TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/08/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 117 del registro generale lavoro per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Natalia Boemi Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Federico Muzi
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato (l'11.3.2024) e ritualmente notificato, la ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di:
“annullarsi il licenziamento disponendosi la reintegrazione della signora Parte_1 nel posto di lavoro, con condanna al pagamento della indennità risarcitoria e con ogni conseguente statuizione;
In via subordinata, accertata, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con conseguente condanna alla corresponsione dell'indennità risarcitorie come per legge. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale” (conclusioni pag. 13 ricorso).
A fondamento delle sue domande, la ricorrente ha rappresentato che: è stata assunta dalla società “ , con sede a Foligno (PG), Controparte_2 via Stefano Ponti n. 6/8, con contratto a tempo determinato in data 7.7.2020 (all. n. 2), con termine in data 31.12.2021, con la qualifica di impiegata di concetto con inquadramento al livello I del C.C.N.L. FARMACIE;
in data 1°.
1.2022 il suddetto contratto veniva prorogato fino al 30.6.2022 in virtù dell'aumento delle commesse legate all'emergenza sanitaria Covid
19 (all. n. 3); “Il rapporto di lavoro veniva infine prorogato, con contratto in data 4 luglio
2022 (all. n. 6) mediante assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata ed inquadramento al livello 1^”; “Dopo un periodo di proficua collaborazione, il rapporto con il datore di lavoro, nella persona del dott. e sopratutto con i Parte_2 familiari di quest'ultimo, si deteriorava per i motivi di cui infra (punto 12) tanto che la ricorrente durante un colloquio avvenuto in data 13 luglio 2023 veniva invitata dal predetto dott. a dare le dimissioni. Non avendo la signora aderito Parte_2 Parte_1 all'invito la società datrice di lavoro con lettera ricevuta il 4 agosto 2023 (all. n. 7) muoveva alla stessa le seguenti contestazioni...”; con missiva in data 5.8.2023, la odierna ricorrente contestava i rilievi mossi sulla base dell'insussistenza dei fatti contestati, rendendosi, tuttavia, disponibile ad un confronto con il titolare e la dott.ssa (all. n. 8); faceva seguito un Per_1 riscontro da parte del datore di lavoro datato 7.8.2023, ricevuto in data 8.8.2023, in cui venivano fissate date e orari per l'audizione della odierna ricorrente (all. n. 9), la quale, con pec in data 10.8.2023, riferiva di essere impossibilitata a presentarsi per gravi motivi di salute, ma disponibile ad un confronto in successiva data da concordarsi (all. n. 10); il datore di lavoro, in data 10.8.2023, richiedeva alla dipendente di comunicare due qualsiasi date per l'audizione nell'arco temporale compreso tra il 21 e il 25 agosto 2023, ritenendo l'eventuale mancata risposta quale “volontà di non rendere/ostacolare l'audizione” (all. n. 11); la ricorrente proponeva a mezzo pec in data 10.8.2023, quali date utili per l'audizione, il
31.8.2023 e il 5.9.2023 (all. n. 12); la in data 11.8.2023, accettava quale Controparte_1 data per l'audizione il 31.8.2023 (all. n. 13); con pec del 23.8.2023, la ricorrente ancora in malattia, ribadiva la propria estraneità ai fatti contestati, comunicando di ritenere superfluo l'incontro precedentemente concordato (all. n. 14); il datore di lavoro, con raccomandata in data 25.8.2023 (all. n. 15), irrogava alla ricorrente in malattia la sanzione disciplinare del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
con pec datata 13.9.2023 (all. n.16) la ricorrente, per il tramite del suo difensore, impugnava il licenziamento ritenendolo illegittimo e, comunque, non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, richiedendosi la contestuale reintegrazione in servizio;
in riposta, l'Avv. della con pec in data 12.12.2023 Controparte_3
(all. n. 17) confermava la legittimità del licenziamento;
nelle more del licenziamento e precisamente in data 23.8.2023 la ricorrente sporgeva formale atto di denuncia querela (all. n.
18,19) presso il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, lamentando di essere stata, tra, l'altro, vittima di comportamenti integranti gli estremi del mobbing/stolking finalizzati in un primo momento al demansionamento e successivamente ad ottenere il licenziamento spontaneo per cui pende procedimento avanti la Procura della Repubblica di Spoleto. La ricorrente ha argomentato circa: la ritenuta illegittimità del licenziamento in quanto le contestazioni mosse alla ricorrente sarebbero del tutto infondate;
la mancanza di proporzionalità tra l'illecito contestato e la sanzione irrogata (“Nella denegata ipotesi in cui si ritenessero fondate le contestazioni mosse all'istante, queste ultime non giustificherebbero la sanzione irrogata, considerata oltretutto la condotta irreprensibile da sempre serbata dalla lavoratrice tanto da essere stata assunta a tempo indeterminato dopo un'assunzione a tempo determinato.”); la mancata affissione del codice disciplinare;
la tardività delle contestazioni.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte convenuta, onde contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, allegato. Ha argomentato circa: la sussistenza della grave condotta contestata altresì evidenziando come “La versione dei fatti fornita dalla ricorrente nel ricorso introduttivo è ancora diversa da quelle, a loro volta tra di loro diverse, fornite precedentemente. Ciò indica che la versione dei fatti fornita dalla non è Parte_1 credibile.”; la proporzionalità, ai sensi dell'art. 2106 c.c., della sanzione irrogata (“I fatti dettagliatamente elencati nell'addebito di contestazione disciplinare e la sintesi delle contestazioni di cui a pag. 4 del medesimo atto rivestono una gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva. ... quello che ha fatto la è gravissimo: sia per il pericolo alla Parte_1 salute dell'utente, tutelata dall'art. 32 Cost.; sia per la lesione della professionalità della
Dott.ssa tutelata dall'art. 2103 cc;
sia per la lesione alla serenità Persona_2 dell'ambiente di lavoro, tutelata dagli artt. 2087 cc e 28 TU Sicurezza sul Lavoro;
sia per il pericolo causato alla farmacia, quale azienda in sé e quale azienda esercente un servizio sanitario di pubblica utilità. 3.1) Oltre alla norma generale ed aperta dell'art. 2016 cc, vi è anche normativa positiva puntuale. L'art. 90 CCNL prevede il licenziamento per le ipotesi di violazioni di leggi che regolano il servizio farmaceutico. ...”); l'affissione del codice disciplinare;
la tempestività della contestazione (“La ricorrente allega che il 13.7.23, il giorno del colloquio registrato, il Dott. era già in possesso della relazione della Parte_2
Dott.ssa La lettera di contestazione di addebito è del 29.7.23, pervenuta Persona_2 alla ricorrente, mezzo lettera racc. ar, il 4.8.23 (lo dichiara la ricorrente nella sua missiva del 5.8.23, doc. 4). I fatti erano talmente gravi da giustificare accertamenti e riflessioni all'interno dell'azienda: - i fatti sono accaduti il 21.6.23; - la Dott.ssa si Persona_2
è dapprima confrontata sui fatti con il Dott. suo referente, ed ha poi Persona_3 steso la relazione che è giunta ai vertici della società tra il 1 ed il 10 luglio 2023; - il 13.7.23 il Dott. era in possesso della relazione, come risulta dal colloquio, ma, dato che i fatti CP_1 narrati dalla Dott.ssa erano gravissimi, ancora, nel colloquio registrato il Persona_4
Dott. sta sondando il terreno anche per una soluzione bonaria;
- altri 10/15 Parte_2 gg. circa sono stati necessari alla società per: • istruire i riscontri sulla relazione della
Dott.ssa in particolare svolgendo istruttoria: con il Dott. Persona_2 [...]
al quale la Dott.ssa si era in primis rivolta, in quanto suo Per_3 Persona_2 referente;
al quale ella aveva raccontato i fatti ed il quale l'aveva affiancata nell'affrontare il problema;
con che era la cassiera alla quale si è presentata la Controparte_4
per il pagamento dopo i fatti accaduti nell'ambulatorio; • redigere la lettera di Parte_1 contestazione disciplinare...”).
