Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 13/6/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'avvocato Luca Locanto nel cui studio in Padova (PD), P.IVA_1
Galleria Europa n. 3, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(Partita I.v.a. ), con gli avvocati PA P.IVA_2
Valeria Ciervo e Gianluca Maria Esposito, nel cui studio in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 11, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
C.F. ); NTroparte_2 P.IVA_3
pag. 1 di 31
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13039 pubblicata il
7/9/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 18.7.2019, - da ora Parte_1 [...]
conveniva in giudizio il ed dinanzi Pt_1 PA NTroparte_2 al Tribunale di Roma e proponeva la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce delle argomentazioni di cui al presente atto così provvedere:
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta società in persona del l.r.p.t. in relazione PA all'accordo quadro – contratto del 29/06/2017, per il mancato pagamento e saldo del prezzo per la cessione dei beni, magazzino, mezzi ed assets alla in uno Pt_1 alle violazioni e pregiudizi subiti dalla stessa e danni e per l'effetto, condannarla al pagamento del saldo dovuto nella misura di euro 625.245,18 di conto capitale, iva pari ad euro 208.819,14, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno Con dell'inadempimento al soddisfo;
oltre alle responsabilità di per tutti i danni da perdita di chance e patrimoniali causati, nonchè l'obbligo al rimborso degli interessi di mora per mancati pagamenti all'erario ed per i danni all'immagine subiti da . Pt_1
2. Accertare e dichiarare che le lavorazioni, attività ed opere svolte dal in relazione all'appalto n. APR000130136, sono stati e vengono PA a tutt'oggi eseguiti a vantaggio e beneficio della committente CP_2 con mezzi, magazzino, strumenti, assets e lavoratori di titolarità della , che si Pt_1 chiede riconoscersi e dichiararsi sub appaltatore di fatto e che li aveva trasferiti al Con
in attesa di un saldo del pagamento oggi pari a 625.245,18 mai avvenuto per Con omissione ed inadempimento della appaltatrice , la cui ritenzione, utilizzo e sfruttamento dei predetti beni ed assest, come contrattualmente ricevuti, a soddisfo dell'appalto e vantaggio-beneficio di è palesemente illegittima ed NTroparte_2 indebita in mancanza della corresponsione del prezzo a favore della , e per Pt_1 l'effetto condannare le società convenute in via alternativa o in solido al pagamento di tutte le rimanenti somme concordate e ad oggi ancora inevase
(nonostante formali richieste, procedimenti giudiziari in corso e incontri stragiudiziali), ma ancora dovute ad per l'importo di euro 625.245,18 di Pt_1 conto capitale oltre iva per euro 208.819,14, nonché interessi e svalutazione, quale prezzo per la cessione di tutti i propri assets oggetto dell'accordo quadro del 29/06/2017, e per i quali è stato arbitrariamente omesso il pagamento delle rate pattuite e scadute alla data del 30/09/2017 e del 31/01/2018 in grave violazione delle obbligazioni contrattali ed in danno di , comunque ad esclusivo Pt_1 beneficio e vantaggio di per l'attività goduta e la realizzazione NTroparte_2 delle opere e del predetto che gode dei relativi appalti e CP_1 commissioni di fatto realizzabili in danno dell'istante di cui sfrutta arbitrariamente beni, magazzino, mezzi ed assest e cui ha ingiustificatamente negato, oltre che il pag. 2 di 31 previsto subappalto, promesso con lettera a firma dell'amm.re delegato CP_3 del 5/7/2017, agli stessi termini e condizioni di appalto ad essa assegnato ed
[...] al medesimo corrispettivo previsto nell'appalto generale, dei lavori relativi alle aree geografiche di Venezia centro storico ed isole dalla laguna veneta, anche, fino al 6 luglio 2019, la documentazione, software e certificazione fiscale trattenuta negli immobili locati pur di provocare ulteriori disagi e pregiudizi
3. Condannare altresì le convenute in via alternativa ciascuna per le rispettive responsabilità o in solido per al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da parte attrice, privata del proprio consistente patrimonio aziendale, Con patrimonio la cui titolarità ed utilizzazione da parte di è allo stato del tutto illegittima non avendo ricevuto il predetto saldo del prezzo per la cessione di Pt_1 tali beni ed assets, altresì per i danni quantificabili in euro 100.000,00 o nella somma corrispondente all'appalto originario dovuti per il mancato affidamento e negazione del subappalto per “lavori relativi alle aree geografiche di Venezia centro storico ed isole dalla laguna veneta”, come promesso con lettera a firma dell'amm.re delegato del 5/7/2017, agli stessi termini e condizioni di CP_3 Con appalto ad essa assegnato ed al medesimo corrispettivo previsto nell'appalto generale, nonché al risarcimento danni all'immagine ed agibilità aziendale, per perdita di chance, consequenziale ad illegittima appropriazione e detenzione di documentazione tecnica riguardante i contratti NE eseguiti, la contabilità di cantiere e documentazione dei fornitori, la documentazione dei dipendenti e relative visite mediche, la contabilità analitica ufficio gestione, le certificazioni di e del personale dipendente e dimissionario (attestati ecc.), la carta Pt_1 tachigrafica aziendale con l'apparecchiatura di proprietà' di per lo Pt_1 scarico dei dati dagli autocarri completa di programma, la documentazione assicurativa, documentazione dell'immobiliare 2I relativa agli atti di proprietà degli immobili e varie ancora, indebitamente trattenuta al solo scopo di pregiudicare ed ostacolare l'attività aziendale della , nonché per il danno di Pt_1 immagine commerciale ed aziendale costruita in anni di lavoro nel settore di riferimento, con il pagamento di quella complessiva somma di euro 100.000,00, o di quella somma maggiore o minore che sarà valutata equa e giusta ex art. 1226 c.c. dal Giudice adito anche a seguito di specifica ctu tecnico contabile, oltre importo accertato e dovuto per la perdita di chance, nonché rimborso interessi di mora per mancati pagamenti all'erario e violazioni fatte ricadere su ed i Pt_1 danni all'immagine delle stessa;
4. Condannare le convenute alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale del l.r.p.t delle convenute nonché prova per testi sulle circostanze di fatto di cui al presente atto e su quelle che saranno articolate nei termini di cui all'art. 183 VI co. C.p.c. che sin da ora si richiedono. Si allegano i documenti di cui all'allegato separato elenco. Con riserva di depositare ulteriori documenti e richiedere ulteriori mezzi istruttori alla luce delle avverse difese.
Si chiede altresì disporsi CTU contabile al fine di quantificare il danno subito dalla attrice in particolare per il mancato affidamento e negazione del subappalto per lavori relativi alle aree geografiche di Venezia centro storico ed isole dalla laguna veneta.”
pag. 3 di 31 A sostegno della domanda, esponeva che il 1.7.2016 Parte_1 CP_4 aveva indetto la gara d'appalto n. APR000130136 per “Lavori di
[...] installazione e manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura elettrici, con/senza presenza di tensione, interventi su chiamata per guasto, nonché ulteriori attività come fornitura e posa tritubo/monotubo per fibra ottica, manutenzione ed eventuale costruzioni di reti in Fibra Ottica sull'infrastruttura elettrica della Società, Installazione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica per auto elettrica, attività propedeutiche alla progettazione di linee/impianti (inclusi rilievi celeri metrici e catastali, elaborati tecnici, ecc…) lavori in cabina primaria AT/MT, attività di taglio/potatura piante e sfalcio erba, attività di verifica impianti di terra, Servizio di Letture Misuratori Elettrici, Servizio di manutenzione degli estintori ed eventuale sostituzione massiva dei gruppi di misura. Area Nord. Lotto TRI 3 (Triveneto Sud)” (documenti n. 1a, 1b e 1c); che l'appalto era stato aggiudicato al e il bando di PA gara aveva stabilito l'obbligo per il concorrente di presentazione di un “Piano di adeguamento della Struttura Tecnica Minima” con indicazione “per ogni Lotto cui intende partecipare, il piano di adeguamento della propria Struttura Tecnica
Minima nel rispetto di quanto stabilito nel Dettaglio Lotti – rev. 01”, da
“completa[re] entro 100 giorni dalla data di aggiudicazione” (documenti n. 1b pag. 20 e n. 1c pag. 33), con la decorrenza dell'appalto dal 1.10.2017, giorno successivo alla scadenza del precedente simile rapporto contrattuale tra Parte_1 ed NE (documento n. 2); che il 29.6.2017 Grupo SC S.p.a., e 2I S.r.l. (società Parte_1 immobiliare proprietaria degli edifici industriali condotti in locazione dall'esponente) avevano sottoscritto il testo intitolato “Termini essenziali di accordo (da stipularsi entro il 7 luglio 2017)” (documento n. 3), in base al quale:
- si era obbligata a trasferire a automezzi, Parte_1 CP_1 CP_1 attrezzature, utensili, il magazzino ricambi e altro, del valore di € 200.000,00 per il magazzino e per il complessivo importo di € 1.159.997,04, oltre I.v.a. e “compensi per il sub appalto in Venezia centro storico ed isole” e a non svolgere attività in CP_ concorrenza con nel nord per i tre anni successivi, con PA esclusione di tale ambito territoriale;
- si era impegnata a concedere in subappalto a PA Parte_1 i lavori oggetto del contratto di appalto e relativi alle aree geografiche di Venezia centro storico e isole dalla laguna veneta, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione;
- contestualmente alla compravendita di beni tra e Immobiliare 2I Parte_1 S.r.l. da una parte e dall'altra, si erano impegnate a PA sottoscrivere quattro contratti di locazione aventi a oggetto beni nella disponibilità di consistenti in uffici, un'officina, il magazzino e il parco pali, Parte_1 rispettivamente, per i canoni mensili di € 1.000, € 1.500, € 4.000 ed € 2.000;
- i beni mobili compravenduti e i beni immobili oggetto di locazione sarebbero rimasti nella disponibilità di a titolo di comodato gratuito, per Parte_1 consentirle di ultimare lavori commissionati da NTroparte_2
- l'avvio immediato delle “attività necessarie (anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali) a definire i termini e le condizioni di cessazione dei rapporti di lavoro attualmente in essere tra e circa 60 dipendenti (con profili Pt_1
pag. 4 di 31 che saranno identificati nei contratti definitivi) e la contestuale riassunzione degli stessi presso SC”; che tale testo conteneva due condizioni risolutive: 1) mancata stipulazione dei contratti di lavoro di circa sessanta lavoratori entro un termine da definire;
2) la mancata prestazione di consenso da parte di “ a cessare le NTroparte_2 attività oggetto dell'appalto in corso in capo al NTroparte_5 ed affidate in esecuzione ad alla data del 31.08.2017”.
