Articolo 24 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 23Articolo 25
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31 ottobre 1942
Art. 24. Aree private destinate alla formazione di vie e piazze.

Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore puo' essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a meta' della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondita' massima di metri 15.

Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sara' invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennita' di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria.

Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennita' di esproprio rimborsata il Comune dovra' restituire la differenza.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
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