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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 5854/21 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico Dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5851 del Ruolo Generale dell'anno 2021 introdotto da
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. ELEFANTE LUIGI C.F._2
RICORRENTI
contro
, con l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
VENEZIA
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
A) Voglia il Tribunale adito riconoscere per effetto della domanda proposta a titolo di
danno parentale a favore di e la somma cadauno di Persona_1 Parte_1
Euro 245.140,00 oltre gli accessori di legge sino al saldo.
• B) Vinte le spese con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Per parte resistente:
L'istruttoria condotta ha consentito di verificare che i sigg. e Parte_1
hanno diritto alla corresponsione dell'integrale somma sancita dal Parte_2
Tribunale di Venezia nella Sentenza n. 1094/2021, avendo provveduto alla restituzione delle somme ricevute a titolo di assegno vitalizio
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017, , e Parte_3 Parte_1
evocavano in giudizio il per sentirlo Parte_2 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis e iure proprio patiti a seguito del decesso di avvenuto in data 9 dicembre 2016 per Persona_2
mesotelioma pleurico.
Esponevano che era stato arruolato dalla Marina Militare italiana il 17 Persona_2
marzo 1964 e destinato all'Arsenale di La Spezia, il 25 aprile 1964 era stato trasferito sul rimorchiatore “Lipari”, vivendo a bordo dello stesso, imbarcazione particolarmente vetusta, il 10 luglio 1964 era stato trasferito al Comando Motosiluranti di Brindisi trascorrendo dei periodi sia sul motosilurante MS 474, sia presso l'arsenale di Taranto fino al 19 gennaio 1965 quando era stato destinato all'Arsenale di Venezia fino al suo congedo;
che presso tutti gli arsenali e le unità navali dove il loro congiunto aveva prestato servizio era pacifica la presenza di manufatti e materiali in amianto, in quantità massiva e ubiquitaria;
che inoltre negli angusti alloggi vi erano tubature coibentate in amianto che attraversavano anche la cuccetta dove il e i colleghi passavano la Parte_1
notte e i periodi di non attività a bordo, con conseguente dispersione delle fibre di amianto, in assenza di un sistema localizzato di aspirazione, conseguente alle enormi vibrazioni meccaniche trasmesse da ogni parte metallica della struttura;
che il loro congiunto non si era mai esposto ad agenti cancerogeni sia fuori dall'orario di lavoro sia nei periodi successivi al congedo dalla Marina Militare Italiana;
che la pericolosità dell'amianto era ben nota fin dall'inizio del secolo scorso, gli effetti cancerogeni erano noti dal 1955 e l'accertamento del nesso causale fra mesotelioma ed esposizione all'amianto era noto dal 1964, ma, nonostante ciò, gli alti comandi della Marina Militare
Pag. 2 di 6 fino alla fine degli anni '80 non avevano approntato alcuna cautela e non avevano impedito l'uso delle unità navali e delle installazioni terrestri ove era presente tale materiale.
Si costituiva il il quale contestava tutto quanto dedotto e richiesto Controparte_1
nella domanda attorea. Deduceva l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dell'elemento oggettivo e del nesso causale assumendo che il non aveva mai Parte_1
svolto attività lavorative che lo ponevano a stretto contatto con l'amianto, per cui non poteva escludersi che l'assunzione della dose innescante la patologia andasse riferita ai precedenti e seguenti rapporti di lavoro di quest'ultimo. Assumeva altresì l'assenza dell'elemento soggettivo in capo al . CP_1
Il Giudice ammetteva la prova per testimoni dedotta e disponeva CTU medico-legale; quindi tratteneva in decisione la causa.
Con sentenza non definitiva n. 1094/2021 il Giudice, affermata la propria giurisdizione in considerazione della formulazione della domanda come richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., riteneva che la fattispecie in esame fosse sussumibile più propriamente nello schema dell'art. 2050 c.c. in quanto l'attività prestata in favore della
Marina Militare poteva qualificarsi come pericolosa in considerazione della natura e delle caratteristiche dei mezzi adoperati che comportavano una rilevante possibilità dei verificazione del danno per la loro potenzialità offensiva. Riteneva quindi operante nel caso di specie la presunzione di responsabilità ritenendo che la Marina Italiana non avesse fornito la prova della concreta adozione di tutte le misure idonee ad evitare, secondo la migliore scienza del tempo, il verificarsi di effetti dannosi in capo ai lavoratori. Precisava al riguardo che la stessa Marina Militare aveva confermato la presenza di amianto nelle imbarcazioni utilizzate all'epoca in quanto costruite in un periodo storico in cui questo materiale veniva comunemente utilizzato, e per converso, non aveva prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a provare la concreta predisposizione di cautele e l'utilizzo di strumenti volti a tutelare la salute del personale di leva in un ambiente in cui era notoriamente presente l'amianto.
Pag. 3 di 6 Affermava inoltre sussistere la prova del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e l'insorgere della patologia che aveva compito il riportandosi alle Parte_1
conclusioni espresse in tal senso dai CTU e dal contenuto delle testimonianze assunte.
Procedeva quindi alla liquidazione del danno iure hereditatis osservando che stante il tempo intercorso tra l'insorgere della patologia e il momento del decesso non poteva essere utilizzata l'applicazione del meccanismo tabellare locale, che prevedeva la liquidazione della somma di 15.000,00 euro giornaliere, in quanto essa presupponeva che il decesso fosse avvenuto nell'immediato o a breve distanza di tempo dalla data del sinistro. Riteneva quindi di prendere a riferimento il valore massimo giornaliero di euro
150,00 incrementato del 100% per il livello massimo di sofferenza e a sua volta decuplicato in considerazione della rapida evoluzione negativa della malattia, procedendo a liquidare complessivi 123.000,00 euro (valore giornaliero 3.000,00 euro x
16 giorni al 75% e 29 giorni al 100%, secondo le indicazioni dei CTU).
Quanto al danno non patrimoniale fatto valere iure proprio da (75 anni) in Parte_3
virtù del rapporto di coniugio, e da (34 anni) e (40 anni) quali Pt_1 Pt_2 Parte_1
figli del de cuius, il giudice, considerata l'intensità del vincolo coniugale e il forte legale affettivo ancora esistente con i due figli, liquidava a l'importo di Parte_3
306.425,00 euro, a e quello di 245.140,00 euro in valori Parte_1 Pt_2
attuali.
Quanto a in applicazione del principio della compensatio lucri cum Parte_3
damno, il giudice scomputava dall'importo riconosciuto quanto percepito e percipiendo a titolo di assegni vitalizi, aventi causa nel medesimo titolo, procedendo alla loro capitalizzazione e ammontanti complessivamente a 265.395,41 euro, nonché la speciale elargizione di cui al decreto n. 170/2019 per complessivi 228.200,00 euro, sicchè dichiarava cessata la materia del contendere.
Quanto ai due figli, osservava che anch'essi erano beneficiari di due assegni vitalizi mensili in virtù della sentenza del Pretore del lavoro di Padova n. 521/2018, oggetto di impugnazione ancora pendente avanti alla Corte d'Appello - sezione lavoro, per cui, in ordine a tali posizioni, essendo necessario attendere l'esito del giudizio, disponeva la
Pag. 4 di 6 separazione dei due giudizi e, con ordinanza, disponeva la sospensione del processo ex art. 337 comma secondo c.p.c., con riferimento alla liquidazione del danno iure proprio spettante ai due figli, decidendo in via definitiva solo sula posizione di e Parte_3
sulla liquidazione del danno iure hereditario spettante agli attori.
Veniva quindi formato il presente fascicolo e con ricorso di data 13.5.2023 Parte_2
e riassumevano il giudizio nei confronti del
[...] Parte_1 Controparte_1
, dando atto che era sopravvenuta la sentenza n. 696/22 con cui la Corte
[...]
d'Appello aveva riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 521/18, rigettando la domanda riconvenzionale di riconoscimento degli assegni in loro favore e che con decreto notificato in data 28.3.2023 era stata disposta la revoca immeditata del beneficio ed il recupero totale delle somme già erogate. Il Giudice quindi tratteneva in decisione la causa.
Gli attori chiedono ora la liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio in conformità con quanto statuito nella sentenza non definitiva e il , Controparte_1
dato atto della intera restituzione delle somme indebitamente corrisposte agli odierni attori, nulla oppone.
Questo Giudice quindi, richiamandosi a quanto già statuito nella sentenza non definitiva n. 1094/21 e alle conclusioni svolte dagli attori, condanna il a Controparte_1
corrispondere a e a l'importo di 245.140,00 euro Parte_1 Parte_2
ciascuno, già liquidato in valori attuali. Su tale importo dovranno essere corrisposti gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite del presente procedimento, in considerazione dell'atteggiamento processuale tenuto dal , possono essere interamente compensate tra le parti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
Pag. 5 di 6 • condanna il convenuto a versare a e a CP_1 Parte_1 Parte_2
la somma di 245.140,00 euro ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Venezia il 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 5854/21 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico Dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5851 del Ruolo Generale dell'anno 2021 introdotto da
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. ELEFANTE LUIGI C.F._2
RICORRENTI
contro
, con l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
VENEZIA
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
A) Voglia il Tribunale adito riconoscere per effetto della domanda proposta a titolo di
danno parentale a favore di e la somma cadauno di Persona_1 Parte_1
Euro 245.140,00 oltre gli accessori di legge sino al saldo.
• B) Vinte le spese con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Per parte resistente:
L'istruttoria condotta ha consentito di verificare che i sigg. e Parte_1
hanno diritto alla corresponsione dell'integrale somma sancita dal Parte_2
Tribunale di Venezia nella Sentenza n. 1094/2021, avendo provveduto alla restituzione delle somme ricevute a titolo di assegno vitalizio
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017, , e Parte_3 Parte_1
evocavano in giudizio il per sentirlo Parte_2 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis e iure proprio patiti a seguito del decesso di avvenuto in data 9 dicembre 2016 per Persona_2
mesotelioma pleurico.
Esponevano che era stato arruolato dalla Marina Militare italiana il 17 Persona_2
marzo 1964 e destinato all'Arsenale di La Spezia, il 25 aprile 1964 era stato trasferito sul rimorchiatore “Lipari”, vivendo a bordo dello stesso, imbarcazione particolarmente vetusta, il 10 luglio 1964 era stato trasferito al Comando Motosiluranti di Brindisi trascorrendo dei periodi sia sul motosilurante MS 474, sia presso l'arsenale di Taranto fino al 19 gennaio 1965 quando era stato destinato all'Arsenale di Venezia fino al suo congedo;
che presso tutti gli arsenali e le unità navali dove il loro congiunto aveva prestato servizio era pacifica la presenza di manufatti e materiali in amianto, in quantità massiva e ubiquitaria;
che inoltre negli angusti alloggi vi erano tubature coibentate in amianto che attraversavano anche la cuccetta dove il e i colleghi passavano la Parte_1
notte e i periodi di non attività a bordo, con conseguente dispersione delle fibre di amianto, in assenza di un sistema localizzato di aspirazione, conseguente alle enormi vibrazioni meccaniche trasmesse da ogni parte metallica della struttura;
che il loro congiunto non si era mai esposto ad agenti cancerogeni sia fuori dall'orario di lavoro sia nei periodi successivi al congedo dalla Marina Militare Italiana;
che la pericolosità dell'amianto era ben nota fin dall'inizio del secolo scorso, gli effetti cancerogeni erano noti dal 1955 e l'accertamento del nesso causale fra mesotelioma ed esposizione all'amianto era noto dal 1964, ma, nonostante ciò, gli alti comandi della Marina Militare
Pag. 2 di 6 fino alla fine degli anni '80 non avevano approntato alcuna cautela e non avevano impedito l'uso delle unità navali e delle installazioni terrestri ove era presente tale materiale.
Si costituiva il il quale contestava tutto quanto dedotto e richiesto Controparte_1
nella domanda attorea. Deduceva l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dell'elemento oggettivo e del nesso causale assumendo che il non aveva mai Parte_1
svolto attività lavorative che lo ponevano a stretto contatto con l'amianto, per cui non poteva escludersi che l'assunzione della dose innescante la patologia andasse riferita ai precedenti e seguenti rapporti di lavoro di quest'ultimo. Assumeva altresì l'assenza dell'elemento soggettivo in capo al . CP_1
Il Giudice ammetteva la prova per testimoni dedotta e disponeva CTU medico-legale; quindi tratteneva in decisione la causa.
Con sentenza non definitiva n. 1094/2021 il Giudice, affermata la propria giurisdizione in considerazione della formulazione della domanda come richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., riteneva che la fattispecie in esame fosse sussumibile più propriamente nello schema dell'art. 2050 c.c. in quanto l'attività prestata in favore della
Marina Militare poteva qualificarsi come pericolosa in considerazione della natura e delle caratteristiche dei mezzi adoperati che comportavano una rilevante possibilità dei verificazione del danno per la loro potenzialità offensiva. Riteneva quindi operante nel caso di specie la presunzione di responsabilità ritenendo che la Marina Italiana non avesse fornito la prova della concreta adozione di tutte le misure idonee ad evitare, secondo la migliore scienza del tempo, il verificarsi di effetti dannosi in capo ai lavoratori. Precisava al riguardo che la stessa Marina Militare aveva confermato la presenza di amianto nelle imbarcazioni utilizzate all'epoca in quanto costruite in un periodo storico in cui questo materiale veniva comunemente utilizzato, e per converso, non aveva prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a provare la concreta predisposizione di cautele e l'utilizzo di strumenti volti a tutelare la salute del personale di leva in un ambiente in cui era notoriamente presente l'amianto.
Pag. 3 di 6 Affermava inoltre sussistere la prova del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e l'insorgere della patologia che aveva compito il riportandosi alle Parte_1
conclusioni espresse in tal senso dai CTU e dal contenuto delle testimonianze assunte.
Procedeva quindi alla liquidazione del danno iure hereditatis osservando che stante il tempo intercorso tra l'insorgere della patologia e il momento del decesso non poteva essere utilizzata l'applicazione del meccanismo tabellare locale, che prevedeva la liquidazione della somma di 15.000,00 euro giornaliere, in quanto essa presupponeva che il decesso fosse avvenuto nell'immediato o a breve distanza di tempo dalla data del sinistro. Riteneva quindi di prendere a riferimento il valore massimo giornaliero di euro
150,00 incrementato del 100% per il livello massimo di sofferenza e a sua volta decuplicato in considerazione della rapida evoluzione negativa della malattia, procedendo a liquidare complessivi 123.000,00 euro (valore giornaliero 3.000,00 euro x
16 giorni al 75% e 29 giorni al 100%, secondo le indicazioni dei CTU).
Quanto al danno non patrimoniale fatto valere iure proprio da (75 anni) in Parte_3
virtù del rapporto di coniugio, e da (34 anni) e (40 anni) quali Pt_1 Pt_2 Parte_1
figli del de cuius, il giudice, considerata l'intensità del vincolo coniugale e il forte legale affettivo ancora esistente con i due figli, liquidava a l'importo di Parte_3
306.425,00 euro, a e quello di 245.140,00 euro in valori Parte_1 Pt_2
attuali.
Quanto a in applicazione del principio della compensatio lucri cum Parte_3
damno, il giudice scomputava dall'importo riconosciuto quanto percepito e percipiendo a titolo di assegni vitalizi, aventi causa nel medesimo titolo, procedendo alla loro capitalizzazione e ammontanti complessivamente a 265.395,41 euro, nonché la speciale elargizione di cui al decreto n. 170/2019 per complessivi 228.200,00 euro, sicchè dichiarava cessata la materia del contendere.
Quanto ai due figli, osservava che anch'essi erano beneficiari di due assegni vitalizi mensili in virtù della sentenza del Pretore del lavoro di Padova n. 521/2018, oggetto di impugnazione ancora pendente avanti alla Corte d'Appello - sezione lavoro, per cui, in ordine a tali posizioni, essendo necessario attendere l'esito del giudizio, disponeva la
Pag. 4 di 6 separazione dei due giudizi e, con ordinanza, disponeva la sospensione del processo ex art. 337 comma secondo c.p.c., con riferimento alla liquidazione del danno iure proprio spettante ai due figli, decidendo in via definitiva solo sula posizione di e Parte_3
sulla liquidazione del danno iure hereditario spettante agli attori.
Veniva quindi formato il presente fascicolo e con ricorso di data 13.5.2023 Parte_2
e riassumevano il giudizio nei confronti del
[...] Parte_1 Controparte_1
, dando atto che era sopravvenuta la sentenza n. 696/22 con cui la Corte
[...]
d'Appello aveva riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 521/18, rigettando la domanda riconvenzionale di riconoscimento degli assegni in loro favore e che con decreto notificato in data 28.3.2023 era stata disposta la revoca immeditata del beneficio ed il recupero totale delle somme già erogate. Il Giudice quindi tratteneva in decisione la causa.
Gli attori chiedono ora la liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio in conformità con quanto statuito nella sentenza non definitiva e il , Controparte_1
dato atto della intera restituzione delle somme indebitamente corrisposte agli odierni attori, nulla oppone.
Questo Giudice quindi, richiamandosi a quanto già statuito nella sentenza non definitiva n. 1094/21 e alle conclusioni svolte dagli attori, condanna il a Controparte_1
corrispondere a e a l'importo di 245.140,00 euro Parte_1 Parte_2
ciascuno, già liquidato in valori attuali. Su tale importo dovranno essere corrisposti gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite del presente procedimento, in considerazione dell'atteggiamento processuale tenuto dal , possono essere interamente compensate tra le parti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
Pag. 5 di 6 • condanna il convenuto a versare a e a CP_1 Parte_1 Parte_2
la somma di 245.140,00 euro ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Venezia il 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
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