[...] Pt_1 aggiungeva che, in esecuzione del contenuto dell'accordo Parte_1 quadro, le parti avevano sottoscritto:
a) contratto di compravendita di beni in data 5.7.2017 (documento n. 4), con cui aveva trasferito la piena proprietà e libera disponibilità dei beni Parte_1 ivi elencati all'acquirente che si era obbligata a pagare il PA corrispettivo di € 1.159.997,04 oltre I.v.a. (da cui andavano decurtati i canoni dei contratti di leasing non ancora scaduti) in tre rate successive: di € 325.000 oltre I.v.a, contestualmente alla firma del contratto, € 300.000, oltre I.v.a., al netto dell'ammontare residuo del leasing, entro il 30.9.2017 ed €350.000 oltre I.v.a., entro il 31.1.2018. b) “Impegno di non concorrenza” sottoscritto il 5.7.2017 da e dai Parte_1 suoi soci e (documento n. 5), avente a oggetto le attività indicate Pt_2 Parte_3 nel contratto di appalto di , con durata triennale e riferito alle NTroparte_2 regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto (con esclusione di Venezia ed isole della laguna veneta), Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
c) impegno sottoscritto dal il 5.7.2017 a cedere in PA subappalto i lavori oggetto di appalto con per le aree di NTroparte_2 Venezia centro storico e isole della laguna Veneta, agli stessi termini e condizioni del contratto di appalto (documento n. 6), con la condizione di gradimento e autorizzazione della parte committente alla corretta esecuzione da parte di
[...]
“dei contratti di compravendita e comodato di beni mobili stipulati in data Pt_1 odierna tra Voi e la scrivente, al mantenimento dell'organizzazione e delle certificazioni adeguate e nei limiti consentiti dalla disciplina dell'appalto in parola”; d) contratto di comodato e compravendita di beni immobili sottoscritto da e in data 29.9.2017 (documento n. 7), con cui PA Parte_1 quest'ultima aveva acquisiti in comodato la detenzione dei beni dei quali era stata proprietaria fino al 2.10.2017, con la previsione secondo cui sarebbero stati usati per la sola “realizzazione dei lavori di cui al contratto n.8400056205 dell'8/3/2013 aggiudicato al ed affidati per NTroparte_5 la propria quota ad quale consorziata del medesimo” (art.5 e lett. C del Pt_1 contratto); con il medesimo contratto si era impegnata a vendere a Parte_1
che si era impegnata ad acquistare, al termine del contratto di PA comodato, il magazzino, costituito da componenti e materiali di consumo indicate nell'elenco allegato al contratto con la lett. B, compendio stimato in € 200.000 alla data del contratto, per la consistenza che avrebbe avuto al termine del comodato e al prezzo da determinare al trasferimento della proprietà; e) contratto di locazione a uso commerciale (deposito) sottoscritto da
[...] e il 12.7.2017 (documento n. 8), della durata di sei anni dal Pt_1 CP_1 1.10.2017 per il canone annuo di € 24.000, avente a oggetto l'immobile di pag. 5 di 31 proprietà di utilizzato come magazzino di attrezzature, mezzi e materiale Parte_1 di consumo;
f) contratto di locazione a uso commerciale (officina) del 12.9.2017 sottoscritto tra e (documento n. 9), avente a oggetto la Parte_1 PA locazione da (detentrice in base al contratto di locazione finanziaria) a Parte_1 dell'immobile/officina, per la durata di sei anni dal 1.10.2017, PA per il canone annuo di € 18.000;
g) contratto di locazione a uso commerciale (magazzino) sottoscritto il CP 12.9.2017 dalla proprietaria Immobiliare 2IS e da PA (documento n. 10) avente a oggetto la locazione dell'immobile/deposito dei beni oggetto di trasferimento per la durata di sei anni dal 1.10.2017 al canone annuo di
€ 48.000; h) contratto di locazione a uso commerciale (uffici) sottoscritto il
12.9.2017 da Immobiliare 2I S.r.l. e (documento n. 11), avente a PA oggetto la locazione degli uffici di per sei anni dal 1.10.2017 al canone Parte_1 annuo di € 12.000,00;
i) attivazione in data 2.8.2017 della procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 per sessantaquattro dipendenti (documento n. 12), di cui agli incontri svolti presso la Direzione del Lavoro della Regione del Veneto (documenti n. 12b, 12c e 12d). deduceva che aveva adempiuto le obbligazioni assunte con Parte_1 l'accordo quadro del 29.6.2017 e con i successivi atti attuativi;
che prima di ricevere il pagamento del saldo aveva trasferito al
[...] la proprietà dei beni oggetto del contratto di compravendita del CP_1
5.7.2017 (documento n. 4) e aveva trasferito i contratti di leasing (documento n. 13); che aveva rispettato l'obbligo di non concorrenza;
che aveva eseguito i lavori commissionati da e da e- CP_4 distribuzione S.p.a. con il contratto di appalto in corso con il NTroparte_5
e per la quota di sua spettanza, utilizzando attrezzature e mezzi che
[...] deteneva in base al contratto di comodato e il materiale di magazzino di cui era rimasta proprietaria, secondo le pattuizioni contrattuali;
che aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo di sessantaquattro lavoratori dipendenti, tra i quali sessanta avevano le qualifiche professionali richieste da per impiegarli nell'appalto PA
(documento n.12a); che aveva concesso in locazione a i locali a uso PA deposito e officina (documenti n. 8 e 9); che alle scadenze stabilite il 15.9.2017 aveva riconsegnato i beni ricevuti in comodato e presentato l'inventario del magazzino da trasferire al CP_1 (documenti n. 14, 15, 16, 17 e 18);
[...] che aveva pagato la somma di € 400.000 pari alla PA prima rata del corrispettivo della compravendita del 5.7.2017 (documento n. 4), non la rata scaduta il 30.09.2017 dell'importo di € € 300.000,00, al netto dell'ammontare residuo del leasing, né l'ultima rata pari a € 350.000 prevista Pt_ entro il 31.1.2018, oltre l'imposta I.v.a. dovuta su tali importi “costringendo la ad un grave debito ed inadempimento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate”;
pag. 6 di 31 che andava considerata subappaltatrice per attività e opere Parte_1 eseguite a vantaggio di che era tenuta a pagarle il NTroparte_7 corrispettivo;
che era tenuta al risarcimento del danno, poiché non PA aveva concesso il subappalto per i lavori relativi alle aree di Venezia centro storico ed isole venete e non aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante;
che le contestazioni avanzate il 1.10.2017 da erano PA pretestuose e in contrasto con quanto stabilito il 15.9.2017 (documento n. 17);
che non aveva osservato le pattuizioni relative ai PA lavoratori dipendenti di (documento n. 20), né il patto di riservatezza di Parte_1 cui al punto 6.2 del contratto di compravendita beni nei confronti di NE
(documento n. 21); che le prime contestazioni erano state avanzate dal con PA comunicazione in data 4.10.2017, al decorso di tre giorni dalla scadenza della seconda rata del prezzo di vendita dei beni, rimasta insoluta (documento n. 22) e riscontrata con posta elettronica certificata dell'Avv. Lorenzo Pilon in data 6.10.2017 (documento n. 23); . che il 7.11.2017 aveva ammesso l'adempimento di in CP_1 Parte_1 una comunicazione inviata a recante il testo: “Non è infatti NTroparte_2 nell'interesse di NE ignorare inequivocabili dati di fatto: , con la cessione Pt_1 di tutti i mezzi ed attrezzature e con la dismissione dei locali adibiti ad uffici, officina, depositi e magazzino, oggi locati a SC, non ha più i requisiti di qualificazione per poter svolgere le attività oggetto del contratto” (documento n. 28); che aveva beneficiato dei vantaggi derivati NTroparte_2 dall'adempimento di a cui era tenuta a pagare il corrispettivo, poiché le Parte_1 opere erano state eseguite solo formalmente da ma con beni, PA mezzi, strumenti e personale specializzato e prodotti di magazzino di proprietà di senza che fosse stata pagata;
Parte_1 che era tenuta a risarcire i danni e le sue contestazioni PA riferite alla procedura di licenziamento del personale erano infondate e contraddittorie (documenti n. 30, 31 e 32); che, fino al 6.7.2019, non le aveva restituito la PA documentazione tecnica relativa ai contratti eseguiti per la CP_4 documentazione contabile di cantiere, di fornitori e dipendenti, compresi gli attestati delle visite mediche, la contabilità analitica ufficio gestione, le certificazioni di e del personale dipendente e dimissionario, la carta Parte_1 tachigrafica aziendale con l'apparecchiatura di proprietà di per lo Parte_1 scarico dei dati dagli autocarri completa di programma, la documentazione assicurativa, la documentazione dell'Immobiliare 2I S.r.l. relativa ad atti di proprietà di beni immobili e varie ancora, tale condotta denunciata in sede penale;
che, in relazione ai contratti di affitto, non aveva fornito PA il certificato di prevenzione incendi di competenza del conduttore e la polizza assicurativa per danni da incendio, calamità naturali;
che aveva precluso a di asportare il software PA Parte_1 contenente propri dati (documenti n. 34 e 35), sicché aveva dovuto dotarsi di un pag. 7 di 31 nuovo server (documento n. 36) per terminare l'esecuzione degli ordini di servizio di NTroparte_2 che aveva instaurato innanzi al Tribunale di Roma due Parte_1 procedimenti monitori per il pagamento di € 60.997,80 e di € 13069,48 pari ai costi sostenuti per i lavoratori dipendenti trasferiti, e aveva depositato un ricorso cautelare per ottenere quanto pattuito con il PA che non aveva saldato il prezzo di cessione, PA complessivamente pattuito in € 1.159.997,04 oltre I.v.a., corrispondendo il minor importo di € 400.000,00, senza provvedere al saldo del debito scaduto pari a € 625.245,18 oltre I.v.a. e non aveva concesso a il subappalto né attivato le Parte_1 relative richieste di autorizzazione dei lavori su Venezia centro e isole della laguna veneta;
che l'inadempimento di comportava il diritto di PA [...] ad essere risarcita dei danni patrimoniali e non patrimoniali, all'immagine Pt_1 aziendale, da perdita di chance e di mancato guadagno subiti e quantificati in € 500.000 o da quantificare in via equitativa, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio; che, con P.e.c. del 10.5.2019, aveva diffidato Parte_1 [...] all'adempimento contrattuale, mediante il pagamento del saldo NTroparte_8 del corrispettivo, e al risarcimento dei pregiudizi causati.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 27.2.2020 e le convenute e si PA NTroparte_2 costituivano in giudizio, rispettivamente, in date 5.2.2020 e 6.2.2020 contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedevano il rigetto. formulava la domanda: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale PA adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via principale: - accertare e dichiarare la liceità del comportamento di Pt_ SC nei confronti di e la mancanza in capo ad essa di responsabilità per inadempimenti, anche alla luce dei numerosi tentativi di pervenire ad una ricomposizione dei rapporti contrattuali sin dalla diffida del 1° ottobre 2017; Pt_
- rigettare la richiesta di di “accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta società in persona CP_1 del l.r.p.t. in relazione all'accordo quadro-contratto del 29/06/2017, per il mancato pagamento e saldo del prezzo per la cessione dei beni, magazzino, mezzi ed assets alla in uno alle violazioni e pregiudizi subiti dalla stessa e danni e per Pt_1
l'effetto, condannarla al pagamento del saldo dovuto nella misura di euro
625.245,18 di conto capitale, IVA pari ad euro 208.819, 14 interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'inadempimento al soddisfo;
oltre alle responsabilità di SC per tutti i danni da perdita di chance e patrimoniali causati, nonché l'obbligo di rimborso degli interessi di mora per mancati pagamenti all'erario ed per i danni all'immagine subiti da ” in quanto infondata per i Pt_1 motivi esposti;
Pt_
- rigettare la richiesta di di “accertare e dichiarare che le lavorazioni, attività ed opere svolte dal in relazione all'appalto n. PA
APR000130136, sono stati e vengono a tutt'oggi eseguiti a vantaggio e beneficio della committente E- Distribuzione con mezzi, magazzino, strumenti, asset e Pt_ lavoratori di titolarità della che si chiede riconoscersi e dichiararsi Con subappaltatore di fatto e che le aveva trasferiti alla in attesa di un saldo del pag. 8 di 31 pagamento oggi pari a 625.245,18 mai avvenuto per omissione ed inadempimento Con dell'appaltatrice , la cui ritenzione, utilizzo e sfruttamento dei predetti beni ed asset, come contrattualmente ricevuti, a soddisfo dell'appalto e vantaggio- beneficio di è palesemente illegittima ed indebita in mancanza NTroparte_2 Pt_ della corresponsione del prezzo a favore della e per l'effetto condannare la società convenuta in via alternativa o in solido al pagamento di tutte le rimanenti somme concordate e ad oggi ancora inevase (nonostante formali richieste e Pt_ procedimenti giudiziari in corso e incontri stragiudiziali), ma ancora dovute ad per l'importo di euro 625.245,18 di conto capitale oltre IVA per Euro 208.819,14, nonché interessi e svalutazione, quale prezzo per la cessione di tutti i propri asset oggetto dell'accordo quadro del 29/06/2017, e per i quali è stato arbitrariamente omesso il pagamento delle rate pattuite e scadute alla data del 30/09/2017 e del Pt_ 31/01/2018 in grave violazione delle obbligazioni contrattuali ed in danno di comunque ad esclusivo beneficio e vantaggio di per l'attività NTroparte_2 goduta e la realizzazione delle opere e del predetto , che gode dei CP_1 relativi appalti e commissioni di fatto realizzabili in danno dell'istante di cui sfrutta arbitrariamente beni, magazzino, mezzi ed asset a cui ha ingiustificatamente negato oltre che il previsto subappalto, promosso con lettera a firma dell'amministratore delegato del 5/7/2017, agli gli stessi termini CP_3 e condizioni di appalto ad essa assegnato ed al medesimo corrispettivo previsto nell'appalto generale dei lavori relativi alle aree geografiche di Venezia centro storico ed isole della laguna veneta anche fino al 6 luglio 2019 la documentazione, software e certificazione fiscale trattenuta negli immobili locati pur di provocare ulteriori disagi e pregiudizi” in quanto infondata ed erronea per i motivi esposti.
- rigettare, di conseguenza, la richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 625.245,18 di conto capitale e iva pari a 208.819,14 per i motivi sopra esposti.
- rigettare la richiesta di risarcimento dei danni quantificati dall'attrice nella misura di € 100.000,00 in quanto inammissibile e infondata. In via riconvenzionale - accertare e dichiarare che il , alla CP_1 data odierna, è creditore di €41.900.000,00 a titolo di penale, ai sensi dell'art. 8 del NTratto di comodato e compravendita di beni mobili ovvero di quella diversa minore o maggiore che emergerà all'esito del giudizio e che verrà accertata anche in via equitativa;
Con
- accertare e dichiarare il credito del Gruppo a titolo di risarcimento di tutti gli ulteriori danni aziendali subiti e subendi, nella misura indicata di € 1.000.000,00 (un milione) o in quella minore o maggiore che sarà accertata in Con corso di causa, con condanna al pagamento in favore di , oltreché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della Pt_ domanda di accogliere l'eccezione di compensazione così come proposta ed Pt_ articolata, e per l'effetto condannare alla corresponsione della somma eccedente come sopra indicata e precisata;
- con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
pag. 9 di 31 - con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.” In particolare, il evidenziava che alla pagina PA Parte_1 tre dell'atto di citazione, aveva esposto di aver dismesso le proprie attività “non avendo altri clienti al di fuori di NE” e per la necessità “smantellare parte dell'organizzazione di uomini, mezzi tecnici, magazzino e strutture logistiche, ormai quanto meno esuberanti”; che aveva proposto al nuovo soggetto Parte_1 PA aggiudicatario dell'appalto, la dismissione e cessione dei propri beni e lavoratori dipendenti, e l'offerta era stata accettata e il 29.6.2017 le parti avevano stipulato l'accordo quadro (documento n. 1), in esecuzione del quale aveva avviato Parte_1 la procedura di licenziamento collettivo del personale (documento n. 2), che si era impegnata ad assumere;
PA che, in attuazione dell'accordo quadro, le parti avevano concluso ulteriori contratti attuativi per regolamentare la cessione dei beni e il trasferimento del personale licenziato da Parte_1
- il “NTratto di compravendita di assets” del 5.7.2017 (documento n.3); - la dichiarazione contenente lo “Impegno di non concorrenza” sottoscritta il 5.7.2017 da (documento n. 4); Parte_1
- la dichiarazione del in data 5.7.2017 contenente PA l'mpegno a cedere in subappalto a i lavori oggetto di appalto con NE, Parte_1 per le aree di Venezia centro storico e isole della laguna veneta, a termini e condizioni del contratto di appalto (documento n. 5);
- contratto di comodato e compravendita di beni mobili (documento n. 6);
- quattro contratti di locazione ad uso commerciale (deposito, officina, magazzino e uffici) conclusi il 5.7.2017, con decorrenza dal 1.9.2017, (documento n. 7). aggiungeva che, con il contratto di compravendita PA (documento n. 3), si era obbligata a pagare il complessivo corrispettivo di € 975.000 oltre I.v.a., compreso l'importo di € 203.189,38 pari all'intero ammontare dei canoni di leasing, non ancora scaduti alla data di cessione degli stessi e del relativo prezzo di riscatto, e la prima rata di € 325.000,00, oltre I.v.a. era stata versata alla sottoscrizione del contratto stesso (documento n. 8); che aveva assunto “l'obbligo di restituire gli Assets a SC…nel Parte_1 medesimo stato di consistenza e di conservazione in cui gli stessi le sono stati consegnati alla data odierna, fatto salvo il normale deperimento d'uso. In caso di inadempimento al predetto obbligo di restituzione, dovrà corrispondere a Pt_1Con
, salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a Euro 50.000,00” (documento n. 3); che non aveva trasferito il possesso dei beni venduti causando Parte_1 disservizi a nell'esecuzione del contratto affidato da NE;
che PA aveva ostacolato il passaggio del personale all'esponente, avendo diffuso Parte_1 la notizia, non veritiera, della revoca del contratto de quo da parte dell' Pt_4 (documento n. 9), e avendo rifiutato le dimissioni dei propri lavoratori dipendenti, invitati a non accettare proposte di assunzione provenienti da PA che aveva instaurato due procedimenti monitori nei confronti di Parte_1 conclusisi con emissione di decreti ingiuntivi opposti con giudizi PA pendenti presso il medesimo Tribunale (R.G. n. 12062/18 e R.G. n. 39711/2018);
pag. 10 di 31 che non aveva adempiuto i contratti di cessione (di assets, macchinari, Parte_1 attrezzature, mezzi ecc), e non aveva restituito i beni concessi in comodato dal come era stato pattuito all'art. 2 del contratto;
PA che aveva agito in violazione del patto di non concorrenza che Parte_1 prevedeva per tre anni l'astensione dall'“attività di installazione e manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura elettrici, attività di fornitura, installazione, giunzione, posa e manutenzione di impianti e reti in fibra ottica;
installazione e manutenzione delle Infrastrutture di ricarica per auto elettriche, attività propedeutiche alle progettazioni di linee/impianti, lavori in cabina primaria AT/MT, attività di verifica degli impianti a terra, servizi di letture di misuratori elettrici, servizi di manutenzione degli estintori ove previsto ed eventuale sostituzione di gruppi di misura con riferimento alle aree geografiche del Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto con esclusione per detta regione della Zona di Venezia ed isole della laguna veneta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna” (documento n. 25, pag. 71); che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., aveva invitato PA Parte_1 a eseguire i contratti (documento n. 10), in relazione ai quali aveva versato ingenti importi, e, in date 20.10.2017 e 24.11.2017, l'aveva sollecitata a pagare le penali previste dall'art. 8 del contratto di comodato e compravendita di beni (documenti n. 11 e 12) ed erano stati promossi presso il Tribunale di Roma gli altri procedimenti indicati da con opposizione a entrambi i decreti ingiuntivi Parte_1 da parte di SC, con domanda riconvenzionale (R.G. n. 12062/18 e R.G. n.
39711/2018) volta a ottenere la penale. deduceva che non erano veritiere quanto riportato da PA a pagina n. 3 dell'atto di citazione, in cui era stato affermato che l'intesa Parte_1Con con era sorta “per poter conservare l'aggiudicazione a proprio vantaggio ed acquisire così la specifica e necessaria organizzazione imprenditoriale e professionale di cui mancava quasi integralmente”, mentre la cessione di beni e personale a favore di era avvenuta dopo l'aggiudicazione PA dell'appalto, avvenuta quando era già in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando;
che, contrariamente a quanto sostenuto da a pagina n. 4 dell'atto Parte_1 di citazione circa la precitata parte dell'accordo datato 29.6.2017 inerente alla
“operatività di due distinte condizioni risolutive”, l'attuazione delle clausole era stata subordinata a condizioni da pattuire, come era stato ammesso a pagina n. 5 dell'atto di citazione, con riferimento a “due accadimenti estranei al potere dispositivo delle parti”, e, in ipotesi di mancata stipulazione dei contratti di lavoro, era stato stabilito: “resta inteso che ove tali termini e condizioni non fossero definiti con la maggior parte dei dipendenti in parola prima della sottoscrizione degli accordi definitivi, le parti concorderanno una condizione risolutiva nel caso in cui gli stessi non dovessero raggiungersi entro un termine da definirsi”, così era stata prevista la possibilità di concordare l'eventuale risoluzione contrattuale nel caso in cui gran parte dei lavoratori licenziati non avessero accettato l'assunzione alle dipendenze del PA
La parte convenuta aggiungeva, circa l'attuazione dell'accordo del 29.6.2017, che non aveva fatto riferimento all'art. 8 del contratto di Parte_1 comodato e compravendita di beni mobili del 5.7.2017, secondo cui era tenuta al pag. 11 di 31 pagamento di penali per l'inadempimento agli obblighi di restituzione e consegna dei beni ceduti al in forza del contratto di compravendita, PA locazione, comodato e l'obbligo di non concorrenza stipulati il 5.7.2017, oltre l'impegno sottoscritto in pari data dal per la cessione del PA subappalto a dei lavori oggetto di appalto con NE, per le aree di Parte_1 Venezia centro storico e isole della laguna veneta agli stessi termini e condizioni del contratto di appalto, subappalto subordinato al verificarsi di alcune condizioni pattuite, che non si erano verificate. La parte convenuta aggiungeva che aveva ostacolato il passaggio Parte_1 del personale alle dipendenze del e il suo subentro nel possesso CP_1 CP_1 di beni, avendo più volte prorogato la scadenza per la consegna degli assets e del magazzino (documento n. 13), fino al 2.10.2017 e che i suddetti contratti erano stati sottoscritti il 3.8.2017 e modificati il 12.9.2017 per una precisazione relativa all'imposta I.v.a., e avevano fissato al 1.10.2017 la decorrenza della locazione per che aveva pagato il corrispettivo. PA rilevava che non aveva provato il PA Parte_1 trasferimento dei beni, consegnati in parte e senza il trasferimento di proprietà, nell'inosservanza del contratto;
che erano stati forniti alcuni beni danneggiati e inidonei all'uso (documento n. 15) e, ai sensi dell'art, 4 b del contratto di comodato (documento n.
14), ne era stata chiesta la verifica in contraddittorio, ma non li aveva Parte_1 trasferiti nella disponibilità dell'esponente, né aveva restituito alcuni automezzi e attrezzature, e ciò era stato oggetto di denuncia presentata il 8.11.2017
(documento n. 16); che non aveva provveduto al trasferimento dei contratti di Parte_1 leasing, come risultava dalla mail del 11.9.2017 (documento n. 17) e dalla comunicazione inviata dalla società di leasing CI BA (documento n.18), nell'inosservanza dell'art.
4.2 del contratto di compravendita di beni, che fissava la data del subentro al 1.9.2017; che aveva agito nell'inosservanza del patto di non concorrenza, Parte_1 con cui si era impegnata a recedere dal raggruppamento temporaneo di imprese concorrente nella gara indetta da NE e aveva impedito il godimento dei beni immobili concessi in locazione a uso ufficio e magazzino, che aveva occupato con persone e cose, anche operando ingerenze con il personale (documento n. 19); che, in base all'art.
2.b del contratto di comodato e compravendita, le parti, in contraddittorio, avrebbero dovuto pattuire il corrispettivo per la vendita del magazzino, considerandone l'effettiva consistenza;
che il aveva inventariato i beni acquisiti, per verificarne PA lo stato e la corrispondenza con gli altri avuti in comodato e la verifica era stata svolta solo per i mezzi e le attrezzature riconsegnate (documento n. 15).
che era irrilevante il rapporto di locazione di beni immobili adibiti a magazzini e uffici per lo svolgimento dell'appalto e concluso dal CP_1 con che aveva ricevuto il pagamento dei canoni di
[...] NTroparte_9 locazione;
che il 1.10.2017 era stata sollecitata ad adempiere le obbligazioni Parte_1 assunte e il aveva sospeso il pagamento di una rata scaduta, PA manifestando la disponibilità a pagare i restanti importi a fronte dell'esecuzione delle prestazioni;
pag. 12 di 31 che era tenuta al pagamento del corrispettivo in tre PA rate, di cui: - prima rata pagata alla sottoscrizione pari a € 325.000 - seconda rata (con scadenza al 30.9.2017) dell'importo di € 97.000, non corrisposta e calcolata previa detrazione dei canoni pari a euro 203.189.38, di cui al contratto di leasing ceduto al nei termini dell'art.
3.1 lett. B del contratto di PA Cessione degli Assets 3) terza rata, scaduta dopo l'instaurazione dei tre giudizi. Il esponeva che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dal PA 1.01.2017 aveva sospeso il pagamento di € 97.000, stanti gli inadempimenti che avevano causato danni e maggiori pregiudizi economici;
che la dichiarazione unilaterale del contenente l'impegno a cedere in subappalto i PA lavori oggetto di appalto con NE, agli stessi termini e condizioni,, era subordinata alla corretta esecuzione da parte di dei contratti di Parte_1 compravendita e comodato di beni mobili stipulati in data odierna tra Voi e la scrivente, al mantenimento dell'organizzazione e delle certificazioni adeguate e nei limiti consentiti dalla disciplina dell'appalto in parola e delle applicabili disposizioni di legge e fermo in ogni caso il pieno rispetto degli standard qualitativi e di servizio previsti”, mentre non disponeva più di personale Parte_1 nella zona di esecuzione dell'appalto ed era carente del requisito per l'affidamento del subappalto, che non sarebbe stato autorizzato da NE;
che il 6.9.2017 erano stati contestati gli inadempimenti a Parte_1 (documento n. 20) e l'esponente si era dichiarata disponibile a ripristinare l'esecuzione dei contratti e anche a restituire la documentazione richiesta da
[...]
che non si è mai presentata nei luoghi e nelle date concordate e non aveva Pt_1 dato riscontro alla comunicazione del 20.10.2017, con cui era stata invitata a concordare date e modalità di accesso al server e della copia dei relativi dati;
che, nonostante la disponibilità dimostrata dall'esponente all'adempimento contrattuale o alla soluzione concordata della vicenda, Parte_1 aveva promosso diversi giudizi presso il Tribunale di Roma, tra i quali:
- ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., respinti con ordinanza del
15.11.2017, volto alla restituzione dei beni mobili e assets di cui al contratto di compravendita del 5.7.2017 (parzialmente inadempiuto) e del magazzino di cui all'inventario del 19.10.2017;
- procedimenti monitori definiti con l'emissione del decreto ingiuntivo n.374/2018 del 4.1.2018 per la fattura n. 185/2017 del 6.11.17 di € 60.99,80 e del decreto n. 9656/2018 del 23.4.2018 per la fattura n. 195/2017 del 15.12.2017 di € 13.069,48, per rimborso dei costi del distacco di quindici unità lavorative, avverso i quali erano state proposte le opposizioni iscritte ai numeri 12062/2018 e 39711/2018 R.G., con le quali l'esponente aveva proposto domanda riconvenzionale. eccepiva l'insussistenza dei presupposti previsti PA0 dall'art. 1455 c.c. e l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., per gli inadempimenti di non ravvisabili nella condotta del Parte_1
che aveva pagato la prima e seconda rata, salvo il minor PA importo sospeso, mentre all'instaurazione dei giudizi la terza rata non era scaduta;
esponeva che all'art. 8 del contratto di comodato e compravendita di beni mobili le parti avevano pattuito: “Alla scadenza del presente NTratto, avrà Pt_1 Con l'obbligo di restituire gli Assets a […] nel medesimo stato di consistenza e di pag. 13 di 31 conservazione in cui gli stessi le sono stati consegnati alla data odierna, fatto salvo il normale deperimento d'uso[…] In caso di inadempimento al predetto obbligo di Con restituzione, dovrà corrispondere a , salvo il risarcimento del maggior Pt_1 danno, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a Euro 50.000,00”; aggiungeva che, al riguardo, aveva inviato a le diffide in date Parte_1 20.10.2017 e 24.11.2017 (documento n. 11 e 12) per il pagamento delle penali pari allora pari a € 2.650.000, poi aumentate a € 41.900.000, sicché, compensato l'eventuale credito azionato da ne andava condanna al pagamento del Parte_1 maggior importo fatto valere a titolo di penale, oltre il risarcimento dei danni per la preclusione alla regolare esecuzione del contratto stipulato con del CP_4 valore di € 32.000.000; aggiungeva che andavano risarciti nella misura di € 1.000.000 anche i seguenti danni:
- maggiori costi e oneri sostenuti per l'assunzione del personale, retribuzioni, costi di mancato preavviso e mancata trasferta, anche per la rinuncia alle tutele imposta dai sindacati, oneri e costi che in sede di trattative Parte_1 aveva escluso inducendo a impegnarsi per assumere sessanta PA lavoratori dipendenti;
- perdita di utile per la mancata esecuzione delle attività di appalto con nel mese di settembre;
CP_4
- maggiori costi della commessa e danni da mancato guadagno;
- danni all'immagine. Il 6.2.2022 si costituiva in giudizio che chiedeva
NTroparte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: a) disporre l'estromissione dal giudizio di con ogni conseguente
NTroparte_2 pronuncia;
b) rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di perché inammissibili e comunque infondate;
c) condannare in
NTroparte_2 ogni caso alla refusione in favore di e- Parte_1 distribuzione S.p.A., delle spese e dei compensi di causa, nonché ex art. 96, 3° comma c.p.c. al pagamento di somma equitativamente determinata”; d) in subordine e salvo gravame, nel denegato caso di accoglimento anche parziale di qualsiasi domanda proposta dall'attrice nei confronti di
NTroparte_2 dichiarare la convenuta obbligata a garantire e tenere indenne PA da ogni conseguenza dannosa della lite e quindi condannare
NTroparte_2 la stessa a rimborsare a tutte le somme PA NTroparte_2 che a qualsiasi titolo la stessa fosse tenuta a pagare alla
NTroparte_2 parte attrice in forza della emananda sentenza, con la condanna della stessa alla refusione delle spese e dei compensi di causa”. PA eccepiva l'estraneità ai fatti oggetto del giudizio, da
NTroparte_2 cui chiedeva l'estromissione con condanna d al pagamento delle spese Parte_1 processuali e a un indennizzo ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.; eccepiva la carenza di legittimazione attiva d in relazione al contratto di appalto n. Parte_1 8400056205 stipulato dall'esponente con il NTroparte_5 alla gara di appalto n. APR000130136 indetta da in nome e per Parte_5 conto di a cui le aveva partecipato il medesimo
NTroparte_2 CP_5 senza aver conseguito alcuna aggiudicazione e circa il contratto di appalto stipulato tra e l'aggiudicataria in
NTroparte_2 PA
pag. 14 di 31 raggruppamento temporaneo d'imprese con Coigen S.r.l., che aveva presentato offerta economica per due lotti (TRI 3 e TOU 3) e si era aggiudicata l'appalto per il lotto TRI 3 (Triveneto Sud). aggiungeva che il Consiglio di Stato si era NTroparte_2 pronunciato circa la legittimità di quest'ultima aggiudicazione con sentenza n. 5774/2019, resa a definizione del procedimento promosso dal NTroparte_5 (documento n. 2); che il rapporto contrattuale di appalto n.
[...]
8400056205 tra e il NTroparte_2 NTroparte_5 previsto fino al 30.9.2017 (documento n. 1), era stato protratto fino a giugno 2018, fino all'esaurimento dei lavori assegnati all'appaltatrice con Lettere Consegna Lavori, emesse prima della data di scadenza contrattuale, ed era stato eseguito nelle zone di Venezia, Venezia Centro storico e isole, Padova e Rovigo;
che dopo l'aggiudicazione della gara di appalto APR000130136 relativa Con al lotto TRI 3, e (mandataria in con NTroparte_2 PA impresa COIGEN) avevano stipulato il contratto d'appalto, con validità sino al 16.7.2020; che aveva svolto le attività anche con l'ausilio PA d'imprese subappaltatrici autorizzate dalla committente, tra le quali non vi era stata Parte_1 che aveva eseguito i controlli pattuiti e, in caso di NTroparte_2 irregolarità, aveva applicato penali contrattuali;
che i danni lamentati da non sussistevano e non erano risarcibili Parte_1 a norma dell'art. 1227, comma 2°,c.c.; che gli artt. 13.5 e 13.6 delle condizioni generali del contratto di appalto Con stipulato dall'esponente con il quale mandataria in con PA impresa COIGEN (documento n. 3) contenevano il testo: ”L'appaltatore si obbliga a mantenere indenne NE dalle responsabilità derivanti da qualunque reclamo o citazione giudiziale di ogni natura, che abbia direttamente relazione con il contratto, sia giudiziale che stragiudiziale, che derivi da atti o omissioni dell'Appaltatore o del personale da questi dipendente, rappresenti o subappaltatori” e “La menzionata manleva comprende sia l'importo che NE dovesse eventualmente pagare, sia le spese o i costi di qualunque genere in cui
NE possa incorrere come conseguenza del reclamo o della citazione giudiziale, fatto salvo il diritto della stessa ad agire in propria difesa”. Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 15.3.2022 la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda proposta da e la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1 [...]
disponendo la compensazione delle spese processuali tra loro;
CP_1 ha rigettato la domanda proposta nei confronti di PA2
condannata a rifondere le spese processuali di quest'ultima Parte_1 liquidate in € 24.150,00 (4.500 fase di studio, 3.000 fase introduttiva, 9.050 fase di trattazione e istruttoria, 7.600 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
ha condannato, a norma dell'art.
pag. 15 di 31 96, comma III, c.p.c., al pagamento, in favore di Parte_1 NTroparte_2 della somma di € 3.372,00.
[...]
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014;
Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019). Circa l'istanza istruttoria articolata dalla parte attrice con la memoria depositata nel secondo termine previsto dall'art. 183 c. VI c.p.c., reiterate nelle note depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e volta all'ammissione di prova per interpello e testimoniale, si richiama il contenuto dell'ordinanza riservata del 15.2.2021, di cui non è stata invocata la revoca, con alcuna istanza argomentata (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). E' inammissibile l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, formulata da in sede di precisazione delle conclusioni, poiché Parte_1 non sussistono i relativi presupposti, in quanto: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017, ivi, Rv. 647288- 01; conf. Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 3130 del 8.2.2011).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata pag. 16 di 31 osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2,
sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3,
sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1,
sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1,
sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1,
sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020). Come è stato illustrato nell'espositiva che precede, il PA ha contestato che abbia adempiuto le obbligazioni assunte con il Parte_1
“NTratto di Compravendita di Assets” stipulato il 5.7.2017 (documento n. 4), avuto riguardo al trasferimento del diritto di proprietà di autocarri e autoveicoli, in relazione ai quali le parti avevano pattuito di stipulazione di singoli contratti di compravendita, mediante scritture private con sottoscrizioni autenticate (clausola 4.1 “Trasferimento degli automezzi compresi negli Assets”), delle quali non è stata dedotta o in alcun modo dimostrata la redazione. ha prodotto in giudizio documentazione contrattuale (documenti Parte_1
n. 1, da 3 a 13, 37B), corrispondenza (documenti n. 2, da 14 a 23, da 25 a 35), fatture commerciali emesse nei confronti del e prive di PA riscontro scritto da parte di quest'ultima (documenti n. 36, 37° e allegati alla memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c.), oltre un elenco unilateralmente predisposto relativo ai lavori commissionati, un ricorso al TAR e una visura camerale (documenti 23, 24 e 38). La parte attrice ha esercitato l'azione giudiziale di adempimento del contratto appena indicato, ma non ha assolto l'onere della prova circa l'adempimento delle obbligazioni assunte con tale contratto, oltre che con il patto di non concorrenza e con i contratti di leasing, sicché la domanda di pagamento del residuo corrispettivo della vendita di automezzi non è fondata e va respinta, al pari della domanda risarcitoria, che non accede ad alcuna domanda di risoluzione contrattuale ed è rimasta parimenti sfornita di qualsiasi allegazione prova dei relativi fatti costitutivi, dovendosi evidenziare l'alternatività tra la domanda di adempimento del suindicato contratto e la domanda d'inadempimento dell'obbligazione del di procurare all'attuale parte attrice un PA subappalto con l'assenso della committente in difetto di alcuna CP_4 allegazione e dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal bando di gara della gara d'appalto. La domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 per avere il pagamento della penale per la ritardata consegna di beni
[...] concessi in comodato d'uso, poiché è stata prodotta una scrittura privata datata 31.8.2020, avente a oggetto “riconsegna mezzi e attrezzature”, sottoscritta da
[...] e dal attestante la restituzione dalla prima alla convenuta Pt_1 PA di quattro autocarri, un rimorchio per trasporto cose e due macchine operatrici pag. 17 di 31 semoventi (una con rullo compressore, l'altra con pala caricatrice), nonché di quattro attrezzi, il cui testo contiene la descrizione dei beni restituiti, comprese le targhe di automezzi e rimorchi, e chiude con la frase: “Con la presente SC CP_1 non ha più nulla a pretendere nei confronti di ” (documento depositato Parte_1 dalla parte attrice il 7.10.2020 e allegato alla memoria elaborata nel secondo termine previsto dall'art. 183, comma VI, c.p.c.). Al riguardo, si rileva che la clausola n. 8 del “NTratto di comodato e compravendita di beni mobili” stipulato da e il Parte_1 PA 29.9.2017 (documento n. 6 di SC) prevede la penale di € 50.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni ivi elencati e non l'inosservanza all'obbligazione restitutoria, che presuppone sia stata effettuata integralmente, evenienza questa che è stata esclusa dal mediante la PA produzione della denuncia presentata il 8.11.2017 alla Questura di Milano,
Commissariato P.S. Centro, Ufficio denunce (documento n. 16) avente a oggetto i beni analiticamente elencati, che comprendono i predetti mezzi riconsegnati il
31.8.2020 riconsegnati e ulteriori diciannove attrezzature.
La clausola penale è stata prevista per il ritardo riferito alla completa riconsegna di macchinari e attrezzature e non per l'inadempimento, ancorché parziale, all'obbligazione restitutoria e va considerato che l'omesso completamento della restituzione dei beni oggetto del contratto di comodato Pt_ costituisce inadempimento da parte di (cfr. Cass. sentenza n. 1077 del Pt_1
18.1.2007). Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui: “La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento.” (Cass., sez. 2 civ., sentenza 9.11.2009, n. 23706, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 610123; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 23291 del 31.10.2014).
Circa la domanda risarcitoria proposta dal si rileva PA che non è stata fornita alcuna allegazione e prova dei fatti costitutivi e va considerato il principio secondo cui: “La clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l'effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno 'ulteriore', cioè superiore all'entità della penale.” (Cass., sez. 1 civ., sentenza n. 12956 del 22.6.2016, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 640130-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 15371 del
22.7.2005). Per conseguenza, va respinta la domanda da proposta nei Parte_1 confronti di di cui non si dispone l'estromissione dal NTroparte_2 giudizio, poiché nei suoi confronti è stata chiesta una pronuncia con efficacia di giudicato.
Al reciproco rigetto delle domande proposte da e dal CP_13 [...] segue l'integrale compensazione delle spese processuali tra loro, CP_1 mentre la parte attrice va condannata a rifondere a le spese NTroparte_2
pag. 18 di 31 processuali, liquidate come in dispositivo, in base al valore della domanda giudiziale e all'attività svolta. Va, infine, accolta la domanda di condanna della convenuta e- distribuzione S.p.a. ex art. 96, comma III, c.p.c., stante la manifesta infondatezza della domanda proposta da nei suoi confronti, trattandosi di un soggetto Parte_1 che non è stato parte del rapporto contrattuale instaurato da con il Parte_1
né ha assunto altrimenti la dedotta obbligazione di pagamento PA del relativo corrispettivo (cfr. Cass., Sez.Un. Civ., sentenza n. 22405 del 13.9.2018; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 29812 del 18.11.2019; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 20018 del 24.9.2020; Cass., Sez. L, sentenza n. 3820 del 15.2.2021). Circa la quantificazione, si reputa congrua la somma di € 3.372,00, pari al doppio dell'importo del contributo unificato, facendo applicazione analogica della previsione dell'art. 13 del T.U. 115/2002.”.
§ 3. – Ha proposto appello principale
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Parte_1 quanto all'appello principale proposto da Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Pt_1 Roma, alla luce delle argomentazioni di cui agli atti tutti, di primo e di secondo grado, depositati da (già , PA4 Parte_1 accogliere tutte le domande formulate dalla stessa PA4 riformando in parte qua la Sentenza impugnata, nonché rigettare
[...] tutte le domande ed eccezioni di controparte, per i motivi esposti nel presente gravame, e conseguentemente così provvedere: Nel merito: 1) In via principale, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte, accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della società (ora PA CP_15
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in 41 relazione
[...] all'accordo quadro – contratto del 29/06/2017 (cfr. doc. 3 – citazione I° Pt_1 grado), per il mancato pagamento e saldo del prezzo per la cessione dei beni, magazzino, mezzi ed assets in favore della società PA4
(già , condannare la convenuta appellata
[...] Parte_1 CP_1 (ora ), in persona del legale rappresentante pro
[...] PA5 tempore, al pagamento in favore dell'appellante PA4 in persona del legale rappresentante pro tempore, del saldo dovuto nella
[...] misura di euro 625.245,18 in conto capitale, oltre iva pari ad euro 208.819,14, e così per complessivi euro 834.064,32, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, ulteriormente ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'inadempimento al soddisfo;
2) In via subordinata, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte, accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della convenuta società
[...] (ora ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 PA5 tempore, in relazione al contratto di compravendita di assets del 05/07/2017 (doc. 4 – citazione I° grado), nonché del contratto di compravendita di beni mobili Pt_1 del 29/09/2017 (doc. 7 – citazione I° grado), in ragione del mancato Pt_1 pagamento del prezzo di cessione dei beni mobili ed assets detti, per l'effetto condannare la convenuta appellata (ora PA CP_15
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore dell'appellante in persona del PA4 legale rappresentante pro tempore, del saldo dovuto nella misura di euro pag. 19 di 31 625.245,18 in conto capitale, oltre iva pari ad euro 208.819,14, e così per complessivi euro 834.064,32, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, ulteriormente ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'inadempimento al soddisfo;
3) In via ulteriormente subordinata, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte, accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della convenuta società
(ora ), in persona del legale PA PA5 rappresentante pro tempore, in relazione al contratto di compravendita di assets del 05/07/2017 (doc. 4 – citazione I° grado), nonché del contratto di Pt_1 compravendita di beni mobili del 29/09/2017 (doc. 7 – citazione I° grado), Pt_1 per l'effetto 42 dichiararsi la risoluzione dei contratti detti, con conseguente condanna della convenuta (ora ), in PA PA5 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione per equivalente del valore dei beni acquisiti, nonché al risarcimento del danno sofferto, quantificato nella misura di complessivi euro 834.064,32, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, ulteriormente ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'inadempimento al soddisfo;
Nel merito, ulteriormente Per le ragioni tutte di cui in atti, accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere da parte della convenuta (ora ) con riferimento PA PA5 alle obbligazioni tutte nei confronti di (già e derivanti dai CP_14 Parte_1 contratti e dagli impegni di cui ai docc. 3, 4, 6, e 7 di cui all'atto di citazione di I° grado di , nonché il danno, patrimoniale e non, che per quest'ultima ne è Pt_1 derivato;
per l'effetto, condannare (ora PA CP_15
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore di (già , in persona del PA4 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 100.000,00, ovvero della maggiore o minore somma che sarà valutata equa e giusta ex art. 1226 c.c., dalla Corte d'Appello adita, anche a seguito di specifica CTU tecnico contabile. B) quanto all'appello incidentale In via preliminare: 4) Per i motivi esposti in atti, dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e così rigettare l'appello incidentale proposto da (ora ), in PA PA5 persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermarsi la Sentenza impugnata in parte qua, con ogni consequenziale statuizione di legge;
In via principale: 5) Per i motivi esposti in atti, rigettarsi l'appello incidentale proposto da (ora ), in persona del PA PA5 legale rappresentante pro tempore, e tutte le domande proposte da detta società appellante in via incidentale in 43 quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata in parte qua, con ogni consequenziale statuizione di legge;
6) In via subordinata, per il denegato caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello incidentale e di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dall'appellante incidentale, disporsi la compensazione, anche parziale, tra i crediti accertati in capo a PA4 già , in persona del legale rappresentante pro tempore, e quelli
[...] Parte_1 denegatamente accertati in capo a (ora PA CP_15
), in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarandosi non
[...] dovuto alcun pagamento a favore dell'appellante in via incidentale e con relativa condanna della stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pag. 20 di 31 pagamento del maggior importo in favore di PA4
[... già , in persona del legale rappresentante pro tempore, oppure, in Parte_1 via ulteriormente subordinata, diminuendosi la somma che sarà denegatamente accertata come dovuta in favore di (ora PA CP_15
), in persona del legale rappresentante pro tempore. In ogni caso: 7)
[...] Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito e proposto appello incidentale PA rassegnando le seguenti conclusioni: “- rigettare l'appello proposto da società (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e confermare la Sentenza n. 13039/2022 pubblicata il 07/09/2022 nell'ambito del giudizio iscritto al RG n. 51234/2019; - accogliere l'impugnazione incidentale sui capi nn. 7, 8, 9, 10 e 11 e per l'effetto riformare in parte qua l'impugnata Sentenza, riconoscendo il diritto del (i) PA a vedersi riconosciuta a titolo di penale la somma quantificata in primo grado in € 55.300.000,00 (oltre ulteriori interessi), determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del NTratto di comodato e compravendita di beni mobili, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia ed equità; (ii) a vedersi riconosciuto il credito a titolo di risarcimento di tutti gli ulteriori danni aziendali subiti e subendi, nella misura indicata di € 1.000.000,00 (oltre interessi) o in quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia ed equità, con condanna al pagamento in favore di SC, oltreché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si chiede il rigetto delle istanze ex adverso formulate e si insiste perché siano accolti i mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione e risposta cui integralmente si rinvia. Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.”
Integrato il contraddittorio nei confronti di NTroparte_2 che veniva dichiarata contumace, dopo il mutamento del rito che ha
[...] disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello principale proposto da
[...] contiene quattro motivi. Parte_1
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “DENEGATA ISTRUTTORIA
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 61, 177, 178, 183, 184 e 191 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la richiesta di prova per interpello e testi sul presupposto che la revoca dell'ordinanza istruttoria del 15/2/2021 fosse invocata in sede di precisazione delle conclusioni senza alcuna argomentazione, dolendosi dell'errore del primo giudice che avrebbe dovuto riesaminare le istanze pag. 21 di 31 istruttorie senza che fosse necessaria una richiesta argomentata, tanto più che esse sarebbero state rilevanti, pertinenti e specifiche. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che l'ordinanza istruttoria del 15/2/2021 nulla avesse disposto in ordine alla richiesta di CTU, affrontandola per la prima volta in sentenza, e negandola con il debole argomento per cui la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso proprio che possa supplire alle insufficienti allegazioni e prove dei fatti, trascurando che non potesse provare altrimenti la quantificazione Pt_1 NT dei danni conseguenti all'inadempimento di .
Il motivo è infondato.
E' vero che il Tribunale avrebbe potuto, sulla base anche di un'istanza non argomentata, revocare l'ordinanza di diniego dei mezzi istruttori orali e rimettere la causa sul ruolo per il loro espletamento, tuttavia l'assenza di argomentazione è spesa dal primo giudice come motivo non già di inammissibilità della richiesta, ma di infondatezza, alla luce delle ragioni, espressamente richiamate, dell'ordinanza istruttoria del 15/2/2021, che venivano confermate in limine litis. Se è vero che l'ordinanza istruttoria ben può essere ripensata senza che occorra muovere specifiche critiche alle ragioni che l'hanno fondata, è pure vero che senza alcuna argomentazione critica essa possa essere confermata, senza il riesame delle ragioni, ma anche con un semplice richiamo per relationem ad esse. Oltretutto, l'ordinanza istruttoria del 15/2/2021 scrutina la prova capitolo per capitolo indicando per ciascuno le ragioni di inammissibilità nell'articolazione di elementi valutativi, generici e non circostanziati in fatto, ovvero formulati in termini negativi, insistendo sulla natura documentale della più parte delle capitolazioni.
In tale contesto, una critica delle ragioni, che invece è necessaria in appello per rivedere la decisione istruttoria sul punto, non è sufficientemente formulata con il generico argomento secondo cui le istanze istruttorie sarebbero rilevanti, pertinenti e specifiche (per la necessità in tali casi dell'articolazione di un motivo specifico vedi Cass. 5715/2014; Cass. 1532/2018). Nell'ordinanza istruttoria del 15/2/2021 il Tribunale non ha pronunciato sulla richiesta di CTU, perché neppure menzionata nella memoria destinata alla formulazione delle richieste istruttorie, né vale obiettare che la necessità della consulenza sarebbe stata indicata fin dalla citazione, perché l'indagine peritale era prospettata rispetto alla quantificazione dell'asserito danno, che il Tribunale dubitava essersi prodotto e che non avrebbe neppure potuto essere provato con le prove costituende, le quali venivano rigettate.
pag. 22 di 31 Vero è che in quel contesto il Tribunale ha ritenuto esplorativa la richiesta di CTU per la quantificazione del danno in difetto di ricorrenza o di prova del danno, confermando tale giudizio in sentenza.
Ciò non toglie che, una volta appellata tale decisione, questa Corte debba rivalutare, assieme alla ricorrenza del danno, anche l'opportunità di far seguire tale sfogo istruttorio, la cui sollecitazione è sempre invocabile.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “ERRATA E
CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLE PROVE Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, in relazione al “NTratto di Compravendita di assets” del 5/7/2017, non avesse provato il trasferimento degli Pt_1 NT automezzi, negato da , e non potesse reclamare il pagamento del residuo corrispettivo della vendita, trascurando che tale trasferimento sarebbe dimostrato dalla loro concessione in comodato a da parte della Pt_1 NT nuova proprietaria .
Il Tribunale avrebbe anche erroneamente negato il prezzo della vendita del magazzino concordata nel “NTratto di e Pt_6 Compravendita di Beni Mobili” del 29/9/2017, trascurando che le rimanenze giacenti presso gli immobili concessi in locazione sarebbero state individuate in contraddittorio tra le parti e quindi trasferite a SC. NT Il Tribunale avrebbe anche trascurato che , nonostante avesse assunto il 5/7/2017 l'impegno di cedere a il subappalto di parte dei Pt_1 lavori, limitatamente all'area di Venezia e isole della laguna, assegnati con la gara vinta, non si sarebbe adoperata presso la stazione appaltante perché fosse autorizzato il subappalto, mentre essa avrebbe inviato tutta la Pt_1 documentazione necessaria.
Il terzo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE DI LEGGE A. Sulla distribuzione dell'onere probatorio. Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. B. Sul grave inadempimento di SC Violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1218 e 2697 c.c. sulla distribuzione dell'onere della prova, trascurando che in materia contrattuale gravi sul debitore l'onere della prova del proprio adempimento, tanto più che essa avrebbe provato il Pt_1 passaggio di proprietà degli assets e dei beni strumentali, la quantificazione in contraddittorio delle rimanenze di magazzino, nonché i danni sofferti.
Inoltre, SC, pur riconoscendo di non aver pagato il prezzo della compravendita degli assets, avrebbe eccepito l'altrui inadempimento rispetto al diverso contratto di comodato, senza considerare che si trattava di due distinti sinallagma.
pag. 23 di 31 Il secondo e il terzo motivo sono fondati per quanto di ragione.
NT Nel luglio 2016 vinceva la gara d'appalto on-line indetta da NE per lavori di installazione e manutenzione di linee aeree, posa di fibra ottica, e attività connesse, da realizzarsi nel nord e centro Italia, dove l'aggiudicataria non disponeva di sedi operative. Quelle medesime lavorazioni erano state in precedenza assegnate a che, una volta portate a compimento le commesse ancora Pt_1 ineseguite, avrebbe dovuto riconvertire la produzione, mentre, d'altra parte, NT
aveva la necessità immediata di presentare al committente un “Piano di adeguamento della Struttura Tecnica Minima”. Le due parti, allora, sottoscrissero il 29/6/2017 una scrittura rubricata
“Termini essenziali di accordo…” nella quale si impegnavano alla stipulazione di un successivo contratto di acquisto di assets e di successivi contratti di locazione di uffici, officina e magazzini in Limena di Padova, e in particolare programmavano il trasferimento da e SC di Pt_1 automezzi, attrezzature, utensili e magazzino, prevedendo pure per essi un periodo di detenzione a favore di a titolo di comodato fino al Pt_1 31/8/2017. L'accordo preliminare si completava anche con l'impegno di NT a non svolgere attività in concorrenza con nel nord per Pt_1 CP_4 tre anni, ad esclusione della zona di Venezia e delle isole lagunari, dove NT
avrebbe concesso in subappalto a le lavorazioni per le quali Pt_1 era risultata aggiudicataria.
Le due parti si impegnavano anche a prevedere due condizioni risolutive degli accordi, la prima nel caso in cui la maggior parte dei 64 NT lavoranti di non fosse transitata alle dipendenze di entro un Pt_1 termine da definirsi, e una seconda nel caso in cui il committente non avesse entro il 31/8/2017 liberato dall'esecuzione delle lavorazioni ancora Pt_1 in corso.
In esecuzione di tali intese, seguiva in data 5/7/2017 la sottoscrizione del “NTratto di Compravendita di assets”, del “NTratto di Comodato e Compravendita di Beni Mobili”, della dichiarazione unilaterale di Pt_1 che formalizzava l'impegno di non concorrenza, dell'impegno di cedere a il subappalto dei lavori vinti nell'area di Venezia e isole della Pt_1 laguna. Seguiva il 3/8/2017-12/9/2017 la sottoscrizione di quattro contratti di locazione rispettivamente del deposito, officina, magazzino e uffici in Limena di Padova. Seguiva, infine, la rinnovazione del “NTratto di e Compravendita di Beni Mobili” del 5/7/2017, in data 3/8/2017 Pt_6 e in data 29/9/2017, che prorogava l'originaria scadenza del 2/8/2017, concordata per la restituzione degli assets, prima al 31/8/2017 e al
30/9/2017, e infine al 2/10/2017, restando ferma la scadenza del 30/9/2017 perché fosse determinata nel contraddittorio delle parti la consistenza e il valore del magazzino, che sarebbe stato trasferito in proprietà di SC, dopo pag. 24 di 31 essere servito a impegnata nel completamento delle lavorazioni già Pt_1 assegnate.
Siffatta articolata regolamentazione dei rapporti perseguiva finalità ed esigenze interdipendenti rendendo i pur diversi contratti, tutti programmati dall'intesa quadro, tra loro collegati, con l'effetto che l'eccezione di inadempimento non può essere contestata per il distinto sinallagma cui è riferita.
Ebbene, reagendo alla decisione di primo grado, torna a Pt_1 negare il proprio inadempimento sia agli accordi preliminari che ai NT successivi contratti, addebitando a l'inadempimento nel pagamento del prezzo degli assets, in ragione non solo della riproposizione della domanda di adempimento ma anche, in via gradata, della domanda di risoluzione, NT mentre giustifica il mancato pagamento del residuo prezzo eccependo l'inadempimento di nella restituzione degli automezzi e delle Pt_1 attrezzature, nell'inventariare il magazzino in contraddittorio, nell'attività NT proseguita in concorrenza con , e nel mancato trasferimento dei dipendenti. E' pacifico che, pagata alla firma del contratto del 5/7/2017 la prima rata di € 325.000,00 del prezzo degli assets di complessivi € 975.000,00, e NT compensati i canoni residui dei contratti di leasing, non ha corrisposto la seconda rata di € 96.810,62 (così ridotta l'originaria seconda rata di € NT 300.000,00 per effetto della compensazione con il credito di di cui alla fattura n. 102 del 5/7/2017 per subentro nei contratti di leasing), il cui pagamento era previsto entro il 30/9/2017, né la terza rata di € 350.000,00, prevista entro il 31/1/2018. Alla data del 30/9/2017 SC si è resa inadempiente nel pagamento di
€ 96.810,62, né tale inadempimento può essere giustificato dal mancato trasferimento degli automezzi, perché è noto che esso si perfezioni tra le parti anche verbalmente e nella specie lo scambio del consenso ai trasferimenti è documentato, sin dal 5/7/2017, dal primo NTratto di Comodato e Compravendita di Beni Mobili, laddove al punto 2 è detto che fino alla data di sottoscrizione era stata proprietaria degli Pt_1 automezzi, mentre con la sottoscrizione essi sono transitati in “piena proprietà e disponibilità” a SC. Non vale neppure obiettare che Pt_1 non avrebbe osservato la clausola 4.1 del NTratto di Compravendita di assets che onerava (in realtà entrambe le parti) agli adempimenti necessari alla trascrizione dei trasferimenti nel PRA, o non avrebbe favorito il subentro nei contratti di leasing, risultando il contrario dalla scrittura del
15/9/2017 di aggiornamento degli accordi nella quale si dava atto di penali che NE aveva elevato a carico di per aver utilizzato automezzi Pt_1 NT intestati a , senza contare che questa aveva allegato tutti i libretti di circolazioni degli automezzi trasferiti alla querela dell'8/11/2017 mostrando di disporre già di un titolo per la circolazione.
pag. 25 di 31 NT L'inadempimento di nel pagamento di € 96.810,62 non può essere neppure giustificato dalla mancata riconsegna degli assets (automezzi e attrezzature), perché, se è vero che la liberatoria per la riconsegna degli ultimi automezzi è del 31/8/2020, successiva di tre anni, il termine da ultimo espressamente convenuto per la loro restituzione era fissato al 2/10/2017 dal NTratto di Comodato e Compravendita di Beni Mobili rinnovato il
29/9/2017, con l'effetto che SC si trovava a dover adempiere prima di quando fosse tenuta a farlo Pt_1 D'altra parte, non rispettando SC la scadenza del pagamento del
30/9/2017, ben poteva sospendere l'obbligo restitutorio che pure Pt_1 sarebbe sorto per essa due giorni dopo.
Inoltre, al di là della immediata successione dei reciproci termini di NT adempimento che comunque non giova a , deve rilevarsi che pochi giorni prima, il 15/9/2017, le parti si sono incontrate per concordare, tra le altre cose, che il comodato degli automezzi e delle attrezzature sarebbe stato mantenuto per la parte di mezzi necessari al completamento dei lavori già NT assegnati, sicchè la stessa aveva accettato di attendere ulteriormente, oltre la scadenza del 2/10/2017, la restituzione quanto meno di una parte, non avendo avuto a questo punto alcuna giustificazione a lasciare inadempiuta la propria scadenza del 30/9/2017. E' vero, infatti, che anche rispetto all'obbligo di definire la consistenza e il valore del magazzino in contraddittorio, proprio le ulteriori intese raggiunte il 15/9/2017 prevedevano che si procedesse all'inventario in data 19/9/2017 alla presenza di un delegato di SC, mentre dallo scambio di mail tra le parti non risulta essersi presentata SC all'inventario del 19/9/2017, e soltanto il 19/10/2017 alla presenta, per SC, di è Persona_1 stato formato l'inventario finale del magazzino. Ciò significa che al momento di rendersi inadempiente nel pagamento della seconda rata il NT 30/9/2017, non avrebbe potuto giustificarsi adducendo il ritardo nel completamento dell'inventario, previsto oltretutto entro la scadenza del 30/9/2017, avendo essa stessa dato causa al ritardo nella definizione finale dell'inventario. NT
non può neppure giustificare l'inosservanza del termine di pagamento del 30/9/2017, sul presupposto che avesse proseguito Pt_1 attività in concorrenza in violazione dell'espresso impegno assunto, perché è pacifico che si sia limitata a completare le lavorazioni assegnate Pt_1 NT con il precedente appalto, giovandosi, in accordo con , degli automezzi e attrezzature concesse in comodato, e del magazzino non ancora trasferito, né vale obiettare che avrebbe promosso ricorsi giurisdizionali per NT l'annullamento della gara vinta da , perché, pure dovendosi escludere che un atto a tutela di proprie ragioni possa violare il patto di non concorrenza, l'annullamento della gara era stato richiesto non già da ma da un diverso soggetto, quale era il , cui Pt_1 CP_5 Pt_1 partecipava con l'esigua quota dell'1,91% . Quanto alla eventuale pag. 26 di 31 partecipazione, assieme al ad una gara di appalto in concorrenza CP_5 NT con nel Veneto, deve rilevarsi che il patto di non concorrenza eccettuava espressamente la zona di Venezia.
Alla data del 30/9/2017 non è neppure predicabile un inadempimento di nel mancato trasferimento dei dipendenti, se è vero che sin dal Pt_1
2/8/2017 ha avviato la procedura di licenziamento collettivo dei 64 Pt_1 dipendenti, ben 60 dei quali furono gradualmente assorbiti da SC, gradualità, ancora una volta, concordata proprio per consentire di portare a termine le lavorazioni.
Vero è, infatti, che, benchè gli accordi quadro avessero previsto che, qualora una quota significativa di dipendenti non fosse transitata nell'organico di SC, le parti avrebbero potuto fissare un termine massimo per integrare la dotazione di personale a pena di risoluzione degli stessi accordi, le stesse parti non hanno mai inteso percorrere una simile strada, e ancora il 15/9/2017 confermavano tutte le intese raggiunte e rimodulavano la disponibilità di parte del personale, prevedendo sia per quello tecnico amministrativo che per quello operaio, che, al di là della formale dipendenza, prestasse servizio in ragione della imputazione della NT lavorazione a o a . Tanto perché gli accordi aggiornati il Pt_1
15/9/2017 premettevano che oltre la data del 18/9/2017 il committente non avrebbe più emesso ordini a competendo ancora a le Pt_1 Pt_1 commesse in scadenza al 30/9/2017, mentre quelle successive a SC. E', allora, evidente che la condivisione del personale, come pure dei mezzi, non si protraesse a causa di rallentamenti o ritardi pretestuosi, né fosse motivo di approfittamento, ma dipendeva dal fisiologico avvicendamento delle due parti nei medesimi cantieri.
Anche rispetto al subappalto di parte dei lavori, limitatamente all'area di Venezia e isole della laguna, assegnati con la gara vinta, promesso da SC, nulla può essere rimproverato a dando atto Pt_1 entrambe le parti, nell'aggiornamento degli accordi del 15/9/2017, che il NT 28/8/2017 aveva inviato a tutta la documentazione necessaria. Pt_1
Vero è, allora, che SC non ha dato seguito alla concessione in subappalto, nè può contestare che l'impegno sarebbe stato subordinato alla condizione che la stazione appaltante avesse rilasciato autorizzazione, perché in realtà stava regolarmente continuando a offrire le proprie Pt_1 prestazioni alla stazione appaltante senza criticità alcuna, sia pure per esaurire le vecchie commesse, non sussistendo ragioni di un diniego, perché disponeva, oltre della sufficiente professionalità, anche di adeguate risorse, per aver programmato la propria riconversione produttiva ad eccezione di quella residua opportunità che aveva riservato per sé sin dalla stipulazione del 29/6/2017 degli accordi quadro. E' evidente, in tale complessivo contesto, che al di là pure del dato cronologico, comunque favorevole a l'addebito necessariamente Pt_1 NT unitario della colpa dell'inadempimento debba gravare su , quale pag. 27 di 31 contraente che, con il proprio comportamento prevalente, ha alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante i contratti collegati e, semmai dato essa causa al giustificato inadempimento di
Pt_1
Ne consegue che, in riforma della prima sentenza, debba essere ritenuta fondata la domanda di di adempimento del NTratto di Pt_1 NT Compravendita di assets con la condanna di al pagamento della seconda rata di € 96.810,62 oltre iva, e della terza rata di € 350.000,00 oltre iva, nonché di adempimento del NTratto di Comodato e Compravendita di NT Beni Mobili con la condanna di al pagamento del prezzo dei beni inventariati del magazzino pari ad € 154.391,44 oltre iva, e così per complessivi € 601.202,06 oltre iva ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non può, invece, riconoscersi a il danno espressamente Pt_1 riferito alla mancata affidamento del subappalto della commessa vinta da NT
limitatamente all'area di Venezia e isole della laguna. Un simile danno corrisponderebbe all'utile d'impresa che Pt_1 avrebbe potuto conseguire, la cui quantificazione non può essere completamente rimessa all'apprezzamento di una stima tecnica, ma avrebbe avuto necessità di essere documentata quanto meno con riguardo alle condizioni economiche di quella specifica commessa.
Non è, invero, demandabile ad un consulente la ricerca degli elementi essenziali che fondano il danno e la sua quantificazione, nella specie rappresentati da tutta la documentazione inerente ai lavori che avrebbe potuto eseguire nell'area di Venezia e isole della laguna. Pt_1
In tal senso, nè il danno come conseguenza del pur colpevole mancato affidamento del subappalto né la sua quantificabilità sono stati provati da che non può neppure invocare una CTU esplorativa per Pt_1 la sua determinazione.
§ 4.3 – Il quarto motivo è intitolato: “OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE Violazione dell'art. 132 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe rigettato le domande affermando di deciderle secondo la ragione più liquida, ma omettendo di specificare quale fosse questa ragione.
Il motivo è assorbito dalla riforma della sentenza e dalla esplicitazioni delle ragioni invocabili da Parte_1
§ 4.4 – L'appellante propone, anche, per il caso in cui fosse rigettata la domanda di adempimento, domanda di risoluzione del contratto di compravendita degli assets e del contratto di comodato dei mezzi e di vendita del magazzino, assumendo di potersi avvalere dell'art. 1453 c.c. anche in appello.
pag. 28 di 31 La questione è assorbita dall'accoglimento della domanda di adempimento.
§ 5. – L'appello incidentale proposto da PA contiene due motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Sulla erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale articolata in primo grado circa l'applicazione della clausola penale.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di penale per complessivi € 55.300.000,00, sul presupposto che essa non dipenderebbe dall'inadempimento ma dai giorni di ritardo, mentre la clausola dell'art. 8 del “NTratto di Comodato e Compravendita di Beni Mobili” la prevederebbe espressamente in caso di inadempimento dell'obbligo di restituzione.
Il motivo è inammissibile.
Esso è fondato su un presupposto che non coglie le reali ragioni per le quali il Tribunale ha negato la penale, rispetto alle quali manca una critica che consenta di esaminarlo.
Vero è che il primo giudice ha rilevato che la stessa SC avesse con la querela dell'8/11/2017 lamentato la consegna alla data dell'8/11/2017 di sette automezzi e di diciotto attrezzature, mentre con la liberatoria del
31/8/2020 aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere dopo la restituzione degli automezzi e di quattro delle diciotto attrezzature, desumendone che le restanti fossero già state restituite.
Da tanto il primo giudice ha argomentato che non fosse acclarato NT l'inadempimento integrale di nelle consegne, non spettando a Pt_1 la penale, la quale invece era stata comminata esclusivamente in relazione alla completa mancata riconsegna di tutti gli automezzi e di tutte le attrezzature.
Giusto o sbagliato che sia questo passaggio motivazionale, non è stato oggetto di critica specifica.
In ogni caso, la riconsegna ritardata non costituisce, per quanto visto in risposta all'appello principale, inadempimento ingiustificato da parte di sia perché conseguente alla lesione del sinallagma addebitabile a Pt_1 NT
, sia perché intervenuta quando le parti avevano convenuto una graduale rideterminazione delle restituzioni in ragione del progressivo esaurimento delle commesse già assegnate a Pt_1
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Sulla erroneità della
Sentenza per omessa e insufficiente istruttoria nella parte in cui ha rigettato pag. 29 di 31 la domanda riconvenzionale articolata in primo grado circa la richiesta di risarcimento del danno.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda risarcitoria di € 1.000.000,00, trascurando che la richiesta sarebbe stata dimostrata sia con riguardo ai maggiori costi per l'assunzione del personale, sia con riguardo alla violazione del patto di non concorrenza.
Il motivo è infondato.
Per quanto già visto ha proseguito le attività volte a Pt_1 completare le lavorazioni assegnate con il precedente appalto, senza mai violare il patto di non concorrenza nei limiti convenuti. NT Seppure avesse sostenuto maggiori costi per l'assunzione del personale è vero che entrambe le parti hanno consapevolmente e volontariamente accettato di rimodulare per un certo periodo la disponibilità di parte del personale, prevedendo sia per quello tecnico amministrativo che per quello operaio, che prestasse servizio in ragione della imputazione della lavorazione all'una o all'altra, senza che possa essere addebitato alla alcun inadempimento che sia stato fonte di danni. Pt_1
§ 6. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento da € 520.001 ad € 1.000.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che in entrambi i gradi ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da PA nei confronti di PA [...]
nella contumacia di Parte_1 NTroparte_2
contro la sentenza n. 13039 pubblicata il 7/9/2022 resa tra le parti
[...] dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello principale parzialmente, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accolta la domanda di adempimento, condanna il al pagamento, PA in favore di Parte_1 Parte_1
della somma di complessivi € 601.202,06 oltre iva ed
[...] interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. – rigetta l'appello incidentale;
pag. 30 di 31 3. – condanna il al pagamento delle spese di PA lite in favore di Parte_1
liquidate, per il primo grado, in complessivi €
[...] 22.426,00, di cui € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase di trattazione, € 8.013,00 per la fase decisoria, e, per il secondo grado, in complessivi € 22.333,00, di cui 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 9.487,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Roma il giorno 13/6/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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