudolento volto fin dall'inizio a evitare il pagamento di quanto dovuto.
In particolare, la società opposta ha negato che le parti si siano accordate nel senso di posticipare il termine per il pagamento delle fatture oggetto del procedimento monitorio. Inoltre, ha evidenziato come controparte si sia limitata a rilevare l'inesigibilità solo di parte delle somme oggetto di ricorso, mentre non ha in alcun modo contestato né l'esistenza di tutti i crediti azionati, né l'intervenuta fornitura di materiali edili. Ha poi sottolineato che, in ogni caso, tutti i crediti portati dalle fatture per cui è causa risultano ormai esigibili.
Ha chiesto, infine, la condanna di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 4.12.2025 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 8 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 12.635,79 oltre interessi e spese, per il pagamento di fatture relative alla fornitura di materiale edilizio
La società opponente ha contestato esclusivamente l'esigibilità dell'importo ingiunto, rilevando come le parti avessero pattuito un differimento dei pagamenti di cui alle fatture con scadenza ad agosto, settembre e ottobre, con consegna di assegni a garanzia recanti pari scadenze da parte di
[...]
Ha eccepito, dunque, l'inesigibilità degli importi di cui alle fatture non scadute al Parte_1 momento del deposito del ricorso monitorio e dell'emissione del decreto ingiuntivo, ritenendo l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1186 c.c.
La convenuta opposta, per contro, ha contestato che tra le parti fosse stato concordato alcun differimento dei termini di pagamento, rilevando che gli assegni erano stati consegnati con mera funzione di garanzia e con contestuale obbligo di alla loro restituzione al buon Controparte_1 fine dei pagamenti. Ha inoltre invocato la decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., rilevando come essa non necessiti di previa pronuncia giudiziale, deducendo altresì la natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta da Parte_1
Ciò premesso, deve osservarsi che la società opponente nell'atto di citazione in opposizione non ha contestato lo svolgimento del rapporto contrattuale, né la ricezione della merce, né il corrispettivo richiesto.
Vertendo la causa esclusivamente sul profilo della esigibilità dell'importo azionato in sede monitoria da deve osservarsi che agli effetti dell'art. 1186 c.c. la possibilità per il Controparte_1
pagina 6 di 8 creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (cfr. Cass. n. 24330/2011).
Peraltro, anche successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo e in corso di causa non risulta che l'opponente abbia provveduto ad effettuare alcun pagamento – nemmeno in ragione delle scadenze come allegate dalla stessa opponente – così corroborando la valutazione di insolvenza effettuata dal
Giudice del procedimento monitorio, intesa quale situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale
- non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della non particolare complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e fase decisoria ridotte), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Si ritiene non sussistano i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opposta, difettando gli elementi costitutivi della predetta fattispecie, e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione, né avendo la convenuta opposta provato il pregiudizio che avrebbe subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4690/2024, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
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