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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 358/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. e (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti dall'Avv. Marcella Maurizio;
appellanti
CONTRO
f. , che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_2
mandataria (c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 P.IVA_3
procura speciale alle liti, dall'Avv. Giancarlo Catavello;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Controparte_3 P.IVA_4
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Nazareno Sbattella;
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellanti: “riformare la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 690/2023 depositata il
02.11.23, resa nel giudizio R.G. n. 872/2020 inter partes, non notificata, accertando e dichiarando la nullità dei tassi contrattuali indicizzati al parametro Euribor, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione del saldo del conto per gli anni 2007 e 2008 ex art.117 TUB o secondo i criteri che la Corte vorrà adottare, anche a mezzo espletata CTU”;
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni domanda ed Controparte_1
istanza ex adverso formulata, così giudicare:in via preliminare: accertare e dichiarare
l'improcedibilità dell'appello proposto dalla e dalsignor ex art. Parte_2 Parte_1
342 c.p.c. per la mancata formulazione delle conclusioni, come meglio argomentato in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello de quo ex art. 348bis c.p.c. per manifesta infondatezza dell'unica censura mossa alla sentenza impugnata, trattandosi di nullità/illegittimità dei tass Euribor, rilevabile per i contratti di mutuo e non per il contratto diconto corrente, anche in considerazione delle recenti pronunce della Corte di
Cassazione(Cass., 3 maggio 2024, n. 12007, ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2024, n.
19900) e di merito (Trib. Milano, VI Sez. Civ., n. 1926, 07 marzo 2025);in via principale di merito: respingere tutte le domande formulate dagli appellanti poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa e per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 690/2023 depositata il 2 novembre 2023, resa nel giudizio R.G. n. 872/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_3
Ancona, contrariis reiectis, respingere l'impugnazione siccome infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 690/2023 del Tribunale di
Ascoli Piceno. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre spese forf. 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta delle appellate e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si
2 abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della clausola del contratto di conto corrente (sotteso al decreto ingiuntivo opposto) relativa alla determinazione degli interessi dovuti dal correntista (e, dunque, di assumere le correlate determinazioni in termini di eterointegrazione negoziale ai sensi dell'art. 117 T.U.F.), affetta, secondo la prospettazione difensiva in esame, da nullità testuale ai sensi della norma di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e da nullità virtuale ai sensi dell'art. 101 TFUE, poiché attuativa di una intesa anticoncorrenziale a monte, esitata nella manipolazione della rilevazione del tasso Euribor.
Il motivo è infondato.
hanno omesso il deposito del richiamato provvedimento Parte_3 Parte_2
sanzionatorio della Commissione dell'Unione Europea, da cui poter trarre il convincimento circa la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale “a monte” né, al di là di mere deduzioni, hanno fornito altri elementi probatori idonei a fondare il convincimento circa l'avvenuta illecita manipolazione del tasso Euribor nei termini specifici lamentati.
Tale lacuna probatoria, che riguarda anche le coordinate temporali del fenomeno denunciato, non altrimenti colmata, preclude di giungere all'accertamento del riferito fenomeno anticoncorrenziale.
Peraltro, ed in subordine, quanto lamentato sembra integrare al più una pratica e non un accordo lesivo della concorrenza e, sebbene anche la pratica debba essa ricondotta alla nozione di intesa, giusto il disposto dell'art. 2 della legge n.287 del 1990, nondimeno non può configurasi, già sul piano astratto, un collegamento negoziale, tra una pratica, ossia una condotta che sembra priva
3 dei tratti del negozio giuridico (i toni dubitativi sono imposti dalla mancato deposito del provvedimento sanzionatorio meramente richiamato dalla difesa appellate) ed il contratto di conto corrente stipulato tra le parti.
Ciò preclude che possa trovare ambito applicativo lo schema incentrato sulla relazione tra atto negoziale a monte ed atto negoziale a valle.
In altri termini, la carenza del collegamento impedisce di per sé che dall'illiceità della pratica possa derivare la nullità, ossia un vizio genetico, della clausola relativa alla debenza gli interessi corrispettivi e moratori.
Anche qualora non si volesse condividere tal ultima impostazione, nondimeno va rilevato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE (così, Sentenza della Corte di Cassazione
12007 del 03/05/2024)”.
Tale orientamento merita condivisione poiché evidenzia la necessità che l'adesione alla pratica
(o all'intesa) anticoncorrenziale, anche qualora non si voglia decriptare un simile fenomeno per il tramite della figura del collegamento negoziale, avvenga nella consapevolezza della parte che abbia a trarre vantaggio da tale accadimento.
Diversamente, e trattasi di considerazione ovvia, non vi è adesione;
se non vi è adesione consapevole, tampoco si può essere coinvolti nella caducazione (totale o parziale) del contratto a valle, ciò che esplica, sul piano sostanziale, innegabili effetti sanzionatori (che, appunto, esigono un addebito in termini di responsabilità).
4 Qualora non vi sia consapevolezza, e dunque adesione, la parte danneggiata dall'intesa anticoncorrenziale intervenuta tra terzi, lungi dal poter lamentare la nullità parziale o totale della relazione contrattuale che lo lega al contraente estraneo, potrà formulare azione di risarcimento del danno nei confronti degli autori dell'intesa (o della pratica).
La doglianza, pure formulata dalla difesa appellante, secondo cui una simile ricostruzione non è condivisibile poiché pone il danneggiato di fronte ad una prova diabolica è infondata, dovendosi ritenere che agli autori dell'intesa siano indicati nel provvedimento della Commissione dell'Unione Europea che, giova ripeterlo, gli opponenti non hanno depositato.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
Entrambe le difese appellate hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale;
la controversia è di valore indeterminabile e di complessità media.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella reiterazione di argomenti difensivi già impiegati nei pregressi atti.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
-rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento in via solidale, in favore di Parte_4
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 6.327,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento in via solidale, in favore di Parte_4
, delle spese del presente grado, che si Controparte_3
5 liquidano in euro 6.327,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 19.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 358/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. e (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti dall'Avv. Marcella Maurizio;
appellanti
CONTRO
f. , che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_2
mandataria (c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 P.IVA_3
procura speciale alle liti, dall'Avv. Giancarlo Catavello;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Controparte_3 P.IVA_4
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Nazareno Sbattella;
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellanti: “riformare la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 690/2023 depositata il
02.11.23, resa nel giudizio R.G. n. 872/2020 inter partes, non notificata, accertando e dichiarando la nullità dei tassi contrattuali indicizzati al parametro Euribor, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione del saldo del conto per gli anni 2007 e 2008 ex art.117 TUB o secondo i criteri che la Corte vorrà adottare, anche a mezzo espletata CTU”;
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni domanda ed Controparte_1
istanza ex adverso formulata, così giudicare:in via preliminare: accertare e dichiarare
l'improcedibilità dell'appello proposto dalla e dalsignor ex art. Parte_2 Parte_1
342 c.p.c. per la mancata formulazione delle conclusioni, come meglio argomentato in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello de quo ex art. 348bis c.p.c. per manifesta infondatezza dell'unica censura mossa alla sentenza impugnata, trattandosi di nullità/illegittimità dei tass Euribor, rilevabile per i contratti di mutuo e non per il contratto diconto corrente, anche in considerazione delle recenti pronunce della Corte di
Cassazione(Cass., 3 maggio 2024, n. 12007, ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2024, n.
19900) e di merito (Trib. Milano, VI Sez. Civ., n. 1926, 07 marzo 2025);in via principale di merito: respingere tutte le domande formulate dagli appellanti poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa e per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 690/2023 depositata il 2 novembre 2023, resa nel giudizio R.G. n. 872/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_3
Ancona, contrariis reiectis, respingere l'impugnazione siccome infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 690/2023 del Tribunale di
Ascoli Piceno. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre spese forf. 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta delle appellate e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si
2 abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della clausola del contratto di conto corrente (sotteso al decreto ingiuntivo opposto) relativa alla determinazione degli interessi dovuti dal correntista (e, dunque, di assumere le correlate determinazioni in termini di eterointegrazione negoziale ai sensi dell'art. 117 T.U.F.), affetta, secondo la prospettazione difensiva in esame, da nullità testuale ai sensi della norma di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e da nullità virtuale ai sensi dell'art. 101 TFUE, poiché attuativa di una intesa anticoncorrenziale a monte, esitata nella manipolazione della rilevazione del tasso Euribor.
Il motivo è infondato.
hanno omesso il deposito del richiamato provvedimento Parte_3 Parte_2
sanzionatorio della Commissione dell'Unione Europea, da cui poter trarre il convincimento circa la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale “a monte” né, al di là di mere deduzioni, hanno fornito altri elementi probatori idonei a fondare il convincimento circa l'avvenuta illecita manipolazione del tasso Euribor nei termini specifici lamentati.
Tale lacuna probatoria, che riguarda anche le coordinate temporali del fenomeno denunciato, non altrimenti colmata, preclude di giungere all'accertamento del riferito fenomeno anticoncorrenziale.
Peraltro, ed in subordine, quanto lamentato sembra integrare al più una pratica e non un accordo lesivo della concorrenza e, sebbene anche la pratica debba essa ricondotta alla nozione di intesa, giusto il disposto dell'art. 2 della legge n.287 del 1990, nondimeno non può configurasi, già sul piano astratto, un collegamento negoziale, tra una pratica, ossia una condotta che sembra priva
3 dei tratti del negozio giuridico (i toni dubitativi sono imposti dalla mancato deposito del provvedimento sanzionatorio meramente richiamato dalla difesa appellate) ed il contratto di conto corrente stipulato tra le parti.
Ciò preclude che possa trovare ambito applicativo lo schema incentrato sulla relazione tra atto negoziale a monte ed atto negoziale a valle.
In altri termini, la carenza del collegamento impedisce di per sé che dall'illiceità della pratica possa derivare la nullità, ossia un vizio genetico, della clausola relativa alla debenza gli interessi corrispettivi e moratori.
Anche qualora non si volesse condividere tal ultima impostazione, nondimeno va rilevato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE (così, Sentenza della Corte di Cassazione
12007 del 03/05/2024)”.
Tale orientamento merita condivisione poiché evidenzia la necessità che l'adesione alla pratica
(o all'intesa) anticoncorrenziale, anche qualora non si voglia decriptare un simile fenomeno per il tramite della figura del collegamento negoziale, avvenga nella consapevolezza della parte che abbia a trarre vantaggio da tale accadimento.
Diversamente, e trattasi di considerazione ovvia, non vi è adesione;
se non vi è adesione consapevole, tampoco si può essere coinvolti nella caducazione (totale o parziale) del contratto a valle, ciò che esplica, sul piano sostanziale, innegabili effetti sanzionatori (che, appunto, esigono un addebito in termini di responsabilità).
4 Qualora non vi sia consapevolezza, e dunque adesione, la parte danneggiata dall'intesa anticoncorrenziale intervenuta tra terzi, lungi dal poter lamentare la nullità parziale o totale della relazione contrattuale che lo lega al contraente estraneo, potrà formulare azione di risarcimento del danno nei confronti degli autori dell'intesa (o della pratica).
La doglianza, pure formulata dalla difesa appellante, secondo cui una simile ricostruzione non è condivisibile poiché pone il danneggiato di fronte ad una prova diabolica è infondata, dovendosi ritenere che agli autori dell'intesa siano indicati nel provvedimento della Commissione dell'Unione Europea che, giova ripeterlo, gli opponenti non hanno depositato.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
Entrambe le difese appellate hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale;
la controversia è di valore indeterminabile e di complessità media.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella reiterazione di argomenti difensivi già impiegati nei pregressi atti.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
-rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento in via solidale, in favore di Parte_4
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 6.327,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento in via solidale, in favore di Parte_4
, delle spese del presente grado, che si Controparte_3
5 liquidano in euro 6.327,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 19.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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