Articolo 1 della Legge 15 ottobre 1982, n. 756
Versione
4 novembre 1982
Art. 1. Articolo unico

Ad ogni concorso, ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto il possesso della gia' denominata "laurea in chimica e farmacia" ovvero della "laurea in farmacia" sono altresi' ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche. Ove sia richiesto per l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso della abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, resta fermo quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523 .

Entrata in vigore il 4 novembre 1982