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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
in persona del giudice unico dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( CF Parte_1 C.F._1
Con l'avv Roberto Caimi e Roberto Pizzi.
Nei confronti di
(cod. fisc. , nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ), nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
entrambi residenti in [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Monica Puricelli (cod. fisc. C.F._4
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2020, il signor conveniva in giudizio Parte_1 il signor avanti al Tribunale di Monza per ivi accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni “Voglial'Ecc.mo Tribunale di Monza oggi quivi adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO accertato e dichiarato il diritto allo scioglimento della comunione tra i sigg. e in relazione ai beni immobili descritti in narrativa, Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare in metà cadauno le rispettive quote di proprietà su entrambi gli immobili in questione(terreno e garages), dichiarare lo scioglimento della comunione tra i sigg. Pt_1
e sui beni di cui in narrativa, sulla base delle modalità indicate nel
[...] Controparte_1 progetto divisionale predisposto dal professionista di fiducia dell'attore e da questi prodotto agli atti del presente giudizio (vedasi doc. 7), facendo luogo all'assegnazione dei lotti in capo alle sue parti così come in esso illustrato ovvero, in subordine, secondo le modalità che saranno stabilite dal progetto divisionale da predisporsi dalC.T.U. all'uopo nominato dall'odierno Ecc.mo Tribunale, attraverso la formazione di due lotti corrispondenti, nel loro valore,al valore della quota del 50% di comproprietà dei due condividenti sui beni oggetto di divisione o, nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile, determinando gli eventuali conguagli idonei a parificare il valore di dette quote. ORDINARSI al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 la trascrizione dell'emananda sentenza di divisione in accoglimento del presente capo di domanda, esonerandolo da ogni responsabilità in merito. Con condanna dell'odierno convenuto, anche alla luce della sua mancata adesione alla procedura di mediazione e al suo reiterato ostruzionismo ben documentato in narrativa, al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, dei compensi del presente giudizio, oltre al contributo unificato, agli oneri di legge”
Nelle more della prima udienza , in data 08.01.2021, il signor ecedeva;
Controparte_1
ed il giudizio , previa declaratoria di interruzione veniva interrotto nei confronti degli eredi
Si costituivano dunque i sig. ed moglie e figlio del de cuius non Parte_2 Parte_3 opponendosi ed anzi aderendo alla domanda di divisione per le rispettive quote ma contestando di aver frapposto ostacoli all'iter processuale delle richieste avversarie
Per parte propria riconoscevano le rispettive quote di comproprietà, pari al 50% quanto al signor ed al 50% quanto agli eredi legittimi del signor signora Parte_1 Controparte_1
e signor “..” Parte_2 Parte_3
Come si evince dalla visura catastale del 03.12.2021 (doc. n. 1), difatti, a seguito dell'avvenuta successione legittima del signor -deceduto il 08.01.2021-, registrata il Controparte_1
12.11.2021 al volume 88888 n. 504736, la signora del de cuius- ed il Parte_4 signor -figlio del de cuius- hanno ereditato la quota pari alla metà ciascuno della Parte_3 quota facente capo al marito, nonché padre, così divenendo titolari di una porzione pari ad ½ della quota del 50% di proprietà sull'immobile per cui si chiede lo scioglimento della comunione….”Chiedevano pertanto procedersi alla divisione sull'area meglio contraddistinta al NCEU del Comune di Lentate sul Seveso (MB) al foglio n. 20,mappale n. 94, e, per l'effetto, attribuire ai singoli condividenti la quota a ciascuno spettante nelle modalità che verranno meglio individuate in corso di causa ordinando alla competente Agenzia delle Entrate –
Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione dell'emananda sentenza di divisione, con vittoria delle spese di giudizio
Nel corso del processo veniva disposta CTU sull'immobile all'esito della quale si procedeva alla demolizione di un'autorimessa priva di titoli autorizzativi e costruita sul medesimo, quindi al frazionamento ed alla formazione di due lotti da assegnarsi individualmente a ciascun condividente ed un terzo lotto in cui rimanere in comunione indivisa.
Nessuno sollevava eccezioni al progetto divisionale predisposto dal CTU e depositato secondo le modalità ex art 789 cpc e dunque la causa è stata trattenuta in decisione
Pag. 2 di 4
2. Si premette che pur non essendovi contestazioni al progetto divisionale si procede con sentenza non essendo ancora intervenuto l'accertamento e la pronuncia sullo scioglimento della comunione e la determinazione delle quote.
