Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
TT TA LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6752 cui è riunita la causa rg 6788/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco Di Ciommo che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Lara Toscano che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giulio Simeone che la rappresenta e difende con l'Avv.to Ugo Primicerj per mandato in atti
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
1
( C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_4
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 16390/2022 resa nel procedimento 29993/2018 – responsabilità amministratore società di capitali –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del ventitrè aprile 2018 conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, e ( ex Parte_1 Controparte_3 amministratori unici ) nonché e ( amministratori di fatto Parte_2 CP_2 nonché, il solo , anche procuratore generale ad negotia ) chiedendone la Parte_2 condanna al risarcimento del danno cagionato nello svolgimento dell'attività suddetta a causa di atti di mala gestio.
Si costituivano e chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1 Controparte_3
e non si costituivano ed erano dichiarati contumaci. Parte_2 CP_2
Sulla base dei documenti prodotti con sentenza n. 1921/2021 il Tribunale così stabiliva:
“condanna , e al pagamento, a titolo di Parte_1 Parte_2 CP_2 risarcimento del danno, in favore della , della Controparte_1 complessiva somma di € 3.621.622,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura indicata in parte motiva;
rigetta le domande proposte dall Controparte_1
nei confronti d;
condann e
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2
alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese legali del presente giudizio che CP_2 liquida complessivamente in € 27.852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese di iscrizione a ruolo, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna
[...] unipersonale alla refusione, in favore del convenuto , Controparte_1 Parte_3 delle spese legali del presente giudizio che liquida complessivamente in €27.852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
2 e proponevano distinti appelli. Parte_1 Parte_2
Si costituivano e chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 Parte_3 impugnata.
non si costituiva CP_2
Gli appelli erano riuniti.
Con sentenza parziale 2762/2023 la Corte così disponeva : “Annulla la sentenza 16390/2022 del Tribunale di Roma, Sezione imprese, limitatamente alla posizione di , Parte_2 con rimessione degli atti al Giudice di primo grado. Dispone la rimessione della causa sul ruolo provvedendo come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio di appello relativamente all'impugnazione proposta d . Compensa interamente le spese Parte_1 di lite tra le parti.”
Con separata ordinanza era disposta la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
concludeva chiedendo : Parte_1
“In riforma e/o revoca e/o nullità e/o annullamento della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande svolte da nei confronti Controparte_1 del Sig. perché infondate in fatto e diritto, come meglio specificato in Parte_1 narrativa;
il tutto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali, come da D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., oltre accessori di legge”. concludeva chiedendo : “rigetto dell'appello con condanna Controparte_1 dell'Appellante alle spese del grado”.
concludeva chiedendo : “Confermare la sentenza n. 16390/2022, resa dal Controparte_3
Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVI^ Civile Specializzata in Materia di Impresa, all'esito del giudizio di primo grado recante r.g.n. 29993/2018, emessa in data 02.11.2022, pubblicata in data 07.11.2022 - almeno con riferimento al capo riguardante l'odierno appellato - e, in ogni caso, con l'esclusione di qualsivoglia responsabilità dello stesso sig.
nella vicenda per cui è causa, confermando la sua estraneità agli addebiti, Parte_3 ai pregiudizi ed ai danni lamentati dall . Con vittoria delle spese e degli onorari”. P_
All'esito dell'udienza del quattordici aprile 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti febbraio 2025, la Corte riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente citato in appello e non CP_2 costituito.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto per quanto di interesse in questa sede la responsabilità di , amministratore unico dal ventisette febbraio 2003 al trenta Parte_1 aprile 2013 allorquando è stato sostituito con . Parte_3
In particolare questa era in sintesi la tesi originaria dell'attrice :
unipersonale aveva come unico socio società di diritto P_ CP_4 lussemburghese a sua volta di fatto coamministrata da ( tramite la fiduciaria CP_2
Mevea Luxemburg s.a.r.l. ) e;
avrebbe dato incarico alla Parte_2 CP_2 fiduciaria Mevea di amministrare i beni di ( tra cui la partecipazione in ) CP_4 P_ nell'esclusivo interesse del socio in affari a condizione che quest'ultimo, Parte_2 direttamente o indirettamente, si astenesse dall'acquisire partecipazioni in società svolgenti attività di logistica, facchinaggio e simili in Italia;
avrebbe posto in essere Parte_1 operazioni dannose per al fine di favorire gli interessi di e P_ CP_2 Parte_2
[...]
In particolare secondo l'odierna appellante le operazioni dannose e fonte di responsabilità sarebbero state quattro di cui due non sono state ritenute tali dal Giudice di primo grado;
sul punto non vi è impugnazione per cui la statuizione di rigetto è passata in giudicato.
Per quanto riguarda le altre due operazioni il Tribunale ha in primo luogo respinto la domanda rispetto a accogliendola nei confronti di Parte_3 CP_2 _1
e .
[...] Parte_2
non ha proposto impugnazione per cui nei suoi confronti la sentenza è passata CP_2 in giudicato.
non ha impugnato il rigetto relativo a per cui anche Controparte_5 Parte_3 questa statuizione è passata in giudicato.
Per la causa è stata rimessa al Tribunale con sentenza parziale. Parte_2
4 Rimangono pertanto nel presente giudizio da verificare le doglianze proposte da _1 rispetto alle due operazioni ritenute dal Tribunale fonte di responsabilità.
[...]
*****
Primo motivo di appello.
sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che e Parte_1 CP_2
fossero amministratori di fatto e, di conseguenza, avrebbe erroneamente Parte_2 inquadrato lo scopo delle operazioni ritenute di mala gestio individuandolo nel perseguimento esclusivo dell'interesse dei suddetti a danno della;
al contrario, non P_ avendo, secondo l'appellante, detto potere, le operazioni in questione avrebbero dovuto essere valutate ex se senza la finalizzazione indicata.
Il motivo è infondato: l'amministratore di diritto è comunque responsabile per gli atti gestori e le operazioni, per quanto di seguito esposto, sono state compiute in violazione dei doveri di corretta gestione a prescindere dall'essere o meno finalizzate a soddisfare interessi di e Parte_2 CP_2
******
Secondo motivo di appello
“Sulla errata applicazione alle operazioni commerciali di locazione di beni immobili dei principi dettati dalla cd. business judgement rule: l'avvenuto sindacato sul merito degli affari in questione”
L'appellante afferma che il Tribunale avrebbe effettuato un sindacato di merito delle attività gestorie con una valutazione ex post riguardo a esiti non positivi di operazioni che al momento in cui erano state intraprese risultavano del tutto congrue e ragionevoli.
Il motivo è infondato con riferimento a entrambi i contratti di affitto sulla base dei seguenti rilievi.
Prima attività gestoria.
L'appellata con l'atto introduttivo di primo grado aveva contestato l'operazione con cui il primo febbraio 2008 aveva preso in affitto un immobile sito in Patrica ( FR ) di P_
5 proprietà della ( amministrata da ) sostenendo che Controparte_6 CP_2 non ve ne fosse alcuna necessità, che il canone annuo di € 480.000,00 fosse esorbitante rispetto a quello di mercato e che l'unico scopo sarebbe stato quello di consentire alla proprietaria di pagare a sua volta le rate del mutuo contratto per l'acquisto.
L'immobile poi non era stato utilizzato da che lo aveva solo subaffittato a società P_ facenti parte del medesimo gruppo ma, secondo l'appellata, a un canone che di fatto consentiva entrate pari solo a un terzo del canone versato alla proprietaria, tanto che tra il
2008 e il 2012 aveva pagato a € 1.634.250,00 percependo dai P_ Controparte_6 subaffittuari solo € 555.026,75.
Il Tribunale ha ritenuto testualmente: “l'operazione conclusa con la Controparte_6 appariva, anche sulla base di un giudizio ex ante, manifestamente sconveniente per la
, in quanto implicante una perdita certa. Ed invero, risulta dagli atti di causa che la P_
avesse preso in affitto l'immobile di proprietà della , non tanto P_ Controparte_6 al fine di farne direttamente uso, quanto piuttosto al fine di concederlo in subaffitto a società appartenenti al medesimo gruppo industriale. Orbene, una simile operazione, astrattamente ragionevole se condotta quantomeno in pareggio, non trova alcuna giustificazione – se non quella di attribuire utilità a società terze a discapito della – nel caso in cui, come P_ avvenuto nel caso di specie, la società, senza avere la disponibilità dell'immobile, si trovi a sostenere spese di affitto strutturalmente e stabilmente superiori ai proventi astrattamente ricavabili dai contratti di subaffitto stipulati con società terze, sopportando, al contempo, anche il rischio di una loro insolvenza. Né i convenuti hanno fornito una qualsivoglia spiegazione a giustificazione della sperequazione dei canoni passivi e di quelli attivi convenuti dall rispettivamente con la proprietaria e con le subconduttrici”. P_
L'appellante sostiene, come sopra accennato, che l'operazione sarebbe stata del tutto congrua applicando i consolidati principi in materia secondo cui non sono sindacabili nel merito le scelte di gestione a meno che non siano totalmente e ictu oculi irragionevoli con valutazione effettuata ex ante;
il Tribunale avrebbe invece errato in quanto avrebbe effettuato una valutazione nel merito e applicato un giudizio ex post.
In particolare l'operazione avrebbe avuto una valida giustificazione in quanto aveva P_ interesse ad acquistare quell'immobile perché intendeva concederlo in locazione, oltre che ad altre compagini societarie, principalmente a la quale stava cercando un CP_7
6 immobile per l'apertura di una nuova filiale nella provincia di Frosinone, perché la stessa aveva da poco acquisito un importante portafoglio clienti. Infatti, all'epoca, CP_7 era leader nel settore dei traslochi, facchinaggio, trasporti e movimentazione merci CP_7
e, pertanto, aveva bisogno di un capannone di buona metratura che potesse ospitare masserizie, personale e mezzi. E l'immobile in parola era una struttura perfettamente in linea con tali esigenze….. rappresentava un investimento economico dotato di buoni margini di profittabilità, perfettamente in linea con l'oggetto sociale di – che era proprio P_ quello di acquistare, vendere, locare, permutare, condurre e gestire immobili (cfr. pag. 3, visura della società, doc. n. 6, fascicolo I grad ) – tale per cu aveva interesse P_ P_
a «reperire» tale immobile al fine di attuare il proprio oggetto sociale e di generare utilità….”
Il motivo è infondato.
In primo luogo l'oggetto sociale di non era quello sopra indicato se non in via P_ meramente strumentale rispetto a quello, ben diverso e anche concettualmente distinto, di acquisizione di partecipazioni societarie.
Come risulta infatti dal certificato della camera di commercio “la società ha ad oggetto lo svolgimento, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione, acquisto, detenzione, gestione e cessione di partecipazioni di qualsivoglia natura e a titolo esemplificativo azioni, quote diritti di voto , warrants, opzioni convertibili in azioni in società
e/o enti costituiti e costituendi in Italia e all'estero…….quale attività strumentale e al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali, assumere partecipazioni in altre imprese e società aventi scopi analoghi, affini o complementari….. accettare o rilasciare garanzie sia reali che personali a terzi o nell'interesse di terzi, assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria, sia attiva che passiva…”
Ebbene, anche laddove, come affermato dall'appellante, lo scopo dell'operazione fosse stato quello di consentire a ( amministrata da ) di reperire un CP_7 Parte_2 capannone adatto alle proprie aumentate esigenze si tratterebbe comunque di un'attività esulante dall'oggetto principale di . L'operazione quindi ha comportato un rilevante P_ impegno economico e risulta disallineata rispetto agli obiettivi che doveva P_ perseguire;
la convenienza, sempre con un giudizio ex ante, deve quindi essere valutata anche tenendo conto di detto disallineamento.
7 In secondo luogo come risulta dalla valutazione su dati OMI ( relazione tecnica Geometra
del dieci luglio 2015 doc. 21 fascicolo primo grado ) il canone concordato CP_8 P_ era pari all'epoca del contratto a circa il triplo rispetto a quello di mercato.
In terzo luogo non risulta in atti alcun supporto documentale rispetto alla tesi dell'appellante riguardo allo scopo concreto dell'atto ( ossia che all'epoca del contratto avesse CP_7 manifestato l'intenzione di prendere in subaffitto gran parte del capannone ) e dal punto di vista logico detta tesi contrasta: a) con l'assenza di elementi da cui evincere il motivo per cui non abbia stipulato direttamente il contratto di affitto, cosa che sarebbe stata CP_7 ben più ragionevole e corrispondente all'id quod plerumque accidit;
b) con il fatto che si sia limitata a prendere in subaffitto solo una ridotta parte del capannone e solo CP_7 per € 69.720,00 annui oltre IVA.
Il subaffitto a terzi da parte di , in base ai documenti depositati in primo grado, non P_ scalfisce poi la motivazione del Tribunale in quanto solo uno dei contratti (quello con la Tra
Logistics s.r.l.) è stato stipulato il primo febbraio 2008 ma con un canone anno comunque modesto ( € 32.400,00 oltre iva ) mentre gli altri due contratti ( uno con per CP_7
€69.720,00 e uno con Cassiopea s.c.a.r.l per € 181.079,76 ) risalgono il primo a due anni dopo e il secondo addirittura a tre anni dopo l'atto gestorio oggetto di causa.
solo nella memoria conclusionale depositata il quattordici marzo 2025 ha Parte_1 effettuato un conteggio dei canoni spettanti in base ai diversi contratti di subaffitto stipulati;
ha utilizzato peraltro, per alcuni contratti, documenti prodotti per la prima volta in appello da , rispetto a cui non ha accettato in contraddittorio e che sono Parte_2 P_ stati depositati nel presente giudizio, rispetto alla posizione di , in violazione Parte_1 dell'art. 345 terzo comma c.p.c. per cui non sono utilizzabili.
Si osserva inoltre come ben avrebbe potuto indicare tempestivamnte detti Parte_1 contratti, di cui era a conoscenza per la carica ricoperta ma non ha proposto istanza di esibizione in primo grado ( essendo la stessa, come risulta dalla comparsa di risposta e dalle memorie ex art. 183 sesto comma n. 2, limitata ai contratti di sublocazione per l'immobile di ); dinanzi al Tribunale poi non é stato allegato che per detto immobile fossero stati Pt_4 appunto stipulati altri contratti, nonostante questa fosse una circostanza che avrebbe dovuto essere ben nota all'appellante, atteso l'impatto economico dell'operazione.
8 Alcuna rilevanza ha poi il fatto che detta documentazione sia stata prodotta da Parte_2
contumace in primo grado, poiché occorre effettuare una valutazione per posizioni
[...] distinte.
A prescindere da ciò comunque il fatto che abbia stipulato numerosi contratti di P_ subaffitto per diverse porzioni del bene a un canone complessivo in teoria superiore a quello da corrispondere alla proprietaria non inficia, sulla base di una valutazione ex ante, le considerazioni relative all'estraneità dell'operazione agli scopi societari, in assenza peraltro di riscontri riguardo ai criteri di scelta e alla solvibilità delle subaffittuarie;
la stessa frammentarietà dei subaffitti inoltre costituisce, nell'ottica di una ragionevole valutazione sulla base di una corretta amministrazione, un aspetto del tutto contrario ai doveri di _1 in relazione alla carica ricoperta. In buona sostanza infatti l'amministratore di
[...] P_ ha deciso di stipulare il contratto, gravando la società di un impegno di rilevante consistenza economica, contando sulla solvibilità di una galassia di società e sottoponendo a un P_ rischio irragionevole legato alla potenziale inadempienza delle stesse. Rileva poi la Corte come l'affermazione della convenienza economica ( per essere stato il terreno locato a terzi con canoni superiori a quello pagato in relazione al terreno in questione ) è stata allegazione del tutto omessa dalla difesa dinanzi al Tribunale e anche nell'atto di appello.
Il Giudice di primo grado quindi, al contrario di quanto sostenuto nella doglianza, non ha effettuato una valutazione ex post ma ha correttamente affermato che l'amministratore avrebbe dovuto considerare la convenienza dell'operazione ( quindi ex ante ) anche valutando la possibile insolvenza dei subaffittuari.
L'appellante contesta poi la liquidazione del quantum laddove il Tribunale, individuando il danno nell'importo risultante sottraendo dai canoni di affitto pagati quelli percepiti in subaffitto, avrebbe di fatto scaricato il rischio di impresa sull'amministratore effettuando anche in questo caso una valutazione ex post.
Il profilo di doglianza è infondato.
Il Tribunale ha affermato : “è pacifico – oltre che documentalmente provato – che la differenza tra i canoni passivi pagati dalla alla fino al febbraio P_ Controparte_6
2012 e quelli attivi versati nello stesso periodo alla prima da parte dei subconduttori fosse
9 pari ad € 1.634.250,00. Inoltre, risulta documentalmente provato il debito dell per P_ gli ulteriori canoni scaduti e non pagati, maturati tra il 2012 ed il 2013, pari ad € 800.000,00.
Il danno risarcibile, quale danno conseguenza scaturito da tale operazione commerciale, può dunque essere quantificato in misura pari alla somma dei due importi (€
1.634.250,00+800.000,00= 2.434.250,00)”.
La richiesta, osserva la Corte, era stata effettuata a pag. 11 dell'atto di citazione di P_ primo grado e comunque corrisponde esattamente al danno emergente;
non si tratta poi di una valutazione ex post ma delle conseguenze dannose di un atto che con valutazione ex ante risulta essere stato compiuto in palese violazione dei doveri di amministrazione né risulta che in primo grado vi sia stata una contestazione specifica sul punto.
Seconda operazione
L'appellata ha contestato l'operazione con cui , sempre il primo febbraio 2008, ha P_ preso in affitto da Immobiliare CA s.r.l. un capannone di 3.000 mq con annesso terreno sito in loc. RA ON al canone mensile di € 30.000,00 ( pari a € 360.000,00 Pt_4 annui ) asseritamente pari al triplo di quello di mercato.
Immobiliare CA s.r.l. il primo luglio 2009 ha poi venduto il bene a ( gestore CP_9 di un fondo immobiliare ) ricavandone un prezzo asseritamente ben maggiore di quello congruo, proprio rappresentando all'acquirente, sulla base del contratto di affitto di , P_ una redditività superiore a quella reale.
così si sarebbe trovata a dover corrispondere, prima alla CA e successivamente P_ alla , un canone di affitto esorbitante per un bene di cui non aveva necessità, CP_9 subaffittandolo poi nel 2010 a Gesconet s.r.l. a un canone inferiore ( € 20.650,00 mensili pari a € 247.800,00 annui ); quest'ultima lo aveva subaffittato ad Artoni Trasporti s.p.a. a un canone di € 10.002,00 mensili ( pari a € 120.024,00 annui ).
Da agosto 2011 poi era subentrata nel contratto per l'intero capannone senza CP_7 peraltro che fosse liberata nei confronti della società proprietaria;
P_ CP_9 proprio da agosto 2011 poi aveva cessato di pagare i canoni a che CP_7 CP_9 aveva pertanto ottenuto dei decreti ingiuntivi cui era seguita una transazione onorata solo in parte;
comunque il nove febbraio 2015 era stato dichiarato il fallimento di CP_7
10 A seguito dell'inadempimento dei subaffittuari e di nel bilancio 2016 di era CP_7 P_ stata contabilizzata una posta passiva nei confronti di di € 704.851,82 CP_9
Il Tribunale ha ritenuto infondata la deduzione di secondo cui: a) in realtà il Parte_1 capannone non sarebbe stato subaffittato nella totalità a ma solo in parte e ciò CP_7 giustificava il canone inferiore;
b) altre porzioni sarebbero state subaffittate a terze società consorziate della c) il totale dei canoni per il subaffitto superava quello dovuto da CP_7
alla proprietaria. P_
Il Giudice di prime cure ha poi affermato “ritiene il Collegio che, a prescindere dalla finalità in concreto perseguita dagli organi gestori dell , l'intera operazione commerciale, al P_ pari di quella imbastita con la appariva ex ante come illogica e Controparte_6 manifestamente sconveniente per la , la quale si sarebbe determinata a concedere P_ in sublocazione alla (amministrata dal fratello dell'allora a.u.) l'immobile sito in CP_7
Strada di Vagno percependo un canone mensile pari a circa i due terzi di quello che la stessa era tenuta a corrispondere alla proprietaria, in forza del contratto di locazione.” P_
L'appellante ha sostenuto nell'atto di impugnazione che, essendo la sublocazione a CP_7 avvenuta solo nel 2010, controparte tra il 2008 e il 2010 non avrebbe sollevato alcun rilievo in ordine all'operazione. Ciò che è accaduto dal 2010 in poi sarebbe pertanto un fatto irrilevante ai fini della convenienza che deve valutarsi con un giudizio necessariamente ex ante e quindi in base alla situazione del 2008.
Anche in questo caso solo nella memoria conclusionale depositata il Parte_1 quattordici marzo 2025 ha effettuato un conteggio dei canoni spettanti in base ai diversi contratti di subaffitto stipulati affermando che la sommatoria degli stessi sarebbe stata superiore al canone di affitto a carico di;
sono stati peraltro utilizzati, come per l'altra P_ operazione, contratti prodotti per la prima volta in appello da su cui Parte_2 P_ non ha accettato in contraddittorio.
Si rileva peraltro come nell'atto di appello abbia ribadito per detti contratti Parte_1
l'istanza di esibizione avanzata in primo grado.
Ebbene, il Tribunale aveva espressamente in sentenza motivato sul rigetto dell'istanza
(affermando che la stessa contrastava con i documenti prodotti ed era generica) senza che sia stata svolta impugnazione specifica sul punto.
11 Il motivo comunque, a prescindere dalla suddetta produzione tardiva e dall'assenza di doglianza specifica sul rigetto di primo grado dell'istanza di esibizione, è infondato.
In primo luogo, come condivisibilmente dedotto già in primo grado da e ribadito in P_ appello, al pari dell'operazione con non vi era alcuna necessità o Controparte_6 convenienza significativa per di assumersi l'obbligo di pagamento di gravosi canoni P_ per un capannone industriale.
In secondo luogo, come sempre affermato da in primo grado e ribadito in appello, il P_ contratto di affitto prevedeva che l'immobile dovesse essere destinato allo “svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie della conduttrice di magazzino, deposito ed ufficio” ma non aveva come oggetto sociale un'attività che necessitasse di P_ utilizzare magazzini e depositi;
di conseguenza, sulla base di una valutazione ex ante, non si vede la connessione tra l'affitto e il raggiungimento degli scopi sociali;
l'appellata a tale proposito, si rileva solo ad colorandum, ha correttamente rilevato in aggiunta l'illogicità del subentro di nel contratto, avvenuto senza liberazione di quando CP_7 P_ quest'ultima avrebbe potuto comunque dare disdetta al proprietario.
In terzo luogo ha depositato documentazione ( ricerca di beni analoghi con P_ valutazione OMI ) non contestata e analitica da cui emerge che il valore di mercato dei canoni al momento della stipula del contratto era, applicando i valori massimi, di € 10.562,00 al mese e non di € 30.000,00 al mese.
In quarto luogo, pur a voler ritenere che i contratti di subaffitto stipulati prevedessero canoni complessivamente superiori a quello del contratto di affitto, anche in questo caso, come per l'altra operazione, si trattava di un impegno di rilevante rilievo economico che obbligava a pagare importi consistenti e a reperire anche in questo caso società frammentate P_ con altrettanto frammentati contratti da gestire;
tutto ciò, si aggiunge, senza che sia stato allegato e tantomeno provato anche in questo caso il criterio di scelta dei contraenti e gli esiti delle verifiche in ordine alla loro solvibilità, ossia in buona sostanza la sussistenza di un sistema che consentisse all'operazione di avere una solida e ragionevole base di convenienza per l'appellata laddove lo scopo fosse stato quello di lucrare sui subaffitti.
12 La quantificazione del danno ( € 704.851,03 ) risulta dalla somma degli importi dei decreti ingiuntivi emessi nei confronti di al netto dei pagamenti effettuati. P_
L'appellante sostiene l'irrilevanza dell'esito delle opposizioni ai decreti ingiuntivi concessi per i canoni non pagati da e della transazione del 27 giugno 2013 intervenuta, per gli CP_7 stessi canoni, tra la locatrice da una parte nonché e dall'altra. CP_9 CP_7 P_
Rileva a tale proposito che per le opposizioni egli aveva dato mandato a legali Parte_1 di fiducia per la difesa e comunque il suo incarico era cessato il trenta aprile 2013 ossia prima delle conclusioni dei giudizi di opposizione e prima della transazione del 27 giugno
2013.
Il rilievo è inconferente poiché non è stato allegato né tantomeno provato o chiesto di provare che in realtà i canoni richiesti dalla siano stati pagati: l'esito negativo CP_9 di una delle opposizioni a decreto ingiuntivo e l'estinzione delle altre opposizioni e la transazione non hanno di conseguenza rilievo.
Atteso quanto detto l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di come in P_ dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per e , convenuti in appello solo ai fini del litisconsorzio, Parte_2 Controparte_3
l'esito della lite giustifica l'integrale compensazione.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
13
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Compensa le altre spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del cinque maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT TA LL de Courtelary
14