Ha quindi concluso chiedendo di: “- rigettare tutte le domande della ricorrente;
- con vittoria di spese di lite.”.
Una preliminare puntualizzazione: la ricorrente è stata assunta nel 2020; quindi, troverebbe, semmai, applicazione il d.lgs. n. 23/2015.
Veniva esperito il tentativo di conciliazione (cfr. verbale udienza 26.9.2024), con esito negativo (cfr. verbale udienza 7.11.2024).
Con ordinanza del 12.11.2024, il Giudice, letti tutti gli atti e i documenti di causa, decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, con le limitazioni e specificazioni nell'ordinanza stessa indicate.
Veniva, quindi, svolta istruttoria orale.
All'esito, richieste, il Giudice concedeva alle parti le note ai sensi dell'art. 429 c.p.c. che entrambe le parti depositavano.
1. Nel merito
Una precisazione: corretta è stata la procedura disciplinare nel suo dispiegarsi.
Non senza invero rilevare come, concordata, tra l'altro su indicazione di una data scelta dalla ricorrente stessa, l'audizione, questa è stata poi rinviata (non per volontà del datore), infine la stessa lavoratrice con e-mail del 23.8.2023 ha comunicato di ritenere “superfluo l'incontro” fissato per il 31.8.2023 (cfr. doc. 4 allegato alla memoria difensiva).
Salvo, lo si rileva per completezza, a poca distanza temporale (poche ore dall'e-mail di cui sopra), essersi recata presso i Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro per proporre querela riferendo del colloquio di oltre un mese prima, quello del 13.7.2023, con il Dott.
(cfr. doc. 5 allegato alla memoria difensiva). Parte_2
Colloquio chiesto dalla lavoratrice e da lei stessa registrato, di cui questo Giudice non può che rilevare l'estrema strumentalità nella sua stessa trascrizione (cfr. doc. 22 allegato al ricorso e doc. 7 allegato alla memoria difensiva), non scevra da commenti di natura personale su altrui asseriti atteggiamenti. Sì da inficiarne ogni oggettività e quindi attendibilità.
Infine, la stessa ricorrente ha cambiato parte delle sue versioni (colloquio del
13.7.2023, lettera del 5.8.2023 di riscontro alla ricevuta contestazione disciplinare, querela del 23.8.2023).
1.1. Sui fatti contestati - sussistono il contenuto della contestazione disciplinare, riportata dalle parti nei rispettivi CP_5 scritti e allegata agli atti.
I fatti contestati erano stati invero puntualmente esplicitati dalla dott.ssa
[...]
infermiera dipendente della farmacia, presente al momento della commissione dei Per_2 fatti stessi, nella sua relazione, laddove la dott.ssa ha altresì richiamato il datore di lavoro al rispetto anche della professionalità della stessa (cfr. doc. 2 bis allegato alla Per_1 memoria difensiva).
(A fronte di quanto sopra rilevato circa la mutevolezza delle versioni fornite dalla ricorrente, piuttosto) L'istruttoria orale espletata permette di accertare come realmente sussistenti i fatti del 21.6.2023 contestati alla ricorrente.
Una preliminare notazione: non coglie nel segno parte ricorrente laddove (come nelle note autorizzate) sostiene che l'unica teste attendibile sarebbe la Sig.ra perché non Tes_1 dipendente della farmacia parte resistente. Infatti, il fatto che i testi della resistente siano dipendenti della stessa non costituisce, di per sé solo, ragione per dubitare, in difetto di altri elementi, nel caso di specie del tutto assenti, della loro attendibilità. Vieppiù quando, questo il caso, i testi siano stati direttamente a conoscenza dei fatti per cui è causa.
Così, la teste (escussa, sugli ammessi capitoli della memoria Persona_2 difensiva – “1) Il giorno 21 giugno 2023, alle ore 19:00 circa, nella farmacia in CP_1
Foligno, via Massimo Arcamone n. 19/21, si è presentata un'utente che riteneva che la sua medicazione alla mano non fosse stata eseguita a dovere. 2) La Dott.ssa Persona_2 infermiera professionale, presente in farmacia, ha proceduto a far accomodare la signora, all'interno dell'ambulatorio infermieristico;
la signora era visibilmente spaventata. 3)
L'utente ha esposto alla Dott.ssa di essersi bruciata con l'acqua di un Persona_2 radiatore, di non essersi recata al pronto soccorso e di aver effettuato presso un'altra farmacia la medicazione che presentava. 4) L'utente lamentava che la medicazione le risultava troppo stretta, le impediva di effettuare le attività della vita quotidiana e le procurava dolore. 5) L'utente ha riferito che si era quindi recata presso la farmacia CP_1 per consigli sulla medicazione ed acquistare prodotti per la lesione. 6) A questo punto la ricorrente apostolico, senza nulla chiedere alla Dott.ssa innanzi Pt_1 Persona_2 all'utente, ha riversato sul lettino, privo di protezione, quello che secondo lei era il materiale medicale o occorrente per procedere a una nuova medicazione: Connettivina Boi Plus in crema;
Connetivina Bio Plus garze;
Garze sterili 10 x 10 Tnt;
Cerotto adesivo Tnt. 7) La
Dott.ssa ha iniziato a rimuovere la benda auto-adesiva e si intravedeva Persona_2 un'area di colore blu-nero non corrispondente a quella interessata dalla lesione;
la
, a tale vista, ha fatto intendere all'utente che al di sotto del bendaggio avreste Parte_1 potuto trovare qualcosa di potenzialmente patologico;
a queste parole la donna si è impaurita e sono iniziati: tremori dell'arto interessato, sudorazione profusa, respiro accelerato e pallore cutaneo. 8) La Dott.ssa ha rassicurato la paziente ed ha terminato con la Persona_2 rimozione del bendaggio. La sezione nero-bluastra visibile dalla garza si è rivelata essere null'altro che uno sporco. 9) La lesione presentava: una vasta area coperta da una flittene;
cute rossa;
segni di una compressione eccessiva dovuta alla garza autoadesiva troppo stretta.
10) La Dott.ssa ha dedotto che l'ustione era probabilmente di secondo Persona_2 grado ed ha iniziato, con l'ausilio di una garza sterile, a rimuovere l'eccesso di crema cortisonica per poi procedere alla disinfezione. 11) A questo punto la ricorrente
[...]
ha interrotto la Dott.ssa dicendo che doveva evitare l'utilizzo Parte_1 Persona_2 di garze sterili. 12) La Dott.ssa ha ignorato l'osservazione della Persona_2
e si è apprestata ad utilizzare lodio-povidone per ridurre al minimo il rischio di Parte_1 contaminazione. 13) A questo punto la ricorrente ha esortato la Dott.ssa Persona_2
a cambiare strategia, affermando che «Basta acqua e sapone per disinfettare e pulire l'ustione». 14) La Dott.ssa ha proseguito con la procedura sterile e pulita Persona_2 ma la l'ha più volte contraddetta innanzi alla cliente, criticando il suo modo di Parte_1 operare. 15) A questo punto, in presenza della Dott.ssa all'interno Persona_2 dell'ambulatorio, la ha assunto l'iniziativa di condurre la paziente all'interno del Parte_1 bagno dell'ambulatorio e, ivi, aprendo il rubinetto del lavandino, ha esortato la paziente a lavarsi la lesione in autonomia. 16) La Dott.ssa ha detto alla Persona_2 Parte_1 che il detergente comune utilizzato per tale lavaggio era troppo aggressivo data la fragilità della cute e la flittene, ma la le ha risposto che «va benissimo». 17) La , Parte_1 Parte_1 dal bagno, ha fatto rientrare la paziente nella sezione dedicata alle medicazioni ed ha preso delle forbici comunemente vengono utilizzate nella farmacia per tagliare scotch, carta ed in genere materiale né pulito né, tantomeno, sterile. 18) La Dott.ssa ha detto Persona_2 alla di utilizzare forbici adatte, ossia quelle che quotidianamente vengono
Parte_1 disinfettate con alcool a 70°, ma la ha ignorato tale indicazione di cambiare
Parte_1 strumento, confermando che, per lei, «Va bene questo». 19) La ha, quindi: -
Parte_1 applicato la connettivina in crema sulla flittene;
- poi, ha proceduto tagliando direttamente dall'esterno l'involucro della connettivina in garza e, dividendola in due sezioni, senza aver effettuato l'igiene delle mani, ha afferrato una delle due parti e, senza indossare guanti, ha adagiato la connettivina in garze sopra la flittene già coperta di crema. 20) La Dott.ssa ha osservato che l'area lesa della paziente era più estesa rispetto a quella Persona_2 da lei trattata e, quindi, ha detto alla di utilizzare tutta la garza di connettivina,
Parte_1 poiché, seppure l'area non trattata fosse meno compromessa rispetto a quella interessata dalla flittene, essa necessitava comunque di un trattamento. 21) La ha ignorato
Parte_1 tali indicazioni della Dott.ssa 22) La si è apprestata a tagliare Persona_2 Parte_1
a metà un pacco contenente garze sterili, come precedentemente effettuato con le garze di connettivina, con le stesse modalità. 23) La Dott.ssa ha rinnovato alla Persona_2
l'invito ad usare forbici pulite, ma, di nuovo, ella ha ignorato tali indicazioni. 24) Parte_1
La ha prelevato un'esigua sezione di garza, insufficiente a coprire la , e l'ha
Parte_1 Pt_3 sistemata sopra la connettiva in garza, senza ottenere un giusto spessore di protezione alla lesione. 25) La ha applicato due strisce di cerotto in TNT (tessuto non tessuto) che
Parte_1 presentava ancora la classica "striscia blu" che segna l'inizio del prodotto e che quindi non aderiva alla cute. 26) La ha quindi accompagnato la paziente alla cassa. 27) Nel
Parte_1 procedere verso il banco 8, la Dott.ssa è stata fermata dalla cassiera, che Persona_2 le ha riferito: - che la le aveva chiesto di far pagare alla paziente una medicazione
Parte_1
“di medio-basso livello”, senza ulteriori spiegazioni;
- che, quindi, ella si era trovata in seria difficoltà e a disagio nei confronti dell'utente, perché le medicazioni non vengono distinte in fasce di livello, la paziente aveva acquistato il materiale di medicazione e nella farmacia la medicazione non viene fatta pagare se si è acquistato in materiale medicale. 28) La
, prima di condurre la paziente alla cassa, ha gettato nel cestino dei rifiuti il Parte_1 contenitore del cerotto in TNT, rendendo impossibile alla cassiera procedere con la scansione del codice a barre e quindi all'acquisto. 29) La Dott.ssa dopo i fatti del Persona_2
21.6.23, li ha narrati: - al Dott. suo referente;
- ed alla cassiera Persona_3 [...]
30) La Dott.ssa ha redatto e consegnato la relazione scritta CP_4 Persona_2 che le si mostra quale doc. 2 bis di parte resistente alla società tra il 1° ed il 10 luglio del
2023, dopo essersi relazionata con il suo referente Dott. ed averla Persona_3 redatta. 31) Il Dott. ed i suoi più stretti collaboratori hanno proceduto a Parte_2 sentire, sui fatti di cui alla relazione della Dott.ssa la Dott.ssa Persona_2 [...] stessa, il Dott. e nei giorni tra il 13 ed il Per_2 Persona_3 Controparte_4
29 luglio 2023.” - , all'udienza del 6.2.2025; “Sono un'infermiera professionale e lavoro all'interno dell'ambulatorio della farmacia. Non ho nessun interesse all'esito del giudizio.
Indifferente”): “Cap. 1): sì. Cap. 2): sì. sì era spaventata. Cap 3): sì. Cap. 4): sì. Cap. 5): sì. cap. 6): sì. lo ha fatto senza che prima visionassi la lesione. ... Cap. 7): sì tutto vero, tranne i dettagli della reazione della sigra che non ricordo. Cap. 8): sì vero. Cap. 9): sì. cap. 10): io prima ho rimosso la crema che ricopriva la lesione, poi volevo disinfettare la zona con il betadine (un disinfettante) ma sono stata interrotta d[al]la sigra che raccontando Parte_1 degli eventi che la riguardavano in prima persona per pregresse esperienze personali ha ritenuto dicendolo che il betadine non fosse idoneo. ADR ...: lo ha detto ad alta voce. Eravamo tutte e tre vicine, l'ambulatorio è piccolo. Cap. 11): sì. Cap. 12): sì. [lo] iodio-povidone è il betadine cui mi riferivo. Cap. 13): sì ha detto così, ad alta voce. Cap. 14): io in realtà non ho potuto procedere alla tecnica sterile della medicazione perché sono stata interrotta più volte dalla che poi ha preso un po' le redini, cioè ha condotto la paziente all'interno del Parte_1 bagno dell'ambulatorio. Cap. 15): sì, ho visto tutto. Cap. 16): sì, sempre con la cliente vicina che stava al lavandino. Cap. 17):sì esatto. ... Cap. 18): sì. cap. 19): sì, senza utilizzare guanti.
Cap. 20): sì certo. Cap. 21): sì le ha ignorate. Cap. 22): sì confermo. Cap. 23): sì. 24): sì. cap. 25): sì. Cap. 26): sì. Cap. 27): sì confermo tutto. Cap. 28): sì. Cap. 29): al mio referente dott. sì subito, alla cassiera giusto per spiegare la situazione. Cap. 30): sì confermo Per_3 il doc. che mi viene mostrato. ...”; la teste (escussa, sugli ammessi capitoli Controparte_4 della memoria difensiva, all'udienza del 10.4.2025: “Sono dipendente della resistente e sono una cassiera. Non ho nessun interesse all'esito del giudizio. Indifferente”): “Cap. 27) esattissimo. Cap. 28): mi è arrivato il prodotto privo della scatolina e quindi mi sono trovata in difficoltà perché era un momento di punta e si era creata un po' di fila. Cap. 29): sì. Cap.
30): sì, la essendo responsabile di sala ha riferito al ...”. Per_1 Per_3
Privi, invece, di alcuna utilità probatoria le escussioni dei testi (la Testimone_2 cliente della farmacia che vi si recò per farsi medicare l'ustione al polso;
in sede di escussione testimoniale ha solo confermato di essersi recata in farmacia per una bruciatura al polso e di aver poi pagato i prodotti utilizzati per la medicazione) e del Dott. il Medico Testimone_3 chirurgo Dermatologo, da cui la stessa si recò). Tes_1 Ne deriva come effettivamente risulta che la ricorrente interferì nella medicazione, arrivando a sostituirsi alla infermiera unica competente omettendo di seguirne le prescrizioni, anzi adottando una procedura con utilizzo di metodo nient'affatto idoneo né corretto (acqua e sapone invece di betadine, forbici non sterili, inutilizzo di guanti) e indicando, lei, alla sig.ra come procedere per le auto medicazioni successive. Tes_1
1.2. Sulla proporzionalità della sanzione irrogata - sussiste
Parte ricorrente contesta altresì la proporzionalità della sanzione irrogatale.
La contestazione è priva di pregio.
Ai sensi dell'art. 2106 c.c. (“Sanzioni disciplinari”), “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.”
La Corte di Cassazione (con sent. n. 24574/2016, e mediante ampio richiamo ai propri precedenti) ha precisato come «d[ebba] escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016,
11639/2016, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010, 26329/2008; Cort. 971/1988, Per_5
239/1996, 286/1999). […] La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative)
e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione “eccessiva”, proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari». […] Va, inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, al quale va data continuità, l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., e da effettuarsi con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014), non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11630/2016, 1351/2016, 12069/2015, 6501/13, 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.”.
I fatti di cui la ricorrente si è resa autrice sono molto gravi. La gravità è chiaramente ravvisabile non solo nell'aver deciso come intervenire e nell'essersi determinata a farlo esautorando l'infermiera presente - la ricorrente non è un'infermiera -, ma vieppiù in una farmacia dove un soggetto si era recato per una medicazione di una bruciatura da ustione.
Correttamente parte resistente ha invocato l'art. 90 del C.C.N.L. di categoria applicato che prevede il licenziamento per le ipotesi di violazioni di leggi che regolano il servizio farmaceutico. La ricorrente, stante il suo inquadramento (la ricorrente non è un'infermiera – la stessa parte ricorrente nelle sue note ricorda che “la stessa si occupava di promuovere i prodotti e non era addetta all'infermeria”) non poteva affatto operare medicalmente (id est, porre in essere medicazioni).
Né a sconfessare la proporzionalità può valere quanto rilevato da parte ricorrente anche nelle sue note autorizzate laddove ha ricordato come in precedenza nessun addebito fosse stato mai rivolto alla ricorrente. Irrilevante a fronte della gravità del fatto commesso.
1.3. Sulla contestata mancata affissione del codice disciplinare – non rileva
Parte ricorrente contesta altresì la mancata affissione del codice disciplinare.
La contestazione è priva di pregio nell'essere irrilevante la affissione del codice disciplinare, tenuto conto dei fatti contestati e accertati come commessi dalla ricorrente.
L'art. 7 (“Sanzioni disciplinari”) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”) prescrive che “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.” (comma 1, alinea 1).
La suddetta pubblicità del codice disciplinare costituisce una garanzia per i lavoratori che, così, sono messi in condizione di conoscere le sanzioni irrogabili e il relativo procedimento, all'interno del quale rappresentare e far valere le proprie giustificazioni di fronte agli asseriti addebiti contestati dal datore di lavoro.
Ebbene, la necessaria pubblicità del codice disciplinare non si applica al licenziamento disciplinare irrogato quale sanzione (estrema perché) adottata a fronte di condotte del prestatore di lavoro che concretizzino violazione di norme penali o che contrastino con il
“minimo etico” (“La garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, di cui all'art. 7, 1° comma, statuto dei lavoratori, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando lo stesso sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa.”, Cass. civ., sez. lav., 29-2-
2012, n. 3060).
La condotta contestata al lavoratore nel caso di specie e posta alla base della sanzione irrogata (il licenziamento) è di certo da ricondurre in quelle sopra indicate.
1.4. Sulla tempestività della contestazione – sussiste
Parte ricorrente contesta altresì la mancata tempestività della contestazione.
La contestazione è priva di pregio.
Posto che “Il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito…, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, dev[e] essere intes[a] in senso relativo, potendo essere compatibil[e] con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro …” (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 4-10-2012, n.
16860) e che “Grava sul datore di lavoro l'onere di provare, con puntualità, le circostanze che, sulla base del caso concreto, giustificano il tempo trascorso fra l'accadimento dei fatti rilevanti e la loro contestazione, e che, quindi, evidenziano in concreto la tempestività dell'esercizio del potere disciplinare” (Trib. Milano, 2-09-2010), nel caso di specie le contestazioni disciplinari vanno ritenute tempestive per le ragioni che seguono.
I fatti alla base del licenziamento sono stati dalla ricorrente commessi il 21.6.2023.
La dott.ssa ha prontamente riferito l'accaduto al suo referente, il Persona_2
Dott. procedendo poi a redigere e consegnare la relazione in atti. Persona_3
La lettera di contestazione dell'addebito disciplinare è del 29.7.2023, pervenuta alla ricorrente, mezzo lettera racc. ar, il 4.8.2023 (come anche dichiarato dalla ricorrente nella sua missiva del 5.8.2023, cfr. doc. 4 allegato alla memoria difensiva).
L'arco di tempo trascorso è stato necessario onde acquisire contezza di tutti gli elementi dell'accaduto, sia sul fronte di quanto successo nell'ambulatorio, sia di quanto successo all'atto del pagamento presso la cassa della farmacia. Infine, alcun pregiudizio alla difesa della ricorrente è possibile ravvisare, tant'è che la stessa, fornite le proprie giustificazioni per iscritto, ha ritenuto “superfluo” l'incontro (nel giorno da lei indicato) fissato.
In conclusione, il Tribunale, tutto quanto sopra considerato, rigetta il ricorso.
2. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, anche tenuto conto di come parte ricorrente non avesse accettato la proposta conciliativa formulata ex art. 420 c.p.c. dal Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 10 luglio 2025.
Motivazione depositata il 27 agosto 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 117 del registro generale lavoro per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Natalia Boemi Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Federico Muzi
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato (l'11.3.2024) e ritualmente notificato, la ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di:
“annullarsi il licenziamento disponendosi la reintegrazione della signora Parte_1 nel posto di lavoro, con condanna al pagamento della indennità risarcitoria e con ogni conseguente statuizione;
In via subordinata, accertata, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con conseguente condanna alla corresponsione dell'indennità risarcitorie come per legge. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale” (conclusioni pag. 13 ricorso).
A fondamento delle sue domande, la ricorrente ha rappresentato che: è stata assunta dalla società “ , con sede a Foligno (PG), Controparte_2 via Stefano Ponti n. 6/8, con contratto a tempo determinato in data 7.7.2020 (all. n. 2), con termine in data 31.12.2021, con la qualifica di impiegata di concetto con inquadramento al livello I del C.C.N.L. FARMACIE;
in data 1°.
1.2022 il suddetto contratto veniva prorogato fino al 30.6.2022 in virtù dell'aumento delle commesse legate all'emergenza sanitaria Covid
19 (all. n. 3); “Il rapporto di lavoro veniva infine prorogato, con contratto in data 4 luglio
2022 (all. n. 6) mediante assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata ed inquadramento al livello 1^”; “Dopo un periodo di proficua collaborazione, il rapporto con il datore di lavoro, nella persona del dott. e sopratutto con i Parte_2 familiari di quest'ultimo, si deteriorava per i motivi di cui infra (punto 12) tanto che la ricorrente durante un colloquio avvenuto in data 13 luglio 2023 veniva invitata dal predetto dott. a dare le dimissioni. Non avendo la signora aderito Parte_2 Parte_1 all'invito la società datrice di lavoro con lettera ricevuta il 4 agosto 2023 (all. n. 7) muoveva alla stessa le seguenti contestazioni...”; con missiva in data 5.8.2023, la odierna ricorrente contestava i rilievi mossi sulla base dell'insussistenza dei fatti contestati, rendendosi, tuttavia, disponibile ad un confronto con il titolare e la dott.ssa (all. n. 8); faceva seguito un Per_1 riscontro da parte del datore di lavoro datato 7.8.2023, ricevuto in data 8.8.2023, in cui venivano fissate date e orari per l'audizione della odierna ricorrente (all. n. 9), la quale, con pec in data 10.8.2023, riferiva di essere impossibilitata a presentarsi per gravi motivi di salute, ma disponibile ad un confronto in successiva data da concordarsi (all. n. 10); il datore di lavoro, in data 10.8.2023, richiedeva alla dipendente di comunicare due qualsiasi date per l'audizione nell'arco temporale compreso tra il 21 e il 25 agosto 2023, ritenendo l'eventuale mancata risposta quale “volontà di non rendere/ostacolare l'audizione” (all. n. 11); la ricorrente proponeva a mezzo pec in data 10.8.2023, quali date utili per l'audizione, il
31.8.2023 e il 5.9.2023 (all. n. 12); la in data 11.8.2023, accettava quale Controparte_1 data per l'audizione il 31.8.2023 (all. n. 13); con pec del 23.8.2023, la ricorrente ancora in malattia, ribadiva la propria estraneità ai fatti contestati, comunicando di ritenere superfluo l'incontro precedentemente concordato (all. n. 14); il datore di lavoro, con raccomandata in data 25.8.2023 (all. n. 15), irrogava alla ricorrente in malattia la sanzione disciplinare del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
con pec datata 13.9.2023 (all. n.16) la ricorrente, per il tramite del suo difensore, impugnava il licenziamento ritenendolo illegittimo e, comunque, non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, richiedendosi la contestuale reintegrazione in servizio;
in riposta, l'Avv. della con pec in data 12.12.2023 Controparte_3
(all. n. 17) confermava la legittimità del licenziamento;
nelle more del licenziamento e precisamente in data 23.8.2023 la ricorrente sporgeva formale atto di denuncia querela (all. n.
18,19) presso il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, lamentando di essere stata, tra, l'altro, vittima di comportamenti integranti gli estremi del mobbing/stolking finalizzati in un primo momento al demansionamento e successivamente ad ottenere il licenziamento spontaneo per cui pende procedimento avanti la Procura della Repubblica di Spoleto. La ricorrente ha argomentato circa: la ritenuta illegittimità del licenziamento in quanto le contestazioni mosse alla ricorrente sarebbero del tutto infondate;
la mancanza di proporzionalità tra l'illecito contestato e la sanzione irrogata (“Nella denegata ipotesi in cui si ritenessero fondate le contestazioni mosse all'istante, queste ultime non giustificherebbero la sanzione irrogata, considerata oltretutto la condotta irreprensibile da sempre serbata dalla lavoratrice tanto da essere stata assunta a tempo indeterminato dopo un'assunzione a tempo determinato.”); la mancata affissione del codice disciplinare;
la tardività delle contestazioni.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte convenuta, onde contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, allegato. Ha argomentato circa: la sussistenza della grave condotta contestata altresì evidenziando come “La versione dei fatti fornita dalla ricorrente nel ricorso introduttivo è ancora diversa da quelle, a loro volta tra di loro diverse, fornite precedentemente. Ciò indica che la versione dei fatti fornita dalla non è Parte_1 credibile.”; la proporzionalità, ai sensi dell'art. 2106 c.c., della sanzione irrogata (“I fatti dettagliatamente elencati nell'addebito di contestazione disciplinare e la sintesi delle contestazioni di cui a pag. 4 del medesimo atto rivestono una gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva. ... quello che ha fatto la è gravissimo: sia per il pericolo alla Parte_1 salute dell'utente, tutelata dall'art. 32 Cost.; sia per la lesione della professionalità della
Dott.ssa tutelata dall'art. 2103 cc;
sia per la lesione alla serenità Persona_2 dell'ambiente di lavoro, tutelata dagli artt. 2087 cc e 28 TU Sicurezza sul Lavoro;
sia per il pericolo causato alla farmacia, quale azienda in sé e quale azienda esercente un servizio sanitario di pubblica utilità. 3.1) Oltre alla norma generale ed aperta dell'art. 2016 cc, vi è anche normativa positiva puntuale. L'art. 90 CCNL prevede il licenziamento per le ipotesi di violazioni di leggi che regolano il servizio farmaceutico. ...”); l'affissione del codice disciplinare;
la tempestività della contestazione (“La ricorrente allega che il 13.7.23, il giorno del colloquio registrato, il Dott. era già in possesso della relazione della Parte_2
Dott.ssa La lettera di contestazione di addebito è del 29.7.23, pervenuta Persona_2 alla ricorrente, mezzo lettera racc. ar, il 4.8.23 (lo dichiara la ricorrente nella sua missiva del 5.8.23, doc. 4). I fatti erano talmente gravi da giustificare accertamenti e riflessioni all'interno dell'azienda: - i fatti sono accaduti il 21.6.23; - la Dott.ssa si Persona_2
è dapprima confrontata sui fatti con il Dott. suo referente, ed ha poi Persona_3 steso la relazione che è giunta ai vertici della società tra il 1 ed il 10 luglio 2023; - il 13.7.23 il Dott. era in possesso della relazione, come risulta dal colloquio, ma, dato che i fatti CP_1 narrati dalla Dott.ssa erano gravissimi, ancora, nel colloquio registrato il Persona_4
Dott. sta sondando il terreno anche per una soluzione bonaria;
- altri 10/15 Parte_2 gg. circa sono stati necessari alla società per: • istruire i riscontri sulla relazione della
Dott.ssa in particolare svolgendo istruttoria: con il Dott. Persona_2 [...]
al quale la Dott.ssa si era in primis rivolta, in quanto suo Per_3 Persona_2 referente;
al quale ella aveva raccontato i fatti ed il quale l'aveva affiancata nell'affrontare il problema;
con che era la cassiera alla quale si è presentata la Controparte_4
per il pagamento dopo i fatti accaduti nell'ambulatorio; • redigere la lettera di Parte_1 contestazione disciplinare...”).
Ha quindi concluso chiedendo di: “- rigettare tutte le domande della ricorrente;
- con vittoria di spese di lite.”.
Una preliminare puntualizzazione: la ricorrente è stata assunta nel 2020; quindi, troverebbe, semmai, applicazione il d.lgs. n. 23/2015.
Veniva esperito il tentativo di conciliazione (cfr. verbale udienza 26.9.2024), con esito negativo (cfr. verbale udienza 7.11.2024).
Con ordinanza del 12.11.2024, il Giudice, letti tutti gli atti e i documenti di causa, decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, con le limitazioni e specificazioni nell'ordinanza stessa indicate.
Veniva, quindi, svolta istruttoria orale.
All'esito, richieste, il Giudice concedeva alle parti le note ai sensi dell'art. 429 c.p.c. che entrambe le parti depositavano.
1. Nel merito
Una precisazione: corretta è stata la procedura disciplinare nel suo dispiegarsi.
Non senza invero rilevare come, concordata, tra l'altro su indicazione di una data scelta dalla ricorrente stessa, l'audizione, questa è stata poi rinviata (non per volontà del datore), infine la stessa lavoratrice con e-mail del 23.8.2023 ha comunicato di ritenere “superfluo l'incontro” fissato per il 31.8.2023 (cfr. doc. 4 allegato alla memoria difensiva).
Salvo, lo si rileva per completezza, a poca distanza temporale (poche ore dall'e-mail di cui sopra), essersi recata presso i Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro per proporre querela riferendo del colloquio di oltre un mese prima, quello del 13.7.2023, con il Dott.
(cfr. doc. 5 allegato alla memoria difensiva). Parte_2
Colloquio chiesto dalla lavoratrice e da lei stessa registrato, di cui questo Giudice non può che rilevare l'estrema strumentalità nella sua stessa trascrizione (cfr. doc. 22 allegato al ricorso e doc. 7 allegato alla memoria difensiva), non scevra da commenti di natura personale su altrui asseriti atteggiamenti. Sì da inficiarne ogni oggettività e quindi attendibilità.
Infine, la stessa ricorrente ha cambiato parte delle sue versioni (colloquio del
13.7.2023, lettera del 5.8.2023 di riscontro alla ricevuta contestazione disciplinare, querela del 23.8.2023).
1.1. Sui fatti contestati - sussistono il contenuto della contestazione disciplinare, riportata dalle parti nei rispettivi CP_5 scritti e allegata agli atti.
I fatti contestati erano stati invero puntualmente esplicitati dalla dott.ssa
[...]
infermiera dipendente della farmacia, presente al momento della commissione dei Per_2 fatti stessi, nella sua relazione, laddove la dott.ssa ha altresì richiamato il datore di lavoro al rispetto anche della professionalità della stessa (cfr. doc. 2 bis allegato alla Per_1 memoria difensiva).
(A fronte di quanto sopra rilevato circa la mutevolezza delle versioni fornite dalla ricorrente, piuttosto) L'istruttoria orale espletata permette di accertare come realmente sussistenti i fatti del 21.6.2023 contestati alla ricorrente.
Una preliminare notazione: non coglie nel segno parte ricorrente laddove (come nelle note autorizzate) sostiene che l'unica teste attendibile sarebbe la Sig.ra perché non Tes_1 dipendente della farmacia parte resistente. Infatti, il fatto che i testi della resistente siano dipendenti della stessa non costituisce, di per sé solo, ragione per dubitare, in difetto di altri elementi, nel caso di specie del tutto assenti, della loro attendibilità. Vieppiù quando, questo il caso, i testi siano stati direttamente a conoscenza dei fatti per cui è causa.
Così, la teste (escussa, sugli ammessi capitoli della memoria Persona_2 difensiva – “1) Il giorno 21 giugno 2023, alle ore 19:00 circa, nella farmacia in CP_1
Foligno, via Massimo Arcamone n. 19/21, si è presentata un'utente che riteneva che la sua medicazione alla mano non fosse stata eseguita a dovere. 2) La Dott.ssa Persona_2 infermiera professionale, presente in farmacia, ha proceduto a far accomodare la signora, all'interno dell'ambulatorio infermieristico;
la signora era visibilmente spaventata. 3)
L'utente ha esposto alla Dott.ssa di essersi bruciata con l'acqua di un Persona_2 radiatore, di non essersi recata al pronto soccorso e di aver effettuato presso un'altra farmacia la medicazione che presentava. 4) L'utente lamentava che la medicazione le risultava troppo stretta, le impediva di effettuare le attività della vita quotidiana e le procurava dolore. 5) L'utente ha riferito che si era quindi recata presso la farmacia CP_1 per consigli sulla medicazione ed acquistare prodotti per la lesione. 6) A questo punto la ricorrente apostolico, senza nulla chiedere alla Dott.ssa innanzi Pt_1 Persona_2 all'utente, ha riversato sul lettino, privo di protezione, quello che secondo lei era il materiale medicale o occorrente per procedere a una nuova medicazione: Connettivina Boi Plus in crema;
Connetivina Bio Plus garze;
Garze sterili 10 x 10 Tnt;
Cerotto adesivo Tnt. 7) La
Dott.ssa ha iniziato a rimuovere la benda auto-adesiva e si intravedeva Persona_2 un'area di colore blu-nero non corrispondente a quella interessata dalla lesione;
la
, a tale vista, ha fatto intendere all'utente che al di sotto del bendaggio avreste Parte_1 potuto trovare qualcosa di potenzialmente patologico;
a queste parole la donna si è impaurita e sono iniziati: tremori dell'arto interessato, sudorazione profusa, respiro accelerato e pallore cutaneo. 8) La Dott.ssa ha rassicurato la paziente ed ha terminato con la Persona_2 rimozione del bendaggio. La sezione nero-bluastra visibile dalla garza si è rivelata essere null'altro che uno sporco. 9) La lesione presentava: una vasta area coperta da una flittene;
cute rossa;
segni di una compressione eccessiva dovuta alla garza autoadesiva troppo stretta.
10) La Dott.ssa ha dedotto che l'ustione era probabilmente di secondo Persona_2 grado ed ha iniziato, con l'ausilio di una garza sterile, a rimuovere l'eccesso di crema cortisonica per poi procedere alla disinfezione. 11) A questo punto la ricorrente
[...]
ha interrotto la Dott.ssa dicendo che doveva evitare l'utilizzo Parte_1 Persona_2 di garze sterili. 12) La Dott.ssa ha ignorato l'osservazione della Persona_2
e si è apprestata ad utilizzare lodio-povidone per ridurre al minimo il rischio di Parte_1 contaminazione. 13) A questo punto la ricorrente ha esortato la Dott.ssa Persona_2
a cambiare strategia, affermando che «Basta acqua e sapone per disinfettare e pulire l'ustione». 14) La Dott.ssa ha proseguito con la procedura sterile e pulita Persona_2 ma la l'ha più volte contraddetta innanzi alla cliente, criticando il suo modo di Parte_1 operare. 15) A questo punto, in presenza della Dott.ssa all'interno Persona_2 dell'ambulatorio, la ha assunto l'iniziativa di condurre la paziente all'interno del Parte_1 bagno dell'ambulatorio e, ivi, aprendo il rubinetto del lavandino, ha esortato la paziente a lavarsi la lesione in autonomia. 16) La Dott.ssa ha detto alla Persona_2 Parte_1 che il detergente comune utilizzato per tale lavaggio era troppo aggressivo data la fragilità della cute e la flittene, ma la le ha risposto che «va benissimo». 17) La , Parte_1 Parte_1 dal bagno, ha fatto rientrare la paziente nella sezione dedicata alle medicazioni ed ha preso delle forbici comunemente vengono utilizzate nella farmacia per tagliare scotch, carta ed in genere materiale né pulito né, tantomeno, sterile. 18) La Dott.ssa ha detto Persona_2 alla di utilizzare forbici adatte, ossia quelle che quotidianamente vengono
Parte_1 disinfettate con alcool a 70°, ma la ha ignorato tale indicazione di cambiare
Parte_1 strumento, confermando che, per lei, «Va bene questo». 19) La ha, quindi: -
Parte_1 applicato la connettivina in crema sulla flittene;
- poi, ha proceduto tagliando direttamente dall'esterno l'involucro della connettivina in garza e, dividendola in due sezioni, senza aver effettuato l'igiene delle mani, ha afferrato una delle due parti e, senza indossare guanti, ha adagiato la connettivina in garze sopra la flittene già coperta di crema. 20) La Dott.ssa ha osservato che l'area lesa della paziente era più estesa rispetto a quella Persona_2 da lei trattata e, quindi, ha detto alla di utilizzare tutta la garza di connettivina,
Parte_1 poiché, seppure l'area non trattata fosse meno compromessa rispetto a quella interessata dalla flittene, essa necessitava comunque di un trattamento. 21) La ha ignorato
Parte_1 tali indicazioni della Dott.ssa 22) La si è apprestata a tagliare Persona_2 Parte_1
a metà un pacco contenente garze sterili, come precedentemente effettuato con le garze di connettivina, con le stesse modalità. 23) La Dott.ssa ha rinnovato alla Persona_2
l'invito ad usare forbici pulite, ma, di nuovo, ella ha ignorato tali indicazioni. 24) Parte_1
La ha prelevato un'esigua sezione di garza, insufficiente a coprire la , e l'ha
Parte_1 Pt_3 sistemata sopra la connettiva in garza, senza ottenere un giusto spessore di protezione alla lesione. 25) La ha applicato due strisce di cerotto in TNT (tessuto non tessuto) che
Parte_1 presentava ancora la classica "striscia blu" che segna l'inizio del prodotto e che quindi non aderiva alla cute. 26) La ha quindi accompagnato la paziente alla cassa. 27) Nel
Parte_1 procedere verso il banco 8, la Dott.ssa è stata fermata dalla cassiera, che Persona_2 le ha riferito: - che la le aveva chiesto di far pagare alla paziente una medicazione
Parte_1
“di medio-basso livello”, senza ulteriori spiegazioni;
- che, quindi, ella si era trovata in seria difficoltà e a disagio nei confronti dell'utente, perché le medicazioni non vengono distinte in fasce di livello, la paziente aveva acquistato il materiale di medicazione e nella farmacia la medicazione non viene fatta pagare se si è acquistato in materiale medicale. 28) La
, prima di condurre la paziente alla cassa, ha gettato nel cestino dei rifiuti il Parte_1 contenitore del cerotto in TNT, rendendo impossibile alla cassiera procedere con la scansione del codice a barre e quindi all'acquisto. 29) La Dott.ssa dopo i fatti del Persona_2
21.6.23, li ha narrati: - al Dott. suo referente;
- ed alla cassiera Persona_3 [...]
30) La Dott.ssa ha redatto e consegnato la relazione scritta CP_4 Persona_2 che le si mostra quale doc. 2 bis di parte resistente alla società tra il 1° ed il 10 luglio del
2023, dopo essersi relazionata con il suo referente Dott. ed averla Persona_3 redatta. 31) Il Dott. ed i suoi più stretti collaboratori hanno proceduto a Parte_2 sentire, sui fatti di cui alla relazione della Dott.ssa la Dott.ssa Persona_2 [...] stessa, il Dott. e nei giorni tra il 13 ed il Per_2 Persona_3 Controparte_4
29 luglio 2023.” - , all'udienza del 6.2.2025; “Sono un'infermiera professionale e lavoro all'interno dell'ambulatorio della farmacia. Non ho nessun interesse all'esito del giudizio.
Indifferente”): “Cap. 1): sì. Cap. 2): sì. sì era spaventata. Cap 3): sì. Cap. 4): sì. Cap. 5): sì. cap. 6): sì. lo ha fatto senza che prima visionassi la lesione. ... Cap. 7): sì tutto vero, tranne i dettagli della reazione della sigra che non ricordo. Cap. 8): sì vero. Cap. 9): sì. cap. 10): io prima ho rimosso la crema che ricopriva la lesione, poi volevo disinfettare la zona con il betadine (un disinfettante) ma sono stata interrotta d[al]la sigra che raccontando Parte_1 degli eventi che la riguardavano in prima persona per pregresse esperienze personali ha ritenuto dicendolo che il betadine non fosse idoneo. ADR ...: lo ha detto ad alta voce. Eravamo tutte e tre vicine, l'ambulatorio è piccolo. Cap. 11): sì. Cap. 12): sì. [lo] iodio-povidone è il betadine cui mi riferivo. Cap. 13): sì ha detto così, ad alta voce. Cap. 14): io in realtà non ho potuto procedere alla tecnica sterile della medicazione perché sono stata interrotta più volte dalla che poi ha preso un po' le redini, cioè ha condotto la paziente all'interno del Parte_1 bagno dell'ambulatorio. Cap. 15): sì, ho visto tutto. Cap. 16): sì, sempre con la cliente vicina che stava al lavandino. Cap. 17):sì esatto. ... Cap. 18): sì. cap. 19): sì, senza utilizzare guanti.
Cap. 20): sì certo. Cap. 21): sì le ha ignorate. Cap. 22): sì confermo. Cap. 23): sì. 24): sì. cap. 25): sì. Cap. 26): sì. Cap. 27): sì confermo tutto. Cap. 28): sì. Cap. 29): al mio referente dott. sì subito, alla cassiera giusto per spiegare la situazione. Cap. 30): sì confermo Per_3 il doc. che mi viene mostrato. ...”; la teste (escussa, sugli ammessi capitoli Controparte_4 della memoria difensiva, all'udienza del 10.4.2025: “Sono dipendente della resistente e sono una cassiera. Non ho nessun interesse all'esito del giudizio. Indifferente”): “Cap. 27) esattissimo. Cap. 28): mi è arrivato il prodotto privo della scatolina e quindi mi sono trovata in difficoltà perché era un momento di punta e si era creata un po' di fila. Cap. 29): sì. Cap.
30): sì, la essendo responsabile di sala ha riferito al ...”. Per_1 Per_3
Privi, invece, di alcuna utilità probatoria le escussioni dei testi (la Testimone_2 cliente della farmacia che vi si recò per farsi medicare l'ustione al polso;
in sede di escussione testimoniale ha solo confermato di essersi recata in farmacia per una bruciatura al polso e di aver poi pagato i prodotti utilizzati per la medicazione) e del Dott. il Medico Testimone_3 chirurgo Dermatologo, da cui la stessa si recò). Tes_1 Ne deriva come effettivamente risulta che la ricorrente interferì nella medicazione, arrivando a sostituirsi alla infermiera unica competente omettendo di seguirne le prescrizioni, anzi adottando una procedura con utilizzo di metodo nient'affatto idoneo né corretto (acqua e sapone invece di betadine, forbici non sterili, inutilizzo di guanti) e indicando, lei, alla sig.ra come procedere per le auto medicazioni successive. Tes_1
1.2. Sulla proporzionalità della sanzione irrogata - sussiste
Parte ricorrente contesta altresì la proporzionalità della sanzione irrogatale.
La contestazione è priva di pregio.
Ai sensi dell'art. 2106 c.c. (“Sanzioni disciplinari”), “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.”
La Corte di Cassazione (con sent. n. 24574/2016, e mediante ampio richiamo ai propri precedenti) ha precisato come «d[ebba] escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016,
11639/2016, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010, 26329/2008; Cort. 971/1988, Per_5
239/1996, 286/1999). […] La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative)
e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione “eccessiva”, proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari». […] Va, inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, al quale va data continuità, l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., e da effettuarsi con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014), non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11630/2016, 1351/2016, 12069/2015, 6501/13, 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.”.
I fatti di cui la ricorrente si è resa autrice sono molto gravi. La gravità è chiaramente ravvisabile non solo nell'aver deciso come intervenire e nell'essersi determinata a farlo esautorando l'infermiera presente - la ricorrente non è un'infermiera -, ma vieppiù in una farmacia dove un soggetto si era recato per una medicazione di una bruciatura da ustione.
Correttamente parte resistente ha invocato l'art. 90 del C.C.N.L. di categoria applicato che prevede il licenziamento per le ipotesi di violazioni di leggi che regolano il servizio farmaceutico. La ricorrente, stante il suo inquadramento (la ricorrente non è un'infermiera – la stessa parte ricorrente nelle sue note ricorda che “la stessa si occupava di promuovere i prodotti e non era addetta all'infermeria”) non poteva affatto operare medicalmente (id est, porre in essere medicazioni).
Né a sconfessare la proporzionalità può valere quanto rilevato da parte ricorrente anche nelle sue note autorizzate laddove ha ricordato come in precedenza nessun addebito fosse stato mai rivolto alla ricorrente. Irrilevante a fronte della gravità del fatto commesso.
1.3. Sulla contestata mancata affissione del codice disciplinare – non rileva
Parte ricorrente contesta altresì la mancata affissione del codice disciplinare.
La contestazione è priva di pregio nell'essere irrilevante la affissione del codice disciplinare, tenuto conto dei fatti contestati e accertati come commessi dalla ricorrente.
L'art. 7 (“Sanzioni disciplinari”) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”) prescrive che “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.” (comma 1, alinea 1).
La suddetta pubblicità del codice disciplinare costituisce una garanzia per i lavoratori che, così, sono messi in condizione di conoscere le sanzioni irrogabili e il relativo procedimento, all'interno del quale rappresentare e far valere le proprie giustificazioni di fronte agli asseriti addebiti contestati dal datore di lavoro.
Ebbene, la necessaria pubblicità del codice disciplinare non si applica al licenziamento disciplinare irrogato quale sanzione (estrema perché) adottata a fronte di condotte del prestatore di lavoro che concretizzino violazione di norme penali o che contrastino con il
“minimo etico” (“La garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, di cui all'art. 7, 1° comma, statuto dei lavoratori, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando lo stesso sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa.”, Cass. civ., sez. lav., 29-2-
2012, n. 3060).
La condotta contestata al lavoratore nel caso di specie e posta alla base della sanzione irrogata (il licenziamento) è di certo da ricondurre in quelle sopra indicate.
1.4. Sulla tempestività della contestazione – sussiste
Parte ricorrente contesta altresì la mancata tempestività della contestazione.
La contestazione è priva di pregio.
Posto che “Il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito…, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, dev[e] essere intes[a] in senso relativo, potendo essere compatibil[e] con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro …” (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 4-10-2012, n.
16860) e che “Grava sul datore di lavoro l'onere di provare, con puntualità, le circostanze che, sulla base del caso concreto, giustificano il tempo trascorso fra l'accadimento dei fatti rilevanti e la loro contestazione, e che, quindi, evidenziano in concreto la tempestività dell'esercizio del potere disciplinare” (Trib. Milano, 2-09-2010), nel caso di specie le contestazioni disciplinari vanno ritenute tempestive per le ragioni che seguono.
I fatti alla base del licenziamento sono stati dalla ricorrente commessi il 21.6.2023.
La dott.ssa ha prontamente riferito l'accaduto al suo referente, il Persona_2
Dott. procedendo poi a redigere e consegnare la relazione in atti. Persona_3
La lettera di contestazione dell'addebito disciplinare è del 29.7.2023, pervenuta alla ricorrente, mezzo lettera racc. ar, il 4.8.2023 (come anche dichiarato dalla ricorrente nella sua missiva del 5.8.2023, cfr. doc. 4 allegato alla memoria difensiva).
L'arco di tempo trascorso è stato necessario onde acquisire contezza di tutti gli elementi dell'accaduto, sia sul fronte di quanto successo nell'ambulatorio, sia di quanto successo all'atto del pagamento presso la cassa della farmacia. Infine, alcun pregiudizio alla difesa della ricorrente è possibile ravvisare, tant'è che la stessa, fornite le proprie giustificazioni per iscritto, ha ritenuto “superfluo” l'incontro (nel giorno da lei indicato) fissato.
In conclusione, il Tribunale, tutto quanto sopra considerato, rigetta il ricorso.
2. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, anche tenuto conto di come parte ricorrente non avesse accettato la proposta conciliativa formulata ex art. 420 c.p.c. dal Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 10 luglio 2025.
Motivazione depositata il 27 agosto 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria