Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 9.1.2025,
Da:
(C.F. ), nata a Polla (SA) in [...]_1 C.F._1
20.2.1985, con il patrocinio degli avv.ti COLOMBO IVANA e ORENGO MARTINA, elettivamente domiciliata presso il primo difensore in Varese, Via Magenta n. 14, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] C.F._2
Milagro (Ecuador) il 19.1.1987, con il patrocinio dell'avv. TALAMONE CHIARA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Gallarate (VA), Largo Camussi n. 2, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
6.3.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
(Cfr. udienza del 7.5.2025)
“Le parti chiedono concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Disporre che i figli minori e vengano affidati, secondo le regole Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente degli stessi presso la madre in Varese, via Tarvisio n.
13, ove verrà mantenuta la loro residenza anagrafica;
2) Disporre che il Signor quando è impegnato nel turno Controparte_1
lavorativo 14:00/22:00, e quindi per due settimane al mese, possa vedere e tenere con sé
a decorrere dalle ore 22:30 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica, Per_1 Per_2
con onere a carico del padre di prelevare i ragazzi dalla casa materna nonché di riaccompagnarli, entro l'orario stabilito, presso la casa della Signora o presso altro Parte_1
luogo che verrà dalla medesima indicato;
3) Disporre che il Signor , nelle settimane in cui presta la propria Controparte_1
attività lavorativa dalle ore 06:00 alle ore 14:00, e quindi per due settimane al mese, tenga con sé i figli prelevandoli da scuola alle ore 14:30 e rimanendo presso l'abitazione della Signora sino alle ore 22:30; quanto sopra anche in periodo non scolastico, poiché i ragazzi Parte_1
frequentano il campo estivo/oratorio;
4) Disporre che e trascorrano tutti gli anni la Vigilia di Natale, dalle Per_1 Per_2
ore 10:00 sino alle ore 10:00 del 25 dicembre con il padre;
nel mentre il giorno di Natale (dalle ore 10:00) e quello di Santo Stefano verranno trascorsi con la madre, con onere a carico del
Signor di curare il trasporto dei ragazzi da e per la casa materna entro Controparte_1
gli orari indicati;
5) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4) in ordine al diritto di visita nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, disporre che i minori trascorrano ad anni alterni il periodo di sospensione scolastica previsto per le Festività Natalizie, una settimana con la madre ed una con il padre;
6) Disporre che durante le vacanze Pasquali i minori trascorrano ad anni alterni i tre giorni che precedono la Pasqua e comprensivi di essa con un genitore, e i tre giorni che seguono la Pasqua, e decorrenti dal Lunedi dell'Angelo, con l'altro genitore;
7) Disporre che le feste del papà e della mamma, così come i compleanni di ciascun genitore, vengano trascorsi dai minori con il genitore festeggiato, mentre i compleanni dei ragazzi vengano festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore, permettendo all'altro di tenere i minori o il giorno prima o il giorno successivo alla ricorrenza;
8) Disporre che nel periodo estivo, i genitori tengano con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordare e comunicarsi entro il 31 Maggio di ogni anno e/o , in ogni caso, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie. Disporre che i costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni vengano sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Disporre che i genitori si comunichino reciprocamente le rispettive destinazioni e che eventuali viaggi all'estero vengano previamente assentiti dall'altro genitore;
in caso di mancato accordo tra i genitori, i minori non potranno quindi espatriare.
