Sentenza 20 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/05/2021, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00684/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2016 REG.RIC.
N. 01600/2016 REG.RIC.
N. 00607/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2016, proposto da
ZI AR e ES NT, rappresentati e difesi da sé stessi e domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GO OV e AR RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Agostino Cacciavillani, Ivone Cacciavillani, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2016, proposto da
ZI AR e ES NT, rappresentati e difesi da sé stessi, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio eletto presso lo studio Loretta Checchinato in Vicenza, Uff. Legale - corso Palladio n. 98;
nei confronti
GO OV, AR RO, UI PA AN, LL OT, LL ND, LU AS, Ld 72 S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Agostino Cacciavillani, Ivone Cacciavillani, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Immobiliare Monte RI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino Cacciavillani, Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CO Tonato, Fase Spa, Associazione Laicale Religiosa Femminile San Raffaele Arcangelo, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2018, proposto da
ZI AR e ES NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Ciscato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvano Ciscato in Vicenza, Contrà S. Corona Nr. 9;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GO OV e AR RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Agostino Cacciavillani, Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 474 del 2016:
dell’autorizzazione paesaggistica UT 1162/2015 NPG 7744 del 5 gennaio 2016 rilasciata dal Direttore del Dipartimento servizio ai cittadini e alle imprese S.U.E.P. del Comune di Vicenza Maurizio Tirapelle ai signori OV GO e RO AR;
della descrizione dell’intervento e della Valutazione di natura paesaggistica relative all’Istruttoria paesaggistica in data 5 settembre 2015;
della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo in data 28 aprile 2015 NUT 1162/2015 NPG 41579/2015 del 23/04/2015;
di ogni altro atto e provvedimento anteriore, presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso n. 1600 del 2016:
della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 38 del 15.9.2015;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 10 del 25.2.2016;
dell' “Elaborato 3 - Zonizzazione, Foglio 5, scala 1:5000 - estratto di variante", dell' “Elaborato 6 - Norme Tecniche Operative (NTO) - estratto di variante, Art. 36", della "Relazione Illustrativa",
della "Banca dati alfa-numerica e vettoriale (su CD-ROM), tutti allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 10 del 25.2.2016;
della deliberazione della Giunta Comunale di Vicenza n. 1 del 7 gennaio 2016;
del documento del Sindaco relativo alla variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/15;
quanto al ricorso nr. 607 del 2018:
- del permesso di costruire NUT 1162/2015 NPG 28722 del 23 febbraio 2018, rilasciato dal Direttore del Dipartimento servizio ai cittadini e alle imprese Sportello Unico Edilizia Privata, attività produttive e commercio del Comune di Vicenza in data 23 febbraio 2018 ai signori OV GO e RO AR;
- della proposta di rilascio del suddetto permesso di costruire del Responsabile del Procedimento del Comune di Vicenza in data 1 febbraio 2018;
- delle “Conclusioni del Responsabile del Procedimento” del Comune di Vicenza in data 1 febbraio 2018 e del relativo “parere in merito all'istruttoria”;
- di ogni altro atto e provvedimento anteriore, presupposto, connesso e conseguente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza, di GO OV, AR RO, UI PA AN, LL OT, LL ND, LU AS, Ld 72 S.r.l. e di Immobiliare Monte RI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso cui è stato assegnato NR. 474/2016 R.G. i ricorrenti, premettendo di essere comproprietari di un appartamento che rientra nel complesso residenziale “Villa Madonna” e delle aree esterne comuni incluse nel parco della villa, hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica U.T. 1162/2015 – e relativi atti presupposti- rilasciata dal Comune di Vicenza in data 5.01.2016 in favore dei condomini OV GO e RO AR in riferimento ad un intervento di “posa in opera di cancello pedonale e carraio sostenuti da vasi in pietra di Vicenza”
I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di censura:
1) con il primo motivo di impugnazione si lamenta la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza prescritto dall’art. 146 D. Lgs. 42/2004;
2) con il secondo motivo si lamenta che il rilascio dell’autorizzazione impugnata presupporrebbe la compatibilità del progetto con le vigenti norme urbanistico-edilizie, laddove invece l’intervento sarebbe in contrasto con l’art. 21 delle N.T.A. del PAT, immediatamente applicabile in mancanza di adozione del P.I.; si osserva, inoltre, che fino alla ritipizzazione della zona, da operarsi mediante approvazione della variante al PAT, troverebbe applicazione l’art. 35.4 delle NTA del PRG che vieterebbe gli interventi autorizzati; sarebbero, inoltre, stati violati gli artt. 13 e 35 delle NTO del PI, giacché l’intervento autorizzato dovrebbe effettuarsi su bene sottoposto a vincolo monumentale. In ogni caso, si aggiunge, il Comune non avrebbe potuto ritenere le opere conformi alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie alla luce delle sentenze di questo TAR e del Consiglio di Stato di annullamento di un analogo titolo rilasciato nel 2013;
3) l’autorizzazione gravata, infine, si porrebbe in contrasto con i precedenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione, e in particolare con l’autorizzazione in data 21.03.2011, e sarebbe il frutto di una istruttoria carente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vicenza, deducendo che il complesso denominato “Villa Madonna” non sarebbe sottoposto ad alcun vincolo di tipo monumentale, ma solo a vincolo ambientale, e chiedendo il rigetto del gravame.