In proposito nessuna contestazione è sorta in ordine alle affermazioni attoree e dunque va accertato lo scioglimento della comunione quanto ai mapp. 394 e 395 dando atto che le quote della stessa sono così formate tra gli originari comproprietari: 50% al sig. e 50% Parte_1 in comproprietà indivisa ai sig. e quali eredi di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Per quanto poi attiene alle modalità attraverso cui attuare lo scioglimento della comunione, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità il requisito della comoda divisibilità sussiste quando il frazionamento del bene, materialmente possibile, è tale da consentire la formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate da pesi, servitù o limitazioni eccessive (cfr. Cass. civ. n. 2822/1986). Si ha, altresì, comoda divisibilità anche nell'ipotesi in cui all'inadeguatezza delle quote si possa porre rimedio mediante conguagli in denaro (cfr. Cass. civ. n. 2117/1995).
Nel caso in esame, dalla perizia redatta nell'ambito della procedura esecutiva , nonché da quanto dichiarato dal CTU nel presente giudizio si evince che i beni sono comodamente divisibili ed in proposito , dopo il necessario adeguamento catastale, 394 è stato formato il seguente progetto divisionale:
Foglio 20 mapp.394 ( futuro intestatario ) Parte_1
Foglio 20 mapp.395 ( futuri intestatari e Parte_3 Persona_1
.20 mapp. 396 ( futuri intestatari e )
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
Il progetto non è stato contestato ed anzi le parti hanno chiesto l'attribuzione dei beni come indicati senza conguagli
Conseguentemente può essere disposta l'attribuzione secondo l'indicato progetto
3. Le spese di lite non essendovi stata contestazione circa il diritto alla divisioni vanno imputate alla massa proporzionalmente secondo le rispettive quote
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra da un lato e Parte_1 Pt_3
e ( quali eredi di ) dall'altro relativamente ai seguenti
[...] Controparte_2 Controparte_1 immobili siti in Lentate sul Seveso f. 20 mapp. 394 e 395 , dando atto che le quote sono pari al
50% per il primo e 50% in comunione indivisa per i secondi
Attribuisce a l'immobile di cui al f.20 mapp. 394 Parte_1
Pag. 3 di 4 Attribuisce a e l'immobile di cui al f. 20 mapp. 395 Parte_3 Controparte_2
Attribuisce e accerta la proprietà in capo a , e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 dell'immobile di cui al F.20 mapp.396
Pone le spese del giudizio e della CTU a carico della massa ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Monza Cosi deciso il 28.3.2025
Il Giudice
Dott.Maria Teresa Latella
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
in persona del giudice unico dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( CF Parte_1 C.F._1
Con l'avv Roberto Caimi e Roberto Pizzi.
Nei confronti di
(cod. fisc. , nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ), nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
entrambi residenti in [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Monica Puricelli (cod. fisc. C.F._4
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2020, il signor conveniva in giudizio Parte_1 il signor avanti al Tribunale di Monza per ivi accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni “Voglial'Ecc.mo Tribunale di Monza oggi quivi adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO accertato e dichiarato il diritto allo scioglimento della comunione tra i sigg. e in relazione ai beni immobili descritti in narrativa, Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare in metà cadauno le rispettive quote di proprietà su entrambi gli immobili in questione(terreno e garages), dichiarare lo scioglimento della comunione tra i sigg. Pt_1
e sui beni di cui in narrativa, sulla base delle modalità indicate nel
[...] Controparte_1 progetto divisionale predisposto dal professionista di fiducia dell'attore e da questi prodotto agli atti del presente giudizio (vedasi doc. 7), facendo luogo all'assegnazione dei lotti in capo alle sue parti così come in esso illustrato ovvero, in subordine, secondo le modalità che saranno stabilite dal progetto divisionale da predisporsi dalC.T.U. all'uopo nominato dall'odierno Ecc.mo Tribunale, attraverso la formazione di due lotti corrispondenti, nel loro valore,al valore della quota del 50% di comproprietà dei due condividenti sui beni oggetto di divisione o, nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile, determinando gli eventuali conguagli idonei a parificare il valore di dette quote. ORDINARSI al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 la trascrizione dell'emananda sentenza di divisione in accoglimento del presente capo di domanda, esonerandolo da ogni responsabilità in merito. Con condanna dell'odierno convenuto, anche alla luce della sua mancata adesione alla procedura di mediazione e al suo reiterato ostruzionismo ben documentato in narrativa, al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, dei compensi del presente giudizio, oltre al contributo unificato, agli oneri di legge”
Nelle more della prima udienza , in data 08.01.2021, il signor ecedeva;
Controparte_1
ed il giudizio , previa declaratoria di interruzione veniva interrotto nei confronti degli eredi
Si costituivano dunque i sig. ed moglie e figlio del de cuius non Parte_2 Parte_3 opponendosi ed anzi aderendo alla domanda di divisione per le rispettive quote ma contestando di aver frapposto ostacoli all'iter processuale delle richieste avversarie
Per parte propria riconoscevano le rispettive quote di comproprietà, pari al 50% quanto al signor ed al 50% quanto agli eredi legittimi del signor signora Parte_1 Controparte_1
e signor “..” Parte_2 Parte_3
Come si evince dalla visura catastale del 03.12.2021 (doc. n. 1), difatti, a seguito dell'avvenuta successione legittima del signor -deceduto il 08.01.2021-, registrata il Controparte_1
12.11.2021 al volume 88888 n. 504736, la signora del de cuius- ed il Parte_4 signor -figlio del de cuius- hanno ereditato la quota pari alla metà ciascuno della Parte_3 quota facente capo al marito, nonché padre, così divenendo titolari di una porzione pari ad ½ della quota del 50% di proprietà sull'immobile per cui si chiede lo scioglimento della comunione….”Chiedevano pertanto procedersi alla divisione sull'area meglio contraddistinta al NCEU del Comune di Lentate sul Seveso (MB) al foglio n. 20,mappale n. 94, e, per l'effetto, attribuire ai singoli condividenti la quota a ciascuno spettante nelle modalità che verranno meglio individuate in corso di causa ordinando alla competente Agenzia delle Entrate –
Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione dell'emananda sentenza di divisione, con vittoria delle spese di giudizio
Nel corso del processo veniva disposta CTU sull'immobile all'esito della quale si procedeva alla demolizione di un'autorimessa priva di titoli autorizzativi e costruita sul medesimo, quindi al frazionamento ed alla formazione di due lotti da assegnarsi individualmente a ciascun condividente ed un terzo lotto in cui rimanere in comunione indivisa.
Nessuno sollevava eccezioni al progetto divisionale predisposto dal CTU e depositato secondo le modalità ex art 789 cpc e dunque la causa è stata trattenuta in decisione
Pag. 2 di 4
2. Si premette che pur non essendovi contestazioni al progetto divisionale si procede con sentenza non essendo ancora intervenuto l'accertamento e la pronuncia sullo scioglimento della comunione e la determinazione delle quote.
In proposito nessuna contestazione è sorta in ordine alle affermazioni attoree e dunque va accertato lo scioglimento della comunione quanto ai mapp. 394 e 395 dando atto che le quote della stessa sono così formate tra gli originari comproprietari: 50% al sig. e 50% Parte_1 in comproprietà indivisa ai sig. e quali eredi di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Per quanto poi attiene alle modalità attraverso cui attuare lo scioglimento della comunione, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità il requisito della comoda divisibilità sussiste quando il frazionamento del bene, materialmente possibile, è tale da consentire la formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate da pesi, servitù o limitazioni eccessive (cfr. Cass. civ. n. 2822/1986). Si ha, altresì, comoda divisibilità anche nell'ipotesi in cui all'inadeguatezza delle quote si possa porre rimedio mediante conguagli in denaro (cfr. Cass. civ. n. 2117/1995).
Nel caso in esame, dalla perizia redatta nell'ambito della procedura esecutiva , nonché da quanto dichiarato dal CTU nel presente giudizio si evince che i beni sono comodamente divisibili ed in proposito , dopo il necessario adeguamento catastale, 394 è stato formato il seguente progetto divisionale:
Foglio 20 mapp.394 ( futuro intestatario ) Parte_1
Foglio 20 mapp.395 ( futuri intestatari e Parte_3 Persona_1
.20 mapp. 396 ( futuri intestatari e )
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
Il progetto non è stato contestato ed anzi le parti hanno chiesto l'attribuzione dei beni come indicati senza conguagli
Conseguentemente può essere disposta l'attribuzione secondo l'indicato progetto
3. Le spese di lite non essendovi stata contestazione circa il diritto alla divisioni vanno imputate alla massa proporzionalmente secondo le rispettive quote
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra da un lato e Parte_1 Pt_3
e ( quali eredi di ) dall'altro relativamente ai seguenti
[...] Controparte_2 Controparte_1 immobili siti in Lentate sul Seveso f. 20 mapp. 394 e 395 , dando atto che le quote sono pari al
50% per il primo e 50% in comunione indivisa per i secondi
Attribuisce a l'immobile di cui al f.20 mapp. 394 Parte_1
Pag. 3 di 4 Attribuisce a e l'immobile di cui al f. 20 mapp. 395 Parte_3 Controparte_2
Attribuisce e accerta la proprietà in capo a , e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 dell'immobile di cui al F.20 mapp.396
Pone le spese del giudizio e della CTU a carico della massa ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Monza Cosi deciso il 28.3.2025
Il Giudice
Dott.Maria Teresa Latella
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