Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1973, n. 161
CASS
Sentenza 16 gennaio 1973

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La servitu e opponibile, nonostante l'omessa trascrizione del patto che l'ha costituita, al terzo che abbia acquistato il fondo servente, quando l'espressa menzione che di essa e stata fatta nell'atto traslativo sia tale da non lasciare alcun dubbio sul riconoscimento da parte del compratore della esistenza della servitu. ( Conf 696/68, mass n 331902).*

Con il contratto a favore di terzo puo costituirsi a favore del terzo un diritto di servitu prediale. ( Conf 1807/66, mass n 323528).*

In rapporto alle censure di extrapetizione e di omessa pronuncia la Corte di Cassazione non e vincolata dall'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale fatta dal giudice di merito, ma puo procedere direttamente all'interpretazione di tale domanda quale risulta dagli Atti del processo. ( Conf 720/66, mass n 321446).*

L'interpretazione del negozio giuridico consta di due momenti: uno diretto alla ricerca e alla Determinazione degli elementi di fatto, tra i quali e da comprendersi la volonta delle parti, e l'altro diretto alla riassunzione di tali elementi nello schema giuridico che si ritiene ad essi proprio; mentre le operazioni di questo secondo momento sono censurabili in Sede di legittimita in quanto importano l'applicazione di norme giuridiche, le operazioni della prima fase, che richiedono indagini e valutazioni di fatto, sono affidate al potere discrezionale del giudice di merito e sono sottratte a censura in Sede di legittimita se adeguatamente e correttamente motivate. ( Conf 357/71, mass n 349909).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1973, n. 161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 161
    Data del deposito : 16 gennaio 1973

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