Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 febbraio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 febbraio 1986 |
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Giurisprudenza • 121
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/07/2024, n. 458Provvedimento: Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. Maria G. Di Marco Presidente 2) dott. Michele De Maria Consigliere 3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°608 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Marina Fonti presso il cui Parte_1 studio in Corso Umberto I, è elettivamente domiciliato Pt_1 appellante CONTRO in proprio e n.q. di genitore del figlio minore Controparte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Puntarello e …Leggi di più...
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- 2. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2024, n. 1102Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1795/2019 Ruolo Gen., vertente t r a Sezione di San Filippo del Mela – in persona del Parte_1 Parte_2 suo Commissario e legale rapp.te pro tempore, Dott. , con sede in San Filippo del Mela Parte_3 (ME), c/da Donnamiata, C.F.: P.Iva rapp.ta e difesa per procura in calce all'Atto P.IVA_1 P.IVA_2 di Citazione, dall'Avv. Giuseppe Santoro, nel cui studio in Messina, nella Via Dogali, n. 20 è elett.te dom.ta attrice c o n t r o , in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Terme …Leggi di più...
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- 3. Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 1377Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di AN, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3656 del 2024, e vertente TRA rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 PUNTARELLO GIOVANNI, giusta procura depositata telematicamente; -ricorrente- CONTRO , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TRUISI VALERIANO, giusta procura depositata telematicamente -resistente - Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Messina, sentenza 04/12/2024, n. 1061Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: 1) dr. Augusto Sabatini Presidente 2) dr.ssa Marisa Salvo Consigliere rel. 3) dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 707/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 13.05.2024 vertente tra Sezione di San Filippo del Mela- Parte_1 C.F. P. IVA , in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 corrente in S. Filippo del Mela, C/da Donnamiata, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Messina, via Dogali n. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2024, n. 1735Provvedimento: R.G. n. 9397/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE I CIVILE Verbale dell'udienza del 09.07.2024 In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse delle opponenti, compare, in sostituzione dell'avv. Santucciu, l'avv. Rachele Razzino, la quale conferma le difese in atti, richiamando, in particolare, le note del 06.06.2024, comprese le conclusioni ivi rassegnate. Nell'interesse della compare l'avv. Giovanni Parisi, che Parte_1 richiama le note conclusive, contestando quelle depositate nell'interesse della controparte. In particolare, contesta l'eccezione di nullità in quanto infondata – dal momento che non è ravvisabile la qualità di consumatrici in capo alle …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, e' costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilita' e dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.
2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.
NOTE
Nota all' art. 1:
La legge n. 324/1959 , concerne "Miglioramenti economici al personale in attivita' ed in quiescenza". Il testo dell'art. 2 di tale legge e' il seguente:
"Art. 2 - Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni, vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa a decorrere dal 1 luglio 1959, una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e nell' art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 .
Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) e' corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;
b) e' dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita' inferiori alle lire 18.000 mensili lorde;
e) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
d) e' esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione della suddetta indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale gia' percepiscono la medesima indennita'. Qualora pero' quest'ultima indennita' risultasse meno favorevole. se ne dovra' sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennita' integrativa speciale annessa alla pensione.
La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 .
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo".
Le principali modifiche apportate successivamente in materia, risultano dalle leggi qui appresso citate, per ciascuna delle quali si riporta brevemente il contenuto essenziale:
1) legge 31 luglio 1975, n. 364 (Modifiche alla disciplina dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia):
introduce progressivamente il sistema del punto unico di scala mobile e le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono apportate ogni semestre;
2) legge 21 dicembre 1978, n. 843 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria):
introduce il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa, speciale con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Amplia il divieto fino allora limitato all'attivita' svolta nel settore pubblico ( art. 99 del D.P.R. n. 1092/1973 ); inoltre conferma il sistema di perequazione annuale con l'applicazione dell'indice del settore privato, abbassando di 3 punti l'indice stesso che viene fissato in 2,9% per tutte le pensioni private e pubbliche;
3) legge 30 marzo 1981, n. 119 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):
introduce la quadrimestralizzazione delle variazioni dell'indennita' integrativa speciale;
4) legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine servizio e norme in materia pensionistica): introduce la trimestralizzazione delle variazioni dell'indennita' integrativa speciale;
5) decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 : modifica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale nei casi di prepensionamento e stabilisce il differimento della pensione per le donne coniugate che chiedono le dimissioni con 15 anni di servizio;
6) legge 27 dicembre 1983, n. 730 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
l'art. 21 stabilisce un nuovo sistema di calcolo per la scala mobile. Indice del costo vita predeterminato e attribuito per fasce d'importo della pensione: 100% dell'indice fino a 640.000 mensili, 90% dell'indice fino a 960.000 mensili e 75% dell'indice per le pensioni d'importo superiore.
Inoltre viene garantita la liquidazione immediata della pensione alle donne coniugate che hanno presentato domanda di pensionamento con 15 anni di servizio prima del 29 gennaio 1983 e siano state gia' collocate a riposo alla data di entrata in vigore della legge finanziaria. - Art. 2.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile e' costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennita' integrativa speciale riferita alla stessa data. - Art. 3. 1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.
2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, e' comprensivo della tredicesima mensilita'.
Nota all' art. 3:
La legge n. 177/1976 , concerne "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza". Il testo dell'intero art. 26 di tale legge e' il seguente:
"Art. 26 (Minimi di pensione e di contribuzione).
Con effetto dal 1 gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita', a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue.
L'importo minimo predetto e' adeguato ogni anno ai sensi del precedente articolo 2.
Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 .
Con effetto dal 1 gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso puo' essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita".