Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
Il diritto alla pensione di reversibilità, riconosciuto al coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza del coniuge superstite di questi avente i requisiti per l'ottenimento di essa, dall'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 e quindi dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è di natura previdenziale, non assimilabile all'assegno divorzile, e pertanto la controversia per l'accertamento del predetto diritto appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti se il trattamento pensionistico è a carico dello Stato, e del giudice ordinario in caso diverso, ed in particolare rientra nella competenza per materia del Pretore in qualità di giudice del lavoro, come nel caso di controversia instaurata per ottenere la pensione di riversibilità nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza degli Ingegneri e Architetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1999, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di ROMA, con ordinanza del 11/4/97, nella causa iscritta al n. 25139/96 vertente tra:
UE LL;
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI;
P.M. PRESSO PROCURA GENERALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza per materia del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
Svolgimento del processo
La sig. RR propose ricorso innanzi al Pretore di Roma, giudice del lavoro, per l'accertamento, nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, del suo diritto alla pensione di reversibilità, quale coniuge divorziata del defunto signor NI. Il Pretore, sul presupposto dell'omogeneità sostanziale della previsione del diritto alla pensione, rispetto alla disciplina dell'assegno divorzile, dichiarò la propria incompetenza a conoscere della controversia e la competenza del Tribunale.
Quest'ultimo giudice, ritenutosi, a sua volta, incompetente, ha chiesto alla S.C. il regolamento di competenza.
Motivi della decisione
La dichiarazione d'incompetenza resa dal Pretore del lavoro si fonda sull'errato presupposto che le discipline sul diritto alla pensione del coniuge divorziato e sul diritto all'assegno divorzile siano tra loro omogenee. Al contrario, questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza che l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436, e, quindi, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), nel prevedere, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato a tale pensione, definisce la natura previdenziale della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che essa possa assimilarsi a detto assegno.
Di conseguenza, la controversia che scaturisce dalla pretesa della pensione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, nel caso in cui il trattamento sia a carico dello Stato (Cass. sez. un. 23 dicembre 1997, n. 13019; sez. un. 7 dicembre 1994, n. 10474; sez. un. 13 maggio 1993, n. 5429; Corte conti, sez. III, 4 dicembre 1991 n. 67300), ovvero, nel caso in cui il trattamento non sia a carico dello Stato, nella giurisdizione del giudice ordinario ed, in particolare, nella competenza per materia del Pretore, in funzione del giudice del lavoro (Cass. 7 settembre 1993, n. 9387). Pertanto, la controversia con la quale la RR chiede, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, la pensione di reversibilità quale coniuge divorziato del defunto PA NI è devoluta alla competenza per materia del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara la competenza per materia del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 20/3/1999.