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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3775/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. CP_1 C.F._1
e
C.F. Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa CECCHETTO
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti:
“Voglia il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di separazione
concordate tra le parti con verbale di prima udienza del 30.11.2001, omologato
con il decreto del 07.12.2001 – nella causa R.G. 3504/2001, così decidere:
1
1. Dichiarare la cessazione dell'obbligo per il sig. di contribuire CP_1
al mantenimento ordinario mensile del figlio maggiorenne , Persona_1
divenuto economicamente autosufficiente, e quindi di sospendere
definitivamente la corresponsione della somma di € 250,00 a tale titolo a far
data dal mese di novembre 2024;
2. Dichiarare la cessazione dell'obbligo per entrambi i genitori di provvedere
alle spese straordinarie per il figlio . Persona_1
3. Dichiarare la cessazione dell'obbligo per il sig. di contribuire CP_1
al mantenimento ordinario mensile della OR e quindi di Controparte_2
sospendere definitivamente la corresponsione della somma di € 100,00 a tale
titolo a far data dal mese di novembre 2024.
4. Revocare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Sossano (VI), via
Capitello n. 58 avendo la OR da tempo optato per altra soluzione abitativa
e comunque non sussistendone più i presupposti essendo il figlio Per_1
maggiorenne, divenuto economicamente autosufficiente”.
[...]
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente
formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/10/2024
e hanno chiesto la modifica delle CP_1 Controparte_2
condizioni della loro separazione di cui al decreto di omologa n. 10225 del
10/12/2001.
2 In particolare le parti chiedono dichiararsi la cessazione dell'obbligo per il IG.
di contribuire al mantenimento del figlio divenuto CP_1 Per_1
medio tempore maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la cessazione dell'obbligo per entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie per il medesimo figlio;
la cessazione, per il IG. CP_1
dell'obbligo di contribuire al mantenimento della IG.ra , Controparte_2
nonché la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale, già disposta in sede di separazione in favore della medesima.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di separazione delle parti di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Vicenza n. 10225 del 10/12/2001 vengano modificate nei termini seguenti:
- dichiara cessato l'obbligo per il sig. di contribuire al CP_1
mantenimento ordinario mensile del figlio maggiorenne Persona_1
divenuto economicamente autosufficiente, a far data dal mese di novembre
2024;
- dichiara cessato l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie per il figlio;
Persona_1
3 - dichiara cessato l'obbligo per il sig. di contribuire al CP_1
mantenimento ordinario mensile della OR a far data dal Controparte_2
mese di novembre 2024;
- revoca l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Sossano (VI), via
Capitello n. 58;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3775/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. CP_1 C.F._1
e
C.F. Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa CECCHETTO
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti:
“Voglia il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di separazione
concordate tra le parti con verbale di prima udienza del 30.11.2001, omologato
con il decreto del 07.12.2001 – nella causa R.G. 3504/2001, così decidere:
1
1. Dichiarare la cessazione dell'obbligo per il sig. di contribuire CP_1
al mantenimento ordinario mensile del figlio maggiorenne , Persona_1
divenuto economicamente autosufficiente, e quindi di sospendere
definitivamente la corresponsione della somma di € 250,00 a tale titolo a far
data dal mese di novembre 2024;
2. Dichiarare la cessazione dell'obbligo per entrambi i genitori di provvedere
alle spese straordinarie per il figlio . Persona_1
3. Dichiarare la cessazione dell'obbligo per il sig. di contribuire CP_1
al mantenimento ordinario mensile della OR e quindi di Controparte_2
sospendere definitivamente la corresponsione della somma di € 100,00 a tale
titolo a far data dal mese di novembre 2024.
4. Revocare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Sossano (VI), via
Capitello n. 58 avendo la OR da tempo optato per altra soluzione abitativa
e comunque non sussistendone più i presupposti essendo il figlio Per_1
maggiorenne, divenuto economicamente autosufficiente”.
[...]
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente
formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/10/2024
e hanno chiesto la modifica delle CP_1 Controparte_2
condizioni della loro separazione di cui al decreto di omologa n. 10225 del
10/12/2001.
2 In particolare le parti chiedono dichiararsi la cessazione dell'obbligo per il IG.
di contribuire al mantenimento del figlio divenuto CP_1 Per_1
medio tempore maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la cessazione dell'obbligo per entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie per il medesimo figlio;
la cessazione, per il IG. CP_1
dell'obbligo di contribuire al mantenimento della IG.ra , Controparte_2
nonché la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale, già disposta in sede di separazione in favore della medesima.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di separazione delle parti di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Vicenza n. 10225 del 10/12/2001 vengano modificate nei termini seguenti:
- dichiara cessato l'obbligo per il sig. di contribuire al CP_1
mantenimento ordinario mensile del figlio maggiorenne Persona_1
divenuto economicamente autosufficiente, a far data dal mese di novembre
2024;
- dichiara cessato l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie per il figlio;
Persona_1
3 - dichiara cessato l'obbligo per il sig. di contribuire al CP_1
mantenimento ordinario mensile della OR a far data dal Controparte_2
mese di novembre 2024;
- revoca l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Sossano (VI), via
Capitello n. 58;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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