Disporre che evasi i 15 giorni di cui al presente punto spettanti a ciascun genitore, trovi nuovamente applicazione il regime di visita in vigore durante l'anno;
9) Disporre che le ricorrenze più significative (quali a mero titolo esemplificativo: la celebrazione delle cerimonie religiose di somministrazione dei Sacramenti, la partecipazione ad eventi e gare sportive, eventi e recite scolastiche ecc.), siano trascorse dai figli con entrambi i genitori, a prescindere da quanto previsto dal calendario di visita così come sopra modulato, salvo impedimenti o diversi accordi;
10) Disporre che le parti tengano con sé i minori, in modo alternato, durante le vacanze/festività infrannuali e, per esse, ad esempio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, se non in vacanza con l'altro genitore, 1° novembre, 8 dicembre ecc., tenuto anche conto del calendario delle festività celebrate in Svizzera ove la Signora svolge la propria Parte_1
attività lavorativa;
11) Disporre che eventuali variazioni al calendario di visita così come sopra modulato, dipendenti da impegni dei figli e/o di uno dei genitori vengano concordate tra i coniugi e comunque comunicate all'altro genitore con un preavviso di almeno 24 ore o comunque in tempo utile ad una adeguata organizzazione della prole;
12) Disporre che nell'eventuale assenza, impossibilità, impedimento lavorativo e/o altro impedimento da parte dei genitori, l'accudimento e la gestione di e possa Per_1 Per_2
essere affidato ad una baby-sitter (con oneri a carico del genitore che ne necessita), o, in caso di loro disponibilità, ai nonni materni presso l'abitazione dei quali in Varese, Via Beato
Angelico n. 7, i minori potranno anche pernottare e con i quali potranno trascorrere parte delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, al di fuori dei periodi di spettanza di ciascun genitore;
13) Disporre che i coniugi prestino il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per il loro espatrio, nonché a porre in essere ogni necessario incombente utile al rilascio dei documenti di identità/passaporto dei figli;
14) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Varese, Via Tarvisio n. 13, in comproprietà in pari quota tra i coniugi (soggetta, a breve, ad esecuzione forzata- cfr. Doc.
9bis/9ter e 12-), alla Signora che la abiterà unitamente ai figli minori, in Parte_1 uno con tutto quanto l'arreda e correda, fatta eccezione per gli effetti personali, i beni di esclusiva proprietà ed appartenenza del Signor con onere in capo a Controparte_1 questi di provvedere al loro asporto entro il termine di trenta giorni dall'udienza;
15) Disporre che il Signor corrisponda alla Signora a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un importo complessivo mensile determinato nella misura di €. 400,00= (di cui €. 200,00= in favore di ed €. 200,00= Per_1
in favore di ), per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese, con Per_2
decorrenza dal mese di maggio 2025, mediante bonifico bancario alle coordinate già note al
Signor ovvero a quelle che al medesimo verranno comunicate dalla Controparte_1
Signora Il suddetto importo verrà annualmente rivalutato in base alle variazioni Parte_1
degli indici Istat- Foi;
16) Disporre che la Signora percepisca in via esclusiva e per l'intero Parte_1 importo l'assegno familiare corrisposto dall'Ente Svizzero, oltre che l'intero importo dell'assegno unico universale, erogato da per e , quale genitore CP_2 Per_1 Per_2
collocatario dei minori, disponendo a tale Istituto di versare mensilmente, direttamente alla
Signora sul c/c che la stessa andrà ad indicare, l'importo dell'assegno Parte_1
unico universale dovuto per i due minori;
17) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e determinate come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
18) Disporre che nulla sia reciprocamente dovuto dai Signori – Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento in quanto entrambi economicamente
[...]
autosufficienti;
19) Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito civile in Varese (VA) in data 8.6.2012 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Varese (VA) dell'anno 2012, atto n. 55, Parte I, Serie /. Dall'unione sono nati i figli (Varese) il 27.12.2011 e (Varese) il 13.5.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 16.05.2023 ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e Per_1 Per_2 regolamentazione delle frequentazioni paterne, di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Varese, Via Tarvisio n. 13, alla madre, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo complessivo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, di porre integralmente in favore della madre l'assegno unico universale nonché, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e contestuale divorzio, chiedendo di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo complessivo mensile di euro 300,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie nonché di assegnare l'intero importo dell'assegno unico universale e gli assegni familiari svizzeri in favore della ricorrente.
All'udienza del 7.5.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione.
Il Giudice relatore, letto l'art. 473bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale. Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli minori.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio con Controparte_1
rito civile in Varese (VA) in data 8.6.2012 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Varese (VA) dell'anno 2012, atto n. 55, Parte I, Serie /), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Varese (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli