Art. 7.
Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457 , che, a causa delle calamita' di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo vendibile. Detto beneficio e' concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e' il seguente:
"Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda".
- Si trascrive sia la prima parte del primo comma dell'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , sia il terzo comma dello stesso articolo:
"Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo.
(Omissis).
Il contributo di cui al primo comma non e' dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ".
Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457 , che, a causa delle calamita' di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo vendibile. Detto beneficio e' concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e' il seguente:
"Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda".
- Si trascrive sia la prima parte del primo comma dell'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , sia il terzo comma dello stesso articolo:
"Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo.
(Omissis).
Il contributo di cui al primo comma non e' dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ".