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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2108 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GERMANÒ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli avv.ti ADORNATO DARIO e LAGANA' ANGELA MARIA in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
Oggetto: ripetizione d'indebito
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/06/2025 parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione di invalidità civile riconosciuta dal Tribunale di Palmi con Decreto di
Omologa R.G.N. 2401/2022 del 29.05.2023 e che l' aveva operato d'ufficio sulla CP_1 prestazione la c.d. “maggiorazione sociale” ai sensi dell'art. 38 della L. 448/2001, che prevede un incremento delle maggiorazioni sociali per 13 mensilità e sino al milione delle vecchie lire aggiungendo all'importo mensile della pensione la somma di €
191,86 per l' anno 2024 e € 201,98 per l'anno 2025.
Successivamente, in data 16.05.2025, l'Istituto notificava via pec il provvedimento di
Riliquidazione della prestazione n. 044- 670007149095 Cat. INVCIV” - con cui informava il ricorrente del ricalcolo, con decorrenza Gennaio 2024, della suddetta pensione, a seguito della revoca della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 che aveva comportato, nel periodo da Gennaio 2024 a Giugno 2025, un maggior pagamento pari ad Euro 3.902,33, non spettante perché titolare di pensione INV Cassa Forense, annunciando il recupero del presunto indebito tramite trattenuta rateale.
A fondamento del ricorso argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato e i precedenti dell'intestato tribunale in materia di ripetizione di indebito assistenziale che avevano fatto applicazione dei suddetti principi e concludeva chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti opposti, che nulla doveva restituire all' per le causali di cui in ricorso. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_1 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che essendo il pensionato, in data 1.4.2024, divento titolare di altra pensione erogata dalla
[...]
era venuto meno il diritto alla maggiorazione sociale per il periodo 1/2024- CP_2
6/2025.
Comunicava che dal 10/2025 è stata disposta la trattenuta coattiva del 20% della pensione INVCIV fino al saldo.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare si osserva che il contenzioso derivante da una richiesta di ripetizione di somme che l'ente previdenziale assume di aver pagato indebitamente in forza del pregresso riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale esula dal campo di applicazione dell'art. 46, l. 88/89, che elenca le materie per le quali è prevista
Pag. 2 di 6 la presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale. Nella fattispecie, il ricorso scaturisce da una richiesta di restituzione avanzata dall' e non da una CP_1 domanda di prestazione;
non vi era pertanto la necessità di instaurare alcun procedimento amministrativo preventivo.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria inerisce ad un trattamento assistenziale (pensione di invalidità civile).
In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei di una prestazione assistenziale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Supremo Collegio, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziato (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
28/07/2020, n. 16088) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compresa la pensione di inabilità) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e ha statuito che «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di
Pag. 3 di 6 comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del
DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1 CP_3 legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso [«Infine va osservato che in casi simili (secondo una CP_3 considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la
Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale,
Pag. 4 di 6 diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
]» Per_2
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del
23/02/2022, n. 5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
La natura di indebito assistenziale si trasmette anche alla quota di pagamento superiore imputabile alla maggiorazione sociale, in quanto accessorio di una prestazione assistenziale (Cass. 13915/21 ha ritenuto applicabile il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale).
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr.
Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606.
Orbene, nel caso in esame, l'indebito contestato nasce dalla sopravvenuta liquidazione di pensione erogata da altro ente, conoscibile all' in quanto presente nelle banche CP_1 dati a disposizione dell'istituto e regolarmente denunciata all'agenzia delle entrate (cfr. doc. fiscale depositata dall' . CP_1
Pag. 5 di 6 Avuto riguardo al periodo di erogazione delle maggiori somme (nel periodo che va dal gennaio 2024 al giugno 2025) e alla data di comunicazione del provvedimento di accertamento (giugno2025), ben possono trovare applicazione i principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente: l' indebito evidenziato in ricorso, riferendosi a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della comunicazione, non è ripetibile.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi non ripetibile l'indebito contestato per il periodo che va dal gennaio 2024 a giugno 2025 pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell' alla restituzione di quanto già recuperato ratealmente. CP_1
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui ai provvedimenti per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo, CP_1 oltre interessi legali dalle singole trattenute sino al soddisfo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_1 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in € 886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 10 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 6 di 6
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2108 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GERMANÒ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli avv.ti ADORNATO DARIO e LAGANA' ANGELA MARIA in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
Oggetto: ripetizione d'indebito
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/06/2025 parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione di invalidità civile riconosciuta dal Tribunale di Palmi con Decreto di
Omologa R.G.N. 2401/2022 del 29.05.2023 e che l' aveva operato d'ufficio sulla CP_1 prestazione la c.d. “maggiorazione sociale” ai sensi dell'art. 38 della L. 448/2001, che prevede un incremento delle maggiorazioni sociali per 13 mensilità e sino al milione delle vecchie lire aggiungendo all'importo mensile della pensione la somma di €
191,86 per l' anno 2024 e € 201,98 per l'anno 2025.
Successivamente, in data 16.05.2025, l'Istituto notificava via pec il provvedimento di
Riliquidazione della prestazione n. 044- 670007149095 Cat. INVCIV” - con cui informava il ricorrente del ricalcolo, con decorrenza Gennaio 2024, della suddetta pensione, a seguito della revoca della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 che aveva comportato, nel periodo da Gennaio 2024 a Giugno 2025, un maggior pagamento pari ad Euro 3.902,33, non spettante perché titolare di pensione INV Cassa Forense, annunciando il recupero del presunto indebito tramite trattenuta rateale.
A fondamento del ricorso argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato e i precedenti dell'intestato tribunale in materia di ripetizione di indebito assistenziale che avevano fatto applicazione dei suddetti principi e concludeva chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti opposti, che nulla doveva restituire all' per le causali di cui in ricorso. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_1 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che essendo il pensionato, in data 1.4.2024, divento titolare di altra pensione erogata dalla
[...]
era venuto meno il diritto alla maggiorazione sociale per il periodo 1/2024- CP_2
6/2025.
Comunicava che dal 10/2025 è stata disposta la trattenuta coattiva del 20% della pensione INVCIV fino al saldo.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare si osserva che il contenzioso derivante da una richiesta di ripetizione di somme che l'ente previdenziale assume di aver pagato indebitamente in forza del pregresso riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale esula dal campo di applicazione dell'art. 46, l. 88/89, che elenca le materie per le quali è prevista
Pag. 2 di 6 la presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale. Nella fattispecie, il ricorso scaturisce da una richiesta di restituzione avanzata dall' e non da una CP_1 domanda di prestazione;
non vi era pertanto la necessità di instaurare alcun procedimento amministrativo preventivo.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria inerisce ad un trattamento assistenziale (pensione di invalidità civile).
In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei di una prestazione assistenziale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Supremo Collegio, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziato (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
28/07/2020, n. 16088) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compresa la pensione di inabilità) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e ha statuito che «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di
Pag. 3 di 6 comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del
DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1 CP_3 legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso [«Infine va osservato che in casi simili (secondo una CP_3 considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la
Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale,
Pag. 4 di 6 diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
]» Per_2
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del
23/02/2022, n. 5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
La natura di indebito assistenziale si trasmette anche alla quota di pagamento superiore imputabile alla maggiorazione sociale, in quanto accessorio di una prestazione assistenziale (Cass. 13915/21 ha ritenuto applicabile il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale).
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr.
Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606.
Orbene, nel caso in esame, l'indebito contestato nasce dalla sopravvenuta liquidazione di pensione erogata da altro ente, conoscibile all' in quanto presente nelle banche CP_1 dati a disposizione dell'istituto e regolarmente denunciata all'agenzia delle entrate (cfr. doc. fiscale depositata dall' . CP_1
Pag. 5 di 6 Avuto riguardo al periodo di erogazione delle maggiori somme (nel periodo che va dal gennaio 2024 al giugno 2025) e alla data di comunicazione del provvedimento di accertamento (giugno2025), ben possono trovare applicazione i principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente: l' indebito evidenziato in ricorso, riferendosi a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della comunicazione, non è ripetibile.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi non ripetibile l'indebito contestato per il periodo che va dal gennaio 2024 a giugno 2025 pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell' alla restituzione di quanto già recuperato ratealmente. CP_1
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui ai provvedimenti per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo, CP_1 oltre interessi legali dalle singole trattenute sino al soddisfo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_1 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in € 886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 10 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 6 di 6