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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1278/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 05920259002929226000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- SOLLECITO PAGAM n. 05920259002929226000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2154/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento evidenziato in epigrafe relativo ad alcune cartelle di pagamento notificate nel 2024, con il quale l'AdE-R ha richiesto l'importo complessivo di €. 681,82. Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte e la prescrizione del relativo diritto di credito.
Dalla relata di notifica si evince che il ricorso sarebbe stato notificato alla sola Agenzia della riscossione;
tuttavia dalla documentazione versata in atti non è possibile verificare che la pec contenente il ricorso introduttivo del giudizio sia stata consegnata all'indirizzo dell'Ufficio destinatario, in quanto il relativo file risulta danneggiato.
L'Ufficio convenuto non si è costituito.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quand'anche il ricorso fosse stato ritualmente notificato all'AdE-R, certamente esso non è stato notificato all'ente impositore, in violazione del novellato art. 14 comma 6-bis d.lgs. n. 546/1992 che contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione onera chiaramente il contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente
Impositore che del Concessionario. E' stato evidenziato (cfr Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del
18/06/2013 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all' art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.
La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche rispetto alla situazione in cui sono più
d'uno i soggetti creditori del medesimo, in tale ultimo caso funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche e soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente evocando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria. Pertanto la mancata notifica da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. In tal senso non è neppure ravvisabile un onere dell'Ufficio -parte del processo- ad attivarsi sul punto, né è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola, notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente. Invero l'art. 102 cpc -che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice- è prospettabile allorché “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti” ( si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc); mentre la fattispecie in oggetto è diversa, in quanto è la norma ad obbligare il ricorrente, nell'ambito della fase iniziale del processo, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius, con un evidente nesso di inscindibilità.
Nella fattispecie in esame, in cui parte ricorrente ha svolto eccezioni di merito circa la mancata notifica degli atti prodromici, ma ha evocato in giudizio solo Società_1 spa quale concessionario, e non l'Ente Impositore (o gli enti impositori) nei cui confronti andavano sollevate le eccezioni di merito della pretesa. Consegue che il ricorso, depositato in pieno nuovo regime, è inammissibile. Non sfugge a questa Corte che il secondo comma della normativa in oggetto prevede che se il ricorso non
è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
ciò nondimeno, a parere di questa Corte, detto ordine di integrazione del contraddittorio può essere svolto d'Ufficio allorché risulta individuato e precisato chi è l'Ente Creditore, non potendo essere rimessa al
Giudicante tale verifica, che tra l'altro attiene ad aspetti correlati alla legittimazione passiva che parte ricorrente ha appunto l'onere di individuare e chiamare in giudizio. Invero la situazione normativa processuale correlata alla novella, a differenza della situazione previgente, impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1278/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 05920259002929226000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- SOLLECITO PAGAM n. 05920259002929226000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2154/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento evidenziato in epigrafe relativo ad alcune cartelle di pagamento notificate nel 2024, con il quale l'AdE-R ha richiesto l'importo complessivo di €. 681,82. Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte e la prescrizione del relativo diritto di credito.
Dalla relata di notifica si evince che il ricorso sarebbe stato notificato alla sola Agenzia della riscossione;
tuttavia dalla documentazione versata in atti non è possibile verificare che la pec contenente il ricorso introduttivo del giudizio sia stata consegnata all'indirizzo dell'Ufficio destinatario, in quanto il relativo file risulta danneggiato.
L'Ufficio convenuto non si è costituito.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quand'anche il ricorso fosse stato ritualmente notificato all'AdE-R, certamente esso non è stato notificato all'ente impositore, in violazione del novellato art. 14 comma 6-bis d.lgs. n. 546/1992 che contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione onera chiaramente il contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente
Impositore che del Concessionario. E' stato evidenziato (cfr Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del
18/06/2013 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all' art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.
La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche rispetto alla situazione in cui sono più
d'uno i soggetti creditori del medesimo, in tale ultimo caso funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche e soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente evocando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria. Pertanto la mancata notifica da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. In tal senso non è neppure ravvisabile un onere dell'Ufficio -parte del processo- ad attivarsi sul punto, né è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola, notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente. Invero l'art. 102 cpc -che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice- è prospettabile allorché “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti” ( si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc); mentre la fattispecie in oggetto è diversa, in quanto è la norma ad obbligare il ricorrente, nell'ambito della fase iniziale del processo, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius, con un evidente nesso di inscindibilità.
Nella fattispecie in esame, in cui parte ricorrente ha svolto eccezioni di merito circa la mancata notifica degli atti prodromici, ma ha evocato in giudizio solo Società_1 spa quale concessionario, e non l'Ente Impositore (o gli enti impositori) nei cui confronti andavano sollevate le eccezioni di merito della pretesa. Consegue che il ricorso, depositato in pieno nuovo regime, è inammissibile. Non sfugge a questa Corte che il secondo comma della normativa in oggetto prevede che se il ricorso non
è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
ciò nondimeno, a parere di questa Corte, detto ordine di integrazione del contraddittorio può essere svolto d'Ufficio allorché risulta individuato e precisato chi è l'Ente Creditore, non potendo essere rimessa al
Giudicante tale verifica, che tra l'altro attiene ad aspetti correlati alla legittimazione passiva che parte ricorrente ha appunto l'onere di individuare e chiamare in giudizio. Invero la situazione normativa processuale correlata alla novella, a differenza della situazione previgente, impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.