Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 265
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica all'ente impositore

    Il ricorso è stato proposto solo nei confronti del concessionario della riscossione e non anche nei confronti dell'ente impositore, violando l'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, che impone il litisconsorzio necessario tra entrambi i soggetti in caso di eccezioni relative agli atti presupposti. La mancata notifica ad entrambi rende il ricorso inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 265
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 265
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo