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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.12345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa HI Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.03.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. HI Pontonio Fiaschi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...] cittadino italiano:
pagina 1 di 4 Cod. Fisc. C.F._2
residente Milano via G. De Finetti n. 4 con l'Avv. Laura Rebua presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Zibido San Giacomo il 30 settembre 1995
(anno 1995 atto n. 12 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il 5 Parte_3 Per_1
ottobre 2002, entrambi maggiorenni ed autosufficienti
FATTO
La signora depositava ricorso per separazione giudiziale in data 28 marzo 2024; si Parte_1
costituiva regolarmente il marito signor entro il termine concesso. Data la necessità di Parte_2 rinviare l'udienza fissata per la comparizione parti per sopravvenute esigenze d'ufficio, codesto
Tribunale fissava udienza per un preliminare tentativo di conciliazione e per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo davanti alla dott.ssa Serpico per il 14 marzo 2025. All'udienza del 14 marzo 2025 i coniugi sopra indicati hanno raggiunto un accordo, hanno quindi dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., hanno chiesto di sostituirsi l'udienza con il deposito di note scritte e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si impegna ad accettare, la propria quota di Pt_2 Pt_1
½ dell'immobile che costituisce la casa coniugale sita al 7 piano, nonché del box pertinenziale sito al piano S1, entrambi siti in Milano, via Giuseppe De Finetti n. 4, ed identificati al N.C.E.U. del
Comune di Milano rispettivamente al fg. 626, mapp. 79, sub. 28 (quanto all'appartamento) e fg. 626 mapp. 79 sub. 71 (quanto all'autorimessa).
2) La sig.ra si impegna a cedere al sig. che si impegna ad accettare, le proprie quote di Pt_1 Pt_2
½ dei seguenti immobili:
pagina 2 di 4 a) Immobile (negozio) sito in Milano, via Degli Imbriani n. 9 N01 Piano S1-T, censito al N.C.E.U. del
Comune di Milano al fg. 186 mapp. 36 sub. 1 cat. C/1, classe 6, mq. 27
b) Immobile (laboratorio) sito in Milano, via Antonio Carnevali n. 78 piano S1, censito al N.C.E.U. del
Comune di Milano al fg. 131 mapp. 95 sub. 703 cat. C3, classe 7 mq. 75
c) Immobile (autorimessa) sito in Milano, via Finetti n. 4 piano S1, censito al N.C.E.U. del Comune di
Milano al fg. 626 mapp. 79 sub. 55 cat. C/6, classe 7 mq. 14
d) Immobile (autorimessa) sito in Milano, via Agostino De Pretis n. 125 piano S1, censito al N.C.E.U. del Comune di Milano al fg. 599 mapp. 150 sub. 93 cat. C/6, classe 8 mq. 16
e) Immobile (autorimessa) sito in Milano, via Agostino De Pretis n. 125 piano S1, censito al N.C.E.U. del Comune di Milano al fg. 599 mapp. 150 sub. 94 cat. C/6, classe 8 mq. 16.
3) I trasferimenti reciproci dei predetti immobili avverrà entro 30 giorni dalla sentenza di separazione;
4) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro la data del 10 aprile 2025, mentre i Pt_2
propri effetti personali, nonché un televisore di proprietà del figlio e la play station, verranno asportati, previo accordo tra le parti sulle modalità, entro e non oltre il 31 maggio 2025 con riconsegna delle chiavi.
5) Entro la data del 31 maggio 2025 il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 1.000,00 Pt_2 Pt_1
(mille) a titolo di controvalore dei gioielli ricevuti da quest'ultima in dono dal padre ed andati perduti, nonchè restituirà alla moglie i motorini AO e RA, riconsegnandoli presso l'abitazione coniugale.
6) Il conto comune ancora in essere tra le parti resterà aperto fino ai trasferimenti immobiliari, i cui costi saranno prelevati dal conto corrente in comune ancora in essere. Dopo i trasferimenti il conto verrà chiuso con la suddivisione al 50% dell'importo rimanente.
7) Le Parti dichiarano di essere entrambe autonome economicamente e di rinunciare, pertanto, al reciproco mantenimento.
8) Le Parti dichiarano che i figli HI e sono entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti.
9) Le Parti dichiarano che, con l'avverarsi delle condizioni di cui sopra, sono stati definiti tra loro tutti i rapporti, economici e non, relativi alla vicenda matrimoniale, ivi compresa la domanda della sig.ra relativa all'asserita collaborazione lavorativa. Pt_1
pagina 3 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Zibido San Giacomo il 30 settembre 1995, (anno 1995 atto n. 12 reg. parte II);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zibido San Giacomo perché provveda alle annotazioni
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________ pagina 4 di 4
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa HI Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.03.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. HI Pontonio Fiaschi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...] cittadino italiano:
pagina 1 di 4 Cod. Fisc. C.F._2
residente Milano via G. De Finetti n. 4 con l'Avv. Laura Rebua presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Zibido San Giacomo il 30 settembre 1995
(anno 1995 atto n. 12 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il 5 Parte_3 Per_1
ottobre 2002, entrambi maggiorenni ed autosufficienti
FATTO
La signora depositava ricorso per separazione giudiziale in data 28 marzo 2024; si Parte_1
costituiva regolarmente il marito signor entro il termine concesso. Data la necessità di Parte_2 rinviare l'udienza fissata per la comparizione parti per sopravvenute esigenze d'ufficio, codesto
Tribunale fissava udienza per un preliminare tentativo di conciliazione e per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo davanti alla dott.ssa Serpico per il 14 marzo 2025. All'udienza del 14 marzo 2025 i coniugi sopra indicati hanno raggiunto un accordo, hanno quindi dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., hanno chiesto di sostituirsi l'udienza con il deposito di note scritte e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si impegna ad accettare, la propria quota di Pt_2 Pt_1
½ dell'immobile che costituisce la casa coniugale sita al 7 piano, nonché del box pertinenziale sito al piano S1, entrambi siti in Milano, via Giuseppe De Finetti n. 4, ed identificati al N.C.E.U. del
Comune di Milano rispettivamente al fg. 626, mapp. 79, sub. 28 (quanto all'appartamento) e fg. 626 mapp. 79 sub. 71 (quanto all'autorimessa).
2) La sig.ra si impegna a cedere al sig. che si impegna ad accettare, le proprie quote di Pt_1 Pt_2
½ dei seguenti immobili:
pagina 2 di 4 a) Immobile (negozio) sito in Milano, via Degli Imbriani n. 9 N01 Piano S1-T, censito al N.C.E.U. del
Comune di Milano al fg. 186 mapp. 36 sub. 1 cat. C/1, classe 6, mq. 27
b) Immobile (laboratorio) sito in Milano, via Antonio Carnevali n. 78 piano S1, censito al N.C.E.U. del
Comune di Milano al fg. 131 mapp. 95 sub. 703 cat. C3, classe 7 mq. 75
c) Immobile (autorimessa) sito in Milano, via Finetti n. 4 piano S1, censito al N.C.E.U. del Comune di
Milano al fg. 626 mapp. 79 sub. 55 cat. C/6, classe 7 mq. 14
d) Immobile (autorimessa) sito in Milano, via Agostino De Pretis n. 125 piano S1, censito al N.C.E.U. del Comune di Milano al fg. 599 mapp. 150 sub. 93 cat. C/6, classe 8 mq. 16
e) Immobile (autorimessa) sito in Milano, via Agostino De Pretis n. 125 piano S1, censito al N.C.E.U. del Comune di Milano al fg. 599 mapp. 150 sub. 94 cat. C/6, classe 8 mq. 16.
3) I trasferimenti reciproci dei predetti immobili avverrà entro 30 giorni dalla sentenza di separazione;
4) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro la data del 10 aprile 2025, mentre i Pt_2
propri effetti personali, nonché un televisore di proprietà del figlio e la play station, verranno asportati, previo accordo tra le parti sulle modalità, entro e non oltre il 31 maggio 2025 con riconsegna delle chiavi.
5) Entro la data del 31 maggio 2025 il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 1.000,00 Pt_2 Pt_1
(mille) a titolo di controvalore dei gioielli ricevuti da quest'ultima in dono dal padre ed andati perduti, nonchè restituirà alla moglie i motorini AO e RA, riconsegnandoli presso l'abitazione coniugale.
6) Il conto comune ancora in essere tra le parti resterà aperto fino ai trasferimenti immobiliari, i cui costi saranno prelevati dal conto corrente in comune ancora in essere. Dopo i trasferimenti il conto verrà chiuso con la suddivisione al 50% dell'importo rimanente.
7) Le Parti dichiarano di essere entrambe autonome economicamente e di rinunciare, pertanto, al reciproco mantenimento.
8) Le Parti dichiarano che i figli HI e sono entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti.
9) Le Parti dichiarano che, con l'avverarsi delle condizioni di cui sopra, sono stati definiti tra loro tutti i rapporti, economici e non, relativi alla vicenda matrimoniale, ivi compresa la domanda della sig.ra relativa all'asserita collaborazione lavorativa. Pt_1
pagina 3 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Zibido San Giacomo il 30 settembre 1995, (anno 1995 atto n. 12 reg. parte II);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zibido San Giacomo perché provveda alle annotazioni
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________ pagina 4 di 4
IL PM IL PG