Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1999, n. 2593
CASS
Sentenza 20 marzo 1999

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Il diritto alla pensione di reversibilità, riconosciuto al coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza del coniuge superstite di questi avente i requisiti per l'ottenimento di essa, dall'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 e quindi dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è di natura previdenziale, non assimilabile all'assegno divorzile, e pertanto la controversia per l'accertamento del predetto diritto appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti se il trattamento pensionistico è a carico dello Stato, e del giudice ordinario in caso diverso, ed in particolare rientra nella competenza per materia del Pretore in qualità di giudice del lavoro, come nel caso di controversia instaurata per ottenere la pensione di riversibilità nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza degli Ingegneri e Architetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1999, n. 2593
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2593
    Data del deposito : 20 marzo 1999

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