Si sono, altresì, costituiti i controinteressati, a loro volta chiedendo il rigetto del ricorso.
Con un secondo ricorso cui è stato assegnato nr. 1600/2016 R.G. i ricorrenti hanno impugnato le delibere comunali di adozione e approvazione di variante parziale al P.I. –oltre atti presupposti-, assumendo che con tali atti sarebbe stata disposta una ritipizzazione dell’area in cui insiste il complesso “Villa Madonna” non conforme al PAT, con attribuzione ad essa di una destinazione urbanistica non prevista dal P.I.
In particolare, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura avverso gli atti impugnati:
1) con il primo motivo si lamenta che il Comune avrebbe provveduto alla ritipizzazione dell’area in oggetto oltre il termine assegnato all’ente dal Consiglio di Stato con sentenza nr. 5145/2015 per l’ottemperanza, con la conseguenza che sarebbe stata posta in essere un’attività rientrante nelle competenze del commissario ad acta nominato con la medesima pronuncia;
2) con il secondo motivo si lamenta che gli atti gravati sarebbero stati adottati in violazione ed elusione del giudicato e sarebbero dunque nulli: si osserva, in particolare, che la “Villa Madonna” non sarebbe stata inclusa in sottozona A4, ma nella sottozona A5 di nuovo conio, e di conseguenza non le sarebbe stata attribuita una destinazione di PI conforme al PAT; inoltre, gli atti impugnati sarebbero elusivi del giudicato ove attribuirebbero all’area un grado di tutela già in precedenza ritenuto illegittimo;
3) con il terzo motivo si osserva che l’inclusione della “Villa Madonna” nella nuova sottozona A5 non sarebbe comunque, conforme al PAT; tale inclusione sarebbe peraltro contraddittoria rispetto all’elaborato nr. 2 del P.I. e alle relative N.T.O.;
4) si lamenta, infine, che l’adozione e approvazione della variante non sarebbe stata preceduta dalle forme di consultazione previste dall’art. 18 L.R.V. nr. 11/04.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente, eccependo la parziale inammissibilità del ricorso nella parte in cui con esso si propongono censure che avrebbero dovuto introdursi in giudizio con il rito dell’ottemperanza.
Si sono costituiti anche i controinteressati in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cpc.
Si è costituita, altresì, la società Immobiliare Monte RI srl, eccependo l’inammissibilità del gravame, e chiedendone la reiezione nel merito.
Con la memoria di replica depositata in vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso.
Infine, con un terzo ricorso cui è stato assegnato nr. 607/2018 R.G. i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire rilasciato in data 23 febbraio 2018 ai signori OV GO e RO AR -e atti presupposti-, avente ad oggetto il medesimo intervento edile preso in considerazione con gli atti già gravati.
I ricorrenti hanno, in primo luogo, riproposto i motivi di censura già introdotti con il ricorso nr. 1600/2016, osservando che essi determinerebbero l’invalidità in via derivata del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Vicenza; il titolo edilizio sarebbe, inoltre, illegittimo in via autonoma per le seguenti ragioni:
2a) si osserva che la Variante gravata con il ricorso nr. 1600/2016 R.G., quand’anche venisse ritenuta legittima, non consentirebbe comunque l’installazione dei cancelli autorizzata dal Comune, come dimostrato dal rigetto di un’osservazione, presentata tra gli altri dai sigg. RO e OV, volta ad inserire nelle sottozone A5 la possibilità di “ posa di recinzioni e cancelli nelle aree pertinenziali dei fabbricati ”;
2b) si lamenta, inoltre, che il Comune avrebbe disatteso le conclusioni dell’istruttore del procedimento, laddove avrebbe consentito l’apposizione di cancelli in violazione delle previsioni dell’art. 36, comma 8, delle NTO del PI;
2c) ancora, il titolo edilizio sarebbe stato rilasciato senza la necessaria autorizzazione della Soprintendenza, in relazione al vincolo storico monumentale insistente sull’area, in violazione dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004;
2d) infine, l’atto gravato sarebbe illegittimo in via derivata in ragion dei vizi che affliggerebbero l’autorizzazione ambientale impugnata con il ricorso N. 474/2016 R.G.
All’udienza in data 15.04.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, le cause indicate sono state discusse e, all’esito, trattenute in decisione.
DIRITTO
1. Occorre, preliminarmente, disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attese le evidenti ragioni di connessione sul piano oggettivo e su quello soggettivo esistenti tra di essi.
2. Con i ricorsi in disamina i Sigg. AR e NT, quali comproprietari di una unità immobiliare inclusa nel complesso residenziale denominato “Villa Madonna”, lamentano che il Comune di Vicenza non avrebbe riconosciuto che la villa e l’annesso parco sono soggetti a vincolo monumentale disciplinato dal D.Lgs. 42/2004: contestano, dunque, l’illegittimità degli atti pianificatori adottati dal Comune e dei titoli edilizi e ambientali rilasciati in favore dei controinteressati sulla scorta di tale erroneo assunto.
Giova prendere le mosse, per ragioni di logicità della trattazione, dall’esame del ricorso nr. 1600/2016 R.G. con il quale sono state impugnate le delibere comunali di adozione e approvazione della variante parziale al P.I. di ritipizzazione dell’area della Villa a seguito della sentenza nr. 5154/2015 del Consiglio di Stato –oltre ad alcuni atti presupposti-.
E’ possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente e dai controinteressati in riferimento ai primi due motivi di ricorso (il primo dei quali è stato, comunque, fatto oggetto di rinuncia da parte dei ricorrenti), dovendosi ritenere fondato il terzo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano il contrasto tra le previsioni del P.I. introdotte con la variante parziale in commento e quelle, sovraordinate, dettate dal PAT in relazione all’area ove insiste il complesso della Villa Madonna.
Il punto controverso tra le parti attiene, in sostanza, all’insistenza sull’area in commento di un vincolo storico-monumentale soggetto alla disciplina dettata dal D.Lgs. 42/2004 per i beni di interesse culturale: il Comune resistente, in particolare, nega che il complesso della villa debba ritenersi assoggettato a tale tutela, giacché l’unico vincolo effettivamente ivi sussistente consisterebbe in quello paesaggistico.
E’, invece, pacifico tra le parti che la destinazione concretamente impressa all’area con gli atti gravati, corrispondente a quella prevista per la sottozona “ A5-parchi, giardini, spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale ” introdotta ex novo con la variante impugnata, non assicuri la medesima tutela approntata per i beni di interesse culturale: il Comune ha osservato, appunto, che l’area della villa non sarebbe stata tipizzata come sottozona “ A4- complessi e immobili storici di interesse culturale ” proprio in quanto non gravata da alcun vincolo di matrice culturale.
Il Collegio, dalla disamina degli atti prodotti in giudizio, ritiene che la destinazione impressa all’area in considerazione con gli atti gravati non sia coerente rispetto alle previsioni del PAT, che riconoscono l’insistenza su detta area di un vincolo storico-monumentale soggetto alla disciplina dettata dalla II Parte del Codice dei beni culturali: di qui, la violazione delle disposizioni della L.R.V. 11/2004.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che con R.D. 17.01.1935 nr. 30 ( cfr . doc. 1 della produzione di parte ricorrente) la zona del Monte RI (ove insistono gli immobili in commento) è stata dichiarata zona monumentale di interesse storico-nazionale; come noto, i vincoli impressi con legge promulgata in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali sono stati “fatti salvi” dal disposto dell’art. 129 del D. Lgs. 42/2004.
In coerenza con tali presupposti il PAT comunale, adottato con delibera comunale nr. 84/2009 e approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 10.08.2010, ha incluso l’area di interesse nell’ambito della zona sottoposta a “ Vincolo Monumentale D.Lgs. 42/2004-art. 6 ” ( cfr . doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
In ragione di tali considerazioni deve concludersi che l’inclusione dell’area, con la variante parziale in commento, in sottozona “ A5)-Parchi, giardini e spazi scoperti privati di interesse storico ambientale ”, che, come riconosciuto dal Comune, è distinta da quella in cui vengono ricompresi i beni di interesse culturale –e cioè la sottozona “ A4- complessi e immobili storici di interesse culturale” - non sia coerente con le previsioni della strumentazione pianificatoria di livello superiore: tale circostanza integra la lamentata violazione degli artt. 12, 13 e 17 della L.R.V. 11/2004 che impongono che le previsioni del P.I. siano coerenti rispetto alle disposizioni dettate dal P.A.T.
