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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 597/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GRAMSCI N. 6/6 SAVONA, presso lo studio dell''avv. , che lo Parte_2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
BARRILI 11/4 CARCARE presso lo studio dell''avv. che lo Parte_3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna pronuncia di rito e/o di merito, in parziale riforma della sentenza nr. 272/2025, emessa dal Tribunale di Savona, in data 22 aprile 2025, pubblicata il successivo 24 aprile 2025, nel procedimento identificato dal nr. di R.G.
51/2025, notificata in data 18 giugno 2025, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 473bis.17, secondo comma c.p.c. datata 28 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, nessuna esclusa, ed il rigetto di quelle avversarie, così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE E DI RITO - accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, e per quelli meglio visti e ritenuti, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso per modifica delle condizioni di affidamento del figlio naturale e, conseguentemente rigettarlo in toto con tutte le conseguenze di legge, 2) IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO ANCHE
EVENTUALMENTE RICONVENZIONALE nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, senza rinuncia alcuna alla stessa, a parziale modifica della sentenza impugnata: - revocare, per tutti i motivi indicati in atti e per quelli meglio visti e ritenuti, l'incarico assegnato ai Servizi Socio Sanitari territorialmente competenti, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza: o di attivare in favore di apposito percorso di Parte_1 sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di meglio cogliere le esigenze del figlio;
guardare criticamente al proprio ruolo ed alle criticità delle proprie funzioni genitoriali;
comprendere l'importanza del ruolo dell'altro 14 genitore ed evitare comportamenti che possano ingenerare confusione nel bambino rispetto al ruolo da attribuire all'attuale compagno della madre ed al padre;
acquisire consapevolezza in ordine alla necessità di non coinvolgere il figlio nel conflitto con l'altro genitore;
acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio;
o di vigilare sulla corretta attuazione del regime degli incontri padre-figlio; - per quanto riguarda il calendario di visite disporre che: a. il papà potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal sabato Per_1 mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 20.00, nonché un pomeriggio alla settimana (il mercoledì) dall'uscita di scuola e fino alla sera alle 20.00 e/o al mattino successivo riaccompagnandolo direttamente a scuola;
b. il periodo di stop didattico delle vacanze natalizie verrà suddiviso in due periodi il primo dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina ed il secondo dal 31 dicembre mattina al 06 gennaio, che i genitori trascorreranno con ad anni alterni. Il Per_1 genitore che trascorrerà il primo periodo con , passerà con lui il giorno del 24 mentre Per_1 trascorrerà la giornata del 25 dicembre dalla mattina e fino alla sera con l'altro genitore, per poi tornare dal primo in modo da poter festeggiare il Natale con entrambe le famiglie;
c. durante le
2 vacanze estive i genitori trascorreranno ciascuno un periodo di due settimane, anche non consecutive, con;
d. la terza settimana di vacanza verrà trascorsa nel periodo invernale, Per_1 eventualmente, anche fuori Savona;
- rigettare comunque ed in ogni caso, qualunque richiesta avversaria, in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- condannare, per tutti i motivi indicati in atti e per quelli meglio visti e ritenuti, il signor al pagamento delle spese CP_1 legali e di tutti gli altri oneri del primo grado di giudizio, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione immediata alla signora , di quanto da quest'ultima pagato pari ad Parte_1
€4.555,56, pagamento effettuato da quest'ultima per compulsum, con riserva di appello e di ripetizione in data 09 giugno 2025, 10 giugno 2025 e in data 20 giugno 2025; E. IN OGNI CASO - con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.18 c.p.c., oltre alle spese generali ed agli oneri fiscali e previdenziali di legge”. IN VIA ISTRUTTORIA A. Si allega la seguente ulteriore documentazione proseguendo l'indice alfabetico utilizzato: D) copia modello 730/2025 per redditi 2024; E) copia movimenti bancari dal mese di marzo 2025 al mese di ottobre 2025; F) messaggio Zecca/Servizi Sociali del 24 giugno 2025; G) mail Zecca/Servizi Sociali del 15 luglio 2025; H) mail Zecca/Servizi Sociali del 04 settembre 2025; I) mail Zecca/Servizi Sociali del 26 giugno 2025; L) screenshot chat whatsapp
A/ dell'08 novembre 2025; M) mail Servizi O/ del 02 luglio 2025; N) screenshot chat whatsapp A/ novembre 2025; O) screenshot chat whatsapp Parte_4 AT da maggio 2025 al 30 luglio 2025 e con il compagno della da marzo ad agosto Pt_1
2025; P) screenshot chat whatsapp A/; Q) regolamento iSpeed e altezza minima per accedere alla giostra. B. Si riportano le istanze istruttorie dedotte e non ammesse in particolare i capitoli di prova per interpello e testi di cui alla memoria ex art. 473bis.17, secondo comma, c.p.c. datata 28 marzo 2025 ed in controprova sui capi di controparte eventualmente ammessi: 1) “Vero che nel 2019 la signora ed il signor hanno interrotto la convivenza ed il figlio Pt_1 CP_1 Per_1
(nato il [...]) ha continuato a vivere con e presso la mamma”; 2) “Vero che il signor dopo la fine della relazione trascorreva solo qualche ora ogni tanto con il figlioletto”; 3) CP_1
“Vero che dalla nascita di ad oggi è stata la signora ad intrattenere i rapporti Per_1 Parte_1 con il pediatra del bambino, Dott. , ad accompagnarlo ed assisterlo per i vaccini, a Persona_2 portarlo a visita se stava male ed a curarlo”; 4) “Vero che è stata la signora ad Parte_1 intrattenere i rapporti con le maestre dell'asilo di ”; 5) “Vero che è stata la signora Per_1 Pt_1
ad intrattenere i rapporti con le insegnanti della scuola elementare di Flavio”; 6) “Vero che
[...] in occasione della consegna delle pagelle la mamma di chiese al papà di andare a prenderla Per_1
e solo successivamente scoprì che in quella occasione si recò al suo posto la NN AT di
3 ”; 7) “Vero che se il bambino non sta bene le maestre chiamano la mamma la quale, anche Per_1 se sta lavorando, si reca immediatamente a prenderlo”; 8) “Vero che durante le visite paterne il bambino vive a casa dalla NN AT e dalla stessa è accudito”; 9) “Vero che durante le visite con il bambino che veniva collocato presso la NN AT il papà a volte era assente anche per un giorno intero”; 10) “Vero che il signor ha omesso di utilizzare il giorno di visita CP_1 infrasettimanale con il figlio ”; 11) “Vero che il papà si reca a prendere il sabato Per_1 Per_1 mattina ed a riaccompagnarlo la domenica sera sempre in presenza della NN AT” 12)
“Vero che il papà ha omesso di chiamare almeno fino ai suoi tre anni di vita per fargli gli Per_1 auguri per il suo compleanno così come per l'onomastico o le varie festività”; 13) “Vero che il signor è stato assente alle recite dell'asilo, al primo giorno di asilo, l'ultimo giorno CP_1 dell'asilo, così come è stato assente il primo giorno delle elementari”; 14) “Vero che almeno fino ai tre anni di vita di il papà chiamava per parlare con il bambino solo qualche volta al Per_1 mese”; Si indicano a testi, salvo altri, i signori: - residente in [...], Rio Testimone_1
Del Prete nr. 1, su tutti i capitoli di prova;
- Il signor , residente in [...], Corso Tes_2
Italia nr. 12/9, su tutti i capitoli di prova dedotti.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e di cui al ricorso introduttivo e alle memorie ex art. 473bis17, primo e terzo comma, c.p.c., NEL MERITO - rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 272/2025 del Parte_1
Tribunale di Savona, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare integralmente in ogni sua parte la predetta sentenza. Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA ✓ Si capitolano i seguenti capi di prova per testi: a) Vero che il minore viene accompagnato dal padre a Persona_3 CP_1 trovare la NN AT al fine settimana e può succedere che si fermino per il pranzo o la cena”;
b) Vero che i fine settimana nei quali il minore è insieme al padre questi svolgono Persona_3 attività ludico-ricreative insieme anche alla presenza della NN AT e della compagna del sig. ; 15 c) Vero che le comunicazioni tra e la NN AT sono spesso difficoltose CP_1 Per_1 in quanto la madre, sig.ra , molto spesso comunica che è impossibilitato a parlare al Pt_1 Per_1 telefono ovvero non risponde neppure ai messaggi a lei rivolti”. si indica quale testimone la sig.ra
, residente in [...]” Tes_3
Per il P.G.: “CHIEDE il rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge.”.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. madre del minore nato dalla relazione more uxorio con Parte_1 Persona_3 [...]
, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 272/2025 pronunciata CP_1 in data 24/4/2025 nel procedimento di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso dal , che ha disposto: "-a parziale modifica del CP_1 decreto del 18.1.2020 così provvede: - incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza: * di attivare in favore di apposito Parte_1 percorsi di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di meglio cogliere le esigenze del figlio;
guardare criticamente al proprio ruolo ed alle criticità delle proprie funzioni genitoriali;
comprendere l'importanza del ruolo dell'altro genitore ed evitare comportamenti che possano ingenerare confusione nel bambino rispetto al ruolo da attribuire all'attuale compagno della madre ed al padre;
acquisire consapevolezza in ordine alla necessità di non coinvolgere il figlio nel conflitto con l'altro genitore;
acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio;
* di attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo CP_1 di acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio;
* di vigilare sulla corretta attuazione del regime degli incontri padre-figlio, come di seguito meglio specificato;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati Per_1 dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino alla domenica sera alle ore 20.00 nonché nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna il venerdì dalle dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino al sabato mattina alle ore 10. Sarà il o persona di fiducia dallo stesso CP_1 delegata a dover prelevare il bambino presso la scuola/la residenza materna. Sarà parimenti il o persona di fiducia da lui delegata a dover riaccompagnare il bimbo presso la residenza CP_1 materna. Rispetto alle festività natalizie, un genitore potrà trascorrere col figlio una settimana di vacanza dal 24.12 al 30.12 e l'altro potrà trascorrere col figlio una settimana di vacanza dal 31.12 al 6.1 (in caso di mancato accordo entro il 30 settembre, per quest'anno la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel primo periodo ed il padre nel secondo). Rispetto alle vacanze pasquali, il periodo di stop didattico verrà diviso in due periodi di tre giorni ciascuno che i genitori trascorreranno con ad anni alterni (in caso di mancato accordo entro il 28.2, per Per_1 quest'anno la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel primo periodo ed il padre nel
5 secondo). Rispetto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno tre settimane, anche non consecutive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, ad anni alterni un genitore potrà trascorrere col figlio la seconda e la terza settimana di luglio nonché la prima settimana d'agosto, mentre l'altro potrà trascorrere col figlio la terza e la quarta settimana d'agosto e la prima settimana di settembre. Quest'anno, in caso di disaccordo, il padre fruirà del primo periodo e la madre del secondo come sopra individuati); - pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 350,00 euro, annualmente CP_1 Per_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come sopra meglio individuate;
- mantiene ferme, per il resto, le statuizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 18.1.2020; - condanna Pt_1
al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in 3809,00 euro per
[...] CP_1 compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.”.
1.1 In particolare il Tribunale riteneva ammissibile la domanda di modifica in quanto l'istante aveva dedotto la modifica di attività lavorativa che non gli consentiva di tenere il bambino con sé durante la settimana per i turni lavorativi, da svolgere anche fuori sede, la richiesta del pernottamento del minore presso di sé per avere più tempo per svolgere il suo ruolo genitoriale anche in ragione della accresciuta età del minore, nonché per le difficoltà di rapporti con la madre che lo escludevano dalla vita del minore.
Nonostante il mancato rispetto del padre alle modalità di visita stabilite dal Tribunale con decreto del 18/1/2020 evidenziava da un lato la manifestata volontà del padre di riprendere un rapporto significativo con il minore e le condotte non collaborative manifestate dalla madre e dall'altro le esigenze lavorative del padre con orari non flessibili e con la necessità di trasferte prevalenti sulle esigenze dichiarate della madre di fruire del tempo libero nell'intero week end con il minore.
2. L'appellante deduce l'erroneità della decisione relativamente alla ammissibilità del ricorso di modifica delle condizioni di affidamento, collocazione ed economiche per mancanza dei presupposti di sopravvenienze idonee alla modifica stessa, tali non potendo configurarsi il mutamento di attività lavorative avvenuta quattro anni addietro, l'accresciuta età del bambino e le asserite condotte escludenti da parte delle madre, dovendosi invece ritenere che il padre per quattro anni si è disinteressato del minore lasciando che se ne occupasse in via esclusiva la madre e continuando a delegare l'accudimento alla propria madre e alla compagna.
6 Con il secondo motivo di appello deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui ha inviato le parti ai Servizi Sociali incaricandoli di predisporre percorsi di supporto alla genitorialità manifestando nei confronti della madre un intento punitivo assumendo la sua opposizione alla frequentazione del padre con il minore, invece che valutare correttamente le prove volte a dimostrare l'assoluto disinteresse paterno al minore per molti anni ed essendo la condotta della madre volta a proteggere il minore dalle delusioni derivanti dal disinteresse paterno.
Con il terzo motivo censura la decisione nella parte in cui ha modificato il calendario di visite paterne prevedendo che nel week end di spettanza della madre il possa tenere con sé il CP_1 minore dal venerdì all'uscita dall'asilo fino al sabato mattina alle 10,00 con riaccompagnamento a casa pregiudicando così la fruizione da parte della madre dell'intero fine settimana con il figlio;
nella parte in cui ha previsto per il periodo natalizio che la settimana di spettanza di un genitore decorra dal 25 anziché dal 24 pregiudicando la possibilità per l'altro genitore di festeggiare il Natale con il bambino;
nella parte in cui ha previsto che il minore possa trascorrere tre settimane con ciascun genitore nel periodo estivo non accogliendo la domanda materna di trascorrere una settimana anche durante l'inverno (settimana bianca).
In particolare, deduceva che tale calendario prediligeva l'interesse del padre che poteva godere di momenti solo ludici con il bambino a discapito della madre e senza che fosse tenuto ad occuparsi del minore durante la settimana facendo seguire al pernottamento anche il riaccompagnamento a scuola al mattino ed alle attività ricreative del minore.
Con il quarto motivo lamentava che il Tribunale aveva posto le spese di lite a suo carico nonostante il parziale accoglimento del ricorso, essendo state rigettate altre domande ed avendo la Pt_1 aderito alla proposta conciliativa in punto assegno di mantenimento che il padre voleva ulteriormente ridotto.
3. Si costituiva il quale chiedeva la conferma della sentenza evidenziando di aver CP_1 intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità privatamente, come disposto dal tribunale, che la madre aveva tenuto atteggiamento ostruzionistici anche rispetto alla NN AT, non condivideva con il padre le scelte operate per il minore, era rigida nella organizzazione dei giorni e degli orari senza tenere in considerazione l'attività lavorativa dello stesso, che le modalità di visita padre e figlio erano le uniche compatibili con la propria attività lavorativa;
che la scuola del minore non prevede la cd settimana bianca per cui l'assegnazione di una settimana di frequentazione
7 materna comporterebbe l'assenza del bambino da scuola e d'altro lato l'impossibilità per il padre di poter fruire di un uguale periodo.
4. Il PG concludeva come in epigrafe.
5. In data 14/11/2025 perveniva relazione aggiornata dei Servizi Sociali.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 3/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e la Corte decideva in camera di consiglio.
6. La reclamante, in primo luogo, insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni relative all'esercizio della genitorialità relative al minore Persona_3 per mancanza dei presupposti.
La doglianza è infondata. La domanda del , infatti si fonda in primo luogo sul cambiamento CP_1 lavorativo in quanto è attualmente impiegato, a far data dal gennaio 2024 presso la società SAEI quale elettricista con orario di lavoro fisso e con la previsione di trasferte fuori sede sia giornaliere sia con pernottamento evidenziando l'impossibilità di osservare la frequentazione del figlio, nella settimana nella quale il week end è di spettanza materna, il martedì per la incertezza della sua presenza a Savona.
In secondo luogo, la domanda del appare giustificata anche dalla manifestata esigenza di CP_1 poter trascorrere un maggior tempo con il bambino in considerazione dell'accrescimento che comporta minori esigenze di cura materna.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
7. Anche il secondo motivo va rigettato.
Alla luce della relazione dei Servizi Sociali pervenuta in questo grado di appello è emersa in maniera evidente, e con un progressivo aggravamento in ragione della maggior presenza del padre nella vita del minore, l'incapacità dei genitori di confrontarsi nell'interesse del bambino e di cooperare nella organizzazione della vita dello stesso mediante l'arroccamento di ciascuno nelle proprie posizioni che appaiono entrambe errate.
Errata è la chiusura della madre alle esigenze paterne di partecipare alle scelte di vita del minore, errata è altresì la chiusura del padre a consentire al minore di poter svolgere con ciascun genitore e
8 quindi anche quando è con lui le proprie attività sportive, ludico-ricreative extrascolastiche e a partecipare in moto fattivo e non ostruzionistico alle scelte nell'interesse del minore.
Si auspica quindi la prosecuzione del progetto di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti nell'esclusivo interesse e benessere del minore.
8. Il terzo motivo di appello va accolto nei limiti di cui infra.
8.1 Il Tribunale ha accolto la domanda del sul presupposto degli impegni lavorativi CP_1 implicanti trasferte fuori sede, senza tuttavia che egli abbia dimostrato che si tratta di impegni non preventivabili né in che modo e quale incidenza abbiano nella possibilità di esercitare il proprio diritto di visita.
8.2 D'altra parte, le esigenze lavorative non possono andare a discapito della possibilità per la madre di trascorrere un tempo libero significativo con il minore vedendosi pregiudicata la possibilità di trascorrere con il figlio un periodo analogo.
Va altresì evidenziato che l'assunzione della responsabilità AT comporta che il si occupi CP_1 in maniera fattiva di tutti gli aspetti di vita del minore compresi quelli di cura e non solo quelli ludici e ricreativi.
8.3 Tale esigenza può pertanto essere soddisfatta mediante la previsione di un giorno infrasettimanale con pernottamento che potrà ben essere determinato mediante un calendario mensile da determinare in maniera anticipata con l'ausilio dei Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare.
8.4 Per quanto riguarda le festività natalizie, la adozione del calendario determinato dal tribunale appare invece congruo indicando due periodi di tempo paritetici.
8.5 Per quanto riguarda la distribuzione delle settimane nel periodo estivo/invernale, alla luce della richiesta materna di poter fruire della cd “settimana bianca” e d'altra parte della richiesta AT di fruire di te settimane con il minore solamente nel periodo estivo, pare che in ragione della mancanza di evidenze contrarie ed ostative pare possa confermarsi la determinazione del Tribunale secondo cui il padre tenga con sé il minore nel periodo estivo tre settimane anche non consecutive mentre la madre potrà tenere con sé il minore due settimane nel periodo estivo e una settimana nel periodo invernale (cd “settimana bianca”) come indicato in dispositivo.
9 9. Alla luce dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento delle domande pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Savona n. 272/2025 del 24/4/2025 e a parziale modifica della stessa:
1) stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana Per_1 alternati dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino alla domenica sera alle ore 20.00 nonché nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna un giorno alla settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o al domicilio materno entro le ore 10,00 in caso di sospensione/interruzione scolastica, giorno da determinare secondo un calendario mensile anticipato da elaborare con l'ausilio dei Servizi Sociali. Sarà il o persona di fiducia dallo stesso delegata a dover CP_1 prelevare il bambino presso la scuola/la residenza materna. Sarà parimenti il o CP_1 persona di fiducia da lui delegata a dover riaccompagnare il bimbo presso la residenza materna.
2) Rispetto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno tre settimane, anche non consecutive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, ad anni alterni un genitore potrà trascorrere col figlio la seconda e la terza settimana di luglio nonché la prima settimana d'agosto, mentre l'altro potrà trascorrere col figlio la terza e la quarta settimana d'agosto e la prima settimana di settembre). La madre in alternativa alla terza settimana nel periodo estivo potrà trascorrere con il figlio una settimana nel periodo invernale (cd “settimana bianca”) dandone comunicazione al padre entro il 30 novembre dell'anno precedente.
3) Conferisce mandato ai Servizi Sociali competenti, nell'ambito della vigilanza sulla corretta attuazione del regime di incontri padre-figlio, di procedere alla elaborazione del calendario di visite infrasettimanale come sopra indicato.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
10 Genova, 4 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata
11
Il Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 597/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GRAMSCI N. 6/6 SAVONA, presso lo studio dell''avv. , che lo Parte_2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
BARRILI 11/4 CARCARE presso lo studio dell''avv. che lo Parte_3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna pronuncia di rito e/o di merito, in parziale riforma della sentenza nr. 272/2025, emessa dal Tribunale di Savona, in data 22 aprile 2025, pubblicata il successivo 24 aprile 2025, nel procedimento identificato dal nr. di R.G.
51/2025, notificata in data 18 giugno 2025, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 473bis.17, secondo comma c.p.c. datata 28 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, nessuna esclusa, ed il rigetto di quelle avversarie, così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE E DI RITO - accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, e per quelli meglio visti e ritenuti, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso per modifica delle condizioni di affidamento del figlio naturale e, conseguentemente rigettarlo in toto con tutte le conseguenze di legge, 2) IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO ANCHE
EVENTUALMENTE RICONVENZIONALE nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, senza rinuncia alcuna alla stessa, a parziale modifica della sentenza impugnata: - revocare, per tutti i motivi indicati in atti e per quelli meglio visti e ritenuti, l'incarico assegnato ai Servizi Socio Sanitari territorialmente competenti, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza: o di attivare in favore di apposito percorso di Parte_1 sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di meglio cogliere le esigenze del figlio;
guardare criticamente al proprio ruolo ed alle criticità delle proprie funzioni genitoriali;
comprendere l'importanza del ruolo dell'altro 14 genitore ed evitare comportamenti che possano ingenerare confusione nel bambino rispetto al ruolo da attribuire all'attuale compagno della madre ed al padre;
acquisire consapevolezza in ordine alla necessità di non coinvolgere il figlio nel conflitto con l'altro genitore;
acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio;
o di vigilare sulla corretta attuazione del regime degli incontri padre-figlio; - per quanto riguarda il calendario di visite disporre che: a. il papà potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal sabato Per_1 mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 20.00, nonché un pomeriggio alla settimana (il mercoledì) dall'uscita di scuola e fino alla sera alle 20.00 e/o al mattino successivo riaccompagnandolo direttamente a scuola;
b. il periodo di stop didattico delle vacanze natalizie verrà suddiviso in due periodi il primo dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina ed il secondo dal 31 dicembre mattina al 06 gennaio, che i genitori trascorreranno con ad anni alterni. Il Per_1 genitore che trascorrerà il primo periodo con , passerà con lui il giorno del 24 mentre Per_1 trascorrerà la giornata del 25 dicembre dalla mattina e fino alla sera con l'altro genitore, per poi tornare dal primo in modo da poter festeggiare il Natale con entrambe le famiglie;
c. durante le
2 vacanze estive i genitori trascorreranno ciascuno un periodo di due settimane, anche non consecutive, con;
d. la terza settimana di vacanza verrà trascorsa nel periodo invernale, Per_1 eventualmente, anche fuori Savona;
- rigettare comunque ed in ogni caso, qualunque richiesta avversaria, in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- condannare, per tutti i motivi indicati in atti e per quelli meglio visti e ritenuti, il signor al pagamento delle spese CP_1 legali e di tutti gli altri oneri del primo grado di giudizio, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione immediata alla signora , di quanto da quest'ultima pagato pari ad Parte_1
€4.555,56, pagamento effettuato da quest'ultima per compulsum, con riserva di appello e di ripetizione in data 09 giugno 2025, 10 giugno 2025 e in data 20 giugno 2025; E. IN OGNI CASO - con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.18 c.p.c., oltre alle spese generali ed agli oneri fiscali e previdenziali di legge”. IN VIA ISTRUTTORIA A. Si allega la seguente ulteriore documentazione proseguendo l'indice alfabetico utilizzato: D) copia modello 730/2025 per redditi 2024; E) copia movimenti bancari dal mese di marzo 2025 al mese di ottobre 2025; F) messaggio Zecca/Servizi Sociali del 24 giugno 2025; G) mail Zecca/Servizi Sociali del 15 luglio 2025; H) mail Zecca/Servizi Sociali del 04 settembre 2025; I) mail Zecca/Servizi Sociali del 26 giugno 2025; L) screenshot chat whatsapp
A/ dell'08 novembre 2025; M) mail Servizi O/ del 02 luglio 2025; N) screenshot chat whatsapp A/ novembre 2025; O) screenshot chat whatsapp Parte_4 AT da maggio 2025 al 30 luglio 2025 e con il compagno della da marzo ad agosto Pt_1
2025; P) screenshot chat whatsapp A/; Q) regolamento iSpeed e altezza minima per accedere alla giostra. B. Si riportano le istanze istruttorie dedotte e non ammesse in particolare i capitoli di prova per interpello e testi di cui alla memoria ex art. 473bis.17, secondo comma, c.p.c. datata 28 marzo 2025 ed in controprova sui capi di controparte eventualmente ammessi: 1) “Vero che nel 2019 la signora ed il signor hanno interrotto la convivenza ed il figlio Pt_1 CP_1 Per_1
(nato il [...]) ha continuato a vivere con e presso la mamma”; 2) “Vero che il signor dopo la fine della relazione trascorreva solo qualche ora ogni tanto con il figlioletto”; 3) CP_1
“Vero che dalla nascita di ad oggi è stata la signora ad intrattenere i rapporti Per_1 Parte_1 con il pediatra del bambino, Dott. , ad accompagnarlo ed assisterlo per i vaccini, a Persona_2 portarlo a visita se stava male ed a curarlo”; 4) “Vero che è stata la signora ad Parte_1 intrattenere i rapporti con le maestre dell'asilo di ”; 5) “Vero che è stata la signora Per_1 Pt_1
ad intrattenere i rapporti con le insegnanti della scuola elementare di Flavio”; 6) “Vero che
[...] in occasione della consegna delle pagelle la mamma di chiese al papà di andare a prenderla Per_1
e solo successivamente scoprì che in quella occasione si recò al suo posto la NN AT di
3 ”; 7) “Vero che se il bambino non sta bene le maestre chiamano la mamma la quale, anche Per_1 se sta lavorando, si reca immediatamente a prenderlo”; 8) “Vero che durante le visite paterne il bambino vive a casa dalla NN AT e dalla stessa è accudito”; 9) “Vero che durante le visite con il bambino che veniva collocato presso la NN AT il papà a volte era assente anche per un giorno intero”; 10) “Vero che il signor ha omesso di utilizzare il giorno di visita CP_1 infrasettimanale con il figlio ”; 11) “Vero che il papà si reca a prendere il sabato Per_1 Per_1 mattina ed a riaccompagnarlo la domenica sera sempre in presenza della NN AT” 12)
“Vero che il papà ha omesso di chiamare almeno fino ai suoi tre anni di vita per fargli gli Per_1 auguri per il suo compleanno così come per l'onomastico o le varie festività”; 13) “Vero che il signor è stato assente alle recite dell'asilo, al primo giorno di asilo, l'ultimo giorno CP_1 dell'asilo, così come è stato assente il primo giorno delle elementari”; 14) “Vero che almeno fino ai tre anni di vita di il papà chiamava per parlare con il bambino solo qualche volta al Per_1 mese”; Si indicano a testi, salvo altri, i signori: - residente in [...], Rio Testimone_1
Del Prete nr. 1, su tutti i capitoli di prova;
- Il signor , residente in [...], Corso Tes_2
Italia nr. 12/9, su tutti i capitoli di prova dedotti.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e di cui al ricorso introduttivo e alle memorie ex art. 473bis17, primo e terzo comma, c.p.c., NEL MERITO - rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 272/2025 del Parte_1
Tribunale di Savona, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare integralmente in ogni sua parte la predetta sentenza. Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA ✓ Si capitolano i seguenti capi di prova per testi: a) Vero che il minore viene accompagnato dal padre a Persona_3 CP_1 trovare la NN AT al fine settimana e può succedere che si fermino per il pranzo o la cena”;
b) Vero che i fine settimana nei quali il minore è insieme al padre questi svolgono Persona_3 attività ludico-ricreative insieme anche alla presenza della NN AT e della compagna del sig. ; 15 c) Vero che le comunicazioni tra e la NN AT sono spesso difficoltose CP_1 Per_1 in quanto la madre, sig.ra , molto spesso comunica che è impossibilitato a parlare al Pt_1 Per_1 telefono ovvero non risponde neppure ai messaggi a lei rivolti”. si indica quale testimone la sig.ra
, residente in [...]” Tes_3
Per il P.G.: “CHIEDE il rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge.”.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. madre del minore nato dalla relazione more uxorio con Parte_1 Persona_3 [...]
, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 272/2025 pronunciata CP_1 in data 24/4/2025 nel procedimento di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso dal , che ha disposto: "-a parziale modifica del CP_1 decreto del 18.1.2020 così provvede: - incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza: * di attivare in favore di apposito Parte_1 percorsi di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di meglio cogliere le esigenze del figlio;
guardare criticamente al proprio ruolo ed alle criticità delle proprie funzioni genitoriali;
comprendere l'importanza del ruolo dell'altro genitore ed evitare comportamenti che possano ingenerare confusione nel bambino rispetto al ruolo da attribuire all'attuale compagno della madre ed al padre;
acquisire consapevolezza in ordine alla necessità di non coinvolgere il figlio nel conflitto con l'altro genitore;
acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio;
* di attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo CP_1 di acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio;
* di vigilare sulla corretta attuazione del regime degli incontri padre-figlio, come di seguito meglio specificato;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati Per_1 dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino alla domenica sera alle ore 20.00 nonché nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna il venerdì dalle dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino al sabato mattina alle ore 10. Sarà il o persona di fiducia dallo stesso CP_1 delegata a dover prelevare il bambino presso la scuola/la residenza materna. Sarà parimenti il o persona di fiducia da lui delegata a dover riaccompagnare il bimbo presso la residenza CP_1 materna. Rispetto alle festività natalizie, un genitore potrà trascorrere col figlio una settimana di vacanza dal 24.12 al 30.12 e l'altro potrà trascorrere col figlio una settimana di vacanza dal 31.12 al 6.1 (in caso di mancato accordo entro il 30 settembre, per quest'anno la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel primo periodo ed il padre nel secondo). Rispetto alle vacanze pasquali, il periodo di stop didattico verrà diviso in due periodi di tre giorni ciascuno che i genitori trascorreranno con ad anni alterni (in caso di mancato accordo entro il 28.2, per Per_1 quest'anno la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel primo periodo ed il padre nel
5 secondo). Rispetto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno tre settimane, anche non consecutive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, ad anni alterni un genitore potrà trascorrere col figlio la seconda e la terza settimana di luglio nonché la prima settimana d'agosto, mentre l'altro potrà trascorrere col figlio la terza e la quarta settimana d'agosto e la prima settimana di settembre. Quest'anno, in caso di disaccordo, il padre fruirà del primo periodo e la madre del secondo come sopra individuati); - pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 350,00 euro, annualmente CP_1 Per_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come sopra meglio individuate;
- mantiene ferme, per il resto, le statuizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 18.1.2020; - condanna Pt_1
al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in 3809,00 euro per
[...] CP_1 compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.”.
1.1 In particolare il Tribunale riteneva ammissibile la domanda di modifica in quanto l'istante aveva dedotto la modifica di attività lavorativa che non gli consentiva di tenere il bambino con sé durante la settimana per i turni lavorativi, da svolgere anche fuori sede, la richiesta del pernottamento del minore presso di sé per avere più tempo per svolgere il suo ruolo genitoriale anche in ragione della accresciuta età del minore, nonché per le difficoltà di rapporti con la madre che lo escludevano dalla vita del minore.
Nonostante il mancato rispetto del padre alle modalità di visita stabilite dal Tribunale con decreto del 18/1/2020 evidenziava da un lato la manifestata volontà del padre di riprendere un rapporto significativo con il minore e le condotte non collaborative manifestate dalla madre e dall'altro le esigenze lavorative del padre con orari non flessibili e con la necessità di trasferte prevalenti sulle esigenze dichiarate della madre di fruire del tempo libero nell'intero week end con il minore.
2. L'appellante deduce l'erroneità della decisione relativamente alla ammissibilità del ricorso di modifica delle condizioni di affidamento, collocazione ed economiche per mancanza dei presupposti di sopravvenienze idonee alla modifica stessa, tali non potendo configurarsi il mutamento di attività lavorative avvenuta quattro anni addietro, l'accresciuta età del bambino e le asserite condotte escludenti da parte delle madre, dovendosi invece ritenere che il padre per quattro anni si è disinteressato del minore lasciando che se ne occupasse in via esclusiva la madre e continuando a delegare l'accudimento alla propria madre e alla compagna.
6 Con il secondo motivo di appello deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui ha inviato le parti ai Servizi Sociali incaricandoli di predisporre percorsi di supporto alla genitorialità manifestando nei confronti della madre un intento punitivo assumendo la sua opposizione alla frequentazione del padre con il minore, invece che valutare correttamente le prove volte a dimostrare l'assoluto disinteresse paterno al minore per molti anni ed essendo la condotta della madre volta a proteggere il minore dalle delusioni derivanti dal disinteresse paterno.
Con il terzo motivo censura la decisione nella parte in cui ha modificato il calendario di visite paterne prevedendo che nel week end di spettanza della madre il possa tenere con sé il CP_1 minore dal venerdì all'uscita dall'asilo fino al sabato mattina alle 10,00 con riaccompagnamento a casa pregiudicando così la fruizione da parte della madre dell'intero fine settimana con il figlio;
nella parte in cui ha previsto per il periodo natalizio che la settimana di spettanza di un genitore decorra dal 25 anziché dal 24 pregiudicando la possibilità per l'altro genitore di festeggiare il Natale con il bambino;
nella parte in cui ha previsto che il minore possa trascorrere tre settimane con ciascun genitore nel periodo estivo non accogliendo la domanda materna di trascorrere una settimana anche durante l'inverno (settimana bianca).
In particolare, deduceva che tale calendario prediligeva l'interesse del padre che poteva godere di momenti solo ludici con il bambino a discapito della madre e senza che fosse tenuto ad occuparsi del minore durante la settimana facendo seguire al pernottamento anche il riaccompagnamento a scuola al mattino ed alle attività ricreative del minore.
Con il quarto motivo lamentava che il Tribunale aveva posto le spese di lite a suo carico nonostante il parziale accoglimento del ricorso, essendo state rigettate altre domande ed avendo la Pt_1 aderito alla proposta conciliativa in punto assegno di mantenimento che il padre voleva ulteriormente ridotto.
3. Si costituiva il quale chiedeva la conferma della sentenza evidenziando di aver CP_1 intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità privatamente, come disposto dal tribunale, che la madre aveva tenuto atteggiamento ostruzionistici anche rispetto alla NN AT, non condivideva con il padre le scelte operate per il minore, era rigida nella organizzazione dei giorni e degli orari senza tenere in considerazione l'attività lavorativa dello stesso, che le modalità di visita padre e figlio erano le uniche compatibili con la propria attività lavorativa;
che la scuola del minore non prevede la cd settimana bianca per cui l'assegnazione di una settimana di frequentazione
7 materna comporterebbe l'assenza del bambino da scuola e d'altro lato l'impossibilità per il padre di poter fruire di un uguale periodo.
4. Il PG concludeva come in epigrafe.
5. In data 14/11/2025 perveniva relazione aggiornata dei Servizi Sociali.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 3/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e la Corte decideva in camera di consiglio.
6. La reclamante, in primo luogo, insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni relative all'esercizio della genitorialità relative al minore Persona_3 per mancanza dei presupposti.
La doglianza è infondata. La domanda del , infatti si fonda in primo luogo sul cambiamento CP_1 lavorativo in quanto è attualmente impiegato, a far data dal gennaio 2024 presso la società SAEI quale elettricista con orario di lavoro fisso e con la previsione di trasferte fuori sede sia giornaliere sia con pernottamento evidenziando l'impossibilità di osservare la frequentazione del figlio, nella settimana nella quale il week end è di spettanza materna, il martedì per la incertezza della sua presenza a Savona.
In secondo luogo, la domanda del appare giustificata anche dalla manifestata esigenza di CP_1 poter trascorrere un maggior tempo con il bambino in considerazione dell'accrescimento che comporta minori esigenze di cura materna.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
7. Anche il secondo motivo va rigettato.
Alla luce della relazione dei Servizi Sociali pervenuta in questo grado di appello è emersa in maniera evidente, e con un progressivo aggravamento in ragione della maggior presenza del padre nella vita del minore, l'incapacità dei genitori di confrontarsi nell'interesse del bambino e di cooperare nella organizzazione della vita dello stesso mediante l'arroccamento di ciascuno nelle proprie posizioni che appaiono entrambe errate.
Errata è la chiusura della madre alle esigenze paterne di partecipare alle scelte di vita del minore, errata è altresì la chiusura del padre a consentire al minore di poter svolgere con ciascun genitore e
8 quindi anche quando è con lui le proprie attività sportive, ludico-ricreative extrascolastiche e a partecipare in moto fattivo e non ostruzionistico alle scelte nell'interesse del minore.
Si auspica quindi la prosecuzione del progetto di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti nell'esclusivo interesse e benessere del minore.
8. Il terzo motivo di appello va accolto nei limiti di cui infra.
8.1 Il Tribunale ha accolto la domanda del sul presupposto degli impegni lavorativi CP_1 implicanti trasferte fuori sede, senza tuttavia che egli abbia dimostrato che si tratta di impegni non preventivabili né in che modo e quale incidenza abbiano nella possibilità di esercitare il proprio diritto di visita.
8.2 D'altra parte, le esigenze lavorative non possono andare a discapito della possibilità per la madre di trascorrere un tempo libero significativo con il minore vedendosi pregiudicata la possibilità di trascorrere con il figlio un periodo analogo.
Va altresì evidenziato che l'assunzione della responsabilità AT comporta che il si occupi CP_1 in maniera fattiva di tutti gli aspetti di vita del minore compresi quelli di cura e non solo quelli ludici e ricreativi.
8.3 Tale esigenza può pertanto essere soddisfatta mediante la previsione di un giorno infrasettimanale con pernottamento che potrà ben essere determinato mediante un calendario mensile da determinare in maniera anticipata con l'ausilio dei Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare.
8.4 Per quanto riguarda le festività natalizie, la adozione del calendario determinato dal tribunale appare invece congruo indicando due periodi di tempo paritetici.
8.5 Per quanto riguarda la distribuzione delle settimane nel periodo estivo/invernale, alla luce della richiesta materna di poter fruire della cd “settimana bianca” e d'altra parte della richiesta AT di fruire di te settimane con il minore solamente nel periodo estivo, pare che in ragione della mancanza di evidenze contrarie ed ostative pare possa confermarsi la determinazione del Tribunale secondo cui il padre tenga con sé il minore nel periodo estivo tre settimane anche non consecutive mentre la madre potrà tenere con sé il minore due settimane nel periodo estivo e una settimana nel periodo invernale (cd “settimana bianca”) come indicato in dispositivo.
9 9. Alla luce dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento delle domande pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Savona n. 272/2025 del 24/4/2025 e a parziale modifica della stessa:
1) stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana Per_1 alternati dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino alla domenica sera alle ore 20.00 nonché nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna un giorno alla settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o al domicilio materno entro le ore 10,00 in caso di sospensione/interruzione scolastica, giorno da determinare secondo un calendario mensile anticipato da elaborare con l'ausilio dei Servizi Sociali. Sarà il o persona di fiducia dallo stesso delegata a dover CP_1 prelevare il bambino presso la scuola/la residenza materna. Sarà parimenti il o CP_1 persona di fiducia da lui delegata a dover riaccompagnare il bimbo presso la residenza materna.
2) Rispetto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno tre settimane, anche non consecutive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, ad anni alterni un genitore potrà trascorrere col figlio la seconda e la terza settimana di luglio nonché la prima settimana d'agosto, mentre l'altro potrà trascorrere col figlio la terza e la quarta settimana d'agosto e la prima settimana di settembre). La madre in alternativa alla terza settimana nel periodo estivo potrà trascorrere con il figlio una settimana nel periodo invernale (cd “settimana bianca”) dandone comunicazione al padre entro il 30 novembre dell'anno precedente.
3) Conferisce mandato ai Servizi Sociali competenti, nell'ambito della vigilanza sulla corretta attuazione del regime di incontri padre-figlio, di procedere alla elaborazione del calendario di visite infrasettimanale come sopra indicato.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
10 Genova, 4 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata
11
Il Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione