Art. 1. Articolo unico
Ad ogni concorso, ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto il possesso della gia' denominata "laurea in chimica e farmacia" ovvero della "laurea in farmacia" sono altresi' ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche. Ove sia richiesto per l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso della abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, resta fermo quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523 .
Ad ogni concorso, ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto il possesso della gia' denominata "laurea in chimica e farmacia" ovvero della "laurea in farmacia" sono altresi' ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche. Ove sia richiesto per l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso della abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, resta fermo quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523 .