Del resto, che il P.A.T. vigente riconoscesse l’insistenza di un vincolo monumentale disciplinato dal D. Lgs. 42/2004 sull’area di Villa Madonna, è circostanza che è già stata riconosciuta da questo TAR con la sentenza nr. 414/2014 ( cfr . doc. 9 della produzione di parte ricorrente) in cui si legge:
“ 4.2 Nel Piano di Assetto del Territorio, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Vicenza n. 84 del 11/12/2009, l’area del complesso residenziale e del parco di Villa Madonna è individuata tra le zone soggette a “Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004”; la medesima area è inoltre inclusa tra le “invarianti di natura storico – monumentale e architettonica all’interno della “Buffer Zone – Centro Storico e del “Tessuto antico e storico” di cui agli artt. 9, 21, 23 delle NTA del PAT”.
In senso conforme si è espresso anche il Consiglio di Stato, in sede di appello, con la sentenza nr. 862/2015 ( cfr . doc. 10 della produzione di parte ricorrente) in cui si legge:
“ E' incontestabile e incontestato che l'intera area dei Colli Berici (o Monte RI) è assoggettata nella sua interezza, ricomprensiva anche dell'area occupata dal complesso denominato "Villa Madonna", a vincolo storico-monumentale e a vincolo paesaggistico.
E' altresì del tutto evidente e incontestato che il P.A.T. (parte strutturale del P.R.G.) ha ricompreso tale area nella c.d. Buffer zone del Centro Storico, ossia in una fascia di rispetto ben diversa dalla zona rurale collinare come individuata negli stessi elaborati del P.A.T. anche con diversa coloritura (cfr. elaborato 4 del P.A.T. Carta delle trasformabilità) essendo peraltro evidente l'estraneità del complesso ai caratteri tipologici delle zone rurali come indicate nelle N.T.A. del P.A.T. ”.
Alla luce di quanto precede il ricorso in disamina deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento delle delibere comunali gravate con cui il Comune ha incluso l’area della Villa Madonna in una sottozona che non può ritenersi coerente rispetto alle previsioni del PAT; ne discende, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc proposta dai controinteressati nei confronti di parte ricorrente.
3. Deve, dunque, passarsi all’esame del ricorso cui è stato assegnato nr.607/2018 R.G.: con detto gravame i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune resistente in favore dei controinteressati sulla scorta delle previsioni urbanistiche introdotte per l’area di interesse con la variante parziale impugnata con il ricorso nr. 1600/2016 R.G.
Il titolo edilizio gravato deve ritenersi viziato, in via derivata, in ragione dell’illegittimità delle delibere che hanno introdotto le previsioni urbanistiche che costituiscono il presupposto del relativo rilascio, secondo quanto si è osservato in precedenza.
Anche il ricorso in disamina merita, dunque, accoglimento.
4. Infine, quanto all’autorizzazione ambientale impugnata con il ricorso nr. 474/2016 R.G., il gravame non risulta più sorretto da interesse attuale alla relativa disamina in ragione di quanto si è finora osservato: ed infatti, l’annullamento del titolo edilizio avente ad oggetto il medesimo intervento, in ragione dei vizi che affliggono le delibere comunali introduttive delle previsioni urbanistiche che ne costituivano il presupposto, implica il venir meno di un interesse attuale alla valutazione della legittimità dell’autorizzazione ambientale.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile.
5. Conclusivamente: il ricorso nr. 474/2016 R.G. deve essere dichiarato improcedibile; il ricorso nr. 1600/2016 R.G. deve essere accolto, con conseguente annullamento delle delibere comunali gravate e rigetto della domanda risarcitoria avanzata dai controinteressati ex art. 96 cpc; il ricorso avente nr. 607/2018 R.G. deve, del pari, trovare accoglimento con annullamento del permesso di costruire rilasciato in favore dei controinteressati.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
-) dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;
-) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso nr. 474/2016 R.G.;
-) accoglie il ricorso nr. 1600/2016 R.G. e, per l’effetto, dispone l’annullamento delle delibere del Consiglio Comunale di Vicenza n. 38 del 15.9.2015 e n. 10 del 25.2.2016; rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dai controinteressati ai sensi dell’art. 96 cpc;
-) accoglie il ricorso nr. 607/2018 R.G. e, per l’effetto, dispone l’annullamento del permesso di costruire U.T. 1162/2015 PGN 28722 del 23 febbraio 2018.
Condanna parte resistente e i controinteressati costituitisi in giudizio, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate negli ulteriori rapporti processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO