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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18336 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE
Il Giudice dott.ssa Francesca Cosentino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33452 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi e dall'avv. Isabella Parte_1
Maria Cesarina De Angelis, per procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv., per procura in atti Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto d'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 20402/2020, la censurava la sentenza citata, che aveva confermato il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto dalla stessa e relativa a spese straordinarie per il figlio richieste CP_2
dall'ex coniuge, in quanto: carente di motivazione, o meglio, in quanto costituita da una motivazione meramente apparente, avendo omesso il Giudice di Pace di ricostruire il fatto storico e di analizzare la documentazione prodotta a fondamento della domanda della opponente quanto, in particolare, alla natura della spese oggetto di causa (se straordinarie, e dunque eventualmente dovute dalla odierna appellante, oppure ordinarie e, dunque, rientranti nel mantenimento ordinario a carico del padre); aveva posto, alla base del rigetto della domanda riconvenzionale della opponente, della documentazione tardivamente prodotta dall'opposto e, dunque, inammissibile, e chiedeva la riforma della sentenza accertando come non dovute da parte della le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, accertando, Parte_1
altresì, la debenza di altre somme da parte del relative alla quota parte di questi CP_1
delle spese straordinarie anticipate dalla per i figli, con condanna del Parte_1
medesimo al pagamento della somma di euro 1.268,00, oltre interessi, per spese straordinarie per i figli anticipate dalla odierna appellante, oltre alla somma di euro
1.182,57, oltre interessi, versate dalla in forza della sentenza impugnata. Parte_1
Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto dell'atto di appello e la conferma CP_1
della sentenza del Giudice di Pace.
Nel merito, si osserva quanto segue: la motivazione di cui alla sentenza impugnata, dedotta come apparente dalla
, è, pur se succinta, motivata con riferimento alla documentazione in atti a Parte_1
supporto della asserita debenza delle somme da parte della nei riguardi del Parte_1
di cui al decreto ingiuntivo del 30.7.2019, in atti, opposto davanti al Giudice CP_1
di Pace, che imponeva alla il pagamento in favore dell'ex coniuge della Parte_1
somma di euro 853,93 a titolo di quota parte delle spese straordinarie dovute per il figlio . Infatti, “È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, CP_2
la motivazione basata su una affermazione generale e astratta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è
"attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).” (Cass., ord. del
15.2.2024, n. 4166), ciò che non si rinviene nel provvedimento oggetto del presente giudizio di appello;
le spese oggetto del decreto ingiuntivo opposto davanti al Giudice di Pace sono da ritenersi straordinarie, alla luce dei provvedimenti emessi tra gli ex coniugi, odierne parti;
infatti, si tratta di spese per associazioni sportive, ticket sanitari ed esami dentistici per il figlio (come anche specificato nell'atto di opposizione a CP_2
decreto ingiuntivo della stessa , in atti) che, secondo il decreto di modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio del 13.2.2019, in atti (con il quale veniva statuita, tra l'altro, la suddivisione analitica delle spese straordinarie per i figli tra le parti al 50% ciascuno), si ritiene che ineriscano a spese straordinarie, in vista del dettagliato elenco indicato nel decreto detto, che analizza anche quelle da intendersi come comprese nell'assegno di mantenimento e, dunque, da qualificarsi ordinarie (si osserva che anche a mente della sentenza di divorzio del 18.4.2015, in atti, dette spese rientravano comunque in quelle straordinarie); la spesa per lo stage linguistico del figlio a Brighton non è contestato dalla CP_2
che fosse stata anticipata dal per intero e, come per le altre spese ora Parte_1 CP_1
dette, deve ritenersi rientrante in quelle straordinarie, né nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace, in atti, emerge che la avesse manifestato la contrarietà al viaggio, non concordando, così, la Parte_1
relativa spesa;
il rigetto della domanda riconvenzionale della veniva motivato dal Giudice Parte_1
di Pace sulla base di documentazione a ritenersi ritualmente acquisita al processo, atteso che, per quanto è dato leggere nel verbale di udienza del 26.2.2020, riportato in atti, era stata la a produrre la documentazione in quella udienza a Parte_1
supporto della propria domanda riconvenzionale, ciò che aveva comportato che il
Giudice di Pace rinviasse ad una successiva udienza, ai sensi dell'art. 320, IV comma,
c.p.c.; la prova del pagamento delle somme richieste con la domanda riconvenzionale dalla
è costituita dal documento n. 35 depositato dal con le note Parte_1 CP_1
autorizzate dal Giudice di Pace all'udienza citata del 20.2.2020 e dal documento n. 25 già allegato alla comparsa di costituzione e risposta dello stesso davanti al CP_1
Giudice di Pace.
L'appello, dunque, deve essere rigettato e le spese di lite devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza e quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice così provvede: - rigetta l'appello alla sentenza del Giudice di Pace n. 20402/2020;
-condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in Parte_1 CP_1
euro 1.360,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma, 27.11.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE
Il Giudice dott.ssa Francesca Cosentino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33452 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi e dall'avv. Isabella Parte_1
Maria Cesarina De Angelis, per procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv., per procura in atti Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto d'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 20402/2020, la censurava la sentenza citata, che aveva confermato il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto dalla stessa e relativa a spese straordinarie per il figlio richieste CP_2
dall'ex coniuge, in quanto: carente di motivazione, o meglio, in quanto costituita da una motivazione meramente apparente, avendo omesso il Giudice di Pace di ricostruire il fatto storico e di analizzare la documentazione prodotta a fondamento della domanda della opponente quanto, in particolare, alla natura della spese oggetto di causa (se straordinarie, e dunque eventualmente dovute dalla odierna appellante, oppure ordinarie e, dunque, rientranti nel mantenimento ordinario a carico del padre); aveva posto, alla base del rigetto della domanda riconvenzionale della opponente, della documentazione tardivamente prodotta dall'opposto e, dunque, inammissibile, e chiedeva la riforma della sentenza accertando come non dovute da parte della le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, accertando, Parte_1
altresì, la debenza di altre somme da parte del relative alla quota parte di questi CP_1
delle spese straordinarie anticipate dalla per i figli, con condanna del Parte_1
medesimo al pagamento della somma di euro 1.268,00, oltre interessi, per spese straordinarie per i figli anticipate dalla odierna appellante, oltre alla somma di euro
1.182,57, oltre interessi, versate dalla in forza della sentenza impugnata. Parte_1
Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto dell'atto di appello e la conferma CP_1
della sentenza del Giudice di Pace.
Nel merito, si osserva quanto segue: la motivazione di cui alla sentenza impugnata, dedotta come apparente dalla
, è, pur se succinta, motivata con riferimento alla documentazione in atti a Parte_1
supporto della asserita debenza delle somme da parte della nei riguardi del Parte_1
di cui al decreto ingiuntivo del 30.7.2019, in atti, opposto davanti al Giudice CP_1
di Pace, che imponeva alla il pagamento in favore dell'ex coniuge della Parte_1
somma di euro 853,93 a titolo di quota parte delle spese straordinarie dovute per il figlio . Infatti, “È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, CP_2
la motivazione basata su una affermazione generale e astratta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è
"attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).” (Cass., ord. del
15.2.2024, n. 4166), ciò che non si rinviene nel provvedimento oggetto del presente giudizio di appello;
le spese oggetto del decreto ingiuntivo opposto davanti al Giudice di Pace sono da ritenersi straordinarie, alla luce dei provvedimenti emessi tra gli ex coniugi, odierne parti;
infatti, si tratta di spese per associazioni sportive, ticket sanitari ed esami dentistici per il figlio (come anche specificato nell'atto di opposizione a CP_2
decreto ingiuntivo della stessa , in atti) che, secondo il decreto di modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio del 13.2.2019, in atti (con il quale veniva statuita, tra l'altro, la suddivisione analitica delle spese straordinarie per i figli tra le parti al 50% ciascuno), si ritiene che ineriscano a spese straordinarie, in vista del dettagliato elenco indicato nel decreto detto, che analizza anche quelle da intendersi come comprese nell'assegno di mantenimento e, dunque, da qualificarsi ordinarie (si osserva che anche a mente della sentenza di divorzio del 18.4.2015, in atti, dette spese rientravano comunque in quelle straordinarie); la spesa per lo stage linguistico del figlio a Brighton non è contestato dalla CP_2
che fosse stata anticipata dal per intero e, come per le altre spese ora Parte_1 CP_1
dette, deve ritenersi rientrante in quelle straordinarie, né nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace, in atti, emerge che la avesse manifestato la contrarietà al viaggio, non concordando, così, la Parte_1
relativa spesa;
il rigetto della domanda riconvenzionale della veniva motivato dal Giudice Parte_1
di Pace sulla base di documentazione a ritenersi ritualmente acquisita al processo, atteso che, per quanto è dato leggere nel verbale di udienza del 26.2.2020, riportato in atti, era stata la a produrre la documentazione in quella udienza a Parte_1
supporto della propria domanda riconvenzionale, ciò che aveva comportato che il
Giudice di Pace rinviasse ad una successiva udienza, ai sensi dell'art. 320, IV comma,
c.p.c.; la prova del pagamento delle somme richieste con la domanda riconvenzionale dalla
è costituita dal documento n. 35 depositato dal con le note Parte_1 CP_1
autorizzate dal Giudice di Pace all'udienza citata del 20.2.2020 e dal documento n. 25 già allegato alla comparsa di costituzione e risposta dello stesso davanti al CP_1
Giudice di Pace.
L'appello, dunque, deve essere rigettato e le spese di lite devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza e quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice così provvede: - rigetta l'appello alla sentenza del Giudice di Pace n. 20402/2020;
-condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in Parte_1 CP_1
euro 1.360,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma, 27.11.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